Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 151 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. Parte_1 carica P.IVA_1 P.IVA_2 tante elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura INPS in Catanzaro Via Milano 18, presso gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131) Persona_1 appellante
E
, (C.F.: ), attualmente detenuto presso la CP_1 CodiceFiscale_1
e Mila ella sua procuratrice generale,
(C.F.: ), in virtù di Procura Generale Controparte_2 CodiceFiscale_2 per notar Avv. , rep. n. 14648, raccolta n. 8783 del 21 febbraio Persona_2
2024, registra raio 2024, presso l'Agenzia delle Entrate di Monza, al n. 5259 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Albina Nucera e dall'avv. Francesca Maria Latella, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, è elettivamente domiciliata appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata;
• indi, in totale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso • e dunque rigettare la domanda proposta in primo grado da
1
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, il 22.6.2022, – premesso che: in data 24 CP_1 marzo 2021 presentava doman de di Tropea “N. domanda Pt_1
2042884900054”, prot. n. “ 24/ 21.0047873”, affinché gli fosse Pt_1 riconosciuto il diritto di pe e l'assegno sociale (cfr. all. n. 1); nella suindicata domanda rappresentava all' di avere tutti i requisiti di cui Pt_1 all'art. 3 comma 6 e 7 della L. 335/1995 ed in particolare di non possedere alcun reddito né lui né la propria moglie e di versare, quindi, in stato Controparte_2 di indigenza oltre che di “aver sog ente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni”, di non essersi mai allontanato dall'Italia, “di non essere ricoverato presso alcun istituto di cura”, “di non avere redditi esteri”; l' con nota prot “ 2202.25/10/2021.0161221” (all n. 2) rigettava la Pt_1 Pt_1
per insussiste l requisito “dello stato di bisogno del richiedente, attualmente ristretto presso Istituto penitenziario”; - deduceva l'illegittimità del diniego frapposto dall'istituto, in quanto contrario al disposto dell'art. 2 comma 58, 59, 60 e 61 della Legge 2012/1992 (L. Fornero), secondo cui solo “con la sen-tenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289- bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso artico-lo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque de-nominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”; il comma 59 del medesimo art 2 precisa
“i condannati ai quali sia stata applicata la san-zione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti”, perché “dal momento della presentazione della domanda indirizzata ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale e sino ad oggi, non è stata inflitta alcuna sentenza di condanna per i reati e/o delitti sopra indicati bensì si trova recluso presso la “Casa Reclusione Spoleto” in seguito ad ordinanza
2 di custodia cautelare resa, in data 12 dicembre 2019, dal Tribunale di Catanzaro – Sez. GIP – GUP-, nell'ambito del procedimento n. 2239/14 RGNR Mod. 21 DDA, 1359/14 RGGIP, 148/18 R.M.C., 148 bis/18 RMR, (cfr. all 6 – stralcio ordinanza di custodia cautelare) in più non gli è mai stata revocata da un giudice alcuna prestazione e soprattutto versa in stato di bisogno unitamente alla sua fa-miglia dato che, per come riferito in premessa, neppure la moglie percepisce alcun reddito. Per maggior completezza si evidenzia che, in ossequio al comma 59 dell'art 2 sopra riprodotto - in virtù del quale i condannati ai quali sia stata applica-ta la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare delle prestazioni una volta che la pena sia stata completamente eseguita - il sig. a far tempo dalla data di presentazione della domanda CP_1 finalizzata al r ento dell'assegno sociale, aveva espiato tutte le pene inflittegli con rife-rimento ai delitti di cui al comma 58 art. 2 della l. 92/2012, come certificato, in data 9 aprile 2021, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina (cfr. all. n.7)”.
§3 Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, “condanna l Parte_1
in persona del rappresentante
[...] vore di – dell'assegno sociale, con decorrenza CP_1 dalla data della presentazione della domanda, avvenuta il 24 marzo 2021; - compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali” alla luce delle seguenti argomentazioni:
<
6. Corte cost., sent. n. 137/2021 – nell'affermare come «La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura – ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo – [possa] concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza» – ha lasciato intendere come qualsiasi privazione (giudiziariamente disposta) della libertà personale in regime inframurario legittimi la sospensione o l'interruzione dell'erogazione delle provvidenze eventualmente godute dall'interessato.
