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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 539/2023 R.G. promossa
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marzia Stampigi;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PE NA;
Appellato
OGGETTO: – incarico ambulatoriale– risarcimento del danno Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.12.2019, – titolare di incarico ambulatoriale a Controparte_1
tempo indeterminato presso l di , giusta Parte_1 Pt_1
1 Accordo Collettivo Nazionale del 2005 – adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, chiedendo di accertare e riconoscere che lo stesso, pur essendo stato assegnato momentaneamente ed in attesa della redazione delle graduatorie previste dal relativo ACN del 2005 presso la ex area A, aveva diritto Controparte_3
ad essere assegnato all'ex area B, oggi Controparte_4
possedendo sin dalla stabilizzazione il relativo titolo di specializzazione, e
[...]
comunque ad essere assegnato all'area di spettanza secondo i criteri di graduatoria previsti dagli artt. 23 e 24 dell'ACN citato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente a provvedere all'assegnazione definitiva dello stesso alla branca di competenza, nonché accertare e dichiarare che, a causa dell'illegittimo ritardo nell'assegnazione definitiva dei turni ambulatoriali nelle branca di effettiva titolarità, aveva subito un danno connesso alla mancata possibilità di vedersi assegnare i turni orari di completamento sopravvenuti o comunque a potervi concorrere con possibilità di valutazione del relativo titolo di specializzazione, usufruiti dai colleghi stabilizzati con la stessa procedura e, di conseguenza, condannare l'amministrazione datrice al risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance, anche con riferimento al TFR.
Con sentenza n. 508 del 7.06.2023 il giudice adito, istruita la causa documentalmente, accoglieva il ricorso.
Preliminarmente disattendeva l'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. Parte 2955 c.c., formulata dall' atteso che tale istituto non operava in caso di contestazione del debito, equivalendo la contestazione ad ammissione di mancato pagamento.
Nel merito – richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 331/2022 dello stesso Tribunale, relativa ad identica fattispecie – appurava che il ricorrente era Parte titolare di incarico a tempo indeterminato presso l' di con decorrenza Pt_1
dall'1.01.2010, in virtù della stabilizzazione e dunque della trasformazione di precedenti rapporti di diritto privato intercorsi a partire dal 2004, aventi ad oggetto attività ambulatoriale nella branca ex Area A – Sanità animale, e che in seguito alla
2 stabilizzazione aveva continuato a prestare la propria attività nell'ambito di tale area, in quanto la specializzazione posseduta “Ispezione degli alimenti di origine animale”
Contro era indicata dall'Allegato A bis dell del 30.11.2006 quale disciplina affine rispetto a quella dell'ex Area A. Rilevava, tuttavia, che le specializzazioni erano
Contro state abrogate dall'articolo 9 commi 7 e 8 dell 2010, che ha modificato le
Contro tabelle A e A bis allegate all' del 2005, venendo meno nelle successive rinnovazioni contrattuali l'indicazione della specializzazione posseduta dal ricorrente
Contro quale disciplina affine e, inoltre, che all'allegato 2 dell del 30.07.2015 nella branca della Sanità animale ex area A non era prevista la specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine animale”, che invece era inclusa nell'ex area B. Parte Disattendeva, dunque, l'osservazione dell' secondo cui la specializzazione del ricorrente lo rendeva idoneo ad operare nell'ex Area A, in quanto specializzazione Parte affine, atteso che la tabella di cui al DM del 31.01.1998, richiamata dall si riferiva solo alla dirigenza veterinaria e non agli specialisti ambulatoriali.
Contro Inoltre, riteneva che – a fronte del fatto che l al tempo vigente prevedeva l'inserimento provvisorio nell'Area A sulla base di una specializzazione affine –
l'inserimento doveva essere verificato, potendo subire mutamenti in seguito Contro all'istituzione delle graduatorie di cui all'art. 21 dell . Osservava, infatti, che la deliberazione n. 356 del 29.12.2009, modificata ed integrata dalla deliberazione n.
367 del 23.04.2010, prevedeva che i professionisti in fase di avvio e prima applicazione dovevano svolgere la propria attività lavorativa nelle ore diurne e nei giorni feriali per un massimo di 5 giorni a settimana, e che – in attesa della definizione dei compiti e della tipologia del numero delle prestazioni erogabili – era attribuito al direttore dell'unità del servizio di appartenenza il compito di determinare l'assegnazione dei professionisti e le modalità di esecuzione dell'incarico.
Indi, osservava che, con nota prot. 133 del 21.12.2010, il Direttore del servizio di sanità animale aveva assegnato il ricorrente momentaneamente, in attesa della redazione delle previste graduatorie, presso l'Unità sanità animale ex Area A, e ancora che con la successiva nota prot. 759 dell'11.05.2010 il Direttore aveva
3 confermato l'assegnazione del ricorrente presso la stessa, in attesa della redazione delle previste graduatorie.
Affermava, in definitiva, che l non aveva mai istituito le graduatorie per gli Pt_1
specialisti veterinari in violazione delle previsioni negoziali collettive, circostanza peraltro mai contestata dalla controparte, e che tale omissione configurava un inadempimento che aveva determinato un danno al ricorrente, per cui quest'ultimo non aveva potuto esercitare le mansioni della branca specialistica di sua spettanza né concorrere per l'attribuzione del supplemento di orario deliberato e pubblicato nel
2013, traducendosi il comportamento dell in una lesione dei diritti Pt_1
Contro dell'interessato derivanti dall' , nonché dei criteri generali di correttezza e buona fede.
Sotto altro profilo, affermava che il ricorrente aveva soddisfatto l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'azienda datrice e il danno da perdita di chance allegato, consistente nella concreta possibilità di ottenere l'inquadramento nell'area B e, per l'effetto, la possibilità di ottenere l'ampliamento dei turni pubblicati nel 2013.
Riteneva, tuttavia, di non poter riconoscere la quantificazione del danno operata dal ricorrente, posto che lo stesso non aveva effettivamente lavorato per il numero di ore supplementari;
dovendo prendere in considerazione, quale parametro per liquidare il danno, la probabilità che il ricorrente avrebbe avuto di ottenere l'assegnazione dei turni aggiuntivi, riteneva la stessa alquanto elevata, tenuto conto dei requisiti valutabili ai sensi dell'art. 22 e 23 ACN del 2005 e cioè del possesso fin dal 2004 della specializzazione richiesta per l'Area B e dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente. Non potendo comparare la posizione del ricorrente a quella degli specialisti che avevano effettivamente fruito dell'ampliamento dell'orario ed in Parte assenza di specifica contestazione da parte dell delle somme richieste, riteneva di rideterminare il danno in via equitativa nella percentuale del 40% del danno allegato, pari a € 30.570, oltre a € 2.229,04 quale danno sul TFR.
4 Con ricorso depositato il 30.06.2023, l Parte_1
appellava la sentenza. Instauratosi il contradditorio, resisteva al Controparte_1
gravame.
La causa veniva decisa all'udienza del 13.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di ad essere assegnato all'ex Area B, Controparte_1
oggi , deducendo che l'appellato era Controparte_4
stato stabilizzato con incarico ambulatoriale a tempo indeterminato nell'ex Area A, in forza del decreto assessoriale del 4.09.2009, che recepiva l'ACN del 2005, come modificato dall'ACN del 2009.
In particolare, rappresenta che l'incarico suddetto è scaturito dalla “richiesta di trasformazione dei contratti di diritto privato dei medici veterinari in incarichi ambulatoriali ai sensi dell 23 marzo 2005, come rinnovato dalla Conferenza CP_5
Stato-Regioni in data 29 luglio 2009”, avanzata dal e volta alla CP_1
trasformazione del rapporto instaurato alle dipendenze dell con contratti di Pt_1
diritto privato in incarico indeterminato, nella quale lo stesso ha dichiarato di essere in possesso della specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, titolo valido o comunque equipollente per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della società medica veterinaria di cui all'Allegato Abis del CCNL del
2005, e di aver svolto prestazioni di lavoro in qualità di Medico Veterinario quale
Libero Professionista Convenzionato dall'1.04.2003 nella branca CP_3
Area A.
