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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 26908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26908 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CO GI n. a Palermo il 6/2/1986 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 26/11/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo riformava quoad poenam la decisione del Gup di Termini Imerese che, in data 23 aprile 2024, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto CO GI colpevole del delitto di tentata rapina ai danni di un istituto bancario, rideterminando la pena nella misura di anni uno, mesi dieci, giorni sei di reclusione ed euro 344,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Guido Galipò, il quale ha dedotto: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26908 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2025 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo la sentenza impugnato confermato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla base di una mera congettura investigativa, non avendo i dipendenti dell'istituto bancario riconosciuto il CO quale autore del fatto, indicando in sua vece il RA Leonardo. I giudici territoriali hanno, inoltre, incongruamente valorizzato le dichiarazioni rese in sede di indagini dalla dipendente di un altro istituto di credito in relazione ad un episodio distinto da quello contestato;
2.2 la violazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen. e connesso vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, non avendo la Corte di merito tenuto conto che, una volta accertata la mancanza di danaro nelle casse, l'imputato- che pur avrebbe potuto appropriarsi di denaro e beni delle persone fisiche presenti- abbandonava il suo proposito, rinunciando alla consumazione del reato;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha reso una motivazione scarna e apodittica a sostegno del diniego della circostanza, che non ha tenuto conto delle modalità della condotta, caratterizzate dalla realizzazione monosoggettiva, in assenza di travisamento e con minacce esclusivamente verbali, con immediato, successivo recesso dall'azione, circostanze che, unitariamente considerate, connotano il fatto in termini di lieve entità; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito apprezzato la condotta recessiva dell'agente dinanzi alla constatazione dell'incapienza delle casse, circostanza positivamente valutabile a favore dell'imputato; 2.5 l'errore di calcolo nella dosimetria della pena. Il difensore segnala che la Corte d'Appello, oltre ad aver diversamente computato la pena in motivazione e nel dispositivo, in quest'ultimo ha indicato la pena finale della reclusione in misura eccedente di sei giorni rispetto a quella risultante dal corretto calcolo aritmetico delle varie componenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte nel primo motivo in punto di ascrivibilità soggettiva del delitto contestato al ricorrente reiterano rilievi che hanno trovato ampia e persuasiva confutazione fin dal primo grado sulla base di evidenze probatorie che il ricorrente trascura del tutto, incorrendo in aspecificità dell'impugnazione sul punto. Infatti, il giudice dell'abbreviato rimarcava che, subito dopo il tentativo di rapina consumato ai danni della Banca Nazionale del Lavoro di Termini Innerese, l'autore si allontanava a bordo di un'utilitaria azzurra targata BA750LM a bordo della quale si portava presso la Filiale Unicredit ove chiedeva parimenti 2 all'impiegata la consegna del danaro. L'imputato veniva fermato ed identificato subito dopo detto episodio e gli operanti accertavano attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle due banche che in entrambe le occasioni aveva agito lo stesso soggetto. La circostanza che le pp.00. del tentativo di rapina in danno della BNL abbiano in sede investigativa riconosciuto fotograficamente il RA del ricorrente, intestatario del veicolo utilizzato in entrambi gli episodi delittuosi, è stata logicamente spiegata dai giudici di merito sulla base dell'evidenza costituita dalla forte somiglianza tra i due fratelli e della mancata inclusione dell'effige del prevenuto tra quelle costituenti il fascicolo fotografico. La responsabilità del prevenuto è stata congruamente argomentata sulla base dei connotati fisici dell'autore dell'illecito, concordemente descritti dalle pp.00., in particolare l'altezza (mt 1.92 a fronte dell'altezza del RA attestata a mt 1,74) e una cicatrice dietro l'orecchio destro, che rendono l'individuazione del ricorrente del tutto affidabile e resistente alle generiche obiezioni difensive. 2. Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di desistenza volontaria, disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. Va ribadito, a fronte della parificazione effettuata in ricorso tra le nozioni di desistenza volontaria e recesso attivo, che si tratta di differenti istituti, disciplinati all'art. 56, commi terzo e quarto,cod.pen. suscettibili di applicazione in relazione a diversi gradi della progressione criminosa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 - 01). Correttamente, pertanto, le concordi sentenze di merito hanno ritenuto di non accedere alla prospettazione difensiva giacché, come affermato da questa Corte in fattispecie analoga, è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01; Sez. 2, n. 41484 del 29/09/2009, P.m. in proc. OI e altri, Rv. 245233 - 01). 3. Le doglianze in punto di lieve entità del fatto sono manifestamente infondate. Infatti nella specie la valutazione reiettiva della Corte di merito non presta il fianco a censura, dovendo escludersi, alla luce della ricostruzione dell'episodio delittuoso, l'estemporaneità della condotta e la minima lesività del danno prodotto e del profitto perseguito. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 3 ( cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01), in linea con le coordinate esegetiche dettate dal Giudice delle Leggi, il quale ha sottolineato che la riduzione di pena conseguente al riconoscimento della circostanza è "riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona". 3.1 Le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata valorizzato in senso ostativo l'assenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di una biografia segnata dalla recidività anche specifica, espressiva di una significativa proclività a delinquere. 3.2 L'errore di computo segnalato dalla difesa con il conclusivo motivo concerne esclusivamente la parte motiva e precisamente il segmento di calcolo concernente il conclusivo passaggio inerente la riduzione per il rito (pag. 4). Invero, la pena indicata in dispositivo, cui deve darsi prevalenza rispetto a quella erroneamente calcolata in motivazione, è frutto di un corretto computo giacché i giudici d'appello, muovendo dalla pena base di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 309,00 di multa, determinata previa riduzione massima per il tentativo, hanno effettuato l'aumento di due terzi per la recidiva qualificata, con determinazione conseguente della sanzione pari ad anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 515,00 di multa. In esito all'abbattimento per il rito abbreviato il trattamento sanzionatorio resta individuato in anni uno, mesi dieci, giorni sei di reclusione ed euro 344,00 di multa, come esattamente indicato in dispositivo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo riformava quoad poenam la decisione del Gup di Termini Imerese che, in data 23 aprile 2024, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto CO GI colpevole del delitto di tentata rapina ai danni di un istituto bancario, rideterminando la pena nella misura di anni uno, mesi dieci, giorni sei di reclusione ed euro 344,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Guido Galipò, il quale ha dedotto: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26908 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2025 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo la sentenza impugnato confermato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla base di una mera congettura investigativa, non avendo i dipendenti dell'istituto bancario riconosciuto il CO quale autore del fatto, indicando in sua vece il RA Leonardo. I giudici territoriali hanno, inoltre, incongruamente valorizzato le dichiarazioni rese in sede di indagini dalla dipendente di un altro istituto di credito in relazione ad un episodio distinto da quello contestato;
2.2 la violazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen. e connesso vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, non avendo la Corte di merito tenuto conto che, una volta accertata la mancanza di danaro nelle casse, l'imputato- che pur avrebbe potuto appropriarsi di denaro e beni delle persone fisiche presenti- abbandonava il suo proposito, rinunciando alla consumazione del reato;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha reso una motivazione scarna e apodittica a sostegno del diniego della circostanza, che non ha tenuto conto delle modalità della condotta, caratterizzate dalla realizzazione monosoggettiva, in assenza di travisamento e con minacce esclusivamente verbali, con immediato, successivo recesso dall'azione, circostanze che, unitariamente considerate, connotano il fatto in termini di lieve entità; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito apprezzato la condotta recessiva dell'agente dinanzi alla constatazione dell'incapienza delle casse, circostanza positivamente valutabile a favore dell'imputato; 2.5 l'errore di calcolo nella dosimetria della pena. Il difensore segnala che la Corte d'Appello, oltre ad aver