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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Seziuone prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3979 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANDINI Parte_1 C.F._1
PAOLO
ATTORE
contro
(nato il [...] a [...] – D - residente a [...]– D - Controparte_1
Zugspitzstrasse, 8), con il patrocinio dell'avv. MARIAN IVO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: accertata la responsabilità del sig. personalmente e/o in qualità di Controparte_1 proprietario della barca Azimut 55 denominata “Fox” con matricola 10446-A, nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dall'imbarcazione dal sig. , che si quantificano in € 22.412,00 oltre l'i.v.a. oltre Parte_1
agli interessi legali moratori e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo o nella diversa somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali e accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“Respingere ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Competenze e spese di lite, comprese quelle di rimborso spese 15% e di interprete, integralmente rifuse.
1 In via istruttoria: disporsi, in estrema ipotesi e solo per eccesso di scrupolo difensivo, CTU estimativa atta a determinare la congruità del costo richiesto da parte attrice per la riparazione della propria imbarcazione ed accertare la compatibilità tra i presunti danni subiti e la dinamica indicata da parte attrice medesima;
- nominarsi ex art. 123 c.p.c., ove contestata quella prodotta da parte convenuta, un interprete per eseguire la traduzione dei documenti prodotti in lingua straniera;
- dichiararsi l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da parte attrice con la sua prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 8.2.2024.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria imbarcazione a seguito di una collisione marittima avvenuta il 29.8.2021 nel canale di accesso al porto di Lignano Sabbiadoro.
Rinnovata l'originaria notifica nulla della citazione, il convenuto si è costituito in giudizio contestando l'an e il quantum della pretesa attorea.
La causa, istruita attraverso documenti e assunzione di articolata prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore afferma che, mentre si trovava nel canale di accesso al porto di Lignano Sabbiadoro al comando della propria imbarcazione da diporto Barracuda F44, denominata “Morosa” ROMA
10273D, l'imbarcazione condotta dal convenuto (Fox matricola 10446-A) ha tenuto una rotta di collisione, costringendolo ad una manovra di emergenza che, unitamente all'onda anomala causata dall'altra imbarcazione, ha portato la prima a scontrarsi contro una briccola del canale, riportando danni per oltre € 27.000.
L'attore sostiene in citazione che il fatto è avvenuto il 29 agosto 2021 e lo stesso si riscontra nella sua documentazione (doc. 3, denuncia presentata alla Guardia Costiera di Lignano
Sabbiadoro; doc. 6, richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa).
Il convenuto ha ab origine respinto l'addebito, affermando che per tutto il giorno 29 agosto 2021 la sua imbarcazione è rimasta ormeggiata presso il porto di Pirano (SLO).
L'istruttoria ha confermato che, in quella data, il fatto ascritto dall'attore alla controparte non può essersi verificato. Infatti:
2 - il giorno 29 agosto 2021 l'imbarcazione del convenuto era ormeggiata nel porto di Pirano
(testi e;
Tes_1 Tes_2
- la sosta in quel porto è iniziata il 26 agosto ed è perdurata senza interruzioni fino al 5 settembre 2021 (teste ; Tes_2
- l'imbarcazione non avrebbe potuto lasciare l'attracco in quel periodo, e poi ritornarvi, senza previo pagamento del corrispettivo maturato alla struttura portuale (testi , ; Tes_3 Tes_4
- il convenuto è in possesso di un unico scontrino di pagamento per l'intero periodo di fruizione del posteggio sopra indicato (originale del doc. 8);
- ciò dimostra che il conto è stato pagato una volta sola, per intero, e per tutto il periodo, alla fine dello stazionamento (testi , . Tes_3 Tes_4
Peraltro il teste presente ai fatti denunciati in citazione, ha dichiarato di aver scattato Tes_5
una serie di foto il giorno in cui le due imbarcazioni si sono affrontate. Ebbene, all'udienza del 3 giugno 2024 è stato accertato che le stesse sono state scattate e salvate sul suo smartphone il 5 settembre 2021 ore 12.53.
***
Nella comparsa conclusionale l'attore afferma che il sinistro si è in realtà verificato il 5 settembre 2021 e che la precedente – diversa - impostazione è dovuta a mera svista.
Ora, è indubbio che il tempus commissi delicti è un elemento portante della determinazione della domanda giudiziale di risarcimento del danno, ed è noto che, secondo la giurisprudenza più recente, le parti possono anche modificare sostanzialmente nel corso del processo i fatti giuridici costitutivi del diritto fatto valere (causa petendi) e le loro domande (petitum), senza incorrere nel divieto generale di proporre domande del tutto nuove. Ciò però a due condizioni:
- che si tratti di modifiche che si mantengano nella medesima vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio;
- che la modifica sia operata entro il termine perentorio di cui all'art. 183, sesto comma, n° 1
c.p.c. (vecchio testo, qui applicabile).
Nel caso specifico, anche ammesso che il mutamento proposto mantenga la materia del contendere all'interno della medesima vicenda sostanziale discussa, e che dunque si possa discutere di semplice emendatio libelli, rimane il fatto che la così operata modificazione della domanda attorea è avvenuta oltre il termine massimo di legge, ed è dunque da ritenersi preclusa.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna a rifondere a le spese della lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
4.000,00, per compensi, oltre 15%, spese vive per € 69,20 ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 22/4/2025 Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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