Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13673 del 2024, proposto da
IN RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regione Lazio Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della Sentenza n. 7/2024 del 12.01.2024, del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, NRG 32/2022, notificata tramite PEC, in data 12.01.2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa GI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la questione riguarda l’accertamento del diritto del ricorrente “ riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero resistente, della progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola; - dichiara il diritto di RE NA al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di euro 11.179,17, oltre ratei di tredicesima mensilità, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22, co. 36, l. n. 724/1994; - condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, euro 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA .”.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
Con ordinanza del 18.07.2025, il Collegio ha chiesto all’Amministrazione chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza.
Con nota depositata in data 19.07.2025 il MIM ha chiarito che “[…] l’Istituzione scolastica in cui presta servizio l’ATA sopra meglio individuata, ossia l’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose (RI), ha provveduto ad ottemperare nei termini prescritti il dispositivo della sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro, emettendo sia il decreto di ricostruzione di carriera, sia il provvedimento relativo alle differenze retributive (in entrambi i casi già notificati allo Studio legale degli avvocati Zaza, Congi e Dell’Ali che rappresentano la sig.ra RE), inviando i detti provvedimenti alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti per l’effettiva erogazione del quantum dovuto ha prontamente applicato il richiamato provvedimento di ricostruzione della carriera, da cui è derivata la liquidazione all’interno del cedolino dello stipendio relativo al mese di aprile 2025, sotto la dicitura “arretrati a credito”, di euro 6.727,29; allo stato, è altresì in fase di liquidazione il provvedimento relativo all’erogazione a favore della ricorrente della somma di euro 11.179,17”,
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata completamente, avendo l’Amministrazione riconosciuto, dunque, di essere debitrice nei confronti della ricorrente dell’importo complessivo di € 17.924,46 in virtù della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza. Unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2025, risulta agli atti che la ricorrente ha percepito l’importo lordo di € 10.594,92 che, sommato a quanto già corrisposto unitamente alla retribuzione di aprile 2025, pari a € 6.727,29, determina un ammontare complessivo percepito da parte della sig.ra RE pari ad € 17.322,21. Conseguentemente la ricorrente risulta ancora creditrice nei confronti del M.I.M. della somma di € 602,25.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 100,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
GI AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AT | RI VO |
IL SEGRETARIO