7. La stessa Corte – unitamente alla giurisprudenza costante – ha nondimeno e condivisibilmente chiarito come la previsione normativa in questione introduca una sanzione accessoria, la cui ragion d'essere riposa nell'accentuato disvalore insito nel comportamento del reo, tratto a giudizio (e fatto destinatario dell'accertamento giudiziale della propria responsabilità penale) per fattispecie criminose particolarmente lesive dei canoni sottesi alla reciproca convivenza inoffensiva, alla cui avvenuta compromissione (dolosa, e definitivamente constatata nel processo) è, dunque, costituzionalmente ammissibile possa seguire l'estromissione dell'autore del crimine (già percettore di provvidenze pubbliche) dalla platea dei destinatari delle forme assistenziali erogate da uno Stato sociale.
8. Nel caso in delibazione – di contro – pur a fronte dell'applicazione al ricorrente di una misura custodiale, e l'elevazione – a carico dell'attore – d'incolpazioni, l'esponente non ha subito statuizioni penali da cui si possa evincere – all'esito d'un
3 processo svoltosi nel contraddittorio – l'effettiva e consapevole commissione dei fatti pure a lui attualmente ascritti.
9. Consentire – fin dalla fase cautelare in cui il procedimento, al tempo della mancata concessione del beneficio da parte di risultava versare – la Pt_1 negazione della provvidenza disputata implicherebbe – oltreché la violazione del principio di legalità della pena (dato il chiaro riferimento – contenuto nel testo della disposizione qui rilevante – al concetto di «condanna») – anche la violazione della presunzione di non colpevolezza, e – soprattutto – la retroazione della sanzione accessoria a un frangente temporale in cui non solamente una condanna penale non appare riscontrabile, ma il ricorrente è attinto da addebiti provvisori, e versa in una condizione di trattenimento precaria e in qualsiasi momento revocabile (in conformità ai meccanismi sottostanti alla cautela penale).
10. Per le ragioni anzidette, e appurato – dalla disamina del provvedimento di reiezione dell'istanza amministrativa – come l'Amministrazione abbia precluso il godimento dell'assegno sociale all'attore sulla scorta dell'assorbente motivazione della sua collocazione in istituto penitenziario, attesa l'inadeguatezza della circostanza anzidetta – per quanto illustrato sopra – a impedire l'ottenimento del beneficio, va condannato al suo pagamento, ove rilevabili anche i restanti Pt_1 requisiti d
11. La novità della questione trattata e la sua complessità teorica consigliano, peraltro, la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità in quanto il Pt_1 giudicante non si è posto il prob dell'effettività dello stato di bisogno dell'assistibile: “il ricorrente in primo grado non ha fornito alcuna prova del possesso del requisito reddituale, ancorché costitutivo del titolo alla prestazione invocata, né del proprio stato di bisogno economico: non ha allegato alcuna dichiarazione reddituale (propria e del coniuge), non ha allegato alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate, non ha fornito alcuna prova relativa all'insussistenza di patrimonio finanziario e immobiliare. si è CP_1 limitato ad affermare di essere (lui e la moglie) privi di re nel frattempo è intervenuta condanna per uno dei reati menzionati dalla norma sopra richiamata (v. disp del Tribunale di Vibo Valentia del 1^ dicembre 2023, di condanna alla pena di trenta anni di reclusione), per cui manca l'effettività dello stato di bisogno desumibile dall'avvenuta condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cp, dall'obbligo di assistenza a carico delle figlie, che in data 24.12.2018, hanno ricevuto per atto del Notaio (repertorio 2540 – raccolta 1664) la Persona_3 donazione delle unità immob nel Catasto Fabbricati e ricadenti nel Comune di Nicotera (VV) e contrassegnate dalla particella 602, sub 3 e 1-4-5, del foglio di mappa n. 12…”. Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
4 §5 L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Orbene, l'articolo 2 legge 92/2012 ai commi 58 ss. dispone quanto segue:
<<58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289- bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale , nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti,
o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo>>.
§5.2 In sostanza, in base alle disposizioni sopra riportate, la revoca delle prestazioni previdenziali è sanzione accessoria che deve essere disposta dal Tribunale che irroga la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e, nel caso di specie, nel dispositivo della sentenza (v. prod. doc. la sanzione non viene applicata;
è Pt_1 altrettanto vero che ai sensi del comma 61, la revoca della prestazione può intervenire anche a pronuncia di condanna, ove questa sia stata disposta senza l'irrogazione della pena accessoria in questione, ma il comma 61 prescrive espressamente che la sentenza sia passata in giudicato, e, nell'ipotesi in esame, è pacifico tra le parti che pende appello avverso la sentenza in questione. A ciò si aggiunga che non si tratta di beneficio già concesso, da revocare, ma di accertamento del diritto alla prestazione che è ancora sub iudice.
5 §5.3 Sennonché, è noto che <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma della l. n. del spetta anche a chi pur avendo ad un reddito derivante da altrui obbligo di mantenimento e alimenti vi abbia rinunciato atteso che la condizione reddituale legittimante l prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettivit fatto salvo in concreto condotte fraudolente simulando artificiosamente situazioni bisogno siano volte profittare pubblica assistenza>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023.
§5.4 Ora, nel caso di specie, diversi elementi consentono di ritenere carente la prova della sussistenza dello stato di bisogno in capo a in primo luogo, CP_1 la circostanza della mancanza di produzione correttamente dedotto dall , né in primo né in secondo grado, della certificazione Pt_1 proveniente genzia delle entrate attestante la situazione reddituale dell'interessato medesimo;
in secondo luogo, l'avere egli versato, in primo grado, il contributo unificato, ciò che denota il possesso di un reddito superiore a quello previsto per l'accesso alla prestazione assistenziale in oggetto;
infine, l'essere stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A), E, Z, P1, G2, G2 bis, A2, dal Tribunale di Vibo Valentia che, con sentenza del 1^ dicembre 2023, l'ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione. In particolare, quanto al capo A (reato di cui all'art. 416 bis cp), all'appellato viene ascritto il ruolo di “…storico detentore del potere 'ndranghetistico formale e sostanziale su tutta la zona del vibonese, in virtù del proprio carisma criminale, degli strettissimi rapporti criminali con le cosche di Gioia Tauro e CP_3 Per_4 di Rosarno, dei collegamenti con le più potent 'ndranghetistic reggino” quale rappresentante del “… vertice assoluto dell'intera area, cui facevano capo le altre articolazioni criminali (seppur nel contesto di dinamiche criminali in evoluzione, tra tentativi di maggiore autonomia e creazione di alleanze alternative, momenti di fibrillazione e scontro tra le varie componenti), mantenendo tale ruolo anche successivamente alla scarcerazione avvenuta nel luglio 2012 e per tutto il periodo successivo, nonché di capo organizzatore del sodalizio criminoso “nel contesto di un vero e proprio cartello 'ndranghetistico trasversale rappresentativo delle locali di 'ndrangheta della Provincia di Vibo Valentia – di una sorta di direttorio criminale (denominato “caddara”) avente decisiva influenza in tutta la zona;
in tal veste assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati (persino ricorrendo all'omicidio, se necessario), dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, soprattutto in relazione ai comuni interessi illeciti, come quelli relativi alla gestione di ingenti somme di denaro, di carichi di armi, di attività economiche”; nonché di “promotore, organizzatore, capo e finanziatore del sodalizio con compiti di decisione, di pianificazione delle strategie e degli obiettivi da perseguirsi, e delle azioni delittuose da compiere, della gestione dei rapporti e degli equilibri con i gruppi rivali, della protezione dei membri del proprio
6 sodalizio, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, curando rapporti con le altri articolazioni dell' associazione ed i relativi capi, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio da lui capeggiato, commissionando o consumando direttamente estorsioni, continuando a svolgere le sue funzioni di capo anche durante la detenzione, sia all'interno del carcere, sia all'esterno, veicolando messaggi attraverso i sodali, occupandosi delle operazioni volte al riciclaggio dei proventi del sodalizio ed all'intestazione fraudolenta a terzi prestanome delle attività e beni riconducibili al gruppo, occupandosi direttamente anche di uno dei settori strategici della cosca, quale quello delle speculazioni immobiliari nel settore turistico alberghiero;
mantenendo i rapporti con esponenti di altre articolazioni della 'ndrangheta, anche del reggino – in particolare delle cosche e – e con i “colletti bianchi” (professionisti, Per_5 CP_3 impren i, a ti alla massoneria), quali , di Persona_6 riferimento per la risoluzione dei problemi dell'orga tta contestata fino a tutto il 2019). Ed invero, il ruolo egemone riconosciuto a nell'ambito CP_1 dell'organizzazione mafiosa finalizzata alla gestio e/o finalità illecite, di attività “economiche” dei generi più disparati è ontologicamente incompatibile con lo stato di bisogno che caratterizza la prestazione assistenziale in argomento.
§6 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da CP_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 13 febbraio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 780/2023, resa in data 9 novembre 2023, così provvede: in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso proposto da CP_1 condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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