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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
ER GI OR, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2587/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4774/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 03/05/2025, il dott. Ricorrente_1, nato ad [...], il [...] (c.f.: CF_Ricorrente_1), residente in [...], Segrate (MI), ha impugnato il rifiuto espresso della DPII di Milano sulla richiesta di rimborso protocollata al n. 24954 del 29 gennaio 2024 con la quale richiedeva la restituzione della somma di euro 27.494,00 versata a titolo di IRPEF e relative addizionali regionali/ comunali per l'annualità 2022. L'istanza di rimborso scaturiva dall'invocata applicazione del regime degli impatriati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015, per essere stato il ricorrente fiscalmente residente in [...]regolarmente iscritto all'AIRE - dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, in qualità di dipendente della società “Società_1”, per i periodi d'imposta 2019 e 2020. A seguito della citata richiesta (protocollata al n. 24954 del 29 gennaio 2024), l'Agenzia delle Entrate notificava in data 5 marzo 2025 il provvedimento (prot. 71222 del 5/3/2025) di diniego espresso per carenza dei presupposti di legge e per errata modalità di presentazione dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Il merito del contenzioso verte sulla “continuità” della posizione lavorativa del ricorrente rispetto a quella assunta prima del distacco e sulla valenza indefettibile della discontinuità lavorativa ai fini del riconoscimento del beneficio.
Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio ha richiamato l'interpretazione fornita con sua Circolare n. 33/E del
28/12/2020, secondo cui “non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro”. In primo luogo, le motivazioni per cui non sussisterebbe la discontinuità della posizione lavorativa del ricorrente
(anzianità di servizio, TFR, condizioni contrattuali) sono erronee nel merito in quanto l'odierno Ricorrente, una volta rientrato in Italia, come da comunicazione della società Società_2 SPA (All. 10 al ricorso), ha prestato servizio, nel corso del 2021 e del 2022, presso la sede della società in Milano, Indirizzo_2, assumendo il ruolo di “Responsabile Acquisizioni e Fusioni” con diretto riporto all'Amministratore Delegato della società, a fronte del precedente ruolo di Responsabile Servizio Clienti di Regione, ricoperto prima dell'esperienza lavorativa in LE , con evidente discontinuità rispetto alle mansioni prestate prima del trasferimento in LE, allorquando, a fronte dell'assunzione avvenuta nel 2016 con il livello di Quadro di livello 2 all'atto del rientro in Italia è stato promosso a Quadro di livello 1.
In secondo luogo, il tema della discontinuità lavorativa è stato affrontato in numerose sentenze di merito. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3313/15/2025, dopo aver premesso un contribuente ha “dimostrato documentalmente la sua residenza effettiva all'estero per 2 anni e 9 mesi anni prima del rimpatrio”, ha affermato che “non possa aderirsi all'esegesi dell'Ufficio, in quanto l'interpretazione non trova alcun riscontro nella lettera della norma, la quale nulla prevede di specifico in ordine all'inapplicabilità del regime in questione nell'ipotesi di rientro da un distacco all'estero né, tantomeno, in ordine alla necessità che venga stipulato in tal caso, un nuovo rapporto di lavoro e, soprattutto, che l'attività lavorativa si ponga in discontinuità con quella esercitata prima del distacco”.
La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1253/9/2025 ha inoltre affermato che : “la discontinuità è già considerata dalla legge nella previsione di un periodo di tempo congruo, non inferiore a due anni, che è già idoneo ad evitare che la norma sia utilizzata strumentalmente o fittiziamente per maturare il beneficio fiscale”. Inoltre, secondo la Corte: “Un'interpretazione troppo rigida del principio di discontinuità, inteso nel senso che il lavoratore che va all'estero quando ritorna deve fare un altro lavoro, sarebbe infatti del tutto contraria alla ratio della norma, perché significherebbe la perdita o l'irrilevanza dell'esperienza all'estero fatta dal lavoratore”. Sull'inidoneità dell'istanza di rimborso quale strumento idoneo per far valere l'agevolazione: nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio afferma che l'agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati non costituirebbe un regime “naturale” o automatico, applicabile a chiunque soddisfi i requisiti previsti dalla normativa, ma sarebbe un regime opzionale di natura speciale, la cui applicazione sarebbe subordinata ad una valida e tempestiva manifestazione di volontà da parte del contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi.
La tesi dell'Ufficio è giuridicamente infondata in quanto l'accesso al regime degli impatriati è ammesso anche tramite l'istanza di rimborso, in quanto si tratta di un regime naturale e non di un regime opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione (purchè entro i 48 mesi previsti dalla legge), le somme versate a titolo di IRPEF e relative addizionali in eccesso rispetto a quanto spetterebbe applicando il regime agevolativo previsto per gli impatriati.
Nel caso di specie l'istanza di rimborso presentata dal contribuente relativamente al periodo d'imposta 2022
è stata protocollata dall'Ufficio al n. 24954 del 29 gennaio 2024 ed è quindi da ritenersi tempestiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito, in presenza dei presupposti di legge, la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente mantiene la natura di dichiarazione di scienza, e quindi è “emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge” (in tal senso, cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2379/8/2024, nonché sempre Corte di
Giustizia di secondo grado della Lombardia, sent. n. 1118/15/2024 e n. 2005/8/2024).
Si richiama altresì la sentenza n.740/1/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia che con riferimento ad altra annualità ha accolto le motivazioni del Ricorrente;
le conclusioni della pronuncia sono qui condivise.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio euro 1.500,00.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
ER GI OR, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2587/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 71222 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4774/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 03/05/2025, il dott. Ricorrente_1, nato ad [...], il [...] (c.f.: CF_Ricorrente_1), residente in [...], Segrate (MI), ha impugnato il rifiuto espresso della DPII di Milano sulla richiesta di rimborso protocollata al n. 24954 del 29 gennaio 2024 con la quale richiedeva la restituzione della somma di euro 27.494,00 versata a titolo di IRPEF e relative addizionali regionali/ comunali per l'annualità 2022. L'istanza di rimborso scaturiva dall'invocata applicazione del regime degli impatriati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015, per essere stato il ricorrente fiscalmente residente in [...]regolarmente iscritto all'AIRE - dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, in qualità di dipendente della società “Società_1”, per i periodi d'imposta 2019 e 2020. A seguito della citata richiesta (protocollata al n. 24954 del 29 gennaio 2024), l'Agenzia delle Entrate notificava in data 5 marzo 2025 il provvedimento (prot. 71222 del 5/3/2025) di diniego espresso per carenza dei presupposti di legge e per errata modalità di presentazione dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Il merito del contenzioso verte sulla “continuità” della posizione lavorativa del ricorrente rispetto a quella assunta prima del distacco e sulla valenza indefettibile della discontinuità lavorativa ai fini del riconoscimento del beneficio.
Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio ha richiamato l'interpretazione fornita con sua Circolare n. 33/E del
28/12/2020, secondo cui “non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro”. In primo luogo, le motivazioni per cui non sussisterebbe la discontinuità della posizione lavorativa del ricorrente
(anzianità di servizio, TFR, condizioni contrattuali) sono erronee nel merito in quanto l'odierno Ricorrente, una volta rientrato in Italia, come da comunicazione della società Società_2 SPA (All. 10 al ricorso), ha prestato servizio, nel corso del 2021 e del 2022, presso la sede della società in Milano, Indirizzo_2, assumendo il ruolo di “Responsabile Acquisizioni e Fusioni” con diretto riporto all'Amministratore Delegato della società, a fronte del precedente ruolo di Responsabile Servizio Clienti di Regione, ricoperto prima dell'esperienza lavorativa in LE , con evidente discontinuità rispetto alle mansioni prestate prima del trasferimento in LE, allorquando, a fronte dell'assunzione avvenuta nel 2016 con il livello di Quadro di livello 2 all'atto del rientro in Italia è stato promosso a Quadro di livello 1.
In secondo luogo, il tema della discontinuità lavorativa è stato affrontato in numerose sentenze di merito. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3313/15/2025, dopo aver premesso un contribuente ha “dimostrato documentalmente la sua residenza effettiva all'estero per 2 anni e 9 mesi anni prima del rimpatrio”, ha affermato che “non possa aderirsi all'esegesi dell'Ufficio, in quanto l'interpretazione non trova alcun riscontro nella lettera della norma, la quale nulla prevede di specifico in ordine all'inapplicabilità del regime in questione nell'ipotesi di rientro da un distacco all'estero né, tantomeno, in ordine alla necessità che venga stipulato in tal caso, un nuovo rapporto di lavoro e, soprattutto, che l'attività lavorativa si ponga in discontinuità con quella esercitata prima del distacco”.
La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1253/9/2025 ha inoltre affermato che : “la discontinuità è già considerata dalla legge nella previsione di un periodo di tempo congruo, non inferiore a due anni, che è già idoneo ad evitare che la norma sia utilizzata strumentalmente o fittiziamente per maturare il beneficio fiscale”. Inoltre, secondo la Corte: “Un'interpretazione troppo rigida del principio di discontinuità, inteso nel senso che il lavoratore che va all'estero quando ritorna deve fare un altro lavoro, sarebbe infatti del tutto contraria alla ratio della norma, perché significherebbe la perdita o l'irrilevanza dell'esperienza all'estero fatta dal lavoratore”. Sull'inidoneità dell'istanza di rimborso quale strumento idoneo per far valere l'agevolazione: nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio afferma che l'agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati non costituirebbe un regime “naturale” o automatico, applicabile a chiunque soddisfi i requisiti previsti dalla normativa, ma sarebbe un regime opzionale di natura speciale, la cui applicazione sarebbe subordinata ad una valida e tempestiva manifestazione di volontà da parte del contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi.
La tesi dell'Ufficio è giuridicamente infondata in quanto l'accesso al regime degli impatriati è ammesso anche tramite l'istanza di rimborso, in quanto si tratta di un regime naturale e non di un regime opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione (purchè entro i 48 mesi previsti dalla legge), le somme versate a titolo di IRPEF e relative addizionali in eccesso rispetto a quanto spetterebbe applicando il regime agevolativo previsto per gli impatriati.
Nel caso di specie l'istanza di rimborso presentata dal contribuente relativamente al periodo d'imposta 2022
è stata protocollata dall'Ufficio al n. 24954 del 29 gennaio 2024 ed è quindi da ritenersi tempestiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito, in presenza dei presupposti di legge, la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente mantiene la natura di dichiarazione di scienza, e quindi è “emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge” (in tal senso, cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2379/8/2024, nonché sempre Corte di
Giustizia di secondo grado della Lombardia, sent. n. 1118/15/2024 e n. 2005/8/2024).
Si richiama altresì la sentenza n.740/1/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia che con riferimento ad altra annualità ha accolto le motivazioni del Ricorrente;
le conclusioni della pronuncia sono qui condivise.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio euro 1.500,00.