diversamente computato la pena in motivazione e nel dispositivo, in quest'ultimo ha indicato la pena finale della reclusione in misura eccedente di sei giorni rispetto a quella risultante dal corretto calcolo aritmetico delle varie componenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte nel primo motivo in punto di ascrivibilità soggettiva del delitto contestato al ricorrente reiterano rilievi che hanno trovato ampia e persuasiva confutazione fin dal primo grado sulla base di evidenze probatorie che il ricorrente trascura del tutto, incorrendo in aspecificità dell'impugnazione sul punto. Infatti, il giudice dell'abbreviato rimarcava che, subito dopo il tentativo di rapina consumato ai danni della Banca Nazionale del Lavoro di Termini Innerese, l'autore si allontanava a bordo di un'utilitaria azzurra targata BA750LM a bordo della quale si portava presso la Filiale Unicredit ove chiedeva parimenti 2 all'impiegata la consegna del danaro. L'imputato veniva fermato ed identificato subito dopo detto episodio e gli operanti accertavano attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle due banche che in entrambe le occasioni aveva agito lo stesso soggetto. La circostanza che le pp.00. del tentativo di rapina in danno della BNL abbiano in sede investigativa riconosciuto fotograficamente il RA del ricorrente, intestatario del veicolo utilizzato in entrambi gli episodi delittuosi, è stata logicamente spiegata dai giudici di merito sulla base dell'evidenza costituita dalla forte somiglianza tra i due fratelli e della mancata inclusione dell'effige del prevenuto tra quelle costituenti il fascicolo fotografico. La responsabilità del prevenuto è stata congruamente argomentata sulla base dei connotati fisici dell'autore dell'illecito, concordemente descritti dalle pp.00., in particolare l'altezza (mt 1.92 a fronte dell'altezza del RA attestata a mt 1,74) e una cicatrice dietro l'orecchio destro, che rendono l'individuazione del ricorrente del tutto affidabile e resistente alle generiche obiezioni difensive. 2. Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di desistenza volontaria, disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. Va ribadito, a fronte della parificazione effettuata in ricorso tra le nozioni di desistenza volontaria e recesso attivo, che si tratta di differenti istituti, disciplinati all'art. 56, commi terzo e quarto,cod.pen. suscettibili di applicazione in relazione a diversi gradi della progressione criminosa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 - 01). Correttamente, pertanto, le concordi sentenze di merito hanno ritenuto di non accedere alla prospettazione difensiva giacché, come affermato da questa Corte in fattispecie analoga, è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01; Sez. 2, n. 41484 del 29/09/2009, P.m. in proc. OI e altri, Rv. 245233 - 01). 3. Le doglianze in punto di lieve entità del fatto sono manifestamente infondate. Infatti nella specie la valutazione reiettiva della Corte di merito non presta il fianco a censura, dovendo escludersi, alla luce della ricostruzione dell'episodio delittuoso, l'estemporaneità della condotta e la minima lesività del danno prodotto e del profitto perseguito. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 3 ( cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01), in linea con le coordinate esegetiche dettate dal Giudice delle Leggi, il quale ha sottolineato che la riduzione di pena conseguente al riconoscimento della circostanza è "riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona". 3.1 Le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata valorizzato in senso ostativo l'assenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di una biografia segnata dalla recidività anche specifica, espressiva di una significativa proclività a delinquere. 3.2 L'errore di computo segnalato dalla difesa con il conclusivo motivo concerne esclusivamente la parte motiva e precisamente il segmento di calcolo concernente il conclusivo passaggio inerente la riduzione per il rito (pag. 4). Invero, la pena indicata in dispositivo, cui deve darsi prevalenza rispetto a quella erroneamente calcolata in motivazione, è frutto di un corretto computo giacché i giudici d'appello, muovendo dalla pena base di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 309,00 di multa, determinata previa riduzione massima per il tentativo, hanno effettuato l'aumento di due terzi per la recidiva qualificata, con determinazione conseguente della sanzione pari ad anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 515,00 di multa. In esito all'abbattimento per il rito abbreviato il trattamento sanzionatorio resta individuato in anni uno, mesi dieci, giorni sei di reclusione ed euro 344,00 di multa, come esattamente indicato in dispositivo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente