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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21273/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ARMANDO FRANCIA presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. MARIA LUISA TURLIONE presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Tanto premesso, il sig. , chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai Parte_1
sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Torino, Via Carlo Capelli n. 75, cf. e la NO , nata a [...]F._1 Controparte_1
pagina 1 di 6 Torino il 16 febbraio 1963, residente in [...], cf. , C.F._2
ordinando all'Uffciale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla NO;
CP_1
- riconoscere in favore della NO il diritto a percepire un assegno di divorzio Controparte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili da porsi a carico del sig. fino alla pronuncia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio;
da tale data e sino al raggiungimento dell'età pensionabile, il sig.
verserà alla NO il minor importo di € 200,00; dal momento Parte_1 Controparte_1
in cui il sig. inizierà a percepire la pensione, nulla sarà più dovuto alla NO a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile;
- confermare come nulla sia più dovuto da parte del sig. alla NO Parte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per il fglio essendo questi economicamente
[...] Per_1
autosufficiente, anche sotto il profilo abitativo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
Per parte convenuta:
“ La sig.ra , nulla opponendo sulla domanda sullo status, Controparte_1
chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via istruttoria:
- si allegano e producono i documenti come da indice in calce, fatta salva ulteriore attività istruttoria ad autorizzarsi;
- nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino in data
06/07/1986 iscritto nei Registri dello Stato civile del comune di Torino all'atto n. 647, Parte II, Serie A, anno 1986.
- ordinare al sig. di versare un assegno divorzile in favore della sig.ra pari Parte_1 Controparte_1
a € 350,00 mensili da adeguarsi annualmente in abse agli indici ISTAT;
- dare atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente e che pertanto nulla si dispone
a titolo di mantenimento della stessa;
pagina 2 di 6 - dare atto che tra i coniugi non sussiste alcuna questione economica o patrimoniale pendente e che pertanto le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende annotazioni e trascrizioni;
- con condanna alle spese legali”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino, il Parte_1 Controparte_1
06/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 647 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/03/1988, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/06/2022.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 23/06/2025 si costituiva in giudizio la NO , la quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10/07/2025 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e il
Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 09/10/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 3 di 6 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla NO , in assenza di CP_1
presupposti di legge (convivenza con figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente).
In merito alla stessa, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà del signor di lasciare Parte_1
la casa nella disponibilità della convenuta.
Quanto all'assegno divorzile, osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n.
18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al pagina 4 di 6 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie, peraltro non contestato dal ricorrente nell'an, ma esclusivamente nel quantum.
Il sig. infatti, ha concluso, sul punto, come segue: “riconoscere in favore della NO Parte_1
il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 300,00 mensili da Controparte_1
porsi a carico del sig. fino alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
da Parte_1
tale data e sino al raggiungimento dell'età pensionabile, il sig. verserà alla NO Parte_1
il minor importo di € 200,00; dal momento in cui il sig. inizierà a Controparte_1 Parte_1
percepire la pensione, nulla sarà più dovuto alla NO a titolo di assegno divorzile”. CP_1
Orbene, il collegio non può che limitarsi a considerare le condizioni reddituali dei coniugi attualmente in essere e nulla può disporre per il futuro.
Attualmente la convenuta non ha raggiunto l'età pensionabile e ha dichiarato di lavorare part time. La NO ha allegato di aver sempre lavorato part time in quanto l'accordo con il sig. CP_1 Parte_1
era nel senso che la moglie si sarebbe dovuta occupare prevalentemente della casa e dei figli
(circostanza non specificamente contestata dal sig. ). Ad oggi la convenuta ha 62 anni ed ha Parte_1
un reddito mensile di euro 757 mensili (su 12 mensilità, cfr 730/24). Il matrimonio è durato 36 anni.
Il ricorrente ha, invece, attualmente, un reddito pari ad euro 1637,00 mensili (su 12 mensilità-cfr. CU
2024).
Ritiene dunque il collegio di poter riconoscere, in favore della NO , un assegno Controparte_1
divorzile di euro 300 mensili, da aggiornare annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la mancata contestazione da parte del ricorrente della debenza di assegno divorzile sino all'età pensionabile della moglie,
pagina 5 di 6 considerata la soccombenza reciproca in ordine all'ammontare del predetto assegno e considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati
[...] Controparte_1
in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO del fatto che il signor dichiara di lasciare la casa coniugale nella disponibilità Parte_1
della convenuta.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 14.11.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel. dott. Isabella Messina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21273/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ARMANDO FRANCIA presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. MARIA LUISA TURLIONE presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Tanto premesso, il sig. , chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai Parte_1
sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Torino, Via Carlo Capelli n. 75, cf. e la NO , nata a [...]F._1 Controparte_1
pagina 1 di 6 Torino il 16 febbraio 1963, residente in [...], cf. , C.F._2
ordinando all'Uffciale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla NO;
CP_1
- riconoscere in favore della NO il diritto a percepire un assegno di divorzio Controparte_1
dell'importo di euro 300,00 mensili da porsi a carico del sig. fino alla pronuncia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio;
da tale data e sino al raggiungimento dell'età pensionabile, il sig.
verserà alla NO il minor importo di € 200,00; dal momento Parte_1 Controparte_1
in cui il sig. inizierà a percepire la pensione, nulla sarà più dovuto alla NO a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile;
- confermare come nulla sia più dovuto da parte del sig. alla NO Parte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per il fglio essendo questi economicamente
[...] Per_1
autosufficiente, anche sotto il profilo abitativo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
Per parte convenuta:
“ La sig.ra , nulla opponendo sulla domanda sullo status, Controparte_1
chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via istruttoria:
- si allegano e producono i documenti come da indice in calce, fatta salva ulteriore attività istruttoria ad autorizzarsi;
- nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino in data
06/07/1986 iscritto nei Registri dello Stato civile del comune di Torino all'atto n. 647, Parte II, Serie A, anno 1986.
- ordinare al sig. di versare un assegno divorzile in favore della sig.ra pari Parte_1 Controparte_1
a € 350,00 mensili da adeguarsi annualmente in abse agli indici ISTAT;
- dare atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente e che pertanto nulla si dispone
a titolo di mantenimento della stessa;
pagina 2 di 6 - dare atto che tra i coniugi non sussiste alcuna questione economica o patrimoniale pendente e che pertanto le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende annotazioni e trascrizioni;
- con condanna alle spese legali”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino, il Parte_1 Controparte_1
06/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 647 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/03/1988, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/06/2022.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 23/06/2025 si costituiva in giudizio la NO , la quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10/07/2025 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e il
Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 09/10/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 3 di 6 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla NO , in assenza di CP_1
presupposti di legge (convivenza con figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente).
In merito alla stessa, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà del signor di lasciare Parte_1
la casa nella disponibilità della convenuta.
Quanto all'assegno divorzile, osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n.
18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al pagina 4 di 6 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie, peraltro non contestato dal ricorrente nell'an, ma esclusivamente nel quantum.
Il sig. infatti, ha concluso, sul punto, come segue: “riconoscere in favore della NO Parte_1
il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 300,00 mensili da Controparte_1
porsi a carico del sig. fino alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
da Parte_1
tale data e sino al raggiungimento dell'età pensionabile, il sig. verserà alla NO Parte_1
il minor importo di € 200,00; dal momento in cui il sig. inizierà a Controparte_1 Parte_1
percepire la pensione, nulla sarà più dovuto alla NO a titolo di assegno divorzile”. CP_1
Orbene, il collegio non può che limitarsi a considerare le condizioni reddituali dei coniugi attualmente in essere e nulla può disporre per il futuro.
Attualmente la convenuta non ha raggiunto l'età pensionabile e ha dichiarato di lavorare part time. La NO ha allegato di aver sempre lavorato part time in quanto l'accordo con il sig. CP_1 Parte_1
era nel senso che la moglie si sarebbe dovuta occupare prevalentemente della casa e dei figli
(circostanza non specificamente contestata dal sig. ). Ad oggi la convenuta ha 62 anni ed ha Parte_1
un reddito mensile di euro 757 mensili (su 12 mensilità, cfr 730/24). Il matrimonio è durato 36 anni.
Il ricorrente ha, invece, attualmente, un reddito pari ad euro 1637,00 mensili (su 12 mensilità-cfr. CU
2024).
Ritiene dunque il collegio di poter riconoscere, in favore della NO , un assegno Controparte_1
divorzile di euro 300 mensili, da aggiornare annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la mancata contestazione da parte del ricorrente della debenza di assegno divorzile sino all'età pensionabile della moglie,
pagina 5 di 6 considerata la soccombenza reciproca in ordine all'ammontare del predetto assegno e considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati
[...] Controparte_1
in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO del fatto che il signor dichiara di lasciare la casa coniugale nella disponibilità Parte_1
della convenuta.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 14.11.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel. dott. Isabella Messina
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