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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 05.05.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 05.05.2025;
T R A
e , in Parte_1 Parte_2
proprio nonché nella loro qualità di successori universali di , Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Ranieri Fiastra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara via Michelangelo n. 88, in virtù di procura in calce alla comparsa in riassunzione;
ATTORI contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Sbrocca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Termoli (CB) alla Piazza Melchiorre
BEGA n. 28 – Palazzo Garofalo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nonché pagina 1 di 18 in persona del Controparte_2
Ministro p.t. e Controparte_3
in persona del Direttore p.t., entrambi rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 02.05.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171ter, comma I, n. 1 c.p.c., la convenuta , con la nota di trattazione scritta del 04.05.2025, Controparte_1
insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, si dichiarava disponibile a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa, come precisate nella nota, mentre il e Controparte_2
l' , con la nota di trattazione scritta del 24.04.2025, Controparte_3
ribadivano l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attore solamente con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. e si riportavano alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con comparsa depositata in data 26.03.2024 e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi della defunta madre Parte_2
, a seguito dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Persona_2
Pescara in data 30.01.2024, riassumevano il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate con la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Onorevole
Tribunale adito, così provvedere: In via pregiudiziale e in rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza dell'eccezione sollevata sia dalla
e sia dalla difesa erariale, di improcedibilità della domanda Controparte_1
di parte attrice per asserito mancato esperimento della procedura di mediazione
pagina 2 di 18 obbligatoria, per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, rigettarla.
Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e produzione: ordinare alla sig.ra , ai sensi dell'art. 948 c.c., riconosciuto il pieno Controparte_1
diritto di proprietà delle unità immobiliari site in Pescara, alla Via dei Bastioni
- descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n. 54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella 78 subalterno 37, Via dei
Bastioni n. 56, Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita [[derivanti giusta variazione n. 5806 del 22.03.2021, dalla divisione nei subalterni 36 e 37 della particella 78 subalterno 34 (F/2), a sua volta derivante, giusta variazione n. 9284 del 22.05.2019, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione della particella 78 subalterno 25 (A/4) con le particelle graffate 78 subalterno 19 e 78 subalterno 20 (C/1)]], in capo ai sigg.ri , Persona_2
e , per intervenuto acquisto a Parte_1 Parte_2
titolo originario da parte degli stessi – e previa declaratoria di inopponibilità agli attori del contratto di compravendita tra il Controparte_2
e la sig.ra , per atto del Notaio
[...] Controparte_4 Controparte_1
del 19.12.2019, Rep. n. 110496, Racc. n. 23630, trascritto in Persona_3
data 16.01.2020, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679 – l'immediato rilascio del suddetto compendio immobiliare, libero da persone e cose, in favore dei sigg.
[...]
e , in proprio, nonché quali eredi Parte_1 Parte_2
di ; decidere secondo giustizia, relativamente alle domande Persona_1
[di condanna nei confronti delle Amministrazioni Statali chiamate in giudizio, alla restituzione del prezzo di compravendita per Notaio del Per_3
19.12.2019, al rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto e al risarcimento danni (previa risoluzione del suddetto contratto di compravendita per asserito grave inadempimento ai sensi dell'art.
1476 n. 3 c.c. e 1483 c.c.)], proposte dalla parte convenuta/chiamante in causa,
, con l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, nei Controparte_1
confronti delle suddette Amministrazioni Terze chiamate, sia in ordine alla ammissibilità/procedibilità di tali domande, sia in ordine al loro merito.
Respingere la domanda avanzata dalla contro gli attori in Controparte_1
pagina 3 di 18 riassunzione di rimborso delle spese progettuali e di manutenzione per
l'immobile compravenduto, quali addizioni e miglioramenti ex artt. 936 e 1150
e pari ad asseriti € 45.447,40, in quanto inammissibile, tardiva ed in ogni caso infondata, per i motivi di cui sopra;
in via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche parziale, di tale domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per l'immobile compravenduto, si chiede di CP_1
condannare (eventualmente anche in manleva) le Amministrazioni Statali Terze chiamate, alla rifusione di qualsivoglia somma gli attori fossero tenuti a corrispondere alla , essendo spese ascrivibili per fatto e colpa Controparte_1
a tali Enti o alla , comunque non dipendenti dagli odierni Controparte_1
esponenti; nella denegata ipotesi dovessero dunque risultare fondate, in tutto o in parte, le pretese di rimborso oggetto della riserva di azione formulata dalla
Amministrazioni Terze chiamate, in ogni caso disporsi la compensazione del credito risarcitorio da riconoscersi in favore degli attori, oggetto della riserva di azione da questi ultimi formulata nel presente atto, con quanto in denegata ipotesi fosse riconosciuto al e all' e con eventuale CP_5 Controparte_3 condanna di tali Amministrazioni al versamento dell'eventuale residuo. In ogni caso, spese e competenze di giudizio vinte”.
Con comparsa del 20.05.2024 si costituivano in giudizio il
[...]
e l' , rassegnando le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare voglia il Tribunale adito dichiarare improcedibili, sia la domanda di parte attrice che le domande proposte dalla parte convenuta nei confronti del e Controparte_2 dell' , per mancato esperimento della procedura di Controparte_3
mediazione obbligatoria. Nel merito voglia il Tribunale adito rigettare la domanda proposta da parte attrice inammissibile e comunque infondata. In ogni caso, voglia il Tribunale adito rigettare le domande tutte proposte anche dalla convenuta sig.ra nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
e dell' , perché infondate e, in ogni caso, non
[...] Controparte_3
provate in fatto ed in diritto. In via di mero subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, limitarsi, in ogni caso, la responsabilità per evizione al solo prezzo del bene venduto e alle spese vive, escludendo il risarcimento del
pagina 4 di 18 danno e le ulteriori somme richieste dalla convenuta, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 27.06.2024, infine, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
[...]
accogliere le seguenti conclusioni e richieste CONCLUSIONI In via pregiudiziale In rito Preliminarmente dichiarare improcedibile l'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
Nel merito B) Rigettare l'avversa domanda attrice in quanto destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto;
C) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio. In via subordinata e qualora si ritenesse fondata la domanda attrice D) Autorizzata la Chiamata in causa del
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_6
e, previa risoluzione del contratto di
[...]
compravendita per Notaio del 19.12.2019 per grave inadempimento Per_3 ai sensi dell'art. 1476 n. 3 c.c. e 1483 c.c., condannare il
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_6
a favore della Sig.ra 1) alla
[...] Controparte_1
restituzione delle somme percepite quale prezzo dalla compravendita per euro
33.011,00 oltre ovviamente gli interessi a partire dal 15.12.2019 e fino al reale soddisfo;
2) al rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto pari a 45.447,40 oltre interessi a partire dai singoli pagamenti e dalla data della domanda giudiziale per gli altri;
3) al risarcimento dei danni ulteriori pari ad euro 10.000,00 o di altra somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare previa nomina di un CTU o anche in via equitativa. 4) Condannare la il
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_7
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da
[...] determinarsi dall'Ill.mo Giudice in via equitativa. 5) Autorizzare la cancellazione della trascrizione N. REG. GEN. 679 – N. REG. PART. 482 dell'atto di compravendita per Notaio del 19.12.2019 dalla Agenzia Per_3
delle Entrate – Agenzia del Territorio di Pescara - Conservatoria dei registri
Immobiliari a cura ed oneri a carico degli enti soccombenti. E) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere applicabile nel caso di specie il rimborso ex art. 936 e 1150 c.c., si chiede che la condanna di parte attrice al
pagina 5 di 18 rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto, da ritenersi quali addizioni e miglioramenti, pari a 45.447,40 oltre interessi a partire dai singoli pagamenti e dalla data della domanda giudiziale per gli altri;
F)
Condannare parte chiamata in causa al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio”.
Con decreto del 14.07.2024, a seguito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., veniva differita la prima udienza al 26.11.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 171ter c.p.c. Con successiva ordinanza del
27.12.2024 venivano rigettate le prove orali richieste dalla convenuta CP_1
e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. alla data del 05.05.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con la comparsa depositata in data 26.03.2024 gli attori rappresentano di aver originariamente adito il Tribunale di Pescara, ed a seguito di ordinanza declinatoria della competenza, di aver riassunto dinanzi a questo Tribunale, il giudizio promosso nei confronti di per sentirla condannare al Controparte_1
rilascio in loro favore delle unità immobiliari site in Pescara, alla Via dei
Bastioni, descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n. 54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella 78 subalterno 37, Via dei Bastioni n. 56,
Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita, previo riconoscimento della proprietà di detti beni in capo ai medesimi per intervenuto acquisto a titolo originario, giudizialmente accertato con sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 143 del 22.01.2020, pubblicata il 27.01.2020, passata in giudicato, trascritta nei registri pubblici in data 02.03.2023, Reg. gen. n. 3440,
Reg. part. n. 2261.
Deducono, in particolare, che nelle more del giudizio di appello sulla domanda di accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione in loro favore in relazione agli immobili oggetto di causa, l' Controparte_8
a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
[...]
pagina 6 di 18 alienava il compendio immobiliare in questione all'odierna convenuta, CP_1
giusta compravendita trascritta in data 16.01.2020 presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen.
n. 679. Rappresentano, dunque, che i predetti beni, per effetto dell'atto di compravendita, si trovano attualmente nella disponibilità materiale della convenuta , sicché chiedono il rilascio in loro favore dell'immobile CP_1
oggetto di causa, previo riconoscimento della proprietà del bene in capo ai medesimi per intervenuto acquisto a titolo originario.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ripropone le Controparte_1
medesime contestazioni già avanzate dinanzi al Tribunale di Pescara, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma Ibis D. Lgs.
n. 28 del 2010 per non aver gli attori esperito utilmente il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, la convenuta sostiene che la sentenza dichiarativa di usucapione emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila non le sarebbe opponibile in quanto non le era stata notificata nonostante ella fosse divenuta successore a titolo particolare dell' a seguito dell'atto di Controparte_8 compravendita con l'ente. Deduce, inoltre, la mancata trascrizione della domanda giudiziale e/o della sentenza di usucapione in data anteriore rispetto alla trascrizione della compravendita con il Demanio e, per l'effetto, la prevalenza del proprio acquisto in virtù della priorità della trascrizione. In subordine e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiede la condanna del
[...]
e dell' , quali venditori Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile de quo, oggetto di evizione totale, alla restituzione del prezzo pagato, al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni ulteriori ai sensi dell'art. 1224 c.c., previa risoluzione del contratto di compravendita e riconoscimento della sussistenza della colpa degli enti medesimi nella gestione della procedura ad evidenza pubblica. Deduce, a tal fine, di aver sostenuto diverse spese per attività connesse alla ristrutturazione dell'immobile, conferendo incarico a diversi professionisti per lo svolgimento delle attività preliminari e, nell'ipotesi di rigetto della domanda di risarcimento nei confronti degli enti chiamati, chiede che le predette spese siano indennizzate da parte attrice quali addizioni e miglioramenti, ai sensi pagina 7 di 18 degli artt. 936 c.c. e 1150 c.c. Chiede, infine, la condanna degli enti ex art. 96
c.p.c.
Il e l' , nel Controparte_2 Controparte_3
costituirsi in giudizio, eccepiscono preliminarmente l'improcedibilità di entrambe le opposte domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, insistono per il rigetto della domanda di parte attrice, richiamando le medesime argomentazioni della convenuta . CP_1
Si oppongono, inoltre, alla richiesta di risarcimento formulata dalla convenuta perché il bando di gara ad evidenza pubblica avrebbe espressamente limitato, per il caso di evizione, l'importo rimborsabile dall'ente al solo prezzo della vendita comprensivo delle spese, non ammettendo il risarcimento del c.d. interesse positivo. Eccepiscono, in ogni caso, che gli importi richiesti dalla a CP_1
titolo di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile siano da intendersi quali addizioni e miglioramenti ai sensi dell'art. 1150 c.c. e, dunque, indennizzabili eventualmente da parte attrice, nei confronti della quale riservano di agire in regresso.
2. In via preliminare, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di improcedibilità delle domande svolte dalla convenuta e dai terzi chiamati.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, sollevata dalla convenuta e fatta propria dagli enti chiamati. CP_1
La procedura di mediazione, infatti, è stata introdotta dagli attori, come risulta dal verbale negativo in atti (cfr. doc. 10 fascicolo attori), per cui la condizione di procedibilità risulta soddisfatta, atteso che la mancata effettiva partecipazione alla mediazione non si riflette sulla procedibilità. Piuttosto, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma II c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 8 comma IVbis, come modificato dal D.L. n. 69/2013 (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, 03.05.2019,
n. 4275).
Anche la medesima eccezione formulata dalle Amministrazioni chiamate in causa riguardo le domande svolte nei loro confronti deve ritenersi infondata.
pagina 8 di 18 La questione è ormai pacificamente risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che hanno chiarito che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 07.02.2024, n. 3452).
3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
La domanda incardinata dagli attori deve qualificarsi correttamente come un'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., come si desume sia dal tenore letterale dell'atto introduttivo che dalle stesse circostanze allegate e documentalmente provate. Al riguardo, non appare superfluo rammentare che l'azione in parola si pone come scopo la tutela del diritto di proprietà, avendo finalità recuperatoria. In particolare, essa presuppone l'esistenza, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà in ordine al bene immobile di cui si chiede la tutela. La prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 03.03.2009, n. 5131; Cass. Civ., Sez. II, 19.09.1985, n. 4704; Corte App.
Firenze, 22.12.2021, n. 2459).
Nel giudizio di rivendicazione l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio - con la precisazione che il principio stesso deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto sottoposto all'esame del giudice di merito.
Nel caso di specie, l'acquisto dell'immobile oggetto di causa in favore degli odierni attori risulta già consacrato nella sentenza della Corte d'Appello di pagina 9 di 18 L'Aquila n. 143 del 22.01.2020, pubblicata il 27.01.2020, passata in giudicato, trascritta nei registri pubblici in data 02.03.2023, Reg. gen. n. 3440, Reg. part. n.
2261, per cui può dirsi raggiunta la prova richiesta dalla norma in parola (cfr. doc. 1 fascicolo attori).
Per contro non possono trovare accoglimento le doglianze dei convenuti. Per quanto concerne la posizione della convenuta , non coglie nel segno CP_1
l'eccezione relativa all'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila perché questa non le sarebbe stata notificata, anche ai fini della proponibilità del ricorso per Cassazione, nonostante medio tempore sia intervenuto l'atto di compravendita in virtù del quale assumeva la veste di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Ed infatti, il terzo comma del citato articolo attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromettere l'alienante e il successore universale. Da ciò se ne deve far conseguire che egli non è litisconsorte necessario, assumendo tale qualità solo eventualmente ed in un momento successivo, laddove intervenga o sia chiamato nel processo, o ancora nel caso in cui eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa.
A mente dell'art. 111 c.p.c., inoltre, la sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Inoltre, la legittimazione ad impugnare la sentenza prescinde dall'intervento in giudizio del successore a titolo particolare. Anzi egli gode di un termine autonomo di impugnativa, non subendo la decadenza conseguente alla notifica della sentenza al suo dante causa. Qualora il trasferimento del diritto controverso fosse avvenuto ante causam, la legittimazione ad impugnare da parte del successore non intervenuto o chiamato nel giudizio di primo grado sussisterebbe nelle ipotesi di intervento in appello ex art. 344 o 404 c.p.c., ossia in caso di collusione a suo danno.
Quanto poi alle eccezioni spiegate dai terzi chiamati, relative al difetto di trascrizione della domanda di usucapione e della relativa sentenza in data anteriore rispetto alla trascrizione dell'atto di compravendita tra la ed CP_1
il anche queste sono infondate e devono essere disattese. CP_3
pagina 10 di 18 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, in tema di trascrizione il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. II,
16.03.2022, n. 8590; Cass. civ., Sez. II, 03.02.2005, n. 2161).
L'usucapione, infatti, deve intendersi come una fattispecie progressiva di acquisto del diritto reale a titolo originario che, da un lato, nessun effetto può produrre fin quando non si sia definitivamente perfezionata e, soprattutto, dall'altro, una volta perfezionata, ha per oggetto un diritto “nuovo”, sia indipendente dai limiti di quello perso dall'usucapito sia prevalente su quelli eventualmente trasferiti da quest'ultimo a terzi a titolo derivativo sia, infine, incompatibile, in rerum natura, con analoghe pretese altrui (cfr. Trib. Roma,
20.12.2022).
A ben vedere la domanda di usucapione non rientra neppure tra gli atti trascrivibili a norma dell'art. 2643 c.c. Ed infatti, poiché il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario è risolto sempre a favore di quest'ultimo, travolgendo qualunque atto medio tempore compiuto, non è configurabile un effetto prenotativo della trascrizione della domanda di usucapione. Per l'effetto, nessun rilievo assume, nel caso in esame, il fatto che l'atto di trasferimento a favore della convenuta sia stato trascritto in CP_1
data anteriore rispetto alla sentenza dichiarativa di usucapione.
Alla verifica circa l'esistenza del diritto di proprietà consegue la restituzione del bene e, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'immobile sia attualmente nella disponibilità di per effetto dell'acquisto Controparte_1
tramite procedura ad evidenza pubblica, per cui la convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore degli attori.
pagina 11 di 18 4.1 In ragione dell'accoglimento della domanda principale di parte attrice, dovrà essere esaminata la domanda subordinata riconvenzionale di parte convenuta.
In primo luogo, ha chiesto, previa risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita, la condanna degli enti chiamati ai sensi degli artt.
1476 comma III e 1483 c.c., ricorrendo i presupposti per l'evizione totale, alla restituzione del prezzo pagato e delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno subito ex art 1224 c.c.
In punto di diritto giova ricordare che sussiste evizione ai sensi dell'art. 1483
c.c. quando il compratore perde integralmente la titolarità sul bene acquistato, all'esito del vittorioso esperimento dell'azione promossa dal terzo. In realtà
l'accertamento giudiziale in favore del terzo non acclara la perdita del bene da parte del compratore (che di fatto non lo ha mai acquistato) ma ne sancisce definitivamente il mancato acquisto, attestando l'esistenza di un vizio che ha impedito al negozio di vendita di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico. Il danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell'acquirente antecedente alla vendita (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 16.07.2001, n. 9642), salvo che non rilevi anche il lucro cessante, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell'art. 1483 c.c., al disposto dell'art. 1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.09.2015, n. 18259).
Il danneggiato, inoltre, ben può dimostrare di avere patito un danno ulteriore rispetto a quello sopra indicato, ad esempio perché il valore dell'immobile perduto era divenuto superiore al prezzo corrisposto, dovendosi considerare che, comunque, la misura del risarcimento non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene.
Orbene nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni che precedono ed in considerazione dell'accoglimento della domanda attorea di rivendica, devono pagina 12 di 18 ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della garanzia per evizione totale, con la conseguenza che la domanda proposta dalla convenuta deve essere accolta, nei limiti del c.d. interesse negativo costituito dalla “restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali”, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 19.12.2019, stipulato con il Controparte_2
dello Stato e con la
[...] CP_6 CP_6 Controparte_8
, con rogito per Notaio trascritto il
[...] Persona_3
16.01.2020, e gli enti condannati a rimborsare il prezzo di vendita, pari ad €
33.011,00, oltre alle spese sostenute per il contratto documentalmente provate e pari ad € 4.370,00, come da fattura quietanzata del Notaio rogante (cfr. doc. n.
5bis fascicolo ). Controparte_1
A ciò dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c., venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta, e sino al saldo effettivo (cfr. doc. n. 4, 5, 5bis e 6 fascicolo ). Controparte_1
Dovrà essere ordinata, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Pescara, la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679, a cura e oneri a carico degli enti Per_3
chiamati in causa.
