CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2024, n. 23912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23912 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 23912 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 13.06.2024( la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 9.03.2021 dal Tribunale di Macerata — che aveva condannato IN IO, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, quale amministratore unico dal 23.01.2003 fino al 26.09.2011 e, in seguito, quale amministratore di fatto della società Al Fer s.r.I., dichiarata fallita dal medesimo Tribunale in data 27.09.2012, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione — ha assolto l'imputato dal delitto di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni tre e mesi tre di reclusione, riducendo il periodo di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ad anni tre e mesi tre;
ha confermato nel resto. In particolare, all'imputato è contestato di avere, nella qualità suindicata: - distratto, al fine di recare un pregiudizio ai creditori, merci in magazzino per euro 103.400,00 e i crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, indicati nel bilancio dell'anno 2010 della società poi fallita, di cui per le,rnancanze,,delle scritture contabili non è stato possibile ricostruire il movimento degli affari, e di avere distratto macchinari e arredi per l'importo complessivo di euro 22.505,00 che venivano ceduti alla società "OG & servizi s.r.l.", amministrata di fatto dal medesimo imputato. (capo A); - distratto con prelevamenti ingiustificati effettuati in contanti alla sportello, le seguenti somme dai conti correnti intestati alla fallita: 1. anno 2010 euro 34.303,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
2. anno 2011 euro 38.538,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
3. anno 2011 euro 28.700,00 presso la Unicredit banca;
4. anno 2011 euro 1.300,00 presso la banca Monte Paschi di Siena. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Renzo Merlini e avv. Renato Coltorti, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione alla prova dei fatti contestati al capo A) dell'imputazione. Quanto alla prima ipotesi di distrazione contestata all'imputato, la Corte di appello — si lamenta — si è limitata a richiamare quanto affermato nella sentenza di primo grado, fondando la prova della sottrazione dei beni e crediti sociali sulla base di una mera posta del bilancio del 2010 e senza una motivazione adeguata sugli elementi fattuali a sostegno della effettiva disponibilità dei beni appostati in bilancio;
dovendo le risultanze contabili essere valutate nella loro intrinseca attendibilità senza presunzioni di sorta. 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla confermata responsabilità del ricorrente per la contestata seconda ipotesi di distrazione di cui al capo A) dell'imputazione. Ad avviso della difesa, le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito risultano illogiche e contraddittorie rispetto alle risultanze probatorie acquisite) nonché in palese contrasto con le risultanze documentali, in particolare con quanto emerso attraverso gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza che attestano comunque ,dei flussi di denaro dalla OG e ER alla Al Fer s.r.I.; e rispetto a tale circostanza, pur evidenziata in appello, la Corte territoriale nulla argomenta nella pronuncia impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica, afferente alle presunte distrazioni concernenti prelevamenti effettuati in contanti agli sportelli bancari dai conti correnti intestati alla società fallita. Si ribadisce la discrasia intercorrente tra le motivazioni offerte dai Giudici di merito e le effettive risultanze istruttorie posto che i prelevamenti in contanti costituiscono una parte minoritaria dei movimenti segnalati. Invero, dalle descrizioni contenute negli estratti conto - contrariamente a quanto affermato nelle sentenze di merito - su di un totale di euro 102.842,39,00, soltanto euro 34.400,00 si riferiscono a prelevamenti per contanti mentre euro 63.441,89 fanno riferimento a bonifici. Si evidenzia, pertanto, come l'utilizzo di denaro contante per importi limitati rientra nella normale gestione dell'attività di qualsivoglia azienda, sia per anticipare piccole spese gestionali, sia per pagare piccoli fornitori. Inoltre, celi le affermazioni dei Giudici si pongono in contrasto con quanto dichiarato, all'udienza del 15.10.2019, dal teste ME ER;
secondo cui l'erogazione delle spese avveniva in contanti e i prelevamenti venivano eseguiti dal ricorrente, quantificando in circa euro 3.000,00 al mese i costi complessivi pagati in contanti. Dunque, tale importo è coerente con il totale dei prelevamenti effettuati dall'odierno ricorrente e, che si inseriscono nella normale operatività aziendale. Si prosegue evidenziando come l'ultimo bilancio della fallita - risalente al 31.12.2010 - presenta un fatturato di oltre euro 2.000.000,00, da cui si può calcolare che i prelievi in contanti per piccoli pagamenti costituiscono solo l'1,64% del volume di affari. Infine, secondo la difesa, costituiscono importo compatibile con la dimensione dell'impresa anche i bonifici eseguiti dall'imputato per il pagamento dei propri emolumenti, costituenti la legittima remunerazione per l'attività svolta. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come 3 modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Le doglianze in esso sviluppate erano state già formulate in appello, ma, ciò nonostante, la sentenza impugnata non ha offerto risposte esaurienti in relazione ad esse. 1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo relativo alle merci e crediti risultanti dal bilancio del 2010 ed imputate a distrazione. Si osserva che al riguardo, in appello, il ricorrente aveva già posto in evidenza come dal mero dato di bilancio, non diversamente verificabile in mancanza delle scritture contabili, non si potesse desumere la effettiva disponibilità e consistenza delle merci e dei crediti — oltre che dei macchinari ed arredi - che si assumono distratte;
effettiva disponibilità del bene che costituisce, evidentemente, il presupposto per potere affermare la sua sottrazione. A fronte di tale argomento, la sentenza impugnata, pur avendo assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, imputandola al solo coimputato che era succeduto nell'amministrazione della società, nulla di specifico ha argomentato in ordine all'attendibilità del dato di bilancio contestato già in quella sede, limitandosi a formulare, genericamente, osservazioni con riferimento al presunto conferimento "gratuito" dei beni nella società OG e ER, riconducibile sempre all'imputato, laddove la contestazione di cui al capo A ha ad oggetto una duplice distrazione contemplando, innanzitutto, quella dedotta dal dato di bilancio riportante merci per euro 103.400,00 e crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, che, come detto, era stata anch'essa criticata nell'atto di appello. D'altra parte, l'unica considerazione svolta al riguardo dalla Corte di appello, secondo cui ai fini della prova della distrazione non è necessario che si dimostri il conferimento gratuito del bene, essendo sufficiente che in relazione all'assenza dei beni, non rinvenuti nell'attivo fallimentare, non sia stata fornita alcuna spiegazione, non rende adeguata giustificazione della sussistenza della distrazione neppure in relazione alla distrazione degli arredi e macchinari, perchè se è vero, in astratto, quanto afferma la sentenza impugnata, è altrettanto vero che l'appellante aveva non solo contestato la gratuità del passaggio dei beni in favore della OG e ER ma aveva anche indicato gli elementi che deporrebbero per la corresponsione del corrispettivo, sicchè la sentenza impugnata non poteva limitarsi a liquidare la questione asserendo, in buona sostanza, che la distrazione dovesse ritenersi acciarata per non essere stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla sorte dei beni non 4 rinvenuti nell'attivo fallimentare. Si era, invero, già in appello evidenziato come i in relazione agli arredi e macchinari del valore di euro 22.505,00 ceduti alla OG e ER, dal partitario della società cessionaria emergesse il progressivo diminuire del debito a seguito di pagamenti avvenuti nel tempo, che troverebbero riscontro anche negli estratti conto della società fallita (che, come si precisa, nel ricorso in scrutinio attesterebbero dei passaggi di denaro dalla OG e ER alla società fallita, il cui unico rapporto sarebbe stato costituito dalla cessione dei beni in argomento). La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto affrontare in maniera aderente ai rilievi mossi sia il profilo delle merci e dei crediti, la cui esistenza è stata tratta dal dato di bilancio messo in discussione dalla difesa per la sua genericità e mancanza di riscontri, sia quello relativo ai macchinari ed arredi del valore di euro 22.505,00, rispetto ai quali non rimarrebbe privo di rilevanza l'eventuale versamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (a meno che esso non risulti inadeguato o distratto a fini diversi da quelli sociali). Discende che fondato è da ritenere anche il secondo motivo di ricorso relativo alla distrazione degli arredi e macchinari. Riguardo all'utilizzo del dato di bilancio è il caso di evidenziare che la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato ,dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181 — 01; cfr. altresì, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197 — 01, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendal),Iaddove nel caso di specie — nonostante l'eccezione difensiva — la sentenza impugnata non si è minimamente posta il problema di affrontare tale aspetto. Più in generale si deve osservare che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, m 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715); solo una volta raggiunta tale dimostrazione la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto 5 riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. 1.3.11 terzo motivo è anch'esso fondato, risultando genericamente affrontato nella sentenza impugnata - pure a fronte del motivo di appello articolato -pure al riguardo - la questione dei prelievi sui conti correnti, non essendo chiaro se le somme prelevate siano state considerate nel loro complesso o partitamente secondo quanto prospetta la difesa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 29/2/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 23912 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 13.06.2024( la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 9.03.2021 dal Tribunale di Macerata — che aveva condannato IN IO, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, quale amministratore unico dal 23.01.2003 fino al 26.09.2011 e, in seguito, quale amministratore di fatto della società Al Fer s.r.I., dichiarata fallita dal medesimo Tribunale in data 27.09.2012, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione — ha assolto l'imputato dal delitto di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni tre e mesi tre di reclusione, riducendo il periodo di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ad anni tre e mesi tre;
ha confermato nel resto. In particolare, all'imputato è contestato di avere, nella qualità suindicata: - distratto, al fine di recare un pregiudizio ai creditori, merci in magazzino per euro 103.400,00 e i crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, indicati nel bilancio dell'anno 2010 della società poi fallita, di cui per le,rnancanze,,delle scritture contabili non è stato possibile ricostruire il movimento degli affari, e di avere distratto macchinari e arredi per l'importo complessivo di euro 22.505,00 che venivano ceduti alla società "OG & servizi s.r.l.", amministrata di fatto dal medesimo imputato. (capo A); - distratto con prelevamenti ingiustificati effettuati in contanti alla sportello, le seguenti somme dai conti correnti intestati alla fallita: 1. anno 2010 euro 34.303,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
2. anno 2011 euro 38.538,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
3. anno 2011 euro 28.700,00 presso la Unicredit banca;
4. anno 2011 euro 1.300,00 presso la banca Monte Paschi di Siena. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. Renzo Merlini e avv. Renato Coltorti, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione alla prova dei fatti contestati al capo A) dell'imputazione. Quanto alla prima ipotesi di distrazione contestata all'imputato, la Corte di appello — si lamenta — si è limitata a richiamare quanto affermato nella sentenza di primo grado, fondando la prova della sottrazione dei beni e crediti sociali sulla base di una mera posta del bilancio del 2010 e senza una motivazione adeguata sugli elementi fattuali a sostegno della effettiva disponibilità dei beni appostati in bilancio;
dovendo le risultanze contabili essere valutate nella loro intrinseca attendibilità senza presunzioni di sorta. 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla confermata responsabilità del ricorrente per la contestata seconda ipotesi di distrazione di cui al capo A) dell'imputazione. Ad avviso della difesa, le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito risultano illogiche e contraddittorie rispetto alle risultanze probatorie acquisite) nonché in palese contrasto con le risultanze documentali, in particolare con quanto emerso attraverso gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza che attestano comunque ,dei flussi di denaro dalla OG e ER alla Al Fer s.r.I.; e rispetto a tale circostanza, pur evidenziata in appello, la Corte territoriale nulla argomenta nella pronuncia impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica, afferente alle presunte distrazioni concernenti prelevamenti effettuati in contanti agli sportelli bancari dai conti correnti intestati alla società fallita. Si ribadisce la discrasia intercorrente tra le motivazioni offerte dai Giudici di merito e le effettive risultanze istruttorie posto che i prelevamenti in contanti costituiscono una parte minoritaria dei movimenti segnalati. Invero, dalle descrizioni contenute negli estratti conto - contrariamente a quanto affermato nelle sentenze di merito - su di un totale di euro 102.842,39,00, soltanto euro 34.400,00 si riferiscono a prelevamenti per contanti mentre euro 63.441,89 fanno riferimento a bonifici. Si evidenzia, pertanto, come l'utilizzo di denaro contante per importi limitati rientra nella normale gestione dell'attività di qualsivoglia azienda, sia per anticipare piccole spese gestionali, sia per pagare piccoli fornitori. Inoltre, celi le affermazioni dei Giudici si pongono in contrasto con quanto dichiarato, all'udienza del 15.10.2019, dal teste ME ER;
secondo cui l'erogazione delle spese avveniva in contanti e i prelevamenti venivano eseguiti dal ricorrente, quantificando in circa euro 3.000,00 al mese i costi complessivi pagati in contanti. Dunque, tale importo è coerente con il totale dei prelevamenti effettuati dall'odierno ricorrente e, che si inseriscono nella normale operatività aziendale. Si prosegue evidenziando come l'ultimo bilancio della fallita - risalente al 31.12.2010 - presenta un fatturato di oltre euro 2.000.000,00, da cui si può calcolare che i prelievi in contanti per piccoli pagamenti costituiscono solo l'1,64% del volume di affari. Infine, secondo la difesa, costituiscono importo compatibile con la dimensione dell'impresa anche i bonifici eseguiti dall'imputato per il pagamento dei propri emolumenti, costituenti la legittima remunerazione per l'attività svolta. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come 3 modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Le doglianze in esso sviluppate erano state già formulate in appello, ma, ciò nonostante, la sentenza impugnata non ha offerto risposte esaurienti in relazione ad esse. 1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo relativo alle merci e crediti risultanti dal bilancio del 2010 ed imputate a distrazione. Si osserva che al riguardo, in appello, il ricorrente aveva già posto in evidenza come dal mero dato di bilancio, non diversamente verificabile in mancanza delle scritture contabili, non si potesse desumere la effettiva disponibilità e consistenza delle merci e dei crediti — oltre che dei macchinari ed arredi - che si assumono distratte;
effettiva disponibilità del bene che costituisce, evidentemente, il presupposto per potere affermare la sua sottrazione. A fronte di tale argomento, la sentenza impugnata, pur avendo assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, imputandola al solo coimputato che era succeduto nell'amministrazione della società, nulla di specifico ha argomentato in ordine all'attendibilità del dato di bilancio contestato già in quella sede, limitandosi a formulare, genericamente, osservazioni con riferimento al presunto conferimento "gratuito" dei beni nella società OG e ER, riconducibile sempre all'imputato, laddove la contestazione di cui al capo A ha ad oggetto una duplice distrazione contemplando, innanzitutto, quella dedotta dal dato di bilancio riportante merci per euro 103.400,00 e crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, che, come detto, era stata anch'essa criticata nell'atto di appello. D'altra parte, l'unica considerazione svolta al riguardo dalla Corte di appello, secondo cui ai fini della prova della distrazione non è necessario che si dimostri il conferimento gratuito del bene, essendo sufficiente che in relazione all'assenza dei beni, non rinvenuti nell'attivo fallimentare, non sia stata fornita alcuna spiegazione, non rende adeguata giustificazione della sussistenza della distrazione neppure in relazione alla distrazione degli arredi e macchinari, perchè se è vero, in astratto, quanto afferma la sentenza impugnata, è altrettanto vero che l'appellante aveva non solo contestato la gratuità del passaggio dei beni in favore della OG e ER ma aveva anche indicato gli elementi che deporrebbero per la corresponsione del corrispettivo, sicchè la sentenza impugnata non poteva limitarsi a liquidare la questione asserendo, in buona sostanza, che la distrazione dovesse ritenersi acciarata per non essere stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla sorte dei beni non 4 rinvenuti nell'attivo fallimentare. Si era, invero, già in appello evidenziato come i in relazione agli arredi e macchinari del valore di euro 22.505,00 ceduti alla OG e ER, dal partitario della società cessionaria emergesse il progressivo diminuire del debito a seguito di pagamenti avvenuti nel tempo, che troverebbero riscontro anche negli estratti conto della società fallita (che, come si precisa, nel ricorso in scrutinio attesterebbero dei passaggi di denaro dalla OG e ER alla società fallita, il cui unico rapporto sarebbe stato costituito dalla cessione dei beni in argomento). La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto affrontare in maniera aderente ai rilievi mossi sia il profilo delle merci e dei crediti, la cui esistenza è stata tratta dal dato di bilancio messo in discussione dalla difesa per la sua genericità e mancanza di riscontri, sia quello relativo ai macchinari ed arredi del valore di euro 22.505,00, rispetto ai quali non rimarrebbe privo di rilevanza l'eventuale versamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (a meno che esso non risulti inadeguato o distratto a fini diversi da quelli sociali). Discende che fondato è da ritenere anche il secondo motivo di ricorso relativo alla distrazione degli arredi e macchinari. Riguardo all'utilizzo del dato di bilancio è il caso di evidenziare che la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato ,dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181 — 01; cfr. altresì, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197 — 01, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendal),Iaddove nel caso di specie — nonostante l'eccezione difensiva — la sentenza impugnata non si è minimamente posta il problema di affrontare tale aspetto. Più in generale si deve osservare che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, m 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715); solo una volta raggiunta tale dimostrazione la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto 5 riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. 1.3.11 terzo motivo è anch'esso fondato, risultando genericamente affrontato nella sentenza impugnata - pure a fronte del motivo di appello articolato -pure al riguardo - la questione dei prelievi sui conti correnti, non essendo chiaro se le somme prelevate siano state considerate nel loro complesso o partitamente secondo quanto prospetta la difesa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 29/2/2024.