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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore Parte_1 C.F._1
NU (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sindia via Sebastiano Cossu n. 20, C.F._2 presso lo studio del difensore;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), e per essa la procuratrice speciale ( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., sede a Milano, qui rappresentata dalla Controparte_3
( ), società per azioni unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Milano, P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. Marco SECHI (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Oristano, via Cagliari n. 242, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suindicati, in via cautelare sospenda la esecuzione forzata immobiliare:
l'immobile oggetto di pignoramento nel procedimento n. 60/2022 RG, dott. Bonetti è l'unica casa di abitazione dell'odierna attrice e della famiglia, composta dalla madre, e dal Controparte_4 pagina 1 di 6 fratello, minore di circa dieci anni. La procedura esecutiva è affidata al Persona_1 professionista delegato alla vendita per cui potrebbe essere imminente la vendita del bene, con gravissimo danno per la famiglia che si vedrebbe costretta a dormire all'addiaccio, non Pt_1 disponendo di risorse finanziarie per prendere in locazione altro idoneo immobile.
Fumus boni juris: Tale elemento è costituito dalla evidente fondatezza delle ragioni di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa anti-usura, come da apposita relazione contabile prodotta agli atti, e dalle altre violazioni alla Direttiva n. 93/13/CEE sopra illustrate. A motivo della violazione della legge anti-usura non esistono più ragioni di credito da parte della società convenuta né per capitale né per interessi, anzi, sussiste un credito nei confronti dell'attrice per gli interessi a titolo di indebito e per risarcimento danni non patrimoniali, periculum in mora: esistono ragioni di estrema urgenza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 623 del c.p.c. costituite dalla imminente conclusione della procedura esecutiva e la vendita della casa di abitazione della Sig.ra e della famiglia e della perdita dell'unica Pt_1 abitazione con grave danno per la famiglia dell'attrice. nel merito:
a) accerti e dichiari la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1419, 1815, comma 2, del Cod. civ. per superamento del tasso-soglia usura, per anatocismo e per violazione dell'art. 33, co. 2 lett. f) del codice del consumo,
b) come conseguenza di quanto dichiarato al punto che precede, condanni la convenuta alla restituzione degli interessi convenzionali a suo tempo pagati, a titolo di ripetizione d'indebito, per euro
600,9, oltre alle somme dovute a titolo di ripetizione d'indebito per anatocismo, e comunque nella diversa misura che risulterà in esito all'istruttoria
c) come conseguenza di quanto indicato al punto n. 1, condanni la convenuta a titolo di risarcimento danni morali, ai sensi degli artt. 644, 185 c.p. e 2059 del Cod. civ. nella misura di euro 5000,00 per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, o nella misura che riterrà di giustizia.
d) condanni la convenuta, in caso di vendita del bene immobile pignorato nel proc. es. imm. iscritto al
n. di RG 60/2022 presso il tribunale di Oristano, al risarcimento danni in misura non inferiore al valore del bene.
e) in caso di mancato accoglimento delle domande di nullità di cui alle lettere precedenti, accerti e dichiari la violazione della norma sulla trasparenza prevista dall'art. 177 TUB e applichi le sanzioni previste al comma 7 della stessa disposizione.
pagina 2 di 6 f) condanni la convenuta alla rifusione delle spese del procedimento e ai compensi di avvocato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93, comma 1, cp.c e delle spese del procedimento anticipate.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via pregiudiziale:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità della avversa domanda, per le ragioni di cui in espositiva.
In via preliminare
B) Rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva 60/2022, in quanto inammissibile e infondata;
In via Principale
C) Respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni di cui in espositiva;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario quale titolo della espropriazione forzata immobiliare iscritta presso il Tribunale di Oristano al RES n.
