(( (Poteri e competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione) ))
(( 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformita' con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacita', investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorita' fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.
2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre:
a) nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia gia' previsto;
b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
c) in casi giustificati, se la connettivita' da punto a punto tra gli utenti finali e' compromessa a causa della mancanza di interoperabilita' tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;
d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilita' per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorita', l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:
a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorita' e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettivita' da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all' articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972 .
4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' puo' imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorita' qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.
Qualora l'Autorita' concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformita' del comma 2 non e' sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, puo' estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il piu' vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC.
L'Autorita' puo' imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorita' non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:
a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacita'; l'Autorita' puo' estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacita';
b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilita' economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.
5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorita' puo' imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata e' finanziata con fondi pubblici.
6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' ha la facolta' di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformita' del diritto dell'Unione e purche' non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli.
L'Autorita' puo' imporre tali obblighi solo ove tale possibilita' sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se cio' e' giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali e' gravemente carente o assente.
Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorita' puo' imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorita' tiene conto dei seguenti fattori:
a) la necessita' di massimizzare la connettivita' in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilita' di migliorare notevolmente la scelta e la qualita' del servizio per gli utenti finali;
b) l'uso efficiente dello spettro radio;
c) la fattibilita' tecnica della condivisione e le relative condizioni;
d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;
e) l'innovazione tecnologica;
f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.
7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorita' puo' tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.
8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorita' che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorita' comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' e' autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
10. L'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.