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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VANNUCCI MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Posta in decisione all'udienza del 06.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Int. Ufficio Giudiziario Adito, nella persona del Giudice Monocratico Designato, competente per valore, materia e territorio, rigettata ogni eventuale istanza contraria, ritenuta fondata la domanda attorea per le eccezioni formulate ai punti A], B] e C] del ricorso introduttivo datato 22.III.2024, richiamata anche la memoria datata 4.IX.2024: accertare la integrale inesistenza del diritto di credito in materia locativa azionato dalla IG.ra
mediante il decreto ingiuntivo rubricato col n°1226/2023 (R.G. n°3424/2023); Controparte_1 dichiarare anche l'inefficacia dell'atto di precetto datato 6.III.2024 notificato alla IG.ra Parte_1 alla data del 7/12.III.2024;
[...] revocare per l'effetto la ingiunzione di pagamento in parola emessa dall'Int. Ill.mo Ufficio alla data del 22.XII.2023, privandola di ogni effetto giuridico al pari del derivante atto di precetto;
condannare - in esito alla totale soccombenza - parte opposta alla integrale refusione in favore della
pagina 1 di 5 parte opponente dei compensi per le attività giudiziali svolte, comprensive delle spese esenti non imponibili (pari ad € 196,50) nonché del rimborso forfettario delle spese generali imponibili oltre occorrende di legge per il regime fiscale ordinario del sottoscritto procuratore, da computarsi ex tab.2
D.M. n°147/2022 per le controversie civili con valore compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per parte opposta: Voglia l'Il.mo Giudice adito rigettare il ricorso proposto dalla IG.ra tramite il Pt_1 proprio procuratore perché tardivo ed inammissibile per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1226/2023 rg. 3424/2023 ed il relativo atto di precetto definitivamente esecutivi in quanto notificati nei termini, con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto sia la opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.
1226/2023 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno il 22.7.2023 che la opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il precetto notificato in forza di tale titolo.
Sebbene il ricorso sia stato introdotto nelle forme di cui all'art 281 undecies c.p.c. il magistrato precedentemente designato alla trattazione della causa con ordinanza del 12.09.2024 ha implicitamente disposto il mutamento di rito avendo concesso i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e fissato l'udienza del 6.3.2025. Le parti non hanno sollevato alcuna questione su detto disposto mutamento di rito ed anzi hanno depositato la precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali e di replica nei termini concessi.
La presente causa deve dunque essere decisa nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
2. La opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. che consente di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di giorni 40 decorrenti dalla effettiva conoscenza del decreto e purché non sia decorso il termine di cui all'art. 650 comma 3 c.p.c..
In linea astratta occorre ricordare che l'art. 650 c.p.c. dispone al comma 1° che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La possibilità di proporre opposizione è subordinata alla prova da parte dell'intimato di non averne avuto conoscenza per i seguenti motivi: irregolarità della notificazione;
caso fortuito;
forza maggiore. Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 650 c.p.c., occorre in primo luogo la prova che a causa di detta irregolarità l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. per l'enunciazione di tale principio seppure in fattispecie concreta diversa da quella in esame Cass. S.U. 14572/2007). Secondo la giurisprudenza non rientrano nel caso fortuito o nella forza pagina 2 di 5 maggiore la semplice assenza o la mancata tempestiva conoscenza (cfr. Cass. 3769/2001). Infatti
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. presuppone che l'intimato, cui è stato notificato il decreto, provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (cfr. Cass. 3769/20 01 e 10831/2004).
Nel caso di specie parte opponente sostiene di essere venuta a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo solo a seguito dell'accesso all'ufficio postale a seguito della notifica dell'atto di precetto, asserendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per un'irregolarità nella procedura di notificazione in caso di temporanea assenza del destinatario dalla propria residenza anagrafica, non avendo rinvenuto nella cassetta postale alcun avviso di avvenuto deposito.
Dal documento prodotto da parte convenuta con la comparsa di risposta e denominato “ricorso per decreto ingiuntivo” risulta che l'atto spedito dall'Ufficio postale di Livorno il 13.1.2024 non fu consegnato per temporanea assenza del destinatario e in data 16.10.2024 vi fu l'avvenuto deposito e fu spedita la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con raccomandata n. 669045128669. Non essendo l'atto stato ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione del CAD lo stesso è stato rispedito al mittente.
L'opposizione è stata proposta in data 22.3.2025 e dunque ben oltre il termine di 40 giorni dal perfezionamento della notificazione (dieci giorni dopo il 16.1.2024 ex art 8 comma 4 l. 890/1982).
Nessuno prova è stata fornita, né è stato chiesto di fornire, che la opponente non abbia avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo per non avere trovato nella cassetta postale il CAD.
Alla luce di quanto suddetto non avendo parte opponente provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o caso fortuito o forza maggiore la opposizione tardiva proposta ex art 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
2.1. In ragione di ciò le parti non debbono essere mandate in mediazione.
Se è vero infatti che ai sensi dell'art 5 comma 1 L. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una qualunque controversia in materia locazione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, tuttavia, ai sensi del comma 6 lett a) di tale norma, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della pagina 3 di 5 provvisoria esecuzione, la parte opposta non ha l'onere di presentare la domanda di mediazione secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Ne discende che essendo, per quanto suddetto, la opposizione tardiva inammissibile non debbono essere inviate le parti in mediazione.
Ne deriva quindi che deve essere rigettata la relativa eccezione proposta da parte opponente.
3. La tempestiva opposizione agli atti esecutivi proposta ex art 617 c.p.c. avverso il precetto notificato il 12.3.2024 è fondata e merita accoglimento.
L'art. 474 c.p.c. prevede che la esecuzione non può luogo che in virtù di un titolo esecutivo.
Il decreto ingiuntivo che non sia stato dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c. (e a prescindere dalle ipotesi che qui non rilevano di cui agli art. 648, 653 c.p.c. e 654 c.p.c.) deve essere dichiarato esecutivo dal giudice che lo ha emesso ex art 647 c.p.c. nel caso in cui non sia proposta opposizione nei termini.
Tale disposizione prevede infatti: se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure
l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il decreto di ingiunzione, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice competente (cfr. ex multis Cass 1975 del 20/06/1972; Cass. 1928 del 28/01/2020).
La modifica ad opera dell'art 3 comma 34 lett e) dell'art 479 c.p.c. non ha quindi comportato, come vorrebbe il difensore della parte opposta, la non necessità di ottenere la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c (norma del resto non abrogata) ma solo il venire meno della necessità che il titolo sia spedito in forma esecutiva, essendo ciò stato sostituito dalla attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo da parte dell'avvocato.
Quindi avendo notificato la opposta il precetto in forza del titolo costituito dal DI n. 1226/2023 senza averne previamente ottenuto la declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c. e dunque in forza di non titolo non esecutivo, in violazione dell'art 474 c.p.c., il precetto è nullo con la conseguenza che la opposizione agli atti esecutivi proposta merita accoglimento.
Né può dirsi che la parte opponente non abbia più interesse a sentir accogliere la opposizione de qua per essere il precetto perento, come sostiene parte opposta.
L'art 481 c.p.c. prevede:
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a
pagina 4 di 5 decorrere a norma dell'articolo 627.
Nel caso di specie il precetto quindi non è perento per non essere iniziata la esecuzione nel termine di
90 giorni dalla notifica del precetto, essendo stato proposto avverso lo stesso opposizione e dunque essendo il termine di 90 giorni entro cui deve essere iniziata la esecuzione sospeso.
4. Attesa la soccombenza reciproca sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1226/2023 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 22.12.2023.
In accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. dichiara la nullità del precetto notificato in data 12.3.2024.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VANNUCCI MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Posta in decisione all'udienza del 06.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Int. Ufficio Giudiziario Adito, nella persona del Giudice Monocratico Designato, competente per valore, materia e territorio, rigettata ogni eventuale istanza contraria, ritenuta fondata la domanda attorea per le eccezioni formulate ai punti A], B] e C] del ricorso introduttivo datato 22.III.2024, richiamata anche la memoria datata 4.IX.2024: accertare la integrale inesistenza del diritto di credito in materia locativa azionato dalla IG.ra
mediante il decreto ingiuntivo rubricato col n°1226/2023 (R.G. n°3424/2023); Controparte_1 dichiarare anche l'inefficacia dell'atto di precetto datato 6.III.2024 notificato alla IG.ra Parte_1 alla data del 7/12.III.2024;
[...] revocare per l'effetto la ingiunzione di pagamento in parola emessa dall'Int. Ill.mo Ufficio alla data del 22.XII.2023, privandola di ogni effetto giuridico al pari del derivante atto di precetto;
condannare - in esito alla totale soccombenza - parte opposta alla integrale refusione in favore della
pagina 1 di 5 parte opponente dei compensi per le attività giudiziali svolte, comprensive delle spese esenti non imponibili (pari ad € 196,50) nonché del rimborso forfettario delle spese generali imponibili oltre occorrende di legge per il regime fiscale ordinario del sottoscritto procuratore, da computarsi ex tab.2
D.M. n°147/2022 per le controversie civili con valore compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per parte opposta: Voglia l'Il.mo Giudice adito rigettare il ricorso proposto dalla IG.ra tramite il Pt_1 proprio procuratore perché tardivo ed inammissibile per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1226/2023 rg. 3424/2023 ed il relativo atto di precetto definitivamente esecutivi in quanto notificati nei termini, con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto sia la opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.
1226/2023 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno il 22.7.2023 che la opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il precetto notificato in forza di tale titolo.
Sebbene il ricorso sia stato introdotto nelle forme di cui all'art 281 undecies c.p.c. il magistrato precedentemente designato alla trattazione della causa con ordinanza del 12.09.2024 ha implicitamente disposto il mutamento di rito avendo concesso i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e fissato l'udienza del 6.3.2025. Le parti non hanno sollevato alcuna questione su detto disposto mutamento di rito ed anzi hanno depositato la precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali e di replica nei termini concessi.
La presente causa deve dunque essere decisa nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
2. La opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. che consente di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di giorni 40 decorrenti dalla effettiva conoscenza del decreto e purché non sia decorso il termine di cui all'art. 650 comma 3 c.p.c..
In linea astratta occorre ricordare che l'art. 650 c.p.c. dispone al comma 1° che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La possibilità di proporre opposizione è subordinata alla prova da parte dell'intimato di non averne avuto conoscenza per i seguenti motivi: irregolarità della notificazione;
caso fortuito;
forza maggiore. Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 650 c.p.c., occorre in primo luogo la prova che a causa di detta irregolarità l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. per l'enunciazione di tale principio seppure in fattispecie concreta diversa da quella in esame Cass. S.U. 14572/2007). Secondo la giurisprudenza non rientrano nel caso fortuito o nella forza pagina 2 di 5 maggiore la semplice assenza o la mancata tempestiva conoscenza (cfr. Cass. 3769/2001). Infatti
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. presuppone che l'intimato, cui è stato notificato il decreto, provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (cfr. Cass. 3769/20 01 e 10831/2004).
Nel caso di specie parte opponente sostiene di essere venuta a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo solo a seguito dell'accesso all'ufficio postale a seguito della notifica dell'atto di precetto, asserendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per un'irregolarità nella procedura di notificazione in caso di temporanea assenza del destinatario dalla propria residenza anagrafica, non avendo rinvenuto nella cassetta postale alcun avviso di avvenuto deposito.
Dal documento prodotto da parte convenuta con la comparsa di risposta e denominato “ricorso per decreto ingiuntivo” risulta che l'atto spedito dall'Ufficio postale di Livorno il 13.1.2024 non fu consegnato per temporanea assenza del destinatario e in data 16.10.2024 vi fu l'avvenuto deposito e fu spedita la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) con raccomandata n. 669045128669. Non essendo l'atto stato ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione del CAD lo stesso è stato rispedito al mittente.
L'opposizione è stata proposta in data 22.3.2025 e dunque ben oltre il termine di 40 giorni dal perfezionamento della notificazione (dieci giorni dopo il 16.1.2024 ex art 8 comma 4 l. 890/1982).
Nessuno prova è stata fornita, né è stato chiesto di fornire, che la opponente non abbia avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo per non avere trovato nella cassetta postale il CAD.
Alla luce di quanto suddetto non avendo parte opponente provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o caso fortuito o forza maggiore la opposizione tardiva proposta ex art 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
2.1. In ragione di ciò le parti non debbono essere mandate in mediazione.
Se è vero infatti che ai sensi dell'art 5 comma 1 L. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una qualunque controversia in materia locazione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, tuttavia, ai sensi del comma 6 lett a) di tale norma, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della pagina 3 di 5 provvisoria esecuzione, la parte opposta non ha l'onere di presentare la domanda di mediazione secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Ne discende che essendo, per quanto suddetto, la opposizione tardiva inammissibile non debbono essere inviate le parti in mediazione.
Ne deriva quindi che deve essere rigettata la relativa eccezione proposta da parte opponente.
3. La tempestiva opposizione agli atti esecutivi proposta ex art 617 c.p.c. avverso il precetto notificato il 12.3.2024 è fondata e merita accoglimento.
L'art. 474 c.p.c. prevede che la esecuzione non può luogo che in virtù di un titolo esecutivo.
Il decreto ingiuntivo che non sia stato dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c. (e a prescindere dalle ipotesi che qui non rilevano di cui agli art. 648, 653 c.p.c. e 654 c.p.c.) deve essere dichiarato esecutivo dal giudice che lo ha emesso ex art 647 c.p.c. nel caso in cui non sia proposta opposizione nei termini.
Tale disposizione prevede infatti: se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure
l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il decreto di ingiunzione, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice competente (cfr. ex multis Cass 1975 del 20/06/1972; Cass. 1928 del 28/01/2020).
La modifica ad opera dell'art 3 comma 34 lett e) dell'art 479 c.p.c. non ha quindi comportato, come vorrebbe il difensore della parte opposta, la non necessità di ottenere la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c (norma del resto non abrogata) ma solo il venire meno della necessità che il titolo sia spedito in forma esecutiva, essendo ciò stato sostituito dalla attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo da parte dell'avvocato.
Quindi avendo notificato la opposta il precetto in forza del titolo costituito dal DI n. 1226/2023 senza averne previamente ottenuto la declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c. e dunque in forza di non titolo non esecutivo, in violazione dell'art 474 c.p.c., il precetto è nullo con la conseguenza che la opposizione agli atti esecutivi proposta merita accoglimento.
Né può dirsi che la parte opponente non abbia più interesse a sentir accogliere la opposizione de qua per essere il precetto perento, come sostiene parte opposta.
L'art 481 c.p.c. prevede:
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a
pagina 4 di 5 decorrere a norma dell'articolo 627.
Nel caso di specie il precetto quindi non è perento per non essere iniziata la esecuzione nel termine di
90 giorni dalla notifica del precetto, essendo stato proposto avverso lo stesso opposizione e dunque essendo il termine di 90 giorni entro cui deve essere iniziata la esecuzione sospeso.
4. Attesa la soccombenza reciproca sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1226/2023 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 22.12.2023.
In accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. dichiara la nullità del precetto notificato in data 12.3.2024.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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