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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 287/2024
Verbale di udienza del 05/12/2025
È presente nell'interesse della società e per delega dell'avv Guerriero l avv. Parte_1
NT AG la quale si riporta a tutto quanto formulato dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi. Si riporta integralmente alle memorie difensive depositate telematicamente.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito.si conclude per la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposto
, e conclude per l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Parte_2 Parte_1
e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna delle spese in favore del procuratore antistatario.
È presente per il sig. , l'avv. Marco Basso il quale si riporta integralmente agli scritti Parte_2 difensivi di parte anticipatamente depositati, in special modo all'ultima memoria difensiva riepilogativa del dettagliato credito vantato dall'assistito, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e concluso.
In merito alla eccezione ex adverso di decadenza della domanda riconvenzionale, la presente difesa contesta la suddetta eccezione in quanto è da ritenersi tardiva poiché intervenuta dopo la prima udienza originariamente fissata. Nel caso di specie, tanto nella prima udienza tanto nella seconda, la controparte non ha eccepito l'irritualità e, pertanto, da ritenersi inammissibile. Sul punto a sostegno della tesi la presente difesa rileva che la Corte di Cass.
Sez. III in virtù di ordinanza 2334/19 statuisce che: “Nel rito del lavoro, la decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per il caso in cui in convenuto che abbia proposto regolare domanda riconvenzionale, non opera laddove l'attore sia comparso all'udienza originariamente stabilita (o alla nuova udienza eventualmente fissata dal Giudice) senza eccepire l'irritualità degli atti successivi”.
Pertanto, la presente difesa si riporta integralmente alle richieste e conclusioni già rassegnate in atti, con condanna alla liquidazione degli onorari e delle spese del doppio giudizio. L'avv AG impugna l'avverso dedotto e si riporta all'ultima memoria difensiva depositata ed insiste nelle proprie richieste. Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad
1 allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
VE, 05/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 05.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 287/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GUERRIERO AUGUSTO , presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. CORRADO ANGELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo in data 11.1.2024 n. 22/2024 D.I., il Giudice del Lavoro di
VE ingiungeva alla società in epigrafe indicata di pagare, in favore di , Controparte_1 la somma di euro 5164,94 a titolo di retribuzioni per le mensilità di dicembre 2022 e gennaio
2023 e di trattamento di fine rapporto (in relazione al rapporto di lavoro tra le parti intercorso dall'8.1.2021. al 5.1.2023), oltre accessori nella misura di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 12.01.2024, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso
3 depositato in data 26.01.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno del ricorso parte opponente deduceva l'estinzione dell'obbligazione in data antecedente all'introduzione del procedimento monitorio, in virtù del pagamento di €
1.117,00 eseguito il 10.01.2023 per la retribuzione netta di dicembre 2022 ed del pagamento di € 2.073,25 eseguito il 14.02.2023 per la retribuzione netta di gennaio 2023 e trattamento di fine rapporto.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, in data 26.09.2024, si costituiva in giudizio l'opposto il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rappresentava che l'obbligazione non poteva ritenersi estinta poiché dalla somma ingiunta di € 5.164,94, pur detraendo le somme erogate, residuava ancora non erogata la somma di
€ 1.974,69.
Rivendicava altresì il pagamento delle seguenti somme: € 5.547,66, a titolo di maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello riportato nelle buste paga;
€ 964,72 a titolo di indennità di trasporto ex art. 17 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini 2017; € 2.995,55 a titolo di integrazione TFR per effetto delle differenze retributive spettanti come sopra quantificate.
Al fine di corroborare il suo assunto produceva relazione tecnica di parte, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito e in via principale: a. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a ricevere la somma di € 1.974,69 quale residuo della somma Controparte_1 richiesta all'interno del D.I. 22/2024 e, per l'effetto condannare a corrispondere Parte_1 la somma di € 1.974,69 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. In via riconvenzionale: a. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a ricevere le Controparte_1 differenze retributive ordinarie a titolo di mancata e/o parziale corresponsione delle retribuzioni dirette, maturate dal 08.01.2021 sino al 05.01.2023 e per effetto condannare
a corrispondere la somma di € 9.507,93 a titolo di integrazione della corretta Parte_1 paga oraria, indennità di trasporto ed integrazione del TFR o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito, mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti, di cui è stata data lettura in udienza
a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
Di poi con le memorie autorizzate depositate il 21.11.2025 parte opposta precisava che “le
4 differenze lorde spettanti C.C.N.L. per le ore ordinarie di effettiva prestazione lavorativa eseguita, derivanti dal non congruo inquadramento attribuito al lavoratore, sono così di seguito precisate: € 1.269.99 anno 2021; € 4.201,11 anno 2022; € 76,56 anno 2023” e che le differenze a titolo di indennità di trasporto erano le seguenti: “€ 458,80 anno 2021; €
503,44 anno 2022; € 2,48 anno 2023”.
2. Innanzitutto, deve ritenersi inammissibile la proposta domanda riconvenzionale, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 418 comma 1 cpc per non avere l'opposto, formulato la richiesta di nuovo decreto per la fissazione.
