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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 321/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 321/2024 R.G. promossa con ricorso depositato
Da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Cortelletti del Foro di Trento (C.F.:
- indirizzo di posta certificata: enrico. C.F._2 [...]
– fax: 0461/23.60.52) ed ivi elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo Studio in via Oss Mazzurana n. 72, giusta mandato steso su separato foglio ed allegato al ricorso
Ricorrente
Contro
Nicosia (EN) il 14.03.1976 e residente in [...] (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Giorgia Bregoli di Trento (cod. fisc.
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio C.F._4
in Trento, via dei Paradisi n. 15/5 (fax 0461/234184 - pec
Email_2
Resistente
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio relative alla sentenza n.
611/2019 del Tribunale di Trento, emessa nell'ambito del procedimento nr.
3893/2018, in data 19 giugno 2019, e pubblicata in data 5 agosto 2019.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'udienza del 29.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato da parte della ricorrente in data 09 febbraio 2024, ha avanzato Parte_1
le seguenti richieste: “a parziale modifica della Sentenza n. 611/2019 – emessa il 19 giugno 2019 e pubblicata il 5 agosto 2019 all'esito del procedimento giudiziale sub R.G. 3893/18 – con la quale il Tribunale di
Trento ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile dai signori e presso il Parte_1 Controparte_1
Comune di Trento il giorno 22 maggio 2010, voglia il Tribunale adìto, ogni
Pag. 2 di 7 contraria istanza ed eccezione reietta ed in accoglimento delle ragioni e delle argomentazioni dedotte in narrativa: A.) disporre l'affido della figlia minore alla esclusivamente sig.ra la Persona_1 Parte_1
quale eserciterà la potestà genitoriale in modo esclusivo in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia.
Con la precisazione che abiterà stabilmente presso la casa della Per_1
madre, sicché la residenza anagrafica di coinciderà con quella della Per_1
madre; B.) autorizzare espressamente la sig.ra a Parte_1
richiedere ed ottenere presso i competenti Uffici il rilascio di autorizzazioni e/o documenti - fra cui espressamente il passaporto ed ogni altro documento utile per l'espatrio - a nome e per conto della figlia minore senza necessità di autorizzazione e/o assenso del Persona_1
padre ; C.) prevedere che il padre potrà vedere e stare Controparte_1
con previo accordo con la sig.ra ed in un Per_1 Parte_1
ambiente protetto;
D.) porre a carico del signor , Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Per_1
€ 500,00 (Euro cinquecento/00) o la diversa somma ritenuta di giustizia – rivalutata annualmente in base agli indici Istat - da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
e ciò fino a quando non sarà economicamente indipendente. Ferme Per_1
restando le altre condizioni previste nella Sentenza n. 611/2019 del
Tribunale di Trento. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cnpa come per legge in caso di opposizione”.
Pag. 3 di 7 Si è costituito il resistente il quale ha avanzato le richieste di cui alla comparsa di costituzione di data 23 aprile 2024.
All'udienza del 8 novembre 2023, è stata sentita la minore la quale Per_1
ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mi chiamo ho appena finito gli Per_1
esami di terza media, ho terminato con gli orali il 22. Ho preso 10 e lode.
Adesso, ho appena finito l'iscrizione per il liceo scientifico Galilei di
Trento. Io vivo con mia madre, sono figlia unica. I rapporti con mia madre vanno benissimo. Invece, mio padre non lo vedo da novembre del 2021. Io avevo appena iniziato la prima media. Questo è accaduto dopo che c'è stato un episodio in cui mi aveva chiesto di andare da lui per non mi ricordo quanti giorni e io, dal telefono di mia mamma, avevo detto che non c'ero. Specifico che io mandavo i messaggi dal telefono di mia madre, possiamo dire che lei faceva le mie veci. Al che, lui ha risposto: “piuttosto di vederla per due ore, ne faccio a meno”. Io in quella circostanza ci sono rimasta male e dopo non l'ho più visto. Successivamente, lui mi scriveva ma io ero molto giù in quel periodo e mi sentivo offesa. Anche prima di questo episodio, comunque, io mi trovavo meglio da mia madre. Quando stavamo insieme con mio padre, il rapporto non era come quello che avevo con mia madre. Nella mia vita, in questi ultimi due anni e mezzo è andato tutto perfettamente. Inizialmente, ad esempio le prime settimane, mi mancava, dopo di meno. Io ora devo capire se, dopo tanto tempo, voglio ancora bene a mio padre. Ora come ora, non me la sento di provare a rivederlo. Adesso non me la sento, forse in futuro, quando mi verrà voglia e me la sentirò, lo rivedrò. Ho anche tante altre figure familiari ed amici che mi aiutano e che fungono da “figura paterna”. La mia vita, per ora,
Pag. 4 di 7 sta andando benissimo così. Non mi sento neppure di fare un tentativo, anche in presenza di mia madre”.
All'esito dell'audizione della minore, le parti domandavano un differimento della causa al fine di addivenire ad una transazione della lite.
Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 12 settembre 2024, al quale rinvio facevano, poi, seguito ulteriori differimenti.
All'udienza del 29.01.2025, il Giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “a) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di Per_1
quest'ultima presso la madre e con incontri liberi della stessa con il padre, subordinati alla volontà di quest'ultima e, in ogni caso, con la possibilità, per le parti, di applicazione del regime di visita già vigente, una volta ripresi i rapporti della minore con il padre;
b) Il Sig si Controparte_1
obbliga a corrispondere alla GN la somma di euro Parte_1
350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; c) L'assegno unico e tutti gli emolumenti economici, previsti a favore della figlia, saranno percepiti integralmente dalla ricorrente;
d) Spese straordinarie al 50%, regolamentate secondo le Linee Guida del CNF del 2017 e con obbligo di preventiva concertazione nell'ipotesi di spese straordinarie superiori alla somma di euro 150; e) Spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti aderivano alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice relatore e i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come da proposta. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………….
Pag. 5 di 7 Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio, emessa nell'ambito del procedimento n. 3893/2018, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del
29.01.2025, alla quale entrambe le parti hanno aderito e le cui condizioni sono state sopra riportate, in quanto rispondenti all'interesse della minore
Per_1
Segnatamente, il mantenimento del regime di affidamento condiviso di quest'ultima ad entrambi i genitori appare funzionale a salvaguardare il diritto della predetta minore alla conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, mentre il regime di visita libero con il padre, subordinato alla volontà della minore, rappresenta una decisione incentrata sulla valutazione dell'interesse di quest'ultima e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione, e, in particolare, improntata, a favorire un recupero spontaneo della relazione padre – figlia che potrebbe essere, invece, ulteriormente pregiudicato, tenuto anche conto dell'età di dall'imposizione di percorsi terapeutici e, soprattutto, da Per_1
incontri obbligati con il padre (cfr: Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016,
n. 20107).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come da proposta conciliativa sopra riportata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-modifica le condizioni di divorzio relative alla sentenza n. 611/2019, emessa nell'ambito del procedimento nr. 3893/18, in data 19 giugno 2019,
Pag. 6 di 7 e pubblicata in data 05 agosto 2019, come da proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 29.01.2025;
-spese di lite compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05.02.2025
Si comunichi alle parti
Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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