4.2 Non potrà essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del lucro cessante, consistente nel rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la ristrutturazione dell'immobile. CP_1
Ed infatti, nel caso in esame, non risulta provato che l' Controparte_3
abbia agito con dolo o colpa grave nella gestione della procedura di alienazione del bene de quo, atteso che, al momento della stipula del contratto con la
, non era ancora intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di CP_1
L'Aquila che ha riconosciuto l'usucapione in favore degli odierni attori, in riforma totale della sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila, che invece aveva negato tale riconoscimento (cfr. doc. n. 2 fascicolo . CP_3
pagina 13 di 18 Infatti, deve riconoscersi che durante la gestione della procedura ad evidenza pubblica il abbia operato in buona fede in virtù del Decreto di CP_3
Ricognizione prot. n. 12362 del 14.12.2009, con il quale veniva riconosciuta l'avvenuta devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. dell'immobile oggetto di causa, nonché della sopra citata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 616/2015, pubblicata il 09.07.2015, che gli era favorevole (cfr. doc. n. 1 fascicolo
. È opportuno, altresì, considerare che, nelle more del giudizio, CP_3
l'immobile aveva anche cambiato identificativo catastale assumendo il numero di sub 34 part. 78, come da relazione tecnica depositata da parte attrice in allegato alla comparsa in riassunzione (cfr. doc. 01- doc. 8 fascicolo attori).
Anche a voler ritenere che il comportamento delle Amministrazioni convenute sia caratterizzato dalla colpa grave, è necessario considerare che le spese di cui la convenuta chiede il rimborso in questa sede sono state effettuate in epoca successiva alla pubblicazione della già citata sentenza della Corte
d'Appello ed anche della lettera raccomandata del 27.04.2021 con la quale gli odierni attori, vittoriosi nel giudizio di usucapione, avvertivano la CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della proprietà dell'immobile in loro favore, ne chiedevano il rilascio e la invitavano alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc 01 quarta parte - doc. 9 fascicolo attori).
In proposito, deve essere ricordato che, secondo l'art. 1227 c.c., il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.), per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In buona sostanza, avendo avuto notizia sin dal 27.04.2021 che l'immobile acquistato era oggetto di evizione, la convenuta ben avrebbe potuto astenersi dal compiere attività dirette a gravare economicamente sull'immobile.
4.3 Da ultimo, il Tribunale è chiamato a valutare se le predette spese possano, per altro verso, essere indennizzate alla convenuta a titolo di addizioni e miglioramenti ex artt. 936 e 1150 c.c. dalla parte attrice.
Preliminarmente si osserva che la domanda, anche se avanzata per la prima volta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi ammissibile in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, che si pagina 14 di 18 ritiene di condividere, secondo cui in sede di riassunzione a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c., è possibile formulare una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15753).
Nel merito, tuttavia, la domanda non è fondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 1150 c.c., il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché l'incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell'incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 14.12.2021, n. 39917; Cass. civ., Sez. II, 23.05.2012, n. 8156).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta – compresa quella allegata alla nota di trattazione scritta del 04.05.2025, ammissibile ma non rilevante - risulta che le spese sostenute dalla convenuta siano riferibili ad attività preliminari ed ancora meramente preparatorie rispetto ad una eventuale futura ristrutturazione dell'immobile, che tuttavia non risulta eseguita. Pertanto, nessuna apprezzabile opera, idonea ad incidere sul valore del bene determinandone un concreto aumento di cui il proprietario, reintegrato nel possesso, potrebbe giovarsi, è stata effettivamente realizzata dalla convenuta
(cfr. doc. n. 9bis, 11A e 11ter fascicolo ). Controparte_1 Controparte_1
4.4 Non è dovuto, infine, il risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., non avendo parte convenuta dato prova del danno subito sotto il profilo del CP_1
lucro cessante.
Come sopra osservato, in materia di evizione totale il diritto alla restituzione del prezzo pagato costituisce un credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto pagina 15 di 18 al risarcimento del danno e l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15754; Cass. civ., Sez. II,
19.03.1999, n. 2541). Infatti, l'accertamento del danno da svalutazione monetaria impone una più rigorosa valutazione della domanda risarcitoria proposta dal creditore che non può a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell'onere della prova (art 2697
c.c.), a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto.
5.1 Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza tra l'attore e la convenuta. Quanto ai rapporti tra CP_1
da un lato, e i terzi chiamati dall'altro, atteso l'accoglimento parziale
[...]
delle domande avanzate dalla convenuta, si ritiene equo compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, mentre la parte restante sarà posta a carico dei chiamati, che saranno tenuti a corrispondere anche quanto versato all'attore dalla convenuta, ai sensi dell'art. 1483 comma II c.c.
5.2 Sulla quantificazione, le spese sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile – complessità media della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione della controversia, sulla base dei criteri fissati dal D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
6. Non ricorrono, infine, i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata a carico degli enti chiamati in causa.
Va premesso che l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Orbene, nel presente procedimento si ritiene che il comportamento del Controparte_2
e dell' sia stato contenuto nei limiti di quello
[...] Controparte_3
pagina 16 di 18 che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Peraltro, la parziale compensazione delle spese tra le parti esclude che a carico di una di esse possa essere emessa una pronuncia di condanna per responsabilità processuale aggravata, la quale richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3,
09.12.2019, n. 32090).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 698/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda avanzata dagli attori, in proprio ed in qualità di eredi di
, nei confronti della convenuta, per le causali di cui in Persona_1 motivazione e, per l'effetto, ordina a di rilasciare in favore Controparte_1
di e le unità immobiliari site Parte_1 Parte_2
in Pescara, alla Via dei Bastioni - descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n.
54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella
78 subalterno 37, Via dei Bastioni n. 56, Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita tra il e Controparte_2
l' , da un lato, Controparte_6
e dall'altro, per atto del Notaio del Controparte_1 Persona_3
19.12.2019, Rep. n. 110496, Racc. n. 23630, trascritto in data 16.01.2020, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al Reg. Par. n.
482 e Reg. Gen. n. 679 e, per l'effetto, condanna i terzi chiamati, in solido tra loro, alla restituzione, in favore di del prezzo della Controparte_1 compravendita pari ad € 33.011,00 oltre le spese del contratto pari ad €
4.370,00 il tutto oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
3) respinge tutte le altre domande avanzate da;
Controparte_1
pagina 17 di 18 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 attori che si liquidano in complessivi € 7.667,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 7.122,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
5) compensa tra il e l' Controparte_2 [...]
da un lato, e Controparte_6 CP_1
dall'altro, le spese del giudizio nella misura del 50%;
[...]
6) condanna, inoltre, il e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento delle restanti spese del presente procedimento, nella misura del
50%, in favore di che liquida complessivamente in € Controparte_1
3.561,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
7) condanna, altresì, il e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a Controparte_6
corrispondere, ai sensi dell'art. 1483, comma II, c.c., le somme che CP_1
è tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione del punto 4) del
[...]
dispositivo;
8) ordina, infine, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679, a cura e oneri a carico degli Per_3
enti chiamati in causa.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 05.05.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 05.05.2025;
T R A
e , in Parte_1 Parte_2
proprio nonché nella loro qualità di successori universali di , Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Ranieri Fiastra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara via Michelangelo n. 88, in virtù di procura in calce alla comparsa in riassunzione;
ATTORI contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Sbrocca ed Controparte_1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Termoli (CB) alla Piazza Melchiorre
BEGA n. 28 – Palazzo Garofalo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nonché pagina 1 di 18 in persona del Controparte_2
Ministro p.t. e Controparte_3
in persona del Direttore p.t., entrambi rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 02.05.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171ter, comma I, n. 1 c.p.c., la convenuta , con la nota di trattazione scritta del 04.05.2025, Controparte_1
insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, si dichiarava disponibile a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa, come precisate nella nota, mentre il e Controparte_2
l' , con la nota di trattazione scritta del 24.04.2025, Controparte_3
ribadivano l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attore solamente con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. e si riportavano alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con comparsa depositata in data 26.03.2024 e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi della defunta madre Parte_2
, a seguito dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Persona_2
Pescara in data 30.01.2024, riassumevano il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate con la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Onorevole
Tribunale adito, così provvedere: In via pregiudiziale e in rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza dell'eccezione sollevata sia dalla
e sia dalla difesa erariale, di improcedibilità della domanda Controparte_1
di parte attrice per asserito mancato esperimento della procedura di mediazione
pagina 2 di 18 obbligatoria, per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, rigettarla.
Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e produzione: ordinare alla sig.ra , ai sensi dell'art. 948 c.c., riconosciuto il pieno Controparte_1
diritto di proprietà delle unità immobiliari site in Pescara, alla Via dei Bastioni
- descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n. 54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella 78 subalterno 37, Via dei
Bastioni n. 56, Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita [[derivanti giusta variazione n. 5806 del 22.03.2021, dalla divisione nei subalterni 36 e 37 della particella 78 subalterno 34 (F/2), a sua volta derivante, giusta variazione n. 9284 del 22.05.2019, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione della particella 78 subalterno 25 (A/4) con le particelle graffate 78 subalterno 19 e 78 subalterno 20 (C/1)]], in capo ai sigg.ri , Persona_2
e , per intervenuto acquisto a Parte_1 Parte_2
titolo originario da parte degli stessi – e previa declaratoria di inopponibilità agli attori del contratto di compravendita tra il Controparte_2
e la sig.ra , per atto del Notaio
[...] Controparte_4 Controparte_1
del 19.12.2019, Rep. n. 110496, Racc. n. 23630, trascritto in Persona_3
data 16.01.2020, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679 – l'immediato rilascio del suddetto compendio immobiliare, libero da persone e cose, in favore dei sigg.
[...]
e , in proprio, nonché quali eredi Parte_1 Parte_2
di ; decidere secondo giustizia, relativamente alle domande Persona_1
[di condanna nei confronti delle Amministrazioni Statali chiamate in giudizio, alla restituzione del prezzo di compravendita per Notaio del Per_3
19.12.2019, al rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto e al risarcimento danni (previa risoluzione del suddetto contratto di compravendita per asserito grave inadempimento ai sensi dell'art.
1476 n. 3 c.c. e 1483 c.c.)], proposte dalla parte convenuta/chiamante in causa,
, con l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, nei Controparte_1
confronti delle suddette Amministrazioni Terze chiamate, sia in ordine alla ammissibilità/procedibilità di tali domande, sia in ordine al loro merito.
Respingere la domanda avanzata dalla contro gli attori in Controparte_1
pagina 3 di 18 riassunzione di rimborso delle spese progettuali e di manutenzione per
l'immobile compravenduto, quali addizioni e miglioramenti ex artt. 936 e 1150
e pari ad asseriti € 45.447,40, in quanto inammissibile, tardiva ed in ogni caso infondata, per i motivi di cui sopra;
in via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche parziale, di tale domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per l'immobile compravenduto, si chiede di CP_1
condannare (eventualmente anche in manleva) le Amministrazioni Statali Terze chiamate, alla rifusione di qualsivoglia somma gli attori fossero tenuti a corrispondere alla , essendo spese ascrivibili per fatto e colpa Controparte_1
a tali Enti o alla , comunque non dipendenti dagli odierni Controparte_1
esponenti; nella denegata ipotesi dovessero dunque risultare fondate, in tutto o in parte, le pretese di rimborso oggetto della riserva di azione formulata dalla
Amministrazioni Terze chiamate, in ogni caso disporsi la compensazione del credito risarcitorio da riconoscersi in favore degli attori, oggetto della riserva di azione da questi ultimi formulata nel presente atto, con quanto in denegata ipotesi fosse riconosciuto al e all' e con eventuale CP_5 Controparte_3 condanna di tali Amministrazioni al versamento dell'eventuale residuo. In ogni caso, spese e competenze di giudizio vinte”.
Con comparsa del 20.05.2024 si costituivano in giudizio il
[...]
e l' , rassegnando le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare voglia il Tribunale adito dichiarare improcedibili, sia la domanda di parte attrice che le domande proposte dalla parte convenuta nei confronti del e Controparte_2 dell' , per mancato esperimento della procedura di Controparte_3
mediazione obbligatoria. Nel merito voglia il Tribunale adito rigettare la domanda proposta da parte attrice inammissibile e comunque infondata. In ogni caso, voglia il Tribunale adito rigettare le domande tutte proposte anche dalla convenuta sig.ra nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
e dell' , perché infondate e, in ogni caso, non
[...] Controparte_3
provate in fatto ed in diritto. In via di mero subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, limitarsi, in ogni caso, la responsabilità per evizione al solo prezzo del bene venduto e alle spese vive, escludendo il risarcimento del
pagina 4 di 18 danno e le ulteriori somme richieste dalla convenuta, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 27.06.2024, infine, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
[...]
accogliere le seguenti conclusioni e richieste CONCLUSIONI In via pregiudiziale In rito Preliminarmente dichiarare improcedibile l'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
Nel merito B) Rigettare l'avversa domanda attrice in quanto destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto;
C) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio. In via subordinata e qualora si ritenesse fondata la domanda attrice D) Autorizzata la Chiamata in causa del
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_6
e, previa risoluzione del contratto di
[...]
compravendita per Notaio del 19.12.2019 per grave inadempimento Per_3 ai sensi dell'art. 1476 n. 3 c.c. e 1483 c.c., condannare il
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_6
a favore della Sig.ra 1) alla
[...] Controparte_1
restituzione delle somme percepite quale prezzo dalla compravendita per euro
33.011,00 oltre ovviamente gli interessi a partire dal 15.12.2019 e fino al reale soddisfo;
2) al rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto pari a 45.447,40 oltre interessi a partire dai singoli pagamenti e dalla data della domanda giudiziale per gli altri;
3) al risarcimento dei danni ulteriori pari ad euro 10.000,00 o di altra somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare previa nomina di un CTU o anche in via equitativa. 4) Condannare la il
[...]
e dell' Controparte_2 Controparte_7
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da
[...] determinarsi dall'Ill.mo Giudice in via equitativa. 5) Autorizzare la cancellazione della trascrizione N. REG. GEN. 679 – N. REG. PART. 482 dell'atto di compravendita per Notaio del 19.12.2019 dalla Agenzia Per_3
delle Entrate – Agenzia del Territorio di Pescara - Conservatoria dei registri
Immobiliari a cura ed oneri a carico degli enti soccombenti. E) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere applicabile nel caso di specie il rimborso ex art. 936 e 1150 c.c., si chiede che la condanna di parte attrice al
pagina 5 di 18 rimborso di tutte le spese effettuate per l'immobile compravenduto, da ritenersi quali addizioni e miglioramenti, pari a 45.447,40 oltre interessi a partire dai singoli pagamenti e dalla data della domanda giudiziale per gli altri;
F)
Condannare parte chiamata in causa al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio”.
Con decreto del 14.07.2024, a seguito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., veniva differita la prima udienza al 26.11.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 171ter c.p.c. Con successiva ordinanza del
27.12.2024 venivano rigettate le prove orali richieste dalla convenuta CP_1
e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. alla data del 05.05.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con la comparsa depositata in data 26.03.2024 gli attori rappresentano di aver originariamente adito il Tribunale di Pescara, ed a seguito di ordinanza declinatoria della competenza, di aver riassunto dinanzi a questo Tribunale, il giudizio promosso nei confronti di per sentirla condannare al Controparte_1
rilascio in loro favore delle unità immobiliari site in Pescara, alla Via dei
Bastioni, descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n. 54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella 78 subalterno 37, Via dei Bastioni n. 56,
Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita, previo riconoscimento della proprietà di detti beni in capo ai medesimi per intervenuto acquisto a titolo originario, giudizialmente accertato con sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 143 del 22.01.2020, pubblicata il 27.01.2020, passata in giudicato, trascritta nei registri pubblici in data 02.03.2023, Reg. gen. n. 3440,
Reg. part. n. 2261.
Deducono, in particolare, che nelle more del giudizio di appello sulla domanda di accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione in loro favore in relazione agli immobili oggetto di causa, l' Controparte_8
a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
[...]
pagina 6 di 18 alienava il compendio immobiliare in questione all'odierna convenuta, CP_1
giusta compravendita trascritta in data 16.01.2020 presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen.
n. 679. Rappresentano, dunque, che i predetti beni, per effetto dell'atto di compravendita, si trovano attualmente nella disponibilità materiale della convenuta , sicché chiedono il rilascio in loro favore dell'immobile CP_1
oggetto di causa, previo riconoscimento della proprietà del bene in capo ai medesimi per intervenuto acquisto a titolo originario.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ripropone le Controparte_1
medesime contestazioni già avanzate dinanzi al Tribunale di Pescara, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma Ibis D. Lgs.
n. 28 del 2010 per non aver gli attori esperito utilmente il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, la convenuta sostiene che la sentenza dichiarativa di usucapione emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila non le sarebbe opponibile in quanto non le era stata notificata nonostante ella fosse divenuta successore a titolo particolare dell' a seguito dell'atto di Controparte_8 compravendita con l'ente. Deduce, inoltre, la mancata trascrizione della domanda giudiziale e/o della sentenza di usucapione in data anteriore rispetto alla trascrizione della compravendita con il Demanio e, per l'effetto, la prevalenza del proprio acquisto in virtù della priorità della trascrizione. In subordine e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiede la condanna del
[...]
e dell' , quali venditori Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile de quo, oggetto di evizione totale, alla restituzione del prezzo pagato, al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni ulteriori ai sensi dell'art. 1224 c.c., previa risoluzione del contratto di compravendita e riconoscimento della sussistenza della colpa degli enti medesimi nella gestione della procedura ad evidenza pubblica. Deduce, a tal fine, di aver sostenuto diverse spese per attività connesse alla ristrutturazione dell'immobile, conferendo incarico a diversi professionisti per lo svolgimento delle attività preliminari e, nell'ipotesi di rigetto della domanda di risarcimento nei confronti degli enti chiamati, chiede che le predette spese siano indennizzate da parte attrice quali addizioni e miglioramenti, ai sensi pagina 7 di 18 degli artt. 936 c.c. e 1150 c.c. Chiede, infine, la condanna degli enti ex art. 96
c.p.c.
Il e l' , nel Controparte_2 Controparte_3
costituirsi in giudizio, eccepiscono preliminarmente l'improcedibilità di entrambe le opposte domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, insistono per il rigetto della domanda di parte attrice, richiamando le medesime argomentazioni della convenuta . CP_1
Si oppongono, inoltre, alla richiesta di risarcimento formulata dalla convenuta perché il bando di gara ad evidenza pubblica avrebbe espressamente limitato, per il caso di evizione, l'importo rimborsabile dall'ente al solo prezzo della vendita comprensivo delle spese, non ammettendo il risarcimento del c.d. interesse positivo. Eccepiscono, in ogni caso, che gli importi richiesti dalla a CP_1
titolo di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile siano da intendersi quali addizioni e miglioramenti ai sensi dell'art. 1150 c.c. e, dunque, indennizzabili eventualmente da parte attrice, nei confronti della quale riservano di agire in regresso.
2. In via preliminare, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di improcedibilità delle domande svolte dalla convenuta e dai terzi chiamati.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, sollevata dalla convenuta e fatta propria dagli enti chiamati. CP_1
La procedura di mediazione, infatti, è stata introdotta dagli attori, come risulta dal verbale negativo in atti (cfr. doc. 10 fascicolo attori), per cui la condizione di procedibilità risulta soddisfatta, atteso che la mancata effettiva partecipazione alla mediazione non si riflette sulla procedibilità. Piuttosto, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma II c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 8 comma IVbis, come modificato dal D.L. n. 69/2013 (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, 03.05.2019,
n. 4275).
Anche la medesima eccezione formulata dalle Amministrazioni chiamate in causa riguardo le domande svolte nei loro confronti deve ritenersi infondata.
pagina 8 di 18 La questione è ormai pacificamente risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che hanno chiarito che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 07.02.2024, n. 3452).
3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
La domanda incardinata dagli attori deve qualificarsi correttamente come un'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., come si desume sia dal tenore letterale dell'atto introduttivo che dalle stesse circostanze allegate e documentalmente provate. Al riguardo, non appare superfluo rammentare che l'azione in parola si pone come scopo la tutela del diritto di proprietà, avendo finalità recuperatoria. In particolare, essa presuppone l'esistenza, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà in ordine al bene immobile di cui si chiede la tutela. La prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 03.03.2009, n. 5131; Cass. Civ., Sez. II, 19.09.1985, n. 4704; Corte App.
Firenze, 22.12.2021, n. 2459).
Nel giudizio di rivendicazione l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio - con la precisazione che il principio stesso deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto sottoposto all'esame del giudice di merito.