60/2022 e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare sostenendo che:
sussiste il difetto di legittimazione passiva della convenuta poiché il credito per cui si procede non è quello indicato nella comunicazione di cessione del credito notificato al mutuatario;
i tassi d'interesse convenzionali pattuiti al momento della stipulazione del contratto di mutuo ipotecario condizionato e della quietanza finale superano il tasso-soglia usura;
è stato intimato il pagamento di somme non dovute;
il contratto di mutuo viola le disposizioni in materia di determinatezza e determinabilità ai sensi dell'art. 1346 del Cod. civ. e di trasparenza dell'art. 117, comma 4, T.U.B;
la violazione dell'art. 1283 del Cod. civ., poiché gli interessi di mora sono stati calcolati su ogni importo scaduto e non pagato, quindi, chiede la ripetizione di quanto indebitamente pagato per sorte interessi e il risarcimento dei danni non patrimoniali;
l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato in data 25 novembre 1997, (Rep. n. 29832 e n. 8776 Racc.) pagina 3 di 6 per violazione dell'art. 6 par. 1, della Direttiva n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993;
il processo esecutivo è da sospendere, ai sensi dell'art. 623 del c.p.c. poiché il titolo posto a fondamento della esecuzione forzata n. 60/2022 pone la competenza per territorio il foro di Sassari;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito:
in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda attorea poiché si tratterebbe di un'opposizione ex art. 615 cpc, dalla quale l'attrice sarebbe da tempo decaduta, per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 616 c.p.c. assegnato dal Giudice dell'Esecuzione immobiliare n. 60/2022 con l'ordinanza del 09.01.2024 per l'introduzione del “giudizio di merito”;
nel merito, l'infondatezza della carenza di legittimazione passiva poiché della titolarità del credito in contestazione e per l'effetto della legittimazione della convenuta è stata data notizia al debitore ceduto,
e ampia prova giudiziale, già in sede esecutiva e anche nel presente giudizio;
la mancata prova dell'applicazione di tassi di interesse usurari, che in realtà rientrano nei limiti della soglia pro tempore fissata ex legge 108/96, oltre ad essere tassativamente previsti nel contratto e formalmente accettati in sede di stipula contrattuale;
il tasso di interesse applicato e contrattualmente stabilito lo si evince dal contratto, quindi, determinabile ai sensi dell'art 1346 c.c., non vi sarebbe violazione dell'art. 1283 c.c. relativamente all'anatocismo bancario poiché il contratto di mutuo, ai fini del rimborso rateale, prevede che qualsiasi pagamento, se ritardato, produrrà l'interesse di mora dal giorno della scadenza e non si può trarre l'argomentazione della sommatoria o cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi;
l'inammissibilità delle domande di restituzione di indebito e risarcimento danni per carenza di legittimazione passiva della cessionaria convenuta.
Con decreto del 17.10.2025 il giudice ha differito la prima udienza al 12.3.2025 precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza al 22.10.2025 per la discussione della causa e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. riservandosi, all'esito, di pronunciare la sentenza entro trenta giorni dalla data di udienza, ex art. 281 sexies c.3.
***
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda attorea è da dichiararsi inammissibile per le ragioni che seguono. pagina 4 di 6 Sulla ammissibilità della introduzione del giudizio di merito è univoco l'orientamento dalla Suprema
Corte per cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal GE a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato, l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8957 del 2016).
Nel caso in esame si evidenzia che il presente giudizio è stato instaurato a seguito di rigetto di istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in fase endoesecutiva dinanzi al G.E..
Con ordinanza del 9.1.2024 il GE assegnava alle parti il termine del 13.5.2024 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
Il giudizio andava introdotto nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 616 e/o 618 c.p.c., il che sta a dire entro e non oltre il tempo fissato dal giudice dell'esecuzione, ossia 13.5.2024; la parte attrice ha, invece, provveduto ad notificare in data 6.7.2024, ben oltre il termine perentorio assegnato dal G.E., un nuovo “atto di citazione e contestuale istanza di sospensione del procedimento esecutivo immobiliare n. 60/2022 ex art 623 c.p.c.”, avente ad oggetto “azione di nullità del contratto di mutuo ipotecario ex artt. 1419, 1422, 1815 c.c., azione di ripetizione indebito, azione risarcimento danni morali ex art. 2059, 185, 644 c.p., istanza di sospensione proc. Es. imm. 60/2022”. In sostanza una mera reiterazione delle domande presentate con l'opposizione all'esecuzione endoesecutiva.
Il giudice della fase di merito dell'opposizione ha, dunque, l'onere di verificare la tempestività dell'atto introduttivo;
infatti (Cass. civ., VI, 17 gennaio 2018 n. 1058, ordinanza), nel giudizio di opposizione, la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie, e ciò anche qualora venga notificato regolarmente l'atto di citazione ma la parte proceda all'iscrizione a ruolo fuori termine, in difformità a quanto previsto dall'art. 616/618 c.p.c., ciò comportando non già una tardiva costituzione in giudizio, sanabile con la tempestiva costituzione della parte (secondo il principio espresso dalla Cassazione n.
