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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15578/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura RECCHIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Santo Stefano n. 30, e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele DEGLI ESPOSTI C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad Anzola DEl'Emilia (BO), Via F.lli Cervi, n. 35 RICORRENTI con l'intervento DE P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza DE 4 marzo 2015. Il PM ha concluso “Visto”.
***
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale, convivendo more uxorio, dalla quale sono nati il 24 ottobre 2004, e Per_1
, il 27 settembre 2007, riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
Con decreto DE 3 marzo 2010 il Tribunale per i Minorenni DEl'Emilia-Romagna ha: a) affidato i minori a entrambi i genitori congiuntamente con collocamento presso la madre;
b) stabilito per il padre la facoltà di vedere i figli liberamente;
c) posto a carico DE signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario DEla prole Pt_2 pagina 1 di 3 versando alla madre la somma mensile di 400,00 euro, oltre al 50% DEle spese straordinarie.
Successivamente, la signora ha presentato ricorso innanzi all'intestato Pt_1
Tribunale al fine di chiedere la modifica DEle statuizioni relative al mantenimento ordinario dei figli. Il giudizio si è concluso con decreto DE 27 settembre 2021 che ha stabilito che il signor versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento DEla prole, Pt_2 complessivamente 600,00 euro mensili, oltre al 50% DEle spese straordinarie e, per il resto, ha confermato il decreto DE 3 marzo 2010 DE Tribunale per i Minorenni.
*** Con ricorso congiunto depositato il 19 dicembre 2024 le parti hanno chiesto che: a)
sia affidato a entrambi i genitori congiuntamente con collocamento presso la Per_2 madre;
b) il padre possa vederlo liberamente;
c) sia posto a carico DE signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario DE minore versando alla Pt_2 madre la somma mensile di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
d) nulla sia previsto relativamente al mantenimento ordinario e straordinario di ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
e) l'assegno unico e universale per i figli a carico sia suddiviso al 50% ciascuno. Nell'udienza DE 4 marzo 2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento DE ricorso. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto
***
Il contenuto DEl'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento DEle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali DEla prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta DEle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica DE decreto DE 27 settembre 2021: 1) a far data dal deposito DE ricorso pone a carico DE signor l'obbligo di Pt_2 versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario DE Pt_1 minore la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento DEle esigenze primarie di vita DE figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura DEla persona);
pagina 2 di 3 2) con decorrenza dal deposito DEla domanda, revoca l'obbligo a carico DE signor di corrispondere alla signora il contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario per Per_1
3) con decorrenza dal deposito DE ricorso revoca l'obbligo a carico di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento straordinario di Per_1
4) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico e universale per i figli a carico;
5) conferma per il resto il decreto DE 27 settembre 2021:
6) come da concorde richiesta DEle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio DEla Prima Sezione civile, tenuta in data 5 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura RECCHIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Santo Stefano n. 30, e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele DEGLI ESPOSTI C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad Anzola DEl'Emilia (BO), Via F.lli Cervi, n. 35 RICORRENTI con l'intervento DE P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza DE 4 marzo 2015. Il PM ha concluso “Visto”.
***
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale, convivendo more uxorio, dalla quale sono nati il 24 ottobre 2004, e Per_1
, il 27 settembre 2007, riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
Con decreto DE 3 marzo 2010 il Tribunale per i Minorenni DEl'Emilia-Romagna ha: a) affidato i minori a entrambi i genitori congiuntamente con collocamento presso la madre;
b) stabilito per il padre la facoltà di vedere i figli liberamente;
c) posto a carico DE signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario DEla prole Pt_2 pagina 1 di 3 versando alla madre la somma mensile di 400,00 euro, oltre al 50% DEle spese straordinarie.
Successivamente, la signora ha presentato ricorso innanzi all'intestato Pt_1
Tribunale al fine di chiedere la modifica DEle statuizioni relative al mantenimento ordinario dei figli. Il giudizio si è concluso con decreto DE 27 settembre 2021 che ha stabilito che il signor versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento DEla prole, Pt_2 complessivamente 600,00 euro mensili, oltre al 50% DEle spese straordinarie e, per il resto, ha confermato il decreto DE 3 marzo 2010 DE Tribunale per i Minorenni.
*** Con ricorso congiunto depositato il 19 dicembre 2024 le parti hanno chiesto che: a)
sia affidato a entrambi i genitori congiuntamente con collocamento presso la Per_2 madre;
b) il padre possa vederlo liberamente;
c) sia posto a carico DE signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario DE minore versando alla Pt_2 madre la somma mensile di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
d) nulla sia previsto relativamente al mantenimento ordinario e straordinario di ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
e) l'assegno unico e universale per i figli a carico sia suddiviso al 50% ciascuno. Nell'udienza DE 4 marzo 2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento DE ricorso. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto
***
Il contenuto DEl'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento DEle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali DEla prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta DEle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica DE decreto DE 27 settembre 2021: 1) a far data dal deposito DE ricorso pone a carico DE signor l'obbligo di Pt_2 versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario DE Pt_1 minore la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento DEle esigenze primarie di vita DE figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura DEla persona);
pagina 2 di 3 2) con decorrenza dal deposito DEla domanda, revoca l'obbligo a carico DE signor di corrispondere alla signora il contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario per Per_1
3) con decorrenza dal deposito DE ricorso revoca l'obbligo a carico di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento straordinario di Per_1
4) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico e universale per i figli a carico;
5) conferma per il resto il decreto DE 27 settembre 2021:
6) come da concorde richiesta DEle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio DEla Prima Sezione civile, tenuta in data 5 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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