Sostiene che – contrariamente a quanto opinato dal giudice – il criterio dell'affinità di specializzazione del DM 31.01.1998 è un principio generale applicabile sia alla dirigenza veterinaria che agli specialisti ambulatoriali, in quanto recepito nell'ACN del 2005 e del 2009, che all'allegato Abis prevede la Sanità Animale quale disciplina affine rispetto all'Ispezione degli alimenti di origine animale. Osserva che
5 l'applicabilità agli specialisti del criterio di affinità viene ribadita anche dal parere Contro
n. 2199/2009 e dal fatto che l'Allegato A dell 2005, come l'ACN CP_6
successivo, prevede che titolo accademico valido per la formazione delle graduatorie
è la specializzazione in branca affine a quella principale.
Inoltre, ribadisce che ha sempre prestato la propria opera presso l'ex Area CP_1
A e ha presentato richiesta di stabilizzazione dell'incarico nella stessa branca in cui ha operato e non una candidatura per l'assegnazione di un incarico, per cui non era necessaria nel caso di specie la pubblicazione di una graduatoria, peraltro non contemplata dal decreto assessoriale del 4.09.2009. Evidenzia che il giudice, fraintendendo la normativa rilevante, ha erroneamente affermato che la stabilizzazione consentisse l'inserimento provvisorio nell'Area A sulla base del criterio della specializzazione affine, ove invece deve rilevarsi che un rapporto stabilizzato non può dirsi temporaneo. Sottolinea, invero, che – contrariamente all'affermazione del giudice, secondo cui l'inserimento nell'Area A era solo provvisorio e avrebbe potuto subire mutamenti – in virtù del principio tempus regit actum¸ i requisiti validi al momento della stabilizzazione rimangono tali anche in caso di mutamenti della normativa, non producendo effetti sul rapporto già stabilizzato, e ribadisce che il giudice ha erroneamente ritenuto che dalle deliberazioni n. 365 del 2009 e 367 del 2010 emergeva che l'istituzione di graduatorie avrebbe potuto determinare mutamenti nel rapporto di lavoro stabilizzato del . CP_1
Deduce, dunque, che il giudice ha omesso di considerare che l'appellato non aveva alcuna necessità di giovarsi delle graduatorie, non aspirando all'ottenimento di un nuovo incarico, ma avendo già ottenuto la stabilizzazione richiesta. Inoltre, tenuto conto del contenuto del decreto assessoriale della Regione Sicilia del 4.09.2009, Parte sostiene la correttezza dell'operato di essa e l'insussistenza dell'allegato inadempimento rispetto alla mancata formazione della graduatoria nonché del conseguente danno, atteso che non vi era alcun obbligo di inserire nell'ex CP_1
Area B. Al contrario, rileva che il decreto assessoriale prevedeva nel preambolo la
6 necessità di stabilizzare i medici veterinari convenzionati, in considerazione del fatto che mantenevano i livelli essenziali di assistenza (LEA) nella branca in cui avevano fino ad allora prestato servizio.
2. Con il secondo motivo, deduce che il giudice ha erroneamente ritenuto che l'appellato avesse provato in giudizio il nesso di causalità tra il dedotto Parte inadempimento dell e il danno allegato e, precisamente, la possibilità di ottenere l'inquadramento nell'Area B e il conseguente ampliamento dei turni pubblicati nel
2013, reiterando le ragioni di cui al precedente motivo ed eccependo la mancata dimostrazione dell'asserita perdita di chance. In particolare, afferma che CP_1
non ha provato che l'assegnazione all'Area B avrebbe comportato un aumento del monte ore settimanale con conseguente aumento della retribuzione e che l'inserimento nella graduatoria gli avrebbe riconosciuto la chance di essere preferito agli effettivi assegnatari.
Inoltre, rappresenta che l'assegnazione di turni di 7.10 ore ai colleghi e CP_7 CP_8
in ex Area B non può essere considerato un indice serio e concreto di una CP_9
perdita di chance, atteso che dai documenti in atti non emerge che le suddette 7.10 ore siano state conferite quali orario aggiuntivo rispetto all'orario base, e considerato anche che l'appellato non ha dimostrato che nell'ex Area non vi fossero opportunità per concorrere ad aumenti di orario, né di aver partecipato inutilmente ai turni sopravvenuti per l'Area A in ragione dell'asserita inidoneità del titolo di specializzazione in materia affine.
Aggiunge che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato nel giudizio di primo grado – la nota prot. 13857 del 2013 non preclude al medico veterinario titolare di incarico ambulatoriale a tempo indeterminato di concorrere per la branca di cui è titolare all'attribuzione dei turni orari sopravvenuti.
In definitiva, ribadisce che il giudice ha errato nel ritenere elevata la probabilità di danno futuro, sulla base dei requisiti di cui agli artt. 22 e 23 dell'ACN, come confermato anche dalle evidenze documentali in atti;
evidenzia che i requisiti citati sono i medesimi richiesti per la stabilizzazione, che l'art. 21 dell'ACN fa riferimento
7 alle modalità e ai requisiti di presentazione della domanda con riferimento al professionista che aspiri a ricoprire un incarico presso le strutture del SSN e non alla stabilizzazione, che l'art. 23 all'ultimo comma prevede che “…la non accettazione da parte dello specialista ambulatoriale e del professionista, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale” e, infine, che le note prot. 152 del 21.01.2010 e n. 759 del 11.05.2010 hanno determinato il monte orario settimanale assegnato a ciascun medico veterinario specialista convenzionato entro i limiti sanciti dalla normativa di riferimento, in particolare senza aggravio della spesa pubblica – circostanza ignorata dal decidente – e specificato le prestazioni che avrebbe dovuto assicurare, evidenziando, ancora una volta, che l'appellato CP_1
ha accettato la stabilizzazione.
3. Con il terzo motivo, contesta le modalità e la misura del risarcimento accordato dalla sentenza gravata, rilevando, in primo luogo, che i calcoli depositati da nel giudizio di primo grado sono inammissibili in quanto tardivi e CP_1
presentati senza autorizzazione del giudice, e accompagnati da una relazione eseguita nell'interesse di soggetto estraneo al giudizio. Parte_3
Eccepisce l'invalidità dei conteggi – che erroneamente il giudice ha ritenuto essere stati contestati dall' resistente solo in termini generici – nonché la genericità Pt_1
della misura del risarcimento e l'assenza di motivazione giustificatrice della percentuale applicata. Rappresenta, invero, che nel 2009 erano stati stabilizzati 31 medici veterinari specialisti ambulatoriali, tutti potenzialmente concorrenti per le assegnazioni dei turni, con la conseguenza che la possibilità di di ottenere i CP_1
turni citati è di gran lunga inferiore a quella determinata dal Tribunale, poiché avrebbe dovuto essere parametrata a tutti i concorrenti, vale a dire almeno 31 medici veterinari. Sostiene, inoltre, che i conteggi effettuati dall'appellato appaiono privi di fondamento in quanto sviluppati includendo le ulteriori 7 ore settimanali, ove invece non esiste alcun automatismo tra l'essere inseriti nell'Area B e godere di una maggiorazione dell'orario di lavoro.
8 Adduce, da ultimo, che in assenza di adeguata motivazione la quantificazione del risarcimento in via equitativa effettuata dal giudice si è risolta in mero arbitrio dello stesso.
4. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Va condiviso quanto già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 521/2025 pubbl. il
10/06/2025) in vicenda avente profili di analogia con quella in esame, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
E' pacifico che il dott. sia stato stabilizzato con provvedimento del CP_1
29.12.2009 a decorrere dall'1.1.2010 con incarico ambulatoriale a tempo indeterminato nell'ex area A, nella quale aveva operato (oltre che nell'area C per l'anno 2004) sin dal 2003 in regime di convenzione, in attuazione di quanto previsto dal decreto dell'Assessorato del 4.9.2009.
L'odierno appellato, sul presupposto che tale assegnazione fosse provvisoria, ha lamentato l'omessa predisposizione di una graduatoria sulla scorta della quale l'ente avrebbe dovuto assegnare l'incarico definitivo e ha dedotto di avere diritto all'incarico nell'ex area B, conformemente alla specializzazione posseduta, chiedendo inoltre il risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione che avrebbe comportato lo svolgimento di un maggior numero di ore.
La pretesa dell'odierno appellato non è fondata.
La stabilizzazione a tempo indeterminato dell'incarico è avvenuta a norma del decreto assessoriale del 4.9.2009 secondo il quale: “Per quanto in premessa specificato, i medici veterinari titolari di rapporti di lavoro in forza di contratti di diritto privato vigenti al 7 marzo 2007, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 55/07 dell'Accordo collettivo nazionale
1 marzo 2006 per l'attuazione della norma finale n. 6 dell 23 marzo 2005, CP_5
stipulati con le ex aziende che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) Parte_4
essere iscritto all'albo professionale;
2) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali o specializzazioni equipollenti o altre specializzazioni equipollenti della specialità medica veterinaria previste nell'allegato
9 A bis di cui all 30 novembre 2006, oppure, essere in attività presso il CP_5 CP_10
alla data di entrata in vigore dell 3 marzo 2005 ed avere maturato: a) in caso CP_5
di attività oraria, un numero minimo di seicento ore in una delle specifiche aree di attività; b) in caso di attività a prestazione, almeno due anni di attività Possono presentare …apposita domanda all'azienda sanitaria provinciale di appartenenza per la trasformazione di detti rapporti di lavoro in incarichi a tempo indeterminato … Art.
2 Le aziende sanitarie provinciali provvederanno alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a far data dall'1 gennaio 2010, senza aggravio di spesa ai sensi della norma finale n. 6 dell 23 marzo 2005, con mantenimento della retribuzione CP_5
lorda mensile in godimento alla data del 31 dicembre 2008, utilizzando le somme spese nell'anno 2008 per il finanziamento dei rapporti di lavoro di diritto privato di cui sopra… Art. 4 Le aziende sanitarie provinciali che provvedono alla trasformazione attribuiranno al medico veterinario convenzionato un numero di ore di incarico proporzionato alla retribuzione in godimento alla data del 31 dicembre
2008…”.
Deve innanzitutto evidenziarsi che l'eventuale sopravvenuta normativa che esclude l'equiparazione della specializzazione posseduta a quella richiesta per l'ex area A è irrilevante atteso che in difetto di specifiche discipline, la validità dell'assegnazione non può che avvenire in virtù delle norme all'epoca vigenti.
E deve ritenersi che la specializzazione posseduta debba considerarsi affine in virtù del DM del 31.1.1998, norma espressamente rivolta ai dirigenti medici ma da ritenersi applicabile anche agli specialisti ambulatoriali.
Qualora si ritenesse che la disciplina posseduta non sia idonea dovrebbe concludersi che il dott. non può svolgere l'attività per la quale è stato stabilizzato. CP_1
Il provvedimento del direttore generale del 21.1.2010 prot n. 3907 ha disposto, in conformità al decreto assessoriale e all'istanza del dott. , la trasformazione CP_1
del contratto di diritto privato in incarico ambulatoriale a tempo indeterminato;
il contratto di diritto privato a tempo determinato pacificamente riguardava l'ex area A
(e per un anno l'area C).
10 Il provvedimento del 21.1.2010 ha previsto che il direttore dell'UOC dell'Ara
“assegnerà la sede e l'orario di servizio, nonché le Parte_5
modalità di svolgimento dell'incarico in conformità alle norme contenute nel citato
ACN”.
Il direttore del servizio sanità animale con provvedimento del 21.1.2010 (all 5) ha assegnato al dott. momentaneamente e in attesa delle graduatorie 14 ore CP_1
settimanali indicando la distribuzione dell'orario nel corso della settimana e le prestazioni da svolgere.
Con successivo atto del 23.4.2010 il direttore generale ha rideterminato il monte orario settimanale in 10 ore e 45 minuti per adeguare il precedente provvedimento al decreto assessoriale che prevedeva che l dovesse assicurare “un numero di Pt_1
ore di incarico proporzionato alla retribuzione in godimento alla data del 31.12.2008” senza aggravio di spese.
Il direttore del servizio in conformità a tale provvedimento ha fissato la distribuzione settimanale dell'orario e le prestazioni in attesa delle previste graduatorie.
Sulla scorta di tali provvedimenti, ritiene il collegio che la stabilizzazione del dott.
nell'ex area A non fosse provvisoria e non fosse subordinata ad alcuna CP_1
successiva graduatoria, la graduatoria riguardava l'assegnazione dell'orario e di ulteriori turni.
Il giudice di primo grado ha richiamato a fondamento della decisione l'art. 21
(Graduatorie - Domande – Requisiti) dell CP_11
E, tuttavia, tale disposizione riguarda “Il professionista, medico specialista e delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno -a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del
Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modello allegato B. […] 5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria…”.
11 La disposizione in esame non riguarda gli specialisti con incarico a tempo indeterminato, ma la graduatoria per l'assegnazione di incarichi annuali e dunque non può applicarsi alla fattispecie in esame nella quale il dott. era stato già CP_1
stabilizzato, mediante trasformazione dell'incarico temporaneo in contratto a tempo indeterminato, in conformità al decreto assessoriale del 2009 sopra citato.
Inoltre, l'art. 22 dell'ACN non riguarda la stabilizzazione in una branca ma l'assegnazione di “nuovi turni disponibili per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili”, assegnazione che deve avvenire secondo l'ordine di priorità, e dunque in base a una graduatoria, disposta con le modalità previste dall'art. 23. (“ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO 1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili …”).
L'art. 23 dispone: “MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI TURNI
DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO 1.
Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all'interno di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, purché confinanti, di altra regione, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionale esercitata… … e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione… … 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza;
in caso di pari anzianità di servizio è data
12 precedenza all'anzianità di specializzazione e successivamente, all'anzianità di laurea”.
La graduatoria riguarda l'assegnazione dei turni ulteriori e prevede, a tal fine, anche, la possibilità di riconversione in branche diverse.
La domanda del ricorrente volta a ottenere l'assegnazione nell'ex area B è, dunque, infondata, atteso che se è vero che lo stesso poteva chiedere la riconversione in una branca diversa è evidente che tale riconversione non era un diritto ma occorreva la disponibilità di un posto libero.
5. In ordine alla domanda di risarcimento del danno, anche a ritenere che l'istanza di del 20.10.2018 possa qualificarsi come richiesta di passaggio nell'ex CP_1
branca B per la quale era in possesso del titolo di specializzazione, si osserva che la mancata predisposizione della graduatoria al fine dell'assegnazione di turni ulteriori può comportare un risarcimento del danno per perdita di chance, ma è onere della parte che agisce per ottenere tale risarcimento allegare e provare circostanze dalle quali possa desumersi l'elevata probabilità, vicina alla certezza, della trasformazione della chance nella verificazione del fatto dal quale sarebbe derivato il vantaggio perduto.
Dunque, dall'omessa predisposizione della graduatoria non deriva automaticamente il risarcimento del danno per perdita di chance.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “In caso di richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudice deve valutare se esista una concreta probabilità di successo della chance perduta e, solo in caso affermativo, procedere a valutare equitativamente il danno. Inoltre, la prova del nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno risarcibile per la perdita di chance richiede un apprezzamento della probabilità elevata, prossima alla certezza, della trasformazione della chance in un effettivo beneficio” (Cassazione civile sez. lav.,
9/3/2025, n.6278). Nella motivazione della sentenza citata si legge “Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, "a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito
13 è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione)" (Cass. 23/09/2024
n.25442).25. La Corte territoriale si è discostata da questo principio, perché l'alta possibilità di conferimento dell'incarico è stima affatto diversa dalla probabilità (e non solo possibilità) elevata e prossima alla certezza”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto alquanto elevata la probabilità di conferimento dell'incarico, tenuto conto del possesso fin dal 2004 della specializzazione richiesta per l'area B e dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente, requisiti valutabili alla stregua dell'art. 23 ACN, pur dando atto dell'impossibilità di comparare la posizione di con quella degli specialisti che avevano fruito dell'ampliamento CP_1
dell'orario.
Il collegio non condivide tale valutazione, atteso che l'odierno appellato non ha allegato elementi utili per consentire di stabilire se avesse elevate possibilità di collocarsi al vertice della graduatoria: non ha neanche indicato quanti fossero e quali titoli avessero gli altri specialisti ambulatoriali che potevano ambire all'assegnazione dei turni.
14 Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e la domanda proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
condanna a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che Controparte_1
liquida per il primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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