In argomento, ha statuito più volte la Corte Suprema che «nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale» (Cass.
Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23815. Nello stesso senso, Cass. Sez. lav., 21 luglio 2001, n.
9965, Cass. Sez. lav., 12 agosto 1993, n. 8652).
3. Nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2024 D.I., emesso in data 11.01.2024 è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
consegue da ciò che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il
5 pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, ciò posto, nel caso in esame risulta indubbiamente fondata la eccezione sollevata dalla parte opponente, relativa all'avvenuto pagamento dei crediti azionati dal lavoratore col ricorso monitorio.
Infatti, la parte opponente ha depositato agli atti le ricevute dei n. 2 bonifici effettuati in favore di in data 10.01.2023 e 14.02.2023, rispettivamente per euro 1.117,00 Controparte_1
a titolo di stipendio di dicembre 2022 e per euro 2.073,25 a titolo di stipendio gennaio 2023, somme queste corrispondenti agli importi riportati nelle buste paga allegate al ricorso monitorio;
somme versate, peraltro, anche prima del ricorso monitorio (07.12.2023) e dello stesso decreto ingiuntivo (11.01.2024).
Del resto è lo stesso opposto ad aver ammesso l'avvenuto pagamento di euro € 3190,25, sebbene abbia sostenuto di essere ancora creditore della minor somma di euro € 1.974,69.
Sul punto deve nondimeno rilevarsi che la parte datoriale ha correttamente provveduto al pagamento degli importi netti siccome indicati in busta paga, non riscontrandosi in atti pagamenti tardivi idonei a giustificare il pagamento lordo di detti emolumenti (cfr. Cass. n.
8017 /2019). E' stato riscontrato, infatti, che il pagamento delle mensilità in oggetto è avvenuto come di consueto nelle prassi aziendali il mese successivo a quello di maturazione del diritto (mensilità di dicembre 2022 corrisposta l'10.1.23, mensilità di gennaio 2023 corrisposta il 14.2.2023).
4. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla società opponente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra la parti, tenuto conto delle ragioni della natura e della qualità delle parti e delle condizioni obiettive e subiettive della vicenda in esame idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.;
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di VE, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2024 D.I., emesso in data
11.01.2024, proposta dalla società nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 26.01.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto;
2) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 22/2024 D.I., emesso in data
11.01.2024;
3) Compensa le spese.
Così deciso in VE all'udienza del dì 05.12.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 287/2024
Verbale di udienza del 05/12/2025
È presente nell'interesse della società e per delega dell'avv Guerriero l avv. Parte_1
NT AG la quale si riporta a tutto quanto formulato dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi. Si riporta integralmente alle memorie difensive depositate telematicamente.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito.si conclude per la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposto
, e conclude per l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Parte_2 Parte_1
e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna delle spese in favore del procuratore antistatario.
È presente per il sig. , l'avv. Marco Basso il quale si riporta integralmente agli scritti Parte_2 difensivi di parte anticipatamente depositati, in special modo all'ultima memoria difensiva riepilogativa del dettagliato credito vantato dall'assistito, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e concluso.
In merito alla eccezione ex adverso di decadenza della domanda riconvenzionale, la presente difesa contesta la suddetta eccezione in quanto è da ritenersi tardiva poiché intervenuta dopo la prima udienza originariamente fissata. Nel caso di specie, tanto nella prima udienza tanto nella seconda, la controparte non ha eccepito l'irritualità e, pertanto, da ritenersi inammissibile. Sul punto a sostegno della tesi la presente difesa rileva che la Corte di Cass.
Sez. III in virtù di ordinanza 2334/19 statuisce che: “Nel rito del lavoro, la decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per il caso in cui in convenuto che abbia proposto regolare domanda riconvenzionale, non opera laddove l'attore sia comparso all'udienza originariamente stabilita (o alla nuova udienza eventualmente fissata dal Giudice) senza eccepire l'irritualità degli atti successivi”.
Pertanto, la presente difesa si riporta integralmente alle richieste e conclusioni già rassegnate in atti, con condanna alla liquidazione degli onorari e delle spese del doppio giudizio. L'avv AG impugna l'avverso dedotto e si riporta all'ultima memoria difensiva depositata ed insiste nelle proprie richieste. Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad
1 allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
VE, 05/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 05.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 287/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GUERRIERO AUGUSTO , presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. CORRADO ANGELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo in data 11.1.2024 n. 22/2024 D.I., il Giudice del Lavoro di
VE ingiungeva alla società in epigrafe indicata di pagare, in favore di , Controparte_1 la somma di euro 5164,94 a titolo di retribuzioni per le mensilità di dicembre 2022 e gennaio
2023 e di trattamento di fine rapporto (in relazione al rapporto di lavoro tra le parti intercorso dall'8.1.2021. al 5.1.2023), oltre accessori nella misura di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 12.01.2024, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso
3 depositato in data 26.01.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno del ricorso parte opponente deduceva l'estinzione dell'obbligazione in data antecedente all'introduzione del procedimento monitorio, in virtù del pagamento di €
1.117,00 eseguito il 10.01.2023 per la retribuzione netta di dicembre 2022 ed del pagamento di € 2.073,25 eseguito il 14.02.2023 per la retribuzione netta di gennaio 2023 e trattamento di fine rapporto.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, in data 26.09.2024, si costituiva in giudizio l'opposto il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rappresentava che l'obbligazione non poteva ritenersi estinta poiché dalla somma ingiunta di € 5.164,94, pur detraendo le somme erogate, residuava ancora non erogata la somma di
€ 1.974,69.
Rivendicava altresì il pagamento delle seguenti somme: € 5.547,66, a titolo di maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello riportato nelle buste paga;
€ 964,72 a titolo di indennità di trasporto ex art. 17 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini 2017; € 2.995,55 a titolo di integrazione TFR per effetto delle differenze retributive spettanti come sopra quantificate.
Al fine di corroborare il suo assunto produceva relazione tecnica di parte, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Nel merito e in via principale: a. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a ricevere la somma di € 1.974,69 quale residuo della somma Controparte_1 richiesta all'interno del D.I. 22/2024 e, per l'effetto condannare a corrispondere Parte_1 la somma di € 1.974,69 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. In via riconvenzionale: a. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a ricevere le Controparte_1 differenze retributive ordinarie a titolo di mancata e/o parziale corresponsione delle retribuzioni dirette, maturate dal 08.01.2021 sino al 05.01.2023 e per effetto condannare
a corrispondere la somma di € 9.507,93 a titolo di integrazione della corretta Parte_1 paga oraria, indennità di trasporto ed integrazione del TFR o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito, mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti, di cui è stata data lettura in udienza
a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
Di poi con le memorie autorizzate depositate il 21.11.2025 parte opposta precisava che “le
4 differenze lorde spettanti C.C.N.L. per le ore ordinarie di effettiva prestazione lavorativa eseguita, derivanti dal non congruo inquadramento attribuito al lavoratore, sono così di seguito precisate: € 1.269.99 anno 2021; € 4.201,11 anno 2022; € 76,56 anno 2023” e che le differenze a titolo di indennità di trasporto erano le seguenti: “€ 458,80 anno 2021; €
503,44 anno 2022; € 2,48 anno 2023”.
2. Innanzitutto, deve ritenersi inammissibile la proposta domanda riconvenzionale, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 418 comma 1 cpc per non avere l'opposto, formulato la richiesta di nuovo decreto per la fissazione.
In argomento, ha statuito più volte la Corte Suprema che «nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale» (Cass.
Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23815. Nello stesso senso, Cass. Sez. lav., 21 luglio 2001, n.
9965, Cass. Sez. lav., 12 agosto 1993, n. 8652).
3. Nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2024 D.I., emesso in data 11.01.2024 è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
consegue da ciò che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore opposto (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Deve altresì premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il
5 pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, ciò posto, nel caso in esame risulta indubbiamente fondata la eccezione sollevata dalla parte opponente, relativa all'avvenuto pagamento dei crediti azionati dal lavoratore col ricorso monitorio.
Infatti, la parte opponente ha depositato agli atti le ricevute dei n. 2 bonifici effettuati in favore di in data 10.01.2023 e 14.02.2023, rispettivamente per euro 1.117,00 Controparte_1
a titolo di stipendio di dicembre 2022 e per euro 2.073,25 a titolo di stipendio gennaio 2023, somme queste corrispondenti agli importi riportati nelle buste paga allegate al ricorso monitorio;
somme versate, peraltro, anche prima del ricorso monitorio (07.12.2023) e dello stesso decreto ingiuntivo (11.01.2024).
Del resto è lo stesso opposto ad aver ammesso l'avvenuto pagamento di euro € 3190,25, sebbene abbia sostenuto di essere ancora creditore della minor somma di euro € 1.974,69.
Sul punto deve nondimeno rilevarsi che la parte datoriale ha correttamente provveduto al pagamento degli importi netti siccome indicati in busta paga, non riscontrandosi in atti pagamenti tardivi idonei a giustificare il pagamento lordo di detti emolumenti (cfr. Cass. n.
8017 /2019). E' stato riscontrato, infatti, che il pagamento delle mensilità in oggetto è avvenuto come di consueto nelle prassi aziendali il mese successivo a quello di maturazione del diritto (mensilità di dicembre 2022 corrisposta l'10.1.23, mensilità di gennaio 2023 corrisposta il 14.2.2023).
4. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla società opponente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra la parti, tenuto conto delle ragioni della natura e della qualità delle parti e delle condizioni obiettive e subiettive della vicenda in esame idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.;
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di VE, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2024 D.I., emesso in data
11.01.2024, proposta dalla società nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 26.01.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto;
2) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 22/2024 D.I., emesso in data
11.01.2024;
3) Compensa le spese.
Così deciso in VE all'udienza del dì 05.12.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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