3626 del 2014), ma la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, con la conseguente improcedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione dell'accolto, ai sensi del DM
55/2014 come da dispositivo che segue.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda come proposta;
CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 nella somma di 5.077,00 euro, oltre
[...] rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Oristano, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bonetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 613/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore Parte_1 C.F._1
NU (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sindia via Sebastiano Cossu n. 20, C.F._2 presso lo studio del difensore;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), e per essa la procuratrice speciale ( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., sede a Milano, qui rappresentata dalla Controparte_3
( ), società per azioni unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Milano, P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. Marco SECHI (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Oristano, via Cagliari n. 242, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suindicati, in via cautelare sospenda la esecuzione forzata immobiliare:
l'immobile oggetto di pignoramento nel procedimento n. 60/2022 RG, dott. Bonetti è l'unica casa di abitazione dell'odierna attrice e della famiglia, composta dalla madre, e dal Controparte_4 pagina 1 di 6 fratello, minore di circa dieci anni. La procedura esecutiva è affidata al Persona_1 professionista delegato alla vendita per cui potrebbe essere imminente la vendita del bene, con gravissimo danno per la famiglia che si vedrebbe costretta a dormire all'addiaccio, non Pt_1 disponendo di risorse finanziarie per prendere in locazione altro idoneo immobile.
Fumus boni juris: Tale elemento è costituito dalla evidente fondatezza delle ragioni di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa anti-usura, come da apposita relazione contabile prodotta agli atti, e dalle altre violazioni alla Direttiva n. 93/13/CEE sopra illustrate. A motivo della violazione della legge anti-usura non esistono più ragioni di credito da parte della società convenuta né per capitale né per interessi, anzi, sussiste un credito nei confronti dell'attrice per gli interessi a titolo di indebito e per risarcimento danni non patrimoniali, periculum in mora: esistono ragioni di estrema urgenza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 623 del c.p.c. costituite dalla imminente conclusione della procedura esecutiva e la vendita della casa di abitazione della Sig.ra e della famiglia e della perdita dell'unica Pt_1 abitazione con grave danno per la famiglia dell'attrice. nel merito:
a) accerti e dichiari la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1419, 1815, comma 2, del Cod. civ. per superamento del tasso-soglia usura, per anatocismo e per violazione dell'art. 33, co. 2 lett. f) del codice del consumo,
b) come conseguenza di quanto dichiarato al punto che precede, condanni la convenuta alla restituzione degli interessi convenzionali a suo tempo pagati, a titolo di ripetizione d'indebito, per euro
600,9, oltre alle somme dovute a titolo di ripetizione d'indebito per anatocismo, e comunque nella diversa misura che risulterà in esito all'istruttoria
c) come conseguenza di quanto indicato al punto n. 1, condanni la convenuta a titolo di risarcimento danni morali, ai sensi degli artt. 644, 185 c.p. e 2059 del Cod. civ. nella misura di euro 5000,00 per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, o nella misura che riterrà di giustizia.
d) condanni la convenuta, in caso di vendita del bene immobile pignorato nel proc. es. imm. iscritto al
n. di RG 60/2022 presso il tribunale di Oristano, al risarcimento danni in misura non inferiore al valore del bene.
e) in caso di mancato accoglimento delle domande di nullità di cui alle lettere precedenti, accerti e dichiari la violazione della norma sulla trasparenza prevista dall'art. 177 TUB e applichi le sanzioni previste al comma 7 della stessa disposizione.
pagina 2 di 6 f) condanni la convenuta alla rifusione delle spese del procedimento e ai compensi di avvocato, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93, comma 1, cp.c e delle spese del procedimento anticipate.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via pregiudiziale:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità della avversa domanda, per le ragioni di cui in espositiva.
In via preliminare
B) Rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva 60/2022, in quanto inammissibile e infondata;
In via Principale
C) Respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni di cui in espositiva;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario quale titolo della espropriazione forzata immobiliare iscritta presso il Tribunale di Oristano al RES n.
