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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 390-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 31 ottobre 2025, davanti al Giudice NA AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 390/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Vani-
la SO per , e l'avv. Francesco OL Molinelli per Controparte_1
Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive.
L'avv. SO esibisce chiedendo di poterlo depositare l'atto di tran-
sazione intervenuto tra e la in data 5 Parte_1 Controparte_2
agosto 2024 nonché la nota di quest'ultima in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di transazione.
L'avv. Molinelli si oppone al chiesto deposito evidenziando che si tratta di una transazione relativa a una polizza per infortuni non prodotta agli atti di questo processo. Rileva pertanto che i documenti esibiti sono inin-
fluenti e tardivi.
L'avv. SO chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
Entrambi i procuratori chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Disattesa ogni diversa richiesta, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA AN
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:46, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 390/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vanila SO ( per procura allega- Email_1
ta all'atto di citazione;
- attrice -
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
OL Molinelli ( per procura allegata alla comparsa Email_2
di risposta;
- convenuta -
e
( nato a [...] il 16 novem- Parte_1 C.F._2
bre 1968 e ivi residente, Via Simoncini Scaglione n. 8;
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da , nei Controparte_1
confronti di e Controparte_2 Parte_2
vatore;
2) condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dalla convenuta che Controparte_2
liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) compensa le spese di lite tra e il convenuto Controparte_1 [...]
. Parte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmen-
te notificato ha chiesto la condanna solidale di Controparte_1 [...]
e di al risarcimento Controparte_2 Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 64.538,54 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria – ri-
portati dall'attrice in qualità di terza trasportata. A tal fine l'attrice rap-
presenta che il sinistro si è verificato “Nel mese di luglio 2022 [quando] il
sig. si poneva alla guida della propria autovettura targata EB641KN, Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
assicurata presso la (polizza n 0569501103331) con a Controparte_2
bordo la moglie la quale indossava regolarmente la cintu- Controparte_1
ra di sicurezza … [imboccando] l'autostrada che collega Mazzara del Vallo
a Palermo, e giunti all'altezza di S. Ninfa, si avvertiva uno forte rumore pro-
venire dal lato sinistro posteriore dell'autovettura, determinato dallo scop-
pio improvviso del pneumatico (lato guida posteriore), che faceva sbandare
l'autovettura che divenuta incontrollabile sbatteva violentemente contro il
guardrail posto al lato sinistro ... l'auto ha cominciato a girare su se stessa
risbattendo nel guardrail di destra, causando ingenti danni fisici ad en-
trambe i passeggeri” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi Parte_1
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice,
alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compa-
gnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni priva-
te emanato con D.Lgs. n. 209/2005 [doc. 3 ter, produzione allegata all'atto di cita-
zione] nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3
D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [doc. 7 e 7 bis, produzione allegata all'atto di citazione].
❖❖❖
Nel merito, la domanda risarcitoria dell'attrice non può trovare acco-
glimento.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, va innanzitutto rilevato che la domanda oggi in esame è stata proposta ai sensi dell'art. 141, D.Lgs. n. 209/2005, il quale stabilisce che,
salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 in favore del terzo trasportato
(aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento), quindi, mi-
ra ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimen-
to del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cau-
sato da caso fortuito.
Va però rilevato che il sistema delineato dall'art. 141 C.d.A. presuppo-
ne che in un sinistro stradale siano coinvolti almeno due veicoli. Pertanto,
il trasportato non può esperire l'azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, dal momento che “il presupposto
per l'operatività dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo
al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assen-
za di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli” (Cass. civ.,
SS.UU., 30/11/2022 n. 35318; Cass. civ. Ord. n. 1044/2024; Cass. civ.,
III, 23/06/2021, n. 17963 e 8/10/2019, n. 25033).
Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il sinistro abbia riguardato un unico autoveicolo, quello a bordo del quale viaggiava l'attrice.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Conseguentemente nella fattispecie l'art. 141 C.d.A. non può trovare applicazione.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'a-
zione diretta di cui all'art. 144 C.d.A., azionabile nei confronti dell'impre-
sa assicurativa del responsabile civile (Cass. civ. Ord. n. 1044/2024, cit.).
Ciò posto, nel caso specifico l'attrice ha dedotto che i lamentati danni sarebbero conseguenza dello scoppio improvviso dello pneumatico, invo-
cando la responsabilità al proprietario/conducente per una non corretta manutenzione degli pneumatici e, in particolare, colpevole di non avere provveduto alla sostituzione dei copertoni usurati.
La convenuta invece, nel co- Controparte_2
stituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, precisando che “il danno lamentato è conseguenza
esclusiva di un evento imprevedibile ed inevitabile - configurabile quale ca-
so fortuito - che ha interrotto il nesso causale tra la circolazione del veicolo
e l'evento dannoso” [cfr. comparsa conclusionale, pag. 4].
A tal proposito va rilevato che il caso dello scoppio della gomma viene ritenuto dai giudici come un «caso fortuito» quando non è collegato a colpa concorrente del conducente (ad esempio se lo pneumatico era visibilmen-
te usurato o non sostituito nei tempi dovuti;
Cass. civ., III, Ord.
26/10/2017, n. 25421) o nel caso in cui il danno sia stato provocato da mancata manutenzione del tracciato stradale (da una buca o da un difet-
to del manto stradale), perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità [in tal senso Cass. civ., 7/6/1983, n.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
5447].
Orbene, nella fattispecie la prova del comportamento colposo del con-
ducente/proprietario dell'autoveicolo non è stata raggiunta, non essendo emersa in alcun modo la lamentata usura degli pneumatici
Invero, dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Trapani – Distacca-
mento di Castelvetrano intervenuta sui luoghi non emerge alcuna condot-
ta colposa del conducente dell'autovettura su cui viaggiava l'attrice. Gli
agenti accertatori, infatti, dopo avere constatato che la strada in cui si è
verificato il sinistro era rettilinea, asfaltata e il fondo era asciutto e che le condizioni del tempo erano buone con un'ottima visibilità, hanno conclu-
so che “dai rilievi espletati sul luogo del sinistro, dai danni riscontrati sul
veicolo, nonché dalle dichiarazioni rese dal protagonista, l'evento infortuni-
stico può così essere ricostruito: il giorno 31 luglio 2022 il veicolo A, tipo
Fiat Panda targato EB641KN, condotto da , con a bordo Parte_1
, in qualità di passeggero occupante il sedile anteriore de- Controparte_1
stro, percorreva l'A/29 con direzione di marcia Mazara del Vallo – Palermo.
Alle 12,50 circa, mentre transitava al Km 79, tratto di strada rettilineo e
leggermente in discesa, a causa di un probabile scoppio di pneumatico an-
teriore destro, perdeva il controllo del mezzo e urtava violentemente contro
il guard-rail di sinistra con la parte anteriore e successivamente girandosi,
anche con la parte posteriore sinistra … visto le brevi tracce di scarroccia-
mento lasciate sull'asfalto e l'esigua distanza che intercorre tra il presumi-
bile punto d'urto e la posizione di quiete assunta dall'autovettura, la veloci-
tà era commisurata al tratto stradale. La causa del sinistro è verosimilmen-
te da attribuire allo scoppio dello pneumatico anteriore destro” [cfr. doc. 6 bis,
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
produzione parte attrice].
Nulla viene detto in ordine agli pneumatici e al loro stato di manuten-
zione.
A tal proposito va osservato che, secondo la giurisprudenza della Su-
prema Corte, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti,
il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. civ. n. 22662/2008).
Posto che la ricostruzione contenuta nel detto rapporto di polizia non risulta intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario deve re-
putarsi – sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato
– che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte nel rapporto del-
la Polizia e quindi causato dallo scoppio dello pneumatico, considerato come evento imprevisto e imprevedibile.
Nessun'altra prova è stata fornita o richiesta dall'attrice in ordine allo stato vetusto dei copertoni e alla condotta colpevole omissiva del proprie-
tario/conducente dell'autoveicolo essendosi parte attrice limitata ad arti-
colare una prova contraria (non espletata per rinuncia alla prova diretta articolata da parte convenuta;
cfr. memoria depositata ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. il 16 maggio 2024).
Peraltro, nella fattispecie non è stata raggiunta neppure la prova in or-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dine alla quantificazione del danno, essendosi l'attrice limitata a produrre una consulenza tecnica di parte che per pacifico e consolidato orienta-
mento della Suprema Corte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass.
259/2013). Invero, la consulenza tecnica di parte costituisce una “mera
allegazione defensionale” (Cass. civ., Ord. n. 2524/2023; Cass. civ., n.
259/2013) e “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consu-
lente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni docu-
mento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della
stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla
parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova
testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consu-
lente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono ac-
quisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito do-
vrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini
della decisione” (Cass. 1/2/2023, n. 2980)
Va da ultimo rilevato che le conclusioni raggiunte in una perizia stra-
giudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non
contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridi-
co suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario sog-
getto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. Ord. n.
34450/2022)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi escludersi (in quanto rimasta priva di adeguata prova) la colpa concorrente del condu-
cente nella causazione del sinistro, essendo al contrario unicamente
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
emerso che le lesioni lamentate dall'attrice siano riconducibili allo scoppio di uno pneumatico (qualificabile come caso fortuito) dell'autovettura sulla quale viaggiava.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[...]
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore della con- Parte_3
venuta compagnia di assicurativa delle spese processuali del presente giudizio la cui liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiorna-
to dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i pa-
rametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto Parte_1
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra l'attrice e il detto convenuto.
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
NA AN
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 31 ottobre 2025, davanti al Giudice NA AN, chia-
mata la causa iscritta al n. 390/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Vani-
la SO per , e l'avv. Francesco OL Molinelli per Controparte_1
Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive.
L'avv. SO esibisce chiedendo di poterlo depositare l'atto di tran-
sazione intervenuto tra e la in data 5 Parte_1 Controparte_2
agosto 2024 nonché la nota di quest'ultima in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di transazione.
L'avv. Molinelli si oppone al chiesto deposito evidenziando che si tratta di una transazione relativa a una polizza per infortuni non prodotta agli atti di questo processo. Rileva pertanto che i documenti esibiti sono inin-
fluenti e tardivi.
L'avv. SO chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
Entrambi i procuratori chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Disattesa ogni diversa richiesta, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
NA AN
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:46, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 390/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vanila SO ( per procura allega- Email_1
ta all'atto di citazione;
- attrice -
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
OL Molinelli ( per procura allegata alla comparsa Email_2
di risposta;
- convenuta -
e
( nato a [...] il 16 novem- Parte_1 C.F._2
bre 1968 e ivi residente, Via Simoncini Scaglione n. 8;
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da , nei Controparte_1
confronti di e Controparte_2 Parte_2
vatore;
2) condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dalla convenuta che Controparte_2
liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) compensa le spese di lite tra e il convenuto Controparte_1 [...]
. Parte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmen-
te notificato ha chiesto la condanna solidale di Controparte_1 [...]
e di al risarcimento Controparte_2 Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 64.538,54 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria – ri-
portati dall'attrice in qualità di terza trasportata. A tal fine l'attrice rap-
presenta che il sinistro si è verificato “Nel mese di luglio 2022 [quando] il
sig. si poneva alla guida della propria autovettura targata EB641KN, Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
assicurata presso la (polizza n 0569501103331) con a Controparte_2
bordo la moglie la quale indossava regolarmente la cintu- Controparte_1
ra di sicurezza … [imboccando] l'autostrada che collega Mazzara del Vallo
a Palermo, e giunti all'altezza di S. Ninfa, si avvertiva uno forte rumore pro-
venire dal lato sinistro posteriore dell'autovettura, determinato dallo scop-
pio improvviso del pneumatico (lato guida posteriore), che faceva sbandare
l'autovettura che divenuta incontrollabile sbatteva violentemente contro il
guardrail posto al lato sinistro ... l'auto ha cominciato a girare su se stessa
risbattendo nel guardrail di destra, causando ingenti danni fisici ad en-
trambe i passeggeri” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi Parte_1
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice,
alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compa-
gnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni priva-
te emanato con D.Lgs. n. 209/2005 [doc. 3 ter, produzione allegata all'atto di cita-
zione] nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3
D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assi-
stita previsto dalla disposizione in argomento [doc. 7 e 7 bis, produzione allegata all'atto di citazione].
❖❖❖
Nel merito, la domanda risarcitoria dell'attrice non può trovare acco-
glimento.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, va innanzitutto rilevato che la domanda oggi in esame è stata proposta ai sensi dell'art. 141, D.Lgs. n. 209/2005, il quale stabilisce che,
salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 in favore del terzo trasportato
(aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento), quindi, mi-
ra ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimen-
to del danno, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cau-
sato da caso fortuito.
Va però rilevato che il sistema delineato dall'art. 141 C.d.A. presuppo-
ne che in un sinistro stradale siano coinvolti almeno due veicoli. Pertanto,
il trasportato non può esperire l'azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, dal momento che “il presupposto
per l'operatività dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo
al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assen-
za di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli” (Cass. civ.,
SS.UU., 30/11/2022 n. 35318; Cass. civ. Ord. n. 1044/2024; Cass. civ.,
III, 23/06/2021, n. 17963 e 8/10/2019, n. 25033).
Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il sinistro abbia riguardato un unico autoveicolo, quello a bordo del quale viaggiava l'attrice.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Conseguentemente nella fattispecie l'art. 141 C.d.A. non può trovare applicazione.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'a-
zione diretta di cui all'art. 144 C.d.A., azionabile nei confronti dell'impre-
sa assicurativa del responsabile civile (Cass. civ. Ord. n. 1044/2024, cit.).
Ciò posto, nel caso specifico l'attrice ha dedotto che i lamentati danni sarebbero conseguenza dello scoppio improvviso dello pneumatico, invo-
cando la responsabilità al proprietario/conducente per una non corretta manutenzione degli pneumatici e, in particolare, colpevole di non avere provveduto alla sostituzione dei copertoni usurati.
La convenuta invece, nel co- Controparte_2
stituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, precisando che “il danno lamentato è conseguenza
esclusiva di un evento imprevedibile ed inevitabile - configurabile quale ca-
so fortuito - che ha interrotto il nesso causale tra la circolazione del veicolo
e l'evento dannoso” [cfr. comparsa conclusionale, pag. 4].
A tal proposito va rilevato che il caso dello scoppio della gomma viene ritenuto dai giudici come un «caso fortuito» quando non è collegato a colpa concorrente del conducente (ad esempio se lo pneumatico era visibilmen-
te usurato o non sostituito nei tempi dovuti;
Cass. civ., III, Ord.
26/10/2017, n. 25421) o nel caso in cui il danno sia stato provocato da mancata manutenzione del tracciato stradale (da una buca o da un difet-
to del manto stradale), perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità [in tal senso Cass. civ., 7/6/1983, n.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
5447].
