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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, secondo collegio di Previdenza composta dai magistrati:
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2465/23 R.G. Sezione Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Orlando Santaniello, C.F. presso il quale elett.te domicilia in Nola C.F._1
(NA) alla Via Polveriera n. 59;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, indirizzo PEC
t; Email_1
APPELLATI
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, partita Controparte_3
IVA e CF: , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giannandrea Contieri (C.F ) del Foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli CodiceFiscale_3 alla Via Posillipo n.26, è elettivamente domiciliata;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente presso questa Corte in data 13.10.2023, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 2550/23, pubblicata in data 16.4.23, Parte_1 con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito CP_ n. 371/2022/0001910067000, emesso dall il 9.4.22 notificato il 13.4.2022, con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di €.67.125,52, dovuto a titolo di contributi omessi per gli anni dal 5/2016 al 6/2021 (oltre a somme aggiuntive). L'avviso di addebito si fondava sugli inadempimenti contributivi accertati con verbale ispettivo n.2021001243/DDL-T01 del 30.9.2021 notificato il
12.10.2021, inerente la violazione del c.d. minimo contributivo, non essendo state incluse nella retribuzione imponibile soggetta a contribuzione le retribuzioni per presunte “assenze giustificate” e le indennità sostitutive di permessi e festività soppresse non fruiti.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto:
- la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, perché il giudice avrebbe deciso la causa a seguito di trattazione scritta con concessione di un termine per deposito di note sintetiche;
- l'erronea valutazione della normativa in tema di prescrizione, avendo il giudice erroneamente riconosciuto valenza interruttiva alla notifica del verbale ispettivo del 30.9.2021 e non avendo, in ogni caso, rilevato che il termine quinquennale sarebbe decorso per i primi mesi del 2016;
- nel merito, l'erronea interpretazione della normativa in materia di minimale contributivo, non trovando applicazione nel settore tessile la disciplina dettata dall'art. 29 d.l. n. 244/1995, conv. in l.
n. 341/1995 e la limitazione delle assenze che escludono l'obbligo contributivo a quelle ivi tassativamente richiamate;
- l'erronea valutazione del materiale probatorio, essendosi il giudice limitato all'esame dei documenti della società, senza ammettere la prova per testi né motivare sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta istruttoria;
- l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale in ordine ai tempi di erogazione dell'indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse non fruiti, posto che il CCNL.
2.1. Ricostituito il contraddittorio, la ha chiesto ribadirsi il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva;
l' ha chiesto accertarsi il difetto Controparte_3 Controparte_4 di legittimazione passiva e condannarsi parte appellante al pagamento in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio;
procedersi altresì alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
il tutto con vittoria di spese del secondo grado. CP_ L' ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese del grado.
2.2. All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, all'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, per aver il giudice deciso la causa a seguito di trattazione scritta dell'udienza di discussione ex art 127 ter c.p.c. invitando le parti al deposito di sintetiche note di trattazione.
Il motivo è privo di pregio.
La Suprema Corte ha chiarito che “Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo
127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza”
a meno che in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni"; in tal caso “il giudice può assumere
i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo
l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa;
diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa
a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare")” (Cass. Sez.
L., 03/09/2024, n. 23565, Rv. 672238 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, a seguito del decreto reso dal Giudice ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in data 13.4.2023 nelle quali dava chiaramente impulso alla trattazione della causa: oltre a riportarsi alle deduzioni istanze, anche istruttorie, e conclusioni contenuti nell'atto introduttivo, prendeva posizione sulle deduzioni avverse;
altresì precisava espressamente “che le presenti note, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. novellato e 35, co. 2, D.Lgs.
149/22, costituiscono ad ogni effetto di legge trattazione scritta della causa ed equivalgono alla presenza in udienza dello scrivente procuratore costituito.”, così dando chiara impulso alla trattazione della causa.
3.2. Con ulteriore motivo di appello la società ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la valenza interruttiva della notificazione del verbale di accertamento del
30.9.2021 nonostante che si trattasse di atto proveniente da soggetto diverso dal creditore e privo dell'enunciazione della espressa della volontà di recuperare i crediti.
La doglianza è infondata, emergendo con chiarezza dall'esame della documentazione in atti
(cfr. doc. allegata in primo grado dalla ricorrente), che il verbale unico di accertamento e notificazione CP_ era redatto e notificato in data 30.9.2021 dai funzionari di vigilanza dell' di Napoli e che conteneva espressa richiesta di pagamento della somma.
D'altro canto, della indubbia paternità dell'atto e del suo contenuto, la società dimostrava di avere immediata e piena cognizione atteso che con missiva inoltrata dall'amministratore unico della CP_
in data 3.11.2021 all' – sede di Napoli, si chiedeva testualmente all'ente di “non Pt_1 Pt_1 dar seguito al verbale di accertamento n. 2021001243/DDL-T01 del 30.09.2021 – notificato il
07.10.2021 emesso dall' di Napoli avverso la Società per la evidente CP_1 Parte_1 illegittimità, infondatezza e nullità dell'atto, provvedendo, conseguentemente ad annullare il verbale de qua”.
3.2.1. Parimenti infondata è la questione del decorso del termine prescrizionale per i primi mesi dell'anno 2016, dovendosi aggiungere nel calcolo dei cinque anni anche la sospensione di n.
311 gg. prevista dalla normativa emergenziale (art. 37, co. 2 d.l. n. 18/20, conv. con mod., dlla l. n.
27/2020 ed art. 11 d.l. n. 183 del 31.12.2020, conv. con mod. dalla l n. 21/2021).
3.3. Nel merito, osserva la Corte che – difformemente da quanto dedotto da parte appellante
– il giudice di prime cure abbia correttamente interpretato la normativa sul c.d. minimo contributivo, in conformità al consolidato orientamento affermatosi in seno alla Suprema Corte.
Come noto, in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto necessaria, ai fini dell'applicazione del minimale contributivo, l'esistenza, a monte, di un obbligo retributivo, ovvero di una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro. Se, quindi, era pacifica la permanenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di illegittima, unilaterale sospensione del rapporto,
e quindi di mora credendi del datore, si riteneva invece che non potesse esistere obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non fossero state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore, con onere della prova a carico del datore.
Tale impostazione è stata superata, con orientamento che può ritenersi ormai consolidato, in quanto la Suprema Corte ha affermato che la retribuzione imponibile e, con essa, il corrispondente obbligo contributivo, opera anche in tutte le fattispecie di assenza del dipendente o di sospensione del rapporto, non rientranti tra quelle tipizzate dalla legge o dai contratti collettivi;
e ciò anche nei casi in cui le discipline legali e collettive non deroghino al principio sinallagmatico e, quindi, non prevedano la maturazione di alcuna retribuzione. A fondamento di tale soluzione deporrebbe il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
In tal modo, la giurisprudenza ha applicato alla disciplina generale del minimale il criterio già introdotto dalla norma speciale dell'art. 29, d.l. n. 244/1995, conv. l. n. 341/1995, operante per il settore edile: per la Suprema Corte, invero, il fatto che, a differenza di quest'ultima, la norma del
1989 non faccia alcun riferimento al parametro orario “non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche
l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo” (così Cass. 3 giugno 2019 n. 15120).
Così definita la nozione di retribuzione imponibile “virtuale”, l'obbligo contributivo è ritenuto operante anche qualora tra il datore di lavoro e lavoratori intercorrano accordi individuali del tutto legittimi, in forza dei quali a questi ultimi vengano concessi periodi di sospensione quali permessi o aspettative non retribuiti, in ipotesi non previste dalla legge e dal contratto collettivo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione: anche in questi casi, invero, la retribuzione imponibile viene calcolata sull'orario “pieno”; mentre rimane in capo al datore di lavoro l'onere di “allegare e provare la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”, e cioè di una delle suindicate ipotesi sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, che appunto risulti tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo (così Cass. Cass. 24 agosto 2021, n. 23360; Cass. 19 giugno 2020 n. 12037 e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15120 del 03/06/2019 (Rv. 654101 - 01).
3.3.1. Tanto premesso in diritto, escluso, dunque, che ogni assenza non retribuita possa incidere sulla retribuzione imponibile, ritiene la Corte che, del tutto condivisibilmente, il giudice di prime cure ha ritenuto non solo che non ricorra la prova della ricorrenza nel caso di specie di assenze tassativamente contemplate dall'art. 29 dl n. 244/1995 e dal D.M. 16/12/1996 (cassa integrazione, malattia, infortunio, ferie, permessi, assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente, ecc.) ma che non ricorre neppure alcuna dimostrazione della giustificazione delle assenze stesse.
L'esame dei documenti aziendali, quali il libro unico del lavoro, le comunicazioni contributive
, i contratti di lavoro e i tracciamenti dei pagamenti avevano evidenziato che nel periodo dal Pt_2
5/2016 al 12/2020 per le due dipendenti (28.3.1977) e (27.6.1967) Persona_1 Persona_2 la società aveva effettuato la registrazione continuativa di assenze giornaliere e orarie con causale
“AG” così dichiarando retribuzioni inferiori al numero di ore stabilite dal CCNL e dal contratto individuale di lavoro, e quindi al minimale contributivo.
Tali assenze erano presenti ogni mese ed in misura del tutto sproporzionata rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito per le due dipendenti: invero, come emerge dalle tabelle riepilogative a pag. 6 del verbale di accertamento, nell'intero arco temporale preso in considerazione, erano state sistematicamente registrate assenze giustificate (AG) per circa un terzo dell'orario di ogni mese per ciascuna dipendente.
Orbene, la totale assenza di documentazione relativa a tali assenze risulta assolutamente ingiustificata ed inverosimile anche in considerazione della considerevole entità della riduzione dell'orario lavorativo. D'altro canto, le motivazioni addotte da parte appellante - secondo cui si tratterebbe di assenze per malattie, maternità, emergenze familiari o incidenti, compleanni, matrimoni, permessi studio, permessi per esami, permessi per concorsi, permessi per L.104 - sono del tutto sfornite della necessaria documentazione prescritta dall'art. 62 del C.C.N.L. CP_ Oltre a ciò, dalla documentazione fornita dall è emerso che le due dipendenti in esame sono state in maternità in periodi diversi da quelli in considerazione (nel 1996 e 1997 la e nel Per_2
2009 la ); appare poi contraddittorio e illogico che alcune giornate di malattia fossero state Per_1 CP_ regolarmente documentate (perché dichiarate all' risultanti dai libri paga e dall'estratto contributivo), mentre quelle che sarebbero a fondamento delle “AG” in contestazione non sarebbero state oggetto di alcuna annotazione, comunicazione, adempimento;
così, ancora, non risulta che le due dipendenti abbiano richiesto all' i benefici della Legge n. 104, per cui non potevano neppure CP_1 avvantaggiarsene con il datore di lavoro.
Il numero e la sistematicità delle assenze sono, poi, scarsamente conciliabili con le ulteriori esigenze personali dal carattere intrinsecamente occasionale (quali generiche emergenze familiari o incidenti, compleanni, matrimoni, permessi studio, permessi per esami, permessi per concorsi), della cui sussistenza non è stata introdotta alcuna specifica allegazione né, tantomeno, documentazione.
Né siffatte carenze appaiono colmabili con la prova testimoniale invocata, essendo richiesta su circostanze irrilevanti o assolutamente generiche (a pag. 28 del ricorso introduttivo era invero richiesta “sulle circostanze di fatto di cui ai capi da n.1) a n. 26) della premessa in fatto di cui innanzi, nonche sui capa articolo 1), articolo 2) e articolo 3)” tutte concernenti la ricostruzione del fatto ma non la causale specifica delle assenze).
3.4. Parimenti è infondata la doglianza relativa alla non computabilità nel reddito imponibile dell'indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse. Il giudice di cure ha correttamente evidenziato che dall'esame della disciplina contrattuale emerge che tali diritti maturano annualmente (cfr. artt. 97 e 106 che prevedono 56 ore annue di permessi e gli artt. 98 e 107 che contemplano 32 ore annue di riposi compensativi per festività abolite). Affermare che le relative indennità sostitutive possano essere pagate non anno per anno ma alla risoluzione del rapporto, a differenza di ogni altra voce retributiva, è una soluzione priva di fondamento testuale e giustificativo, oltre che contraria alle previsione contrattuale della possibilità per il dipendente di far confluire i riposi per festività soppresse nella “Banca delle ore” di cui all'art. 37 CCNL;
in cui, a sua volta, è prevista la possibilità di fruizione dei riposi ovvero di loro monetizzazione entro l'anno successivo a quello di maturazione del credito.
4. Alla luce delle considerazioni esposte si impone il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
5. Resta da evidenziare, quanto alle richieste formulate dalle altre parti appellate, che la sentenza di primo grado già aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva e non è stata impugnata sul punto.
Non appare, poi, ammissibile la richiesta dell' di condannare la società Controparte_3 ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in proprio favore e di procedere, altresì, alla correzione del dispositivo nella parte in cui non prevede l'attribuzione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Dall'esame della sentenza non risulta che il giudice si sia pronunciato sulla regolamentazione delle spese nei confronti dell' , essendosi limitato a rilevare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva di tale parte.
Dunque, lungi dal ricorrere un mero errore materiale per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, nel caso di specie si verte in un caso di omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese, che la parte interessata avrebbe dovuto impugnare, se del caso, con appello. CP_
6. Le spese del presente grado di giudizio, relativamente a parte appellante e seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Con riferimento alla , va disposta la compensazione integrale delle spese Controparte_3 con parte appellante, tenuto conto della inammissibilità delle richieste dalla prima formulate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell CP_1 che liquida in complessivi € 4.995,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3 CP_3 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma
17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, secondo collegio di Previdenza composta dai magistrati:
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2465/23 R.G. Sezione Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Orlando Santaniello, C.F. presso il quale elett.te domicilia in Nola C.F._1
(NA) alla Via Polveriera n. 59;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, indirizzo PEC
t; Email_1
APPELLATI
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, partita Controparte_3
IVA e CF: , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giannandrea Contieri (C.F ) del Foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli CodiceFiscale_3 alla Via Posillipo n.26, è elettivamente domiciliata;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato telematicamente presso questa Corte in data 13.10.2023, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 2550/23, pubblicata in data 16.4.23, Parte_1 con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito CP_ n. 371/2022/0001910067000, emesso dall il 9.4.22 notificato il 13.4.2022, con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di €.67.125,52, dovuto a titolo di contributi omessi per gli anni dal 5/2016 al 6/2021 (oltre a somme aggiuntive). L'avviso di addebito si fondava sugli inadempimenti contributivi accertati con verbale ispettivo n.2021001243/DDL-T01 del 30.9.2021 notificato il
12.10.2021, inerente la violazione del c.d. minimo contributivo, non essendo state incluse nella retribuzione imponibile soggetta a contribuzione le retribuzioni per presunte “assenze giustificate” e le indennità sostitutive di permessi e festività soppresse non fruiti.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto:
- la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, perché il giudice avrebbe deciso la causa a seguito di trattazione scritta con concessione di un termine per deposito di note sintetiche;
- l'erronea valutazione della normativa in tema di prescrizione, avendo il giudice erroneamente riconosciuto valenza interruttiva alla notifica del verbale ispettivo del 30.9.2021 e non avendo, in ogni caso, rilevato che il termine quinquennale sarebbe decorso per i primi mesi del 2016;
- nel merito, l'erronea interpretazione della normativa in materia di minimale contributivo, non trovando applicazione nel settore tessile la disciplina dettata dall'art. 29 d.l. n. 244/1995, conv. in l.
n. 341/1995 e la limitazione delle assenze che escludono l'obbligo contributivo a quelle ivi tassativamente richiamate;
- l'erronea valutazione del materiale probatorio, essendosi il giudice limitato all'esame dei documenti della società, senza ammettere la prova per testi né motivare sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta istruttoria;
- l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale in ordine ai tempi di erogazione dell'indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse non fruiti, posto che il CCNL.
2.1. Ricostituito il contraddittorio, la ha chiesto ribadirsi il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva;
l' ha chiesto accertarsi il difetto Controparte_3 Controparte_4 di legittimazione passiva e condannarsi parte appellante al pagamento in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio;
procedersi altresì alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
il tutto con vittoria di spese del secondo grado. CP_ L' ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese del grado.
2.2. All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, all'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, per aver il giudice deciso la causa a seguito di trattazione scritta dell'udienza di discussione ex art 127 ter c.p.c. invitando le parti al deposito di sintetiche note di trattazione.
Il motivo è privo di pregio.
La Suprema Corte ha chiarito che “Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo
127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza”
a meno che in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni"; in tal caso “il giudice può assumere
i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo
l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa;
diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa
a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare")” (Cass. Sez.
L., 03/09/2024, n. 23565, Rv. 672238 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, a seguito del decreto reso dal Giudice ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in data 13.4.2023 nelle quali dava chiaramente impulso alla trattazione della causa: oltre a riportarsi alle deduzioni istanze, anche istruttorie, e conclusioni contenuti nell'atto introduttivo, prendeva posizione sulle deduzioni avverse;
altresì precisava espressamente “che le presenti note, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. novellato e 35, co. 2, D.Lgs.
149/22, costituiscono ad ogni effetto di legge trattazione scritta della causa ed equivalgono alla presenza in udienza dello scrivente procuratore costituito.”, così dando chiara impulso alla trattazione della causa.
3.2. Con ulteriore motivo di appello la società ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la valenza interruttiva della notificazione del verbale di accertamento del
30.9.2021 nonostante che si trattasse di atto proveniente da soggetto diverso dal creditore e privo dell'enunciazione della espressa della volontà di recuperare i crediti.
La doglianza è infondata, emergendo con chiarezza dall'esame della documentazione in atti
(cfr. doc. allegata in primo grado dalla ricorrente), che il verbale unico di accertamento e notificazione CP_ era redatto e notificato in data 30.9.2021 dai funzionari di vigilanza dell' di Napoli e che conteneva espressa richiesta di pagamento della somma.
D'altro canto, della indubbia paternità dell'atto e del suo contenuto, la società dimostrava di avere immediata e piena cognizione atteso che con missiva inoltrata dall'amministratore unico della CP_
in data 3.11.2021 all' – sede di Napoli, si chiedeva testualmente all'ente di “non Pt_1 Pt_1 dar seguito al verbale di accertamento n. 2021001243/DDL-T01 del 30.09.2021 – notificato il
07.10.2021 emesso dall' di Napoli avverso la Società per la evidente CP_1 Parte_1 illegittimità, infondatezza e nullità dell'atto, provvedendo, conseguentemente ad annullare il verbale de qua”.
3.2.1. Parimenti infondata è la questione del decorso del termine prescrizionale per i primi mesi dell'anno 2016, dovendosi aggiungere nel calcolo dei cinque anni anche la sospensione di n.
311 gg. prevista dalla normativa emergenziale (art. 37, co. 2 d.l. n. 18/20, conv. con mod., dlla l. n.
27/2020 ed art. 11 d.l. n. 183 del 31.12.2020, conv. con mod. dalla l n. 21/2021).
3.3. Nel merito, osserva la Corte che – difformemente da quanto dedotto da parte appellante
– il giudice di prime cure abbia correttamente interpretato la normativa sul c.d. minimo contributivo, in conformità al consolidato orientamento affermatosi in seno alla Suprema Corte.
Come noto, in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto necessaria, ai fini dell'applicazione del minimale contributivo, l'esistenza, a monte, di un obbligo retributivo, ovvero di una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro. Se, quindi, era pacifica la permanenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di illegittima, unilaterale sospensione del rapporto,
e quindi di mora credendi del datore, si riteneva invece che non potesse esistere obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non fossero state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore, con onere della prova a carico del datore.
Tale impostazione è stata superata, con orientamento che può ritenersi ormai consolidato, in quanto la Suprema Corte ha affermato che la retribuzione imponibile e, con essa, il corrispondente obbligo contributivo, opera anche in tutte le fattispecie di assenza del dipendente o di sospensione del rapporto, non rientranti tra quelle tipizzate dalla legge o dai contratti collettivi;
e ciò anche nei casi in cui le discipline legali e collettive non deroghino al principio sinallagmatico e, quindi, non prevedano la maturazione di alcuna retribuzione. A fondamento di tale soluzione deporrebbe il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
In tal modo, la giurisprudenza ha applicato alla disciplina generale del minimale il criterio già introdotto dalla norma speciale dell'art. 29, d.l. n. 244/1995, conv. l. n. 341/1995, operante per il settore edile: per la Suprema Corte, invero, il fatto che, a differenza di quest'ultima, la norma del
1989 non faccia alcun riferimento al parametro orario “non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche
l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo” (così Cass. 3 giugno 2019 n. 15120).
Così definita la nozione di retribuzione imponibile “virtuale”, l'obbligo contributivo è ritenuto operante anche qualora tra il datore di lavoro e lavoratori intercorrano accordi individuali del tutto legittimi, in forza dei quali a questi ultimi vengano concessi periodi di sospensione quali permessi o aspettative non retribuiti, in ipotesi non previste dalla legge e dal contratto collettivo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione: anche in questi casi, invero, la retribuzione imponibile viene calcolata sull'orario “pieno”; mentre rimane in capo al datore di lavoro l'onere di “allegare e provare la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”, e cioè di una delle suindicate ipotesi sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, che appunto risulti tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo (così Cass. Cass. 24 agosto 2021, n. 23360; Cass. 19 giugno 2020 n. 12037 e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15120 del 03/06/2019 (Rv. 654101 - 01).
3.3.1. Tanto premesso in diritto, escluso, dunque, che ogni assenza non retribuita possa incidere sulla retribuzione imponibile, ritiene la Corte che, del tutto condivisibilmente, il giudice di prime cure ha ritenuto non solo che non ricorra la prova della ricorrenza nel caso di specie di assenze tassativamente contemplate dall'art. 29 dl n. 244/1995 e dal D.M. 16/12/1996 (cassa integrazione, malattia, infortunio, ferie, permessi, assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente, ecc.) ma che non ricorre neppure alcuna dimostrazione della giustificazione delle assenze stesse.
L'esame dei documenti aziendali, quali il libro unico del lavoro, le comunicazioni contributive
, i contratti di lavoro e i tracciamenti dei pagamenti avevano evidenziato che nel periodo dal Pt_2
5/2016 al 12/2020 per le due dipendenti (28.3.1977) e (27.6.1967) Persona_1 Persona_2 la società aveva effettuato la registrazione continuativa di assenze giornaliere e orarie con causale
“AG” così dichiarando retribuzioni inferiori al numero di ore stabilite dal CCNL e dal contratto individuale di lavoro, e quindi al minimale contributivo.
Tali assenze erano presenti ogni mese ed in misura del tutto sproporzionata rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito per le due dipendenti: invero, come emerge dalle tabelle riepilogative a pag. 6 del verbale di accertamento, nell'intero arco temporale preso in considerazione, erano state sistematicamente registrate assenze giustificate (AG) per circa un terzo dell'orario di ogni mese per ciascuna dipendente.
Orbene, la totale assenza di documentazione relativa a tali assenze risulta assolutamente ingiustificata ed inverosimile anche in considerazione della considerevole entità della riduzione dell'orario lavorativo. D'altro canto, le motivazioni addotte da parte appellante - secondo cui si tratterebbe di assenze per malattie, maternità, emergenze familiari o incidenti, compleanni, matrimoni, permessi studio, permessi per esami, permessi per concorsi, permessi per L.104 - sono del tutto sfornite della necessaria documentazione prescritta dall'art. 62 del C.C.N.L. CP_ Oltre a ciò, dalla documentazione fornita dall è emerso che le due dipendenti in esame sono state in maternità in periodi diversi da quelli in considerazione (nel 1996 e 1997 la e nel Per_2
2009 la ); appare poi contraddittorio e illogico che alcune giornate di malattia fossero state Per_1 CP_ regolarmente documentate (perché dichiarate all' risultanti dai libri paga e dall'estratto contributivo), mentre quelle che sarebbero a fondamento delle “AG” in contestazione non sarebbero state oggetto di alcuna annotazione, comunicazione, adempimento;
così, ancora, non risulta che le due dipendenti abbiano richiesto all' i benefici della Legge n. 104, per cui non potevano neppure CP_1 avvantaggiarsene con il datore di lavoro.
Il numero e la sistematicità delle assenze sono, poi, scarsamente conciliabili con le ulteriori esigenze personali dal carattere intrinsecamente occasionale (quali generiche emergenze familiari o incidenti, compleanni, matrimoni, permessi studio, permessi per esami, permessi per concorsi), della cui sussistenza non è stata introdotta alcuna specifica allegazione né, tantomeno, documentazione.
Né siffatte carenze appaiono colmabili con la prova testimoniale invocata, essendo richiesta su circostanze irrilevanti o assolutamente generiche (a pag. 28 del ricorso introduttivo era invero richiesta “sulle circostanze di fatto di cui ai capi da n.1) a n. 26) della premessa in fatto di cui innanzi, nonche sui capa articolo 1), articolo 2) e articolo 3)” tutte concernenti la ricostruzione del fatto ma non la causale specifica delle assenze).
3.4. Parimenti è infondata la doglianza relativa alla non computabilità nel reddito imponibile dell'indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse. Il giudice di cure ha correttamente evidenziato che dall'esame della disciplina contrattuale emerge che tali diritti maturano annualmente (cfr. artt. 97 e 106 che prevedono 56 ore annue di permessi e gli artt. 98 e 107 che contemplano 32 ore annue di riposi compensativi per festività abolite). Affermare che le relative indennità sostitutive possano essere pagate non anno per anno ma alla risoluzione del rapporto, a differenza di ogni altra voce retributiva, è una soluzione priva di fondamento testuale e giustificativo, oltre che contraria alle previsione contrattuale della possibilità per il dipendente di far confluire i riposi per festività soppresse nella “Banca delle ore” di cui all'art. 37 CCNL;
in cui, a sua volta, è prevista la possibilità di fruizione dei riposi ovvero di loro monetizzazione entro l'anno successivo a quello di maturazione del credito.
4. Alla luce delle considerazioni esposte si impone il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
5. Resta da evidenziare, quanto alle richieste formulate dalle altre parti appellate, che la sentenza di primo grado già aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva e non è stata impugnata sul punto.
Non appare, poi, ammissibile la richiesta dell' di condannare la società Controparte_3 ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in proprio favore e di procedere, altresì, alla correzione del dispositivo nella parte in cui non prevede l'attribuzione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Dall'esame della sentenza non risulta che il giudice si sia pronunciato sulla regolamentazione delle spese nei confronti dell' , essendosi limitato a rilevare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva di tale parte.
Dunque, lungi dal ricorrere un mero errore materiale per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, nel caso di specie si verte in un caso di omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese, che la parte interessata avrebbe dovuto impugnare, se del caso, con appello. CP_
6. Le spese del presente grado di giudizio, relativamente a parte appellante e seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Con riferimento alla , va disposta la compensazione integrale delle spese Controparte_3 con parte appellante, tenuto conto della inammissibilità delle richieste dalla prima formulate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell CP_1 che liquida in complessivi € 4.995,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3 CP_3 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma
17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino