TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2110/2023
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso iscritto in data 23.10.2023
da
C.F. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LL (Francia), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ruscio e dall'Avv. Rosa
Ponsiglione, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piacenza, via
Mazzini, n. 30/32, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cremona, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via XX Settembre, n. 142, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato. - RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza dell'8.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 deduceva: Parte_1
che dalla relazione sentimentale intrattenuta con erano nate le Controparte_1
figlie (il 31.10.2001) e (il 18.10.2004), entrambe maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
che, quanto alla situazione patrimoniale delle Parti, essa ricorrente prestava attività lavorativa in qualità di operatore socio-sanitario presso l'Ospedale di Piacenza, mentre il signor durante il periodo di convivenza aveva svolto numerosi CP_1
lavori di carattere subordinato ed anche un'attività in proprio, ma allo stato svolgeva attività lavorativa come dipendente;
che entrambe le figlie frequentavano corsi di studio e non avevano ancora raggiunto un livello di competenza professionale e tecnica tale da consentire loro di reperire un'occupazione idonea a renderle economicamente autonome, infatti le stesse vivevano ancora con la madre presso l'abitazione familiare;
che, relativamente al mantenimento delle figlie, le Parti non erano riuscite ad addivenire ad un accordo e il signor aveva volutamente interrotto ogni tipo di CP_1
comunicazione con la ricorrente, anche relativamente alle questioni inerenti alle due figlie, assumendo arbitrariamente e senza alcun confronto con la ricorrente decisioni riguardanti la prole, così interferendo nel rapporto madre-figlie;
che il signor non contribuiva al mantenimento delle figlie, neppure CP_1
per le spese straordinarie, le quali, allo stato, venivano interamente sostenute dalla sola ricorrente.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente domandava: il collocamento prevalente delle figlie e presso l'abitazione materna ed il versamento di un Per_2 Per_1
contributo in suo favore da parte del signor a titolo di mantenimento per le CP_1
due figlie maggiorenni pari ad Euro 250,00 per ciascuna figlia (per complessivi Euro
500,00), oltre rivalutazione annuale in base alle variazioni ISTAT ed oltre al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per le stesse in misura pari al 50%. Chiedeva altresì di sentire dichiarare l'impegno reciproco dei genitori a collaborare nell'interesse delle figlie. Infine, domandava la cessione e il trasferimento della quota di proprietà dell'autovettura KIA QLE targa FP674WB cointestata tra i signori e a Pt_1 CP_1
favore della ricorrente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di prezzo, con impegno ed obbligo della stessa di farsi carico interamente della rata mensile di finanziamento gravante sul bene con intestazione a suo nome del relativo contratto.
Con decreto in data 28.10.2023 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 13.2.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria in data 6.2.2024 si costituiva in giudizio , Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle domande proposte da controparte in ordine alla collocazione delle figlie maggiorenni ed al mantenimento delle stesse, precisando: di lavorare in qualità di operaio dipendente a tempo indeterminato presso la società Settima Meccanica s.r.l., con una retribuzione annua di Euro 21.268,60 nel 2020, Euro
25.809,78 nel 2021 ed Euro 24.761,23 nel 2022; che non corrispondeva al vero quanto dedotto da controparte nel ricorso introduttivo in ordine alla mancata contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie occorrenti per le figlie;
che effettivamente le figlie non potevano ancora ritenersi completamente autosufficienti dal punto di vista economico, posto che le stesse, pur svolgendo lavori saltuari, avevano ancora bisogno di essere in parte sostenute sia nelle spese ordinarie che in quelle straordinarie;
che, nonostante esso resistente percepisse un reddito di poco superiore a quello della ricorrente, lo stesso era comunque gravato del pagamento di un canone di locazione pari a Euro 450,00 mensili per l'appartamento in cui abitava insieme alle figlie;
che inoltre era tenuto a pagare una rateizzazione di alcuni debiti fiscali che aveva maturato quando, per un certo periodo, aveva tentato di dedicarsi al lavoro autonomo senza successo, di tal che il reddito di cui disponeva era chiaramente insufficiente a pagare il contributo al mantenimento richiesto dalla ricorrente. Infine, il resistente rilevava l'infondatezza delle restanti domande formulate dalla ricorrente in ordine agli obblighi di rispetto e collaborazione nonché in ordine all'attribuzione della proprietà esclusiva della vettura KIA QLE targata