60/2022 e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare sostenendo che:
sussiste il difetto di legittimazione passiva della convenuta poiché il credito per cui si procede non è quello indicato nella comunicazione di cessione del credito notificato al mutuatario;
i tassi d'interesse convenzionali pattuiti al momento della stipulazione del contratto di mutuo ipotecario condizionato e della quietanza finale superano il tasso-soglia usura;
è stato intimato il pagamento di somme non dovute;
il contratto di mutuo viola le disposizioni in materia di determinatezza e determinabilità ai sensi dell'art. 1346 del Cod. civ. e di trasparenza dell'art. 117, comma 4, T.U.B;
la violazione dell'art. 1283 del Cod. civ., poiché gli interessi di mora sono stati calcolati su ogni importo scaduto e non pagato, quindi, chiede la ripetizione di quanto indebitamente pagato per sorte interessi e il risarcimento dei danni non patrimoniali;
l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato in data 25 novembre 1997, (Rep. n. 29832 e n. 8776 Racc.) pagina 3 di 6 per violazione dell'art. 6 par. 1, della Direttiva n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993;
il processo esecutivo è da sospendere, ai sensi dell'art. 623 del c.p.c. poiché il titolo posto a fondamento della esecuzione forzata n. 60/2022 pone la competenza per territorio il foro di Sassari;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito:
in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda attorea poiché si tratterebbe di un'opposizione ex art. 615 cpc, dalla quale l'attrice sarebbe da tempo decaduta, per mancato rispetto del termine perentorio ex art. 616 c.p.c. assegnato dal Giudice dell'Esecuzione immobiliare n. 60/2022 con l'ordinanza del 09.01.2024 per l'introduzione del “giudizio di merito”;
nel merito, l'infondatezza della carenza di legittimazione passiva poiché della titolarità del credito in contestazione e per l'effetto della legittimazione della convenuta è stata data notizia al debitore ceduto,
e ampia prova giudiziale, già in sede esecutiva e anche nel presente giudizio;
la mancata prova dell'applicazione di tassi di interesse usurari, che in realtà rientrano nei limiti della soglia pro tempore fissata ex legge 108/96, oltre ad essere tassativamente previsti nel contratto e formalmente accettati in sede di stipula contrattuale;
il tasso di interesse applicato e contrattualmente stabilito lo si evince dal contratto, quindi, determinabile ai sensi dell'art 1346 c.c., non vi sarebbe violazione dell'art. 1283 c.c. relativamente all'anatocismo bancario poiché il contratto di mutuo, ai fini del rimborso rateale, prevede che qualsiasi pagamento, se ritardato, produrrà l'interesse di mora dal giorno della scadenza e non si può trarre l'argomentazione della sommatoria o cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi;
l'inammissibilità delle domande di restituzione di indebito e risarcimento danni per carenza di legittimazione passiva della cessionaria convenuta.
Con decreto del 17.10.2025 il giudice ha differito la prima udienza al 12.3.2025 precisando che da tale data sarebbero decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza al 22.10.2025 per la discussione della causa e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. riservandosi, all'esito, di pronunciare la sentenza entro trenta giorni dalla data di udienza, ex art. 281 sexies c.3.
***
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda attorea è da dichiararsi inammissibile per le ragioni che seguono. pagina 4 di 6 Sulla ammissibilità della introduzione del giudizio di merito è univoco l'orientamento dalla Suprema
Corte per cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal GE a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato, l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8957 del 2016).
Nel caso in esame si evidenzia che il presente giudizio è stato instaurato a seguito di rigetto di istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in fase endoesecutiva dinanzi al G.E..
Con ordinanza del 9.1.2024 il GE assegnava alle parti il termine del 13.5.2024 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
Il giudizio andava introdotto nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 616 e/o 618 c.p.c., il che sta a dire entro e non oltre il tempo fissato dal giudice dell'esecuzione, ossia 13.5.2024; la parte attrice ha, invece, provveduto ad notificare in data 6.7.2024, ben oltre il termine perentorio assegnato dal G.E., un nuovo “atto di citazione e contestuale istanza di sospensione del procedimento esecutivo immobiliare n. 60/2022 ex art 623 c.p.c.”, avente ad oggetto “azione di nullità del contratto di mutuo ipotecario ex artt. 1419, 1422, 1815 c.c., azione di ripetizione indebito, azione risarcimento danni morali ex art. 2059, 185, 644 c.p., istanza di sospensione proc. Es. imm. 60/2022”. In sostanza una mera reiterazione delle domande presentate con l'opposizione all'esecuzione endoesecutiva.
Il giudice della fase di merito dell'opposizione ha, dunque, l'onere di verificare la tempestività dell'atto introduttivo;
infatti (Cass. civ., VI, 17 gennaio 2018 n. 1058, ordinanza), nel giudizio di opposizione, la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie, e ciò anche qualora venga notificato regolarmente l'atto di citazione ma la parte proceda all'iscrizione a ruolo fuori termine, in difformità a quanto previsto dall'art. 616/618 c.p.c., ciò comportando non già una tardiva costituzione in giudizio, sanabile con la tempestiva costituzione della parte (secondo il principio espresso dalla Cassazione n.
3626 del 2014), ma la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, con la conseguente improcedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione dell'accolto, ai sensi del DM
55/2014 come da dispositivo che segue.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda come proposta;
CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 nella somma di 5.077,00 euro, oltre
[...] rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Oristano, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bonetti
pagina 6 di 6