Ordinanza cautelare 6 febbraio 2019
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2018, proposto da
G.V., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Persichino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via Arigni, 85;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione
del decreto della Questura di Frosinone, in persona del Questore p.t., di revoca della licenza di porto d’armi uso caccia nr -OMISSIS- rilasciata al Sig G.V., notificato il XX.07.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 45/2019 del 6 febbraio 2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 febbraio 2023, tenutasi “da remoto” in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. G.V. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale il Questore di Frosinone gli aveva revocato la licenza di porto di fucile a uso caccia, in quanto risultava deferito all’A.G. per il reato di lesioni personali gravi, a seguito di querela formalizzata nei suoi confronti da un cittadino extracomunitario che con lui collaborava nel mestiere di taglialegna, rimarcando anche la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti nella sua memoria partecipativa.
Il ricorrente, ricordando di avere anche lui presentato denuncia/querela nei confronti del cittadino extracomunitario per minaccia e aggressione, lamentava, in sintesi, quanto segue.
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 3 E 10 DELLA LEGGE 241/1990 (MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 11.02.2005, N. 15). VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.”.
Il provvedimento era carente di motivazione e contrario ai principi generali dell’ordinamento sotto tale profilo, soprattutto laddove era genericamente affermato che non erano ritenuti più sussistenti i requisiti di legge per la detenzione di armi e munizioni.
“ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DEI FATTI”.
Erano assenti elementi idonei a ritenere il ricorrente in grado di abusare delle armi, dato che il giudizio accusatorio del cittadino extracomunitario era fondato su presupposti privi di prova, tant’è che lo stesso ricorrente aveva a sua volta proposto querela nei suoi confronti.
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 43 TULPS”.
Non poteva fondarsi un giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi sulla base di una mera denuncia, per cui il giudizio discrezionale dell’Amministrazione doveva essere puntellato da motivazione più incisiva di quella contenuta nell’atto impugnato.
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 18.04.1975, N. 110. ILLOGICITÀ. ECCESSO DI POTERE”.
Non era stato tenuto nel debito conto che il ricorrente aveva mostrato sempre la massima diligenza nella custodia dell’arma.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone, illustrando in distinta memoria le ragioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era respinta.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 febbraio 2023, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il provvedimento impugnato, infatti, appare sufficientemente motivato, sia con richiamo al fatto che aveva dato luogo al deferimento all’A.G., sia alla non idoneità delle tesi esposte nella partecipazione procedimentale, ritenute contraddittorie allo stato dei fatti.
Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto proprio la reciproca querela, attestava, nel giudizio prognostico che spetta all’Amministrazione a tutela dell’incolumità pubblica, il persistente stato di conflittualità tra le parti in quel momento, con conseguente logicità e linearità del ragionamento posto alla base dell’adozione del provvedimento di revoca in questione.
Infondato è anche il terzo di motivo di conseguenza, dato che non era la sede amministrativa quella in cui valutare le rispettive responsabilità concrete sui fatti accaduti e la motivazione del provvedimento impugnato non si fondava sul mero deferimento all’A.G., ma anche sul richiamo alla querela/controquerela che attestava un pericoloso stato di conflittualità tra le parti.
Da ultimo, infondato è anche il quarto motivo, perché è proprio il giudizio prognostico di tipo probabilistico a consentire all’Amministrazione di adottare provvedimenti, di stampo “cautelare”, come quello impugnato. Si tratta di un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute (per tutte, TAR Lazio, Sez. I, 15.1.8, n. 422 e 23.3.17, n. 3844; TAR Puglia, Le, Sez. I, 24.11.16, n. 1793).
Né può rilevare che il ricorrente sia stato sempre diligente nel conservare l’arma, dato che non è questa la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato, che tende a evitare il pericolo che una situazione di conflittualità latente tra le parti potesse sfogare in un uso improprio dell’arma, sia pure legalmente detenuta e conservata.
Infine, il Collegio rileva che la circostanza per la quale sia stata nel frattempo richiesta archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente da parte del P.M. – come attestato da documentazione depositata e illustrato dal difensore nel corso dell’udienza - è circostanza sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato che potrà formare, semmai, elemento idoneo a chiedere l’intervento in autotutela dell’Amministrazione, ma non può essere elemento atto a evidenziare l’illegittimità dell’originario provvedimento impugnato, da delibare in questa sede con modalità “ora per allora” e sulla base della percezione dei fatti a quel momento.
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio sono confermate a carico di parte ricorrente per la fase cautelare mentre possono compensarsi per quella di merito, in assenza di ulteriori contributi delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di LA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate per la fase di merito e confermate a carico del ricorrente per la fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 17 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.