Orbene, nella fattispecie la prova del comportamento colposo del con-
ducente/proprietario dell'autoveicolo non è stata raggiunta, non essendo emersa in alcun modo la lamentata usura degli pneumatici
Invero, dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Trapani – Distacca-
mento di Castelvetrano intervenuta sui luoghi non emerge alcuna condot-
ta colposa del conducente dell'autovettura su cui viaggiava l'attrice. Gli
agenti accertatori, infatti, dopo avere constatato che la strada in cui si è
verificato il sinistro era rettilinea, asfaltata e il fondo era asciutto e che le condizioni del tempo erano buone con un'ottima visibilità, hanno conclu-
so che “dai rilievi espletati sul luogo del sinistro, dai danni riscontrati sul
veicolo, nonché dalle dichiarazioni rese dal protagonista, l'evento infortuni-
stico può così essere ricostruito: il giorno 31 luglio 2022 il veicolo A, tipo
Fiat Panda targato EB641KN, condotto da , con a bordo Parte_1
, in qualità di passeggero occupante il sedile anteriore de- Controparte_1
stro, percorreva l'A/29 con direzione di marcia Mazara del Vallo – Palermo.
Alle 12,50 circa, mentre transitava al Km 79, tratto di strada rettilineo e
leggermente in discesa, a causa di un probabile scoppio di pneumatico an-
teriore destro, perdeva il controllo del mezzo e urtava violentemente contro
il guard-rail di sinistra con la parte anteriore e successivamente girandosi,
anche con la parte posteriore sinistra … visto le brevi tracce di scarroccia-
mento lasciate sull'asfalto e l'esigua distanza che intercorre tra il presumi-
bile punto d'urto e la posizione di quiete assunta dall'autovettura, la veloci-
tà era commisurata al tratto stradale. La causa del sinistro è verosimilmen-
te da attribuire allo scoppio dello pneumatico anteriore destro” [cfr. doc. 6 bis,
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
produzione parte attrice].
Nulla viene detto in ordine agli pneumatici e al loro stato di manuten-
zione.
A tal proposito va osservato che, secondo la giurisprudenza della Su-
prema Corte, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti,
il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. civ. n. 22662/2008).
Posto che la ricostruzione contenuta nel detto rapporto di polizia non risulta intaccata da alcun elemento probatorio di segno contrario deve re-
putarsi – sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato
– che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte nel rapporto del-
la Polizia e quindi causato dallo scoppio dello pneumatico, considerato come evento imprevisto e imprevedibile.
Nessun'altra prova è stata fornita o richiesta dall'attrice in ordine allo stato vetusto dei copertoni e alla condotta colpevole omissiva del proprie-
tario/conducente dell'autoveicolo essendosi parte attrice limitata ad arti-
colare una prova contraria (non espletata per rinuncia alla prova diretta articolata da parte convenuta;
cfr. memoria depositata ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. il 16 maggio 2024).
Peraltro, nella fattispecie non è stata raggiunta neppure la prova in or-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dine alla quantificazione del danno, essendosi l'attrice limitata a produrre una consulenza tecnica di parte che per pacifico e consolidato orienta-
mento della Suprema Corte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass.
259/2013). Invero, la consulenza tecnica di parte costituisce una “mera
allegazione defensionale” (Cass. civ., Ord. n. 2524/2023; Cass. civ., n.
259/2013) e “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consu-
lente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni docu-
mento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della
stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla
parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova
testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consu-
lente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono ac-
quisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito do-
vrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini
della decisione” (Cass. 1/2/2023, n. 2980)
Va da ultimo rilevato che le conclusioni raggiunte in una perizia stra-
giudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non
contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridi-
co suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario sog-
getto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. Ord. n.
34450/2022)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi escludersi (in quanto rimasta priva di adeguata prova) la colpa concorrente del condu-
cente nella causazione del sinistro, essendo al contrario unicamente
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
emerso che le lesioni lamentate dall'attrice siano riconducibili allo scoppio di uno pneumatico (qualificabile come caso fortuito) dell'autovettura sulla quale viaggiava.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[...]
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore della con- Parte_3
venuta compagnia di assicurativa delle spese processuali del presente giudizio la cui liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiorna-
to dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i pa-
rametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto Parte_1
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra l'attrice e il detto convenuto.
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
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Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
NA AN
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal
Giudice NA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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