Nel caso di specie, l'acquisto dell'immobile oggetto di causa in favore degli odierni attori risulta già consacrato nella sentenza della Corte d'Appello di pagina 9 di 18 L'Aquila n. 143 del 22.01.2020, pubblicata il 27.01.2020, passata in giudicato, trascritta nei registri pubblici in data 02.03.2023, Reg. gen. n. 3440, Reg. part. n.
2261, per cui può dirsi raggiunta la prova richiesta dalla norma in parola (cfr. doc. 1 fascicolo attori).
Per contro non possono trovare accoglimento le doglianze dei convenuti. Per quanto concerne la posizione della convenuta , non coglie nel segno CP_1
l'eccezione relativa all'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila perché questa non le sarebbe stata notificata, anche ai fini della proponibilità del ricorso per Cassazione, nonostante medio tempore sia intervenuto l'atto di compravendita in virtù del quale assumeva la veste di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Ed infatti, il terzo comma del citato articolo attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromettere l'alienante e il successore universale. Da ciò se ne deve far conseguire che egli non è litisconsorte necessario, assumendo tale qualità solo eventualmente ed in un momento successivo, laddove intervenga o sia chiamato nel processo, o ancora nel caso in cui eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa.
A mente dell'art. 111 c.p.c., inoltre, la sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Inoltre, la legittimazione ad impugnare la sentenza prescinde dall'intervento in giudizio del successore a titolo particolare. Anzi egli gode di un termine autonomo di impugnativa, non subendo la decadenza conseguente alla notifica della sentenza al suo dante causa. Qualora il trasferimento del diritto controverso fosse avvenuto ante causam, la legittimazione ad impugnare da parte del successore non intervenuto o chiamato nel giudizio di primo grado sussisterebbe nelle ipotesi di intervento in appello ex art. 344 o 404 c.p.c., ossia in caso di collusione a suo danno.
Quanto poi alle eccezioni spiegate dai terzi chiamati, relative al difetto di trascrizione della domanda di usucapione e della relativa sentenza in data anteriore rispetto alla trascrizione dell'atto di compravendita tra la ed CP_1
il anche queste sono infondate e devono essere disattese. CP_3
pagina 10 di 18 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, in tema di trascrizione il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. II,
16.03.2022, n. 8590; Cass. civ., Sez. II, 03.02.2005, n. 2161).
L'usucapione, infatti, deve intendersi come una fattispecie progressiva di acquisto del diritto reale a titolo originario che, da un lato, nessun effetto può produrre fin quando non si sia definitivamente perfezionata e, soprattutto, dall'altro, una volta perfezionata, ha per oggetto un diritto “nuovo”, sia indipendente dai limiti di quello perso dall'usucapito sia prevalente su quelli eventualmente trasferiti da quest'ultimo a terzi a titolo derivativo sia, infine, incompatibile, in rerum natura, con analoghe pretese altrui (cfr. Trib. Roma,
20.12.2022).
A ben vedere la domanda di usucapione non rientra neppure tra gli atti trascrivibili a norma dell'art. 2643 c.c. Ed infatti, poiché il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario è risolto sempre a favore di quest'ultimo, travolgendo qualunque atto medio tempore compiuto, non è configurabile un effetto prenotativo della trascrizione della domanda di usucapione. Per l'effetto, nessun rilievo assume, nel caso in esame, il fatto che l'atto di trasferimento a favore della convenuta sia stato trascritto in CP_1
data anteriore rispetto alla sentenza dichiarativa di usucapione.
Alla verifica circa l'esistenza del diritto di proprietà consegue la restituzione del bene e, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'immobile sia attualmente nella disponibilità di per effetto dell'acquisto Controparte_1
tramite procedura ad evidenza pubblica, per cui la convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore degli attori.
pagina 11 di 18 4.1 In ragione dell'accoglimento della domanda principale di parte attrice, dovrà essere esaminata la domanda subordinata riconvenzionale di parte convenuta.
In primo luogo, ha chiesto, previa risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita, la condanna degli enti chiamati ai sensi degli artt.
1476 comma III e 1483 c.c., ricorrendo i presupposti per l'evizione totale, alla restituzione del prezzo pagato e delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno subito ex art 1224 c.c.
In punto di diritto giova ricordare che sussiste evizione ai sensi dell'art. 1483
c.c. quando il compratore perde integralmente la titolarità sul bene acquistato, all'esito del vittorioso esperimento dell'azione promossa dal terzo. In realtà
l'accertamento giudiziale in favore del terzo non acclara la perdita del bene da parte del compratore (che di fatto non lo ha mai acquistato) ma ne sancisce definitivamente il mancato acquisto, attestando l'esistenza di un vizio che ha impedito al negozio di vendita di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico. Il danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell'acquirente antecedente alla vendita (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 16.07.2001, n. 9642), salvo che non rilevi anche il lucro cessante, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell'art. 1483 c.c., al disposto dell'art. 1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.09.2015, n. 18259).
Il danneggiato, inoltre, ben può dimostrare di avere patito un danno ulteriore rispetto a quello sopra indicato, ad esempio perché il valore dell'immobile perduto era divenuto superiore al prezzo corrisposto, dovendosi considerare che, comunque, la misura del risarcimento non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene.
Orbene nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni che precedono ed in considerazione dell'accoglimento della domanda attorea di rivendica, devono pagina 12 di 18 ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività della garanzia per evizione totale, con la conseguenza che la domanda proposta dalla convenuta deve essere accolta, nei limiti del c.d. interesse negativo costituito dalla “restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali”, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 19.12.2019, stipulato con il Controparte_2
dello Stato e con la
[...] CP_6 CP_6 Controparte_8
, con rogito per Notaio trascritto il
[...] Persona_3
16.01.2020, e gli enti condannati a rimborsare il prezzo di vendita, pari ad €
33.011,00, oltre alle spese sostenute per il contratto documentalmente provate e pari ad € 4.370,00, come da fattura quietanzata del Notaio rogante (cfr. doc. n.
5bis fascicolo ). Controparte_1
A ciò dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c., venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta, e sino al saldo effettivo (cfr. doc. n. 4, 5, 5bis e 6 fascicolo ). Controparte_1
Dovrà essere ordinata, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Pescara, la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679, a cura e oneri a carico degli enti Per_3
chiamati in causa.
4.2 Non potrà essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del lucro cessante, consistente nel rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la ristrutturazione dell'immobile. CP_1
Ed infatti, nel caso in esame, non risulta provato che l' Controparte_3
abbia agito con dolo o colpa grave nella gestione della procedura di alienazione del bene de quo, atteso che, al momento della stipula del contratto con la
, non era ancora intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di CP_1
L'Aquila che ha riconosciuto l'usucapione in favore degli odierni attori, in riforma totale della sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila, che invece aveva negato tale riconoscimento (cfr. doc. n. 2 fascicolo . CP_3
pagina 13 di 18 Infatti, deve riconoscersi che durante la gestione della procedura ad evidenza pubblica il abbia operato in buona fede in virtù del Decreto di CP_3
Ricognizione prot. n. 12362 del 14.12.2009, con il quale veniva riconosciuta l'avvenuta devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. dell'immobile oggetto di causa, nonché della sopra citata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 616/2015, pubblicata il 09.07.2015, che gli era favorevole (cfr. doc. n. 1 fascicolo
. È opportuno, altresì, considerare che, nelle more del giudizio, CP_3
l'immobile aveva anche cambiato identificativo catastale assumendo il numero di sub 34 part. 78, come da relazione tecnica depositata da parte attrice in allegato alla comparsa in riassunzione (cfr. doc. 01- doc. 8 fascicolo attori).
Anche a voler ritenere che il comportamento delle Amministrazioni convenute sia caratterizzato dalla colpa grave, è necessario considerare che le spese di cui la convenuta chiede il rimborso in questa sede sono state effettuate in epoca successiva alla pubblicazione della già citata sentenza della Corte
d'Appello ed anche della lettera raccomandata del 27.04.2021 con la quale gli odierni attori, vittoriosi nel giudizio di usucapione, avvertivano la CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della proprietà dell'immobile in loro favore, ne chiedevano il rilascio e la invitavano alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc 01 quarta parte - doc. 9 fascicolo attori).
In proposito, deve essere ricordato che, secondo l'art. 1227 c.c., il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.), per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In buona sostanza, avendo avuto notizia sin dal 27.04.2021 che l'immobile acquistato era oggetto di evizione, la convenuta ben avrebbe potuto astenersi dal compiere attività dirette a gravare economicamente sull'immobile.
4.3 Da ultimo, il Tribunale è chiamato a valutare se le predette spese possano, per altro verso, essere indennizzate alla convenuta a titolo di addizioni e miglioramenti ex artt. 936 e 1150 c.c. dalla parte attrice.
Preliminarmente si osserva che la domanda, anche se avanzata per la prima volta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi ammissibile in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, che si pagina 14 di 18 ritiene di condividere, secondo cui in sede di riassunzione a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c., è possibile formulare una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15753).
Nel merito, tuttavia, la domanda non è fondata e deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 1150 c.c., il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché l'incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell'incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 14.12.2021, n. 39917; Cass. civ., Sez. II, 23.05.2012, n. 8156).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta – compresa quella allegata alla nota di trattazione scritta del 04.05.2025, ammissibile ma non rilevante - risulta che le spese sostenute dalla convenuta siano riferibili ad attività preliminari ed ancora meramente preparatorie rispetto ad una eventuale futura ristrutturazione dell'immobile, che tuttavia non risulta eseguita. Pertanto, nessuna apprezzabile opera, idonea ad incidere sul valore del bene determinandone un concreto aumento di cui il proprietario, reintegrato nel possesso, potrebbe giovarsi, è stata effettivamente realizzata dalla convenuta
(cfr. doc. n. 9bis, 11A e 11ter fascicolo ). Controparte_1 Controparte_1
4.4 Non è dovuto, infine, il risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., non avendo parte convenuta dato prova del danno subito sotto il profilo del CP_1
lucro cessante.
Come sopra osservato, in materia di evizione totale il diritto alla restituzione del prezzo pagato costituisce un credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto pagina 15 di 18 al risarcimento del danno e l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.07.2014, n. 15754; Cass. civ., Sez. II,
19.03.1999, n. 2541). Infatti, l'accertamento del danno da svalutazione monetaria impone una più rigorosa valutazione della domanda risarcitoria proposta dal creditore che non può a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell'onere della prova (art 2697
c.c.), a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto.
5.1 Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza tra l'attore e la convenuta. Quanto ai rapporti tra CP_1
da un lato, e i terzi chiamati dall'altro, atteso l'accoglimento parziale
[...]
delle domande avanzate dalla convenuta, si ritiene equo compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, mentre la parte restante sarà posta a carico dei chiamati, che saranno tenuti a corrispondere anche quanto versato all'attore dalla convenuta, ai sensi dell'art. 1483 comma II c.c.
5.2 Sulla quantificazione, le spese sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile – complessità media della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione della controversia, sulla base dei criteri fissati dal D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
6. Non ricorrono, infine, i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata a carico degli enti chiamati in causa.
Va premesso che l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Orbene, nel presente procedimento si ritiene che il comportamento del Controparte_2
e dell' sia stato contenuto nei limiti di quello
[...] Controparte_3
pagina 16 di 18 che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Peraltro, la parziale compensazione delle spese tra le parti esclude che a carico di una di esse possa essere emessa una pronuncia di condanna per responsabilità processuale aggravata, la quale richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3,
09.12.2019, n. 32090).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 698/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda avanzata dagli attori, in proprio ed in qualità di eredi di
, nei confronti della convenuta, per le causali di cui in Persona_1 motivazione e, per l'effetto, ordina a di rilasciare in favore Controparte_1
di e le unità immobiliari site Parte_1 Parte_2
in Pescara, alla Via dei Bastioni - descritte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 25 particella 78 subalterno 36, Via dei Bastioni n.
54, Piano T, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita e particella
78 subalterno 37, Via dei Bastioni n. 56, Piano T-1-2-3, F/2 (unità collabente), senza consistenza né rendita;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita tra il e Controparte_2
l' , da un lato, Controparte_6
e dall'altro, per atto del Notaio del Controparte_1 Persona_3
19.12.2019, Rep. n. 110496, Racc. n. 23630, trascritto in data 16.01.2020, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara al Reg. Par. n.
482 e Reg. Gen. n. 679 e, per l'effetto, condanna i terzi chiamati, in solido tra loro, alla restituzione, in favore di del prezzo della Controparte_1 compravendita pari ad € 33.011,00 oltre le spese del contratto pari ad €
4.370,00 il tutto oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
3) respinge tutte le altre domande avanzate da;
Controparte_1
pagina 17 di 18 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 attori che si liquidano in complessivi € 7.667,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 7.122,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
5) compensa tra il e l' Controparte_2 [...]
da un lato, e Controparte_6 CP_1
dall'altro, le spese del giudizio nella misura del 50%;
[...]
6) condanna, inoltre, il e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento delle restanti spese del presente procedimento, nella misura del
50%, in favore di che liquida complessivamente in € Controparte_1
3.561,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
7) condanna, altresì, il e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a Controparte_6
corrispondere, ai sensi dell'art. 1483, comma II, c.c., le somme che CP_1
è tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione del punto 4) del
[...]
dispositivo;
8) ordina, infine, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio
Reg. Par. n. 482 e Reg. Gen. n. 679, a cura e oneri a carico degli Per_3
enti chiamati in causa.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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