FP674WB avuto riguardo alla natura della causa. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso in quanto inammissibile, infondato, ovvero, in subordine, di stabilire che le somme eventualmente dovute dal resistente a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni fossero corrisposte direttamente in favore delle stesse.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. la ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del convenuto, con conseguente inutilizzabilità e richiesta di espunzione della documentazione prodotta dal resistente. Rilevava, in subordine, la non pertinenza della documentazione prodotta dal resistente e l'infondatezza delle difese da quest'ultimo svolte. Contestava, in ogni caso, le richieste formulate da controparte in quanto infondate e inammissibili.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. il resistente contestava gli assunti della ricorrente, richiamando quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
Con memoria ex art. 473 bis.17 terzo comma c.p.c. la ricorrente richiamava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi, eccependo l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata in data 12/02/2024 dal convenuto tardivamente costituitosi. All'udienza del 13.2.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi
Difensori. Sentite liberamente le parti, la ricorrente precisava che la figlia primogenita nell'ultimo mese aveva sempre pernottato presso il padre mentre la secondogenita presso la madre, circostanza confermata anche dal resistente, il quale riferiva che la figlia viveva allo stato con lui e confermava le difficoltà di comunicazione con Per_1
la ricorrente. Veniva esperito il tentativo di conciliazione e, su invito del Giudice, le parti, assistite dai rispettivi Difensori, dichiaravano di aver predisposto un regolamento provvisorio con previsione di collocamento sostanzialmente paritetico delle figlie e mantenimento diretto delle stesse. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. disponendo in conformità al regolamento provvisorio concordato dalle parti, con rinvio all'udienza successiva al fine di consentire alle parti di sperimentare il regolamento concordato.
In seguito a plurimi rinvii d'udienza concessi su richiesta delle parti al fine di addivenire ad un regolamento concordato rispondente alle specificità del caso concreto, all'udienza del 21.1.2025 il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che, a decorrere dal mese di settembre 2024, le due figlie vivevano stabilmente con la madre;
sul punto, il Procuratore di parte resistente per conto del suo assistito confermava tale circostanza precisando tuttavia che il padre sosteneva attivamente le figlie dal punto di vista economico, nei limiti delle sue possibilità. A fronte di ciò, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa e, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di ulteriori mezzi di prova, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva per la discussione orale.
Infine, all'udienza dell'8.5.2025 il Procuratore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di un contributo per il mantenimento da parte del padre posto che le due figlie vivevano stabilmente presso l'abitazione materna. Il Procuratore di parte resistente rappresentava invece che le due figlie permanevano anche presso il padre ed insisteva affinché fosse previsto il mantenimento diretto delle stesse con obbligo delle parti di sostenere le spese straordinarie occorrenti per le figlie in misura pari al 50% ciascuna.
All'esito della discussione orale, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione. Ciò posto, rileva preliminarmente osservare che essendo entrambe le figlie e divenute maggiorenni, nessuna previsione va resa in ordine al Per_1 Per_2
collocamento delle stesse, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente.
Quanto al regolamento economico, la ricorrente chiede stabilirsi il versamento a carico del padre di un contributo a titolo di mantenimento delle due figlie e Per_1
, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, pari a Euro Per_2
500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, richiesta a cui si oppone il resistente, che domanda a sua volta di sentire prevedere il mantenimento diretto delle figlie oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in misura pari al 50%, chiedendo, in subordine, di stabilire che le somme eventualmente dovute dallo stesso siano versate direttamente alle figlie.
Al riguardo, rileva in primo luogo evidenziare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (ex art. 337 ter c.c.) e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori di età va considerato in re ipsa (Cass. civ. sez. VI, 14.09.2020, n. 19077). Infatti,
l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficienti (Cass. civ. sez. VI, 22.07.2019,
n. 19696). Inoltre, “in relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.
5088/2018; Cass. 12952/2016). Ne consegue che deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro… A tal fine la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. I, 02.07.2021, n. 18785).
Ciò posto, il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'eventuale cessazione di tale obbligo, tra cui l'età della prole,
l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal raggiungimento della maggiore età (Cass.
18785/2021; Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). Rileva altresì evidenziare che, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, posto che una volta raggiunta la maggiore età occorre fornire la prova delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare da un lato la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro lato la
“circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. sez. I,
15.03.2024, n. 7015).
Venendo al caso di specie, rileva in primo luogo osservare che, come affermato dalla ricorrente e confermato dallo stesso resistente nei rispettivi scritti difensivi, entrambe le figlie, pur svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso la Cooperativa agricola sociale Gli Spinoni (doc. nn. 9 e 10 fascicolo resistente), non hanno ancora raggiunto un'indipendenza economica, essendo entrambe dedite ad attività di studio (la primogenita infatti, frequenta il corso di Scienze dei beni Per_1 culturali presso l'Università degli Studi di Milano, mentre la figlia secondogenita frequenta l'Istituto Professionale Casali a Piacenza), mentre risulta accertato Per_2 che entrambe vivono maggiormente presso l'abitazione materna, pur continuando ciascuna a frequentare il padre presso la sua abitazione alternandosi con la sorella, non essendovi spazi sufficienti per far pernottare entrambe contemporaneamente.
Sul punto, va altresì rilevato che all'udienza del 13.2.2024 le parti predisponevano un regolamento provvisorio in ordine al mantenimento delle figlie - recepito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. – nel quale veniva concordato che, quanto al mantenimento ordinario, i genitori si assumevano l'obbligo di mantenimento diretto delle figlie, mentre, relativamente alle spese straordinarie, si prevedeva l'obbligo in capo a ciascun genitore di contribuire in misura pari al 50% ciascuno.
Ciò posto, rileva considerare che – pur essendo pacifico che sia sia Per_1
frequentano entrambi i genitori – dalle risultanze processuali è però emerso che Per_2
dal mese di settembre 2024 le figlie sono state prevalentemente con la madre presso l'abitazione della stessa, come risulta dai calendari depositati dal Procuratore di parte ricorrente in data 23.1.2025 sottoscritti da entrambe le figlie e non contrastati da elementi di segno contrario, essendosi il Procuratore di parte resistente all'udienza dell'8.5.2025 limitato a ribadire genericamente che le figlie permangono anche presso di lui senza precisare alcunché in ordine ai tempi di permanenza.
A fronte di ciò, occorre altresì tenere in debita considerazione la condizione economico-reddituale delle parti, posto che, secondo quanto emerge dalle risultanze processuali, la ricorrente lavora attualmente come operatrice sociosanitaria presso l'Ospedale di Piacenza, percependo una retribuzione mensile pari a circa 1.600,00 Euro e abita in un'immobile di sua proprietà sito a Rivergaro unitamente alle figlie, mentre il resistente lavora in qualità di operaio a Niviano percependo una retribuzione di circa
1.700,00/1.800,00 Euro al mese, dovendo però sostenere le spese del canone di locazione per l'immobile in cui abita pari a circa 450,00 Euro escluse le spese condominiali (doc. n. 2 fascicolo resistente).
Nel contempo, non è in discussione tra le parti che le figlie e , Per_1 Per_2
seppur maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto una condizione di piena autosufficienza economica, posto che, pur lavorando occasionalmente, sono ancora studentesse, del tutto compatibilmente con la loro età.
Ritiene pertanto il Collegio che, in ragione della maggiore permanenza delle figlie presso la madre, si configuri l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento delle figlie con un contributo mensile pari a Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascuna figlia), misura che si ritiene congrua tenuto conto della situazione economico-reddituale dei genitori, nonché della condizione delle figlie, da versarsi direttamente in favore delle figlie, come richiesto seppur in subordine dal resistente.
Al riguardo, rileva infatti evidenziare che la disciplina in ordine al mantenimento della prole maggiorenne trova specifica regolamentazione nell'art. 337 septies c.c., che al primo comma prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”; viene dunque riconosciuto il diritto del figlio maggiorenne a percepire direttamente un assegno periodico di mantenimento, concorrendo il suddetto diritto con quello del genitore convivente.
Con riguardo alla domanda formulata da parte ricorrente in ordine al trasferimento da parte del resistente della quota di proprietà dell'autovettura cointestata
KIA QLE targata FP674WB in suo favore, la stessa va dichiarata inammissibile avuto riguardo alla natura della presente causa, laddove il trasferimento della proprietà di un bene è questione patrimoniale che esula da tale ambito.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – con riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni a carico del resistente, ma, al contempo, rigetto delle restanti domande formulate da parte ricorrente – si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Pone a carico di il versamento di un assegno mensile di Controparte_1
Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascuna figlia) quale contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, da corrispondersi direttamente a ciascuna figlia entro il giorno 15 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- Dispone che le spese straordinarie occorrenti per le figlie, individuate secondo le linee guida del C.N.F., siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Dispone, nel resto, che entrambe le parti contribuiscano direttamente al mantenimento ed alle esigenze delle figlie;
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto il trasferimento dell'autovettura ; CP_2
- Dichiara la compensazione delle spese di causa.
Piacenza, 24 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti