Art. 1. Abrogazione di atti normativi prerepubblicani 1. Sono abrogati i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D annessi alla presente legge.
2. Sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi alla presente legge.
3. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.
2. Sono abrogati gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi alla presente legge.
3. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.