Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/02/2026, n. 508
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito prova contraria sull'insussistenza del beneficio fondiario e che non vi sia stata contestazione specifica sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica. Pertanto, il contributo è dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/02/2026, n. 508
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 508
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo