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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12202/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500017502000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in composizione Monocratica ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500017502000 e solo una delle quattro cartelle sottostati e, precisamente, la n. 071 20210022032263000 per omesso pagamento della TARI anno
2016 per l'importo di € 167,32 e chiede il loro annullamento per prescrizione e decadenza della richiesta tributaria ed inefficacia della procedura di riscossione.
Il 05.09.25 il ricorrente rileva di aver provveduto al pagamento della cartella n. 071 20210022032263000 sottostante all'atto impugnato e chiede, pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere
Si costituisce Agenzia delle Entrate NE, che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e produce documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data
22/03/2022 a mezzo pec
All'udienza odierna, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della mancanza di interesse da parte della stessa alla prosecuzione del giudizio tributario.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante e della condotta delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della marteria del contendere. Compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12202/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500017502000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in composizione Monocratica ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500017502000 e solo una delle quattro cartelle sottostati e, precisamente, la n. 071 20210022032263000 per omesso pagamento della TARI anno
2016 per l'importo di € 167,32 e chiede il loro annullamento per prescrizione e decadenza della richiesta tributaria ed inefficacia della procedura di riscossione.
Il 05.09.25 il ricorrente rileva di aver provveduto al pagamento della cartella n. 071 20210022032263000 sottostante all'atto impugnato e chiede, pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere
Si costituisce Agenzia delle Entrate NE, che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e produce documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data
22/03/2022 a mezzo pec
All'udienza odierna, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della mancanza di interesse da parte della stessa alla prosecuzione del giudizio tributario.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante e della condotta delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della marteria del contendere. Compensa le spese