Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3997/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3997/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE GARIBALDI,19 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LA
IC GO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Corso CP_1 C.F._3
Diaz n. 130 null 84085 Mercato San Severino, presso lo studio dell'Avv. LORIA
FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via CP_2 C.F._5 tyrieste n.6 mercata sAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. LENTO FRANCESCA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
INTERVENTORE
E
LA IC GO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIALE GARIBALDI, N. 19 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv.
LA IC GO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
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Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO LA DECISIONE
La domanda di revocatoria proposta dall'attore e dal terzo interventore è inammissibile, per quanto di ragione.
Invero, la S.C. con sentenza n. 31463/2024 ha chiarito che la revocatoria è azione che mira a rendere inefficaci nei confronti del creditore "gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”.
La revocatoria, dunque, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore, e che mira a tutelare quest'ultimo da atti elusivi posti in essere dal primo.
Nel caso di specie, l'azione revocatoria è stata posta in essere nei confronti dell'avente causa del debitore (moglie, in separazione dei beni, acquirente dal marito deceduto e rinunciante all'eredità).
L'oggetto della revocatoria (l'atto compiuto dal debitore) è altro e diverso dagli effetti
(inefficacia "a catena") dell'atto revocato.
La revocatoria dell'atto compiuto dal debitore in danno del creditore ha efficacia riflessa.
La circostanza che il terzo acquirente, avente causa dell'avente causa del debitore, subisca gli effetti della revocatoria non significa che l'azione può essere esperita anche relativamente ad un suo atto, ma significa solo che, dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto compiuto dal debitore, la relativa inefficacia verso il creditore è opponibile a chiunque. Non significa invece che la revocatoria possa essere esperita verso chiunque.
In altri termini, la revocatoria resta atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto tra creditore e debitore, mirando ad evitare che quest'ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio.
Essa non può essere estesa fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, pur se per quest'ultimo pregiudizievoli.
Relativamente a questi ultimi il rimedio è diverso.
Pagina 2 di 4 Il creditore, il quale venga pregiudicato da atti di terzi, non rimane al riguardo privo di tutela.
La S.C. ha avuto modo di affermare che "Il terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto di disposizione patrimoniale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., è responsabile direttamente nei confronti del creditore ex art. 2043 cod. civ. degli atti illeciti, posti in essere dopo l'acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria" (Cass. 252/1996; Cass. 4721/2019; Cass. 24196/2023).
Ove il terzo acquirente ponga in essere un atto pregiudizievole per il creditore, la tutela non riposa nel rimedio apprestato dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. bensì, se del caso, in quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Mentre l'atto del debitore volto a eludere la garanzia del credito può costituire oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto non è consentito al debitore sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del creditore, che ha anzi l'obbligo di conservazione della garanzia
(art. 2740 c.c.), sicché l'esperimento della revocatoria trova ragione nella violazione di tale obbligo, il terzo acquirente dal debitore non ha l'obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, sicché il suo atto di disposizione non viola l'obbligo di preservare la garanzia patrimoniale, ma può, se del caso, integrare illecito ex art. 2043 c.c.
È vero che il terzo (avente causa del debitore) può essere convenuto nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c., proposto nei confronti del suo dante causa, ma solo in quanto partecipe dell'atto con cui debitore ha sottratto il bene alla garanzia posta in essere dal suo dante causa.
Risulta peraltro di tutta evidenza che altro è il titolo di responsabilità e altro l'individuazione dell'atto revocabile.
Che il terzo possa essere coinvolto nell'azione revocatoria significa solo che il medesimo è coinvolto nell'atto compiuto dal suo dante causa, pregiudizievole delle ragioni del proprio creditore, ossia che egli ha avuto un ruolo nella partecipazione a tale atto.
Non solo è contrario alla lettera dell'articolo 2901 c.c. (che espressamente indica come oggetto della revocatoria l'atto del debitore, e non di altro soggetto), ma è contrario anche alla funzione dell'istituto estenderne la portata oltre gli atti del debitore ed ammettere dunque la revocatoria di qualunque altro atto successivo, da chiunque compiuto nella catena dei trasferimenti: in ipotesi senza limite, salvo quello della prescrizione, in tal modo facendo della revocatoria un rimedio non già a tutela della garanzia patrimoniale del creditore sui beni del
Pagina 3 di 4 debitore, ma un rimedio generale contro qualsiasi pregiudizio subito da un creditore, anche se addebitale al non-debitore, ma ad un terzo, e dunque al di fuori della esigenza di preservare la garanzia patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e del terzo interventore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande di revocatoria proposte dall'attore e dal terzo interventore;
2) ND e LL IC UG al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'avv. Francesco Loria, difensore della convenuta CP_1
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) ND e LL IC UG al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'avv. Francesca Lento, difensore del convenuto dichiaratosi CP_2
antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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