Art. 71
I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901 n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli Ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli art. 37 e 52 della presente legge, o, della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero gia' in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finche' la decisione non sia pronunciata.