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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003/2024 R.G. avente ad oggetto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato ed accertamento di lavoro subordinato
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marzano ed elettivamente domiciliato in Catania, via
Tripolitania n.26, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro CP_1 il Grande n.21, p.iva rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede a Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2 C.F._2
E
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Biancavilla, contrada Scirfi s.n.c.
Pagina 1 CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 20.06.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.01.2024, ha impugnato la nota Parte_1 con la quale l' , relativamente all'anno 2022, ha disconosciuto la sua posizione assicurativa CP_1
e previdenziale, peraltro erroneamente assunta alle dipendenze della società cooperativa per 97 giornate di lavoro agricolo subordinato, mentre, invece, lo stesso ha Controparte_3
effettivamente svolto mansioni di bracciante agricolo –raccoglitore per 142 giorni, come da buste paga versate in atti.
A tal fine, il ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza del proprio interesse alla proposizione del giudizio de quo e alla tempestività dell'iniziativa assunta e, nel merito, in sintesi, ha dedotto:
- che, per l'anno in contestazione, è stato adibito da nell'esecuzione Controparte_4
di lavori di breve durata, a carattere saltuario presso i terreni di Acireale - Giarre - Fiumefreddo per la raccolta dei limoni e presso i terreni di Siracusa, Noto e Cassibile per la raccolta di arance e limoni, osservando, per tutta durata del rapporto di lavoro, gli orari predeterminati seguenti “- dalle 7,00 del mattino sino alle 15,00 del pomeriggio, con pausa Parte_2 pranzo di circa un'ora, dal lunedì al venerdì; - fichi d'india: dalle 5,00 del mattino alle 12,00 del mattino, escluso gli orari di viaggio, dal lunedì al venerdì”, per quanto “Tale orario poteva variare in ragione della lontananza del fondo agricolo da raggiungere, o della giornata lavorativa di sabato”;
- che per l'attività lavorativa in parola ha percepito una retribuzione giornaliera di circa
70,00 euro al giorno lordi, corrispondente al cedolino paga ed in aderenza al CCNL, “con bonifico bancario dal datore di lavoro a fine mese o a richiesta del bracciante con acconti bisettimanali con bonifico o in contanti”;
- che “Lo svolgimento dell'attività lavorativa era diretto e di volta in volta organizzato dal responsabile della cooperativa, sig. sul fondo agricolo per esempio Controparte_2
tipologia frutta, di qualità di agrumi, grado di maturazione, sulle parti del fondo agricolo da dove iniziare la raccolta” ed ancora era ad impartire gli ordini specifici;
CP_2
- che ha reso le proprie mansioni avvalendosi esclusivamente degli strumenti (cassette, scale e altro) di proprietà o comunque messi a disposizione dalla ditta datrice di lavoro che peraltro,
Pagina 2 per il tramite del proprio responsabile , ha espletato la vigilanza in ordine alle CP_2
prestazioni rese e al quantitativo raccolto, occupandosi sin anche di mettere a disposizione dei furgoni per effettuare il tragitto dai diversi luoghi di lavoro in cui provvedere alla raccolta della frutta;
- che la cooperativa datrice di lavoro ha sempre individuato come proprio Controparte_2
referente e responsabile, per cui lo stesso resta convenuto nel presente giudizio “in proprio, ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro, e per essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze di natura assicurativo e previdenziale (e segnatamente di restituzione di prestazioni economiche) nonché del diverso accertamento di lavoro in capo al sig.
[...]
e/o diversa ricostituzione contributiva in aderenza al lavoro effettivamente svolto”; CP_2
- che “Laddove nel presente giudizio risultasse accertato il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente con la ditta , … ma oggettiva l'impossibilità oggettiva Controparte_3
di inquadramento quale operaio agricolo OTD, anche quale attività connessa, in ogni caso si chiede a carico della ditta la ricostruzione della posizione del lavoratore nell'ambito del Fondo di previdenza dei lavoratori subordinati del terziario/commercio o quello che verrà accertato nel rispetto dei minimali dovuti e con diritto a trattenere in compensazione le somme percepite a titolo di DS agricola con quelle che sarebbero spettate a titolo di NASPI, ovvero a essere tenuto indenne dalla relativa restituzione in favore dell' stante la oggettiva responsabilità CP_1 datoriale nell'inquadramento”;
- che, in via subordinata, “Laddove nel presente giudizio risultasse accertato il rapporto di lavoro in agricoltura e quale effettivo datore di lavoro il sig. si chiede Controparte_2
ordinarsi all' l'apertura di una posizione assicurativa previdenziale (con Denuncia CP_1
Aziendale) carico dello stesso sig. quale effettivo datore di lavoro, nei cui Controparte_2 confronti sono state rese le prestazioni lavorative, … (e) per l'ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro in capo a ma di oggettiva impossibilità di iscrizione negli Controparte_2
elenchi agricoli del Comune di Paternò, con conseguente perdita del requisito contributivo e assicurativo, condannare il sig. al risarcimento del danno da quantificarsi in Controparte_2
€.3.550,00 rapportato al pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente, da un lato, nella perdita, totale, della prestazione previdenziale pensionistica - che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile - e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, nonchè al danno economico emergente dall'obbligo restitutorio delle prestazioni previdenziali percepite a titolo di DS agricola”.
Pagina 3 Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “1) … dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale operaio agricolo OTD, con qualifica di bracciante agricolo - raccoglitore, intercorso tra il ricorrente e la ditta “ Controparte_3
", … e/o la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale operaio
[...]
agricolo OTD, con qualifica di bracciante agricolo - raccoglitore, intercorso tra … (lo stesso) ricorrente … e da considerarsi effettivo datore di lavoro, per l'anno 2022 per Controparte_2
n. 142 giornate;
2) in conseguenza, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla (re) iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di
Paternò, per gli anni 2022 e per il numero di giornate effettivamente lavorate e oggetto di causa;
3) per lo effetto, condannare l' ai necessari adempimenti di legge per la (re) CP_5
iscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
4) per l'effetto, della sussistenza del rapporto di lavoro accertato nei confronti di “ ", … /o del Sig. quale persona Controparte_3 Controparte_2
fisica, da considerarsi effettivo datore di lavoro, e della (re) iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni (oggetto di causa), dichiarare, alternativamente:
a) la illegittimità dei provvedimenti impugnati e sempre per l'effetto, accertare e dichiarare, il (suo) diritto … al pieno riconoscimento contributivo-previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore;
b) ordinarsi all' l'apertura di una posizione assicurativa previdenziale (con Denuncia CP_1
Aziendale) a carico del sig. , quale effettivo datore di lavoro, nei cui confronti Controparte_2
sono state rese le prestazioni lavorative, con imputazione del relativo rapporto di lavoro stagionale agricolo quale OTD per l'anno 2022 e per le giornate oggetto di causa, con addebito contributivo;
e per l'effetto nella sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura e in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ordinare all' la CP_1
reiscrizione del lavoratore negli elenchi del Comune di Paternò, con pieno riconoscimento del requisito contributivo e assicurativo già maturato per gli anni e le giornate di cui al ricorso,
e/o comunque essere tenuto indenne dalla cancellazione e dalla relativa restituzione in favore dell' CP_1
In via subordinata, per l'ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro in capo a
[...]
, ma di oggettiva impossibilità di iscrizione negli elenchi agricoli del Comune di CP_2
Paternò, con conseguente perdita del requisito contributivo e assicurativo, condannare il sig. al risarcimento del danno da quantificarsi in €. 3.550,00, rapportato al Controparte_2
pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente, da un lato, nella perdita, totale,
Pagina 4 della prestazione previdenziale pensionistica - che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile - e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, nonchè al danno economico emergente dall'obbligo restitutorio delle prestazioni previdenziali percepite a titolo di DS agricola;
… Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al procuratore antistatario”.
In data 4.09.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando CP_1
memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito:
- che il giudizio è inammissibile per violazione dell'art.22 d.l. n.7/1970 conv. in l.
n.83/1970;
- che in atti non vi è prova documentale che il ricorrente abbia lavorato per 142 giornate nell'anno 2022;
- che “a) Le prestazioni effettuate in agricoltura da controparte per l'annualità 2022 in relazione al rapporto di lavoro dichiarato dalla sono state disconosciute Controparte_3 dall'Istituto a seguito di verbale ispettivo INL n. 2021002274/DDL del 27.05.2022 (doc. n.1 in allegato) spiccato nei confronti della predetta ditta. b) le giornate di lavoro disconosciute per l'anno 2022 in esecuzione del verbale 2021002274/ddl del 27/05/2022 sono soltanto CP_3
97 e non 142 … c) il medesimo numero di giornate è stato riaccreditato in favore del ricorrente, ma con rapporto di lavoro intercorso con l'azienda in esecuzione Controparte_2 del verbale 2022005787/ddl del 26/09/2023 … d) … i disconoscimenti ed i riconoscimenti sin qui affermati sono avvenuti in misura esattamente corrispondente alle giornate a suo tempo dichiarate dall'azienda per il lavoratore , e cioè :160 giornate per il CP_3 Parte_1
2020, 80 giornate per il 2021 e, per quanto attiene il presente procedimento, 97 per il 2022…
CP_ e) la non ha mai denunciato all' 142 giornate rispetto al Controparte_3 ricorrente, ma 97… CP_ l' si è limitato ad annullare il rapporto di lavoro rispetto alla , per CP_6
ricostituirlo rispetto alla impresa individuale ma non ha disconosciuto Controparte_2 nessuna giornata di lavoro che erano e sono rimaste 97 …”;
- che, segnatamente, a seguito dell'attività ispettiva, è rimasto accertato l'illecito espletamento, da parte di , di attività di somministrazione di manodopera Controparte_3 nonché l'inesistenza di una serie di rapporti denunciati dall'azienda, essendo emerso dall'analisi sull'andamento dei dati occupazionali e degli elementi economici aziendali,
l'antieconomicità in cui la Cooperativa avrebbe operato, in quanto “avrebbe erogato retribuzioni per un ammontare, nell'intero periodo, pari a € 2.487.554,00, e rispetto a tale
Pagina 5 monte retributivo la ditta avrebbe dovuto effettuare pagamenti per la contribuzione dovuta per
€ 629.215,88 (quasi interamente non corrisposta); dunque la ditta, nel periodo in esame, avrebbe dovuto avere un volume di affari quantomeno non inferiore alla sommatoria dei due suddetti importi, anche a non voler considerare gli ulteriori costi e spese di produzione … o, comunque, che avesse avuto commesse di tale rilievo, al fine di garantire, quantomeno, la copertura dei costi relativi al personale che si presume sia stato occupato,
- che l'esame della documentazione raccolta, delle dichiarazioni assunte e degli esiti degli accertamenti posti in essere ha evidenziato che l'attività di impresa, e la conseguente assunzione ed occupazione del personale dipendente dichiarata in capo alla Controparte_3
è da ricondursi a . Controparte_2
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente, “in via preliminare: …(di) dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa in fatto e diritto, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito: respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite;
In subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Con ordinanza del 2.10.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di quindi, con le note cartolari depositate il 15.04.2025, Controparte_3
il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per rinnovare il procedimento notificatorio nei confronti della predetta società, in quanto “anziché inserire e salvare i file delle notifiche
PEC (tramite esportazione come avviene ritualmente) ha invece estratto il file EML dalla PEC
e inserito come allegato sull'area web, cancellandolo dalla propria casella … (sicché) il procedimento notificatorio telematico risultava successivamente non valido e pertanto privo di protocollo”. In via subordinata, parte ricorrente ha “evidenziato in ogni caso che contraddittore per la domanda/accertamento residuo, ossia le sole 45 giornate non accreditate/denunciate del
2022, rimane in ogni caso l' e, a tutto concedere, il sig. individuato CP_1 Controparte_2 dall' come effettivo datore di lavoro e nei cui confronti sono state integralmente CP_1
ricomposte le giornate lavorative per gli anni precedenti e per lo stesso anno 2022, ad eccezione delle sole 45 giornate su cui si insisteva” e in via ulteriormente gradata “di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'anno 2022, stante l'avvenuta reiscrizione a cura della stessa – con diverso verbale ispettivo – del sig. negli CP_1 Pt_1
elenchi agricoli di Paternò per n. 97 giornate di lavoro (nel 2022) e liquidazione della relativa
DS agricola, con rinuncia all'accertamento residuo …”.
