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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/02/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA NI, EL
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1202/2022 depositato il 18/05/2022
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1528/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 24/10/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195D20200043261 CONTRIBUTI CONS 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1528/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 24/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica UG Li FO e di Creset S.p.A., avverso sollecito di pagamento n. 0090195D20200043261 del 15/12/2020, ritualmente notificato.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 222,88 a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2015.
In sintesi, Parte ricorrente eccepiva:
1.- difetto di sussistenza del presupposto di imposta;
2.- difetto di prova.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Consorzio di Bonifica UG e Li FO, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
l Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che la ricorrente avesse assolto <
…compiutamente la prefata prova contraria, laddove ha prodotto agli atti del giudizio relazione tecnico agraria in data 15.01.2020, asseverata da giuramento il 26.03.2021, a firma del Per. Agr.
Nominativo_1.>>.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Consorzio di Bonifica
UG Li FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza sulla base delle argomentazioni sottese alla legittimità della pretesa tributaria, già partecipate in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni difensive, depositava relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_2. La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 12/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte osserva che il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: < comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica>> e dal R. D. 13 febbraio 1933,
n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, è eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio, cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio. In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio.
Ne consegue che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica può essere desunto dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino Fasano – Ostuni in agro di Ostuni, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano documentate in atti (vedasi l'elenco riepilogativo dei lavori eseguiti).
Invero, la relazione tecnica del dott. Nominativo_2, perito del Consorzio, appare del tutto generica, laddove si accerta che <l'immobile oggetto della presente consulenza ha il beneficio di difesa idraulica poiché l'eccesso pioggia, ovvero la precipitazione atmosferica che non si infiltra nel sottosuolo, diventa disponibile quale componente rapido ruscellamento per bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale, delimitato dalla linea congiungente le massime quote topografiche, sino alla quota più bassa dove forma corso d'acqua o canale…
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade…omissis…
Lo scopo del drenaggio è quello di allontanare l'eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l'utilizzazione.
Per bonifica idraulica di un territorio si intendono “tutte le attività connesse alla realizzazione delle opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare le condizioni più adatte alla sua utilizzazione per le molteplici attività umane”>>; ed ancora dove si evidenzia che: < l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tuttavia, i citati documenti comprovano, invece, l'inerenza degli interventi eseguiti nel perimetro di contribuenza in cui ricade la proprietà della Tanzarella e, pertanto, il Consorzio è autorizzato ad esigere il tributo de quo, stante la sua natura corrispettiva in ragione del beneficio concreto ed “effettivo” assicurato unitamente ad un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Sul punto, il Consorzio ha documentato i vantaggi conseguiti dalla contribuente, che superano le doglianze sintetizzate nella perizia di controparte, a firma del perito agr. Nominativo_3, che appare inidonea a supportare la tesi difensiva, laddove non specifica in modo puntuale le ragioni per cui il beneficio non sarebbe stato conseguito.
Pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, il beneficio per il consorziato-contribuente sussiste giacché è stata fornita prova del miglioramento fondiario in virtù delle opere eseguite aventi il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo, non essendo sufficiente la semplice inclusione dell'immobile nel piano di classifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188). Infatti, si legge in tale sentenza: <(…) il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongo (…). Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria>>.
In ultimo, con sentenza n. 2644 del 27/01/2023, la Suprema Corte ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente
(Cass. n. 2241/2015 e numero 24356/2016 e 8079/2020). Anzi, la contestazione afferente alla mancata approvazione del piano generale di bonifica è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 2241/2015), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al Giudice tributario, del piano di classifica. Pertanto, premesso che è incontestato che il consorziato abbia dedotto la carenza assoluta del potere impositivo per difetto del piano generale di bonifica, spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile>>.
Orbene, nel caso de quo, il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria in merito alla insussistenza del beneficio fondiario. Infatti, alcuna specifica contestazione è stata mossa dal contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 12 gennaio 2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA NI, EL
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1202/2022 depositato il 18/05/2022
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1528/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 24/10/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195D20200043261 CONTRIBUTI CONS 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1528/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 24/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica UG Li FO e di Creset S.p.A., avverso sollecito di pagamento n. 0090195D20200043261 del 15/12/2020, ritualmente notificato.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 222,88 a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2015.
In sintesi, Parte ricorrente eccepiva:
1.- difetto di sussistenza del presupposto di imposta;
2.- difetto di prova.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Consorzio di Bonifica UG e Li FO, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
l Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che la ricorrente avesse assolto <
…compiutamente la prefata prova contraria, laddove ha prodotto agli atti del giudizio relazione tecnico agraria in data 15.01.2020, asseverata da giuramento il 26.03.2021, a firma del Per. Agr.
Nominativo_1.>>.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Consorzio di Bonifica
UG Li FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza sulla base delle argomentazioni sottese alla legittimità della pretesa tributaria, già partecipate in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni difensive, depositava relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_2. La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 12/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte osserva che il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: < comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica>> e dal R. D. 13 febbraio 1933,
n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, è eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio, cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio. In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio.
Ne consegue che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica può essere desunto dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino Fasano – Ostuni in agro di Ostuni, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano documentate in atti (vedasi l'elenco riepilogativo dei lavori eseguiti).
Invero, la relazione tecnica del dott. Nominativo_2, perito del Consorzio, appare del tutto generica, laddove si accerta che <l'immobile oggetto della presente consulenza ha il beneficio di difesa idraulica poiché l'eccesso pioggia, ovvero la precipitazione atmosferica che non si infiltra nel sottosuolo, diventa disponibile quale componente rapido ruscellamento per bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale, delimitato dalla linea congiungente le massime quote topografiche, sino alla quota più bassa dove forma corso d'acqua o canale…
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade…omissis…
Lo scopo del drenaggio è quello di allontanare l'eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l'utilizzazione.
Per bonifica idraulica di un territorio si intendono “tutte le attività connesse alla realizzazione delle opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare le condizioni più adatte alla sua utilizzazione per le molteplici attività umane”>>; ed ancora dove si evidenzia che: < l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tuttavia, i citati documenti comprovano, invece, l'inerenza degli interventi eseguiti nel perimetro di contribuenza in cui ricade la proprietà della Tanzarella e, pertanto, il Consorzio è autorizzato ad esigere il tributo de quo, stante la sua natura corrispettiva in ragione del beneficio concreto ed “effettivo” assicurato unitamente ad un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Sul punto, il Consorzio ha documentato i vantaggi conseguiti dalla contribuente, che superano le doglianze sintetizzate nella perizia di controparte, a firma del perito agr. Nominativo_3, che appare inidonea a supportare la tesi difensiva, laddove non specifica in modo puntuale le ragioni per cui il beneficio non sarebbe stato conseguito.
Pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, il beneficio per il consorziato-contribuente sussiste giacché è stata fornita prova del miglioramento fondiario in virtù delle opere eseguite aventi il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo, non essendo sufficiente la semplice inclusione dell'immobile nel piano di classifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188). Infatti, si legge in tale sentenza: <(…) il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongo (…). Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria>>.
In ultimo, con sentenza n. 2644 del 27/01/2023, la Suprema Corte ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente
(Cass. n. 2241/2015 e numero 24356/2016 e 8079/2020). Anzi, la contestazione afferente alla mancata approvazione del piano generale di bonifica è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 2241/2015), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al Giudice tributario, del piano di classifica. Pertanto, premesso che è incontestato che il consorziato abbia dedotto la carenza assoluta del potere impositivo per difetto del piano generale di bonifica, spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile>>.
Orbene, nel caso de quo, il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria in merito alla insussistenza del beneficio fondiario. Infatti, alcuna specifica contestazione è stata mossa dal contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 12 gennaio 2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino