TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 67/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1 Guardia ES alla via Marco Usceglio n. 67 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe MARINO (c.f.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni CodiceFiscale_2 all'indirizzo pec: : e presso il cui studio legale, sito in Email_1 Belvedere Marittimo (Cs) in Via G. Fortunato n. 35, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato il [...] ad [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele GIORDANO (c.f.: del foro di Palmi, che dichiara di CodiceFiscale_4 voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: e presso il cui Email_2 studio legale, sito in Cinquefrondi (Rc) in Via Dante n. 89, la parte è elettivamente domiciliata
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 22.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Guardia ES in data 26.08.2000 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 3 parte II_serie A - anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: il 17.09.2001 e il Persona_1 Persona_2 16.08.2008.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, con sentenza n. 178/2019 emessa dal Tribunale di Paola è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 178/2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Controparte_1 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A. i coniugi vivranno separatamente e senza interferire ognuno nella vita dell'altro, liberi di fissare la propria residenza e il loro domicilio ove riterranno più opportuno.
B. La figlia minore è affidata, in via esclusiva, alla madre con Persona_2 Parte_1 residenza anagrafica e collocazione presso quest'ultima, con possibilità per il padre, ove ne faccia richiesta, di vederla alla presenza della madre, previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
C. Il sig. , attualmente disoccupato, si impegna versare a favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad Euro Persona_2 200,00 ed a versare, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 al figlio Per_1
ad oggi ancora convivente con la madre, nei soli periodi in cui questi non sarà
[...] percettore di reddito autonomo o da lavoro dipendente o di prestazioni previdenziali, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), da sostenere nell'interesse dei figli, sono ripartite in ragione del cinquanta per cento ciascuno tra i genitori;
Pt_ D. Sia la sig.ra che il sig. continueranno a non pretendere nulla, l'uno dall'altro, a CP_1 titolo di mantenimento.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 67/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1 e in Guardia ES in data 26.08.2000 e regolarmente
[...] Controparte_1 trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 3 parte II_serie A - anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle altre relative ai rapporti tra i coniugi, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Guardia ES (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Guardia ES (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 67/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1 Guardia ES alla via Marco Usceglio n. 67 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe MARINO (c.f.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni CodiceFiscale_2 all'indirizzo pec: : e presso il cui studio legale, sito in Email_1 Belvedere Marittimo (Cs) in Via G. Fortunato n. 35, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: ), nato il [...] ad [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele GIORDANO (c.f.: del foro di Palmi, che dichiara di CodiceFiscale_4 voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: e presso il cui Email_2 studio legale, sito in Cinquefrondi (Rc) in Via Dante n. 89, la parte è elettivamente domiciliata
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 22.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Guardia ES in data 26.08.2000 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 3 parte II_serie A - anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: il 17.09.2001 e il Persona_1 Persona_2 16.08.2008.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, con sentenza n. 178/2019 emessa dal Tribunale di Paola è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 178/2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Controparte_1 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A. i coniugi vivranno separatamente e senza interferire ognuno nella vita dell'altro, liberi di fissare la propria residenza e il loro domicilio ove riterranno più opportuno.
B. La figlia minore è affidata, in via esclusiva, alla madre con Persona_2 Parte_1 residenza anagrafica e collocazione presso quest'ultima, con possibilità per il padre, ove ne faccia richiesta, di vederla alla presenza della madre, previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
C. Il sig. , attualmente disoccupato, si impegna versare a favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad Euro Persona_2 200,00 ed a versare, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 al figlio Per_1
ad oggi ancora convivente con la madre, nei soli periodi in cui questi non sarà
[...] percettore di reddito autonomo o da lavoro dipendente o di prestazioni previdenziali, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), da sostenere nell'interesse dei figli, sono ripartite in ragione del cinquanta per cento ciascuno tra i genitori;
Pt_ D. Sia la sig.ra che il sig. continueranno a non pretendere nulla, l'uno dall'altro, a CP_1 titolo di mantenimento.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 67/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1 e in Guardia ES in data 26.08.2000 e regolarmente
[...] Controparte_1 trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 3 parte II_serie A - anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle altre relative ai rapporti tra i coniugi, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Guardia ES (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Guardia ES (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo