Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/04/2026, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2026, proposto da
VA De TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 343/2025, depositata e resa pubblica il 25.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 197/2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. EN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 2 ottobre 2025.
3. Con ricorso notificato e depositato il 3 febbraio 2026, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, limitatamente alla mancata attivazione della carta (con esclusione, dunque, del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario).
4. L’Amministrazione intimata, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
6. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore di parte ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
8.1. Non si ritiene di dover fissare un’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale ulteriore inesecuzione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono registrate nel corso della vicenda, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (in questo senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17569, 17575 e 17576).
9. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto da parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
10. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo (da intendersi come comprensiva delle somme, pure richieste da parte ricorrente, a quest’ultima spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio, purché debitamente documentate: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17575 e 17578).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, emessa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro, attivando in favore di parte ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
- nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore dell’Avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CI, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
EN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RO | FA CI |
IL SEGRETARIO