Pagina 6 La presente controversia, istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalla parti e, all'udienza del 20.06.2025, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 429 c.p.c..
__________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va dichiarata la contumacia di in Controparte_2
quanto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sempre sul piano processuale, ancora, va esaminata la domanda, avanzata dal procuratore di parte ricorrente, di rimessione in termini per aver provveduto ad eseguire validamente la notifica del ricorso una volta decorso il termine perentorio del 10.01.2025 assegnato con provvedimento del 2.10.2024.
A norma dell'art. 153 comma 2 c.p.c., “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. …”.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa in parola, la Suprema Corte ha chiarito che “la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone …
l'espletamento di due necessarie verifiche:
a) la prima attiene all'effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del
2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del
2023; Cass. n. 18435 del 2024);
b) la seconda attiene all'“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n.
22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria …” (Cass.
3.01.2025 n.69).
Nella fattispecie concreta, il mancato perfezionamento della notifica entro il termine perentorio assegnato, a fronte dell'ampio lasso di tempo rimesso alla disponibilità del notificante per effettuare l'incombente disposto con provvedimento del 2.10.2024, è
Pagina 7 conseguenziale non ad un impedimento assoluto ma, per quanto dedotto nelle richiamate note cartolari, a mere difficoltà del difensore nell'attuazione delle disposizioni di cui al “correttivo
Cartabia” che non valgono a rendere inimputabile il mancato perfezionamento della notifica (v.
Cass. 21.03.2025 n.7631).
Né può ascriversi rilievo al fatto che la notifica è stata rinnovata il 6.03.2025 non solo in quanto ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine, necessariamente perentorio ex art. 291 c.p.c., precedentemente fissato con il provvedimento del 2.10.2024, laddove l'art. 153 c.p.c. vieta espressamente la prorogabilità dei termini in parola ove la parte non abbia presentato istanza di assegnazione del preteso nuovo termine prima della scadenza di quello già concesso (tra le varie, Cass 1.10.2019 n.24474; Cass.
7.04.2023 n.9541), ma considerato che neppure è ravvisabile una continuità del procedimento notificatorio, essendo intervenuta la ripresa di esso solo a distanza di due mesi dalla scadenza del detto termine (Cass.
30.04.2025 n.11335).
In considerazione di quanto precede, nella specie, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini della parte ricorrente.
Nel merito, ha dedotto di aver svolto 142 giornate di lavoro subordinato a Parte_1
tempo determinato alle dipendenze della società ovvero di . CP_3 Controparte_2
Dalla disamina della documentazione in atti, resta accertato che ha denunciato CP_3 per l'anno 2022 l'espletamento da parte del ricorrente di 97 giornate di lavoro agricolo a tempo determinato e, più esattamente, 14 nel mese di gennaio, 19 nel mese di febbraio, 20 nel mese di marzo, 20 nel mese di aprile e 24 nel mese di maggio (v. doc. 2 e 4 del fascicolo ). CP_1
Vi è riscontro documentale che con nota prot. .2100.13/03/2024.0178496, per CP_1
l'annualità 2022, l'ente previdenziale ha riconosciuto al ricorrente 97 giornate di lavoro agricolo a tempo determinato, sia pure reiscrivendo le stesse a nome di . Controparte_2
Nel contesto considerato, posto che ogni statuizione nei confronti di resta CP_3
preclusa in difetto di regolare costituzione del contraddittorio, con riferimento alla domanda di accertamento dell'attività di lavoro subordinato prestata da alle dipendenze di per Pt_1 CP_2 le ulteriori 45 giornate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, va osservato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si
Pagina 8 limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass. 20.03.2001 n.
3975; conf. Cass. 29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass. 12.10.1996, n. 8935).
La prova di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione, deve essere assolta dalla parte ricorrente in maniera precisa e rigorosa sì da superare le particolari risultanze degli accertamenti ispettivi che hanno condotto il personale ispettivo a concludere per l'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini fiscali. Ne consegue che non può giovare a fondare la domanda di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli l'assunto svolgimento di attività lavorativa sulla scorta di generiche “indicazioni” ed indeterminati “ordini” essendo una siffatta situazione compatibile anche con il lavoro autonomo, occorrendo piuttosto l'adozione di ordini specifici sotto l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con riguardo alla specificità di fatti ben circoscritti attinenti all'incarico conferito al lavoratore e alle modalità dell'attuazione di esso e non alle personali valutazioni espresse dai testi al riguardo (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Nella fattispecie concreta, è assorbente notare che in ricorso il ricorrente ha omesso di indicare i giorni nei quali, e i terreni presso i quali, lo stesso avrebbe reso l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze di limitandosi a sostenere genericamente di aver svolto CP_2 attività di raccolta “principalmente” in alcuni Comuni (Acireale, Paternò, Siracusano Noto,
Biancavilla, …) per complessive 142 giornate, sì trascurando che costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore
Pagina 9 giornaliere "alle dipendenze" dell'impresa)” (Cass.
2.02.2015 n. 1808; Cass. 12.10.2011
n.20997).
Parimenti, ai fini qualificatori neppure giova il sommario richiamo ad un orario di lavoro, compiuto in giorni non meglio noti, in quanto la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non può ritenersi sufficiente a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così,
Cass.
9.03.2009 n. 5645 ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione. Conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
In atti, il ricorrente neppure ha dato prova concreta dell'effettivo pagamento da parte di della retribuzione per il numero complessivo delle giornate residue oggetto di causa CP_2
sussistendo solo dei meri “acconti stipendio” non imputati ad alcuna specifica mensilità versati da evidentemente in rapporto alle giornate di lavoro agricolo dalla stessa CP_3
riconosciute, laddove le buste paga, il CUD o l'ulteriore documentazione proveniente da
, trattandosi di documenti che ben si inseriscono tra quelli funzionali a creare CP_3
l'apparenza di rapporti di lavoro, la cui esistenza, in realtà, è stata indicata dai verbalizzanti come falsamente attestata, non sono idonei a suffragare la prospettazione attorea, tanto più che il preteso datore di lavoro neppure ha confermato in sede amministrativa l'espletamento di 142 giorni di lavoro subordinato da parte di ma si è limitato a dichiarare lo svolgimento, da Pt_1
parte dello stesso, solo di 97 giornate di lavoro subordinato ed a costituire la posizione assicurativa del ricorrente unicamente per i giorni dichiarati.
E' provato in atti, come si è detto, che la reiscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Paternò è stata eseguita dall' CP_1
mantenendo invariati gli anni e il numero delle giornate lavorate da Parte_1 riconosciute da , semplicemente imputando l'instaurazione del rapporto di lavoro CP_3
Pagina 10 subordinato –presupposto costitutivo per la salvaguardia del diritto dedotto dal lavoratore agricolo a tempo determinato-, direttamente in capo a , responsabile aziendale Controparte_2
e presidente del consiglio di Amministrazione di detta cooperativa, e ciò per quanto accertato che nel verbale unico di accertamento e notificazione n.2022005787 del 26.09.2023 al quale per brevità si rinvia, ma qui da intendersi per intero riportato e trascritto.
Alla luce di quanto precede, avuto riguardo alle complessive risultanze dei verbali di accertamento acquisiti in atti, tenuto conto che “in buona sostanza la Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 verbale del 27.05.2022 cit.), valutato che l' ha liquidato anche CP_1
la disoccupazione agricola per le 97 giornate riconosciute dopo aver provveduto alla comunicazione della reiscrizione successivamente al deposito del ricorso, avuto riguardo alle condizioni reddituali di unitamente alle conclusioni rassegnate da quest'ultimo in via Pt_1 subordinata nelle note cartolari del 15.04.2025 e reiterate all'odierna udienza, le spese processuali tra l' sono compensate per intero tra le parti. Nulla sulle spese di lite tra Pt_1 CP_1
stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima Pt_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo inter partes le controversie riunite, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA inammissibili le domande avanzate da nei confronti di Pt_1 Controparte_3
[...]
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla reiscrizione per l'anno 2022 del nominativo del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza limitatamente a 97 giornate di lavoro subordinato
RIGETTA per il resto il ricorso
NULLA in ordine alle spese di lite tra Pt_1 Controparte_3
COMPENSA per intero le spese processuali tra l' Pt_1 CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, il 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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