TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4379/2024 R.G.
promossa da:
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Paola n. 24 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Acireale (CT), C.F._1
Via Piemonte n. 117, presso lo studio dell'avv. Francesca Massimino, dalla quale è rappresentato e difeso per procura in atti.
opponente
CONTRO
e , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n.149, sono domiciliate ed lege. opposte
E CONTRO
p. iva Controparte_3
. P.IVA_1
terza pignorata
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
A seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.4.2024 ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73
(identificato dal n. 29384202300001158/000) avviato nei propri confronti (ma non notificato) da parte dell' . Controparte_2
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto (in sintesi):
1. la nullità dell'avviso impugnato per mancanza assoluta di notifica, avendo avuto conoscenza dell'esistenza del pignoramento solo a seguito della trattenuta di parte dello stipendio da parte dell'ente presso cui svolgeva la propria prestazione lavorativa;
2. il difetto di motivazione per assoluta genericità ed indeterminatezza del contenuto dell'atto, il che non aveva consentito di comprendere le ragioni dell'esecuzione;
3. la mancata notifica delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento;
4. la nullità del pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti, in particolare dell'avviso di accertamento n. TXN01380035/2022; L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare sospendere l'esecuzione e, nel merito, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e dichiarare non dovuta alcuna somma in relazione all'avviso di accertamento oggetto del pignoramento. Con decreto del 17.05.2024 questo decidente, rilevata d'ufficio l'omissione della preliminare e necessaria fase dell'opposizione da tenersi innanzi al Giudice dell'Esecuzione, e - in applicazione di quanto disposto dall'art. 164 comma 2^ e dall'art. 171 bis 1^ e 2^ comma c.p.c. – ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione disponendone la rinnovazione entro apposito termine perentorio.
Ripristinato il contraddittorio si è costituita in giudizio (con unica comparsa) la difesa erariale per l' e l' deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'irritualità della domanda proposta al giudice della cognizione, la propria carenza di legittimazione passiva, la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, con ordinanza del 27.11.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., come novellato con la c.d. Riforma Cartabia, per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito la causa è stata, quindi, posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Va dichiarata la contumacia della terza pignorata, non costituita in lite se pure ritualmente evocata.
Come posto in evidenza con il decreto del 17.05.2024, l'attore/opponente ha proposto – con atto di citazione iscritto nel ruolo degli affari contenziosi – la presente opposizione
(qualificabile come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento esattoriale presso terzi (identificato dal n. 29384202300001158/000) avviato dall . Controparte_2
È inequivoco, in tal senso, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, in seno al quale è stata anche proposta istanza di sospensione dell'esecuzione. L'opposizione è stata, quindi, avanzata direttamente in sede di merito senza il preliminare e necessario svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt. 615 comma 2, 617 comma 2 e 618 c.p.c., determinando in tal guisa l'improcedibilità del giudizio.
Pag. 2 di 4 Come affermato dalla Corte di legittimità, con orientamento condiviso da questo
Ufficio, “…la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”
(Cass. Civ. Sez. III sent. 11.10.2018 n. 25170).
Con la citata pronuncia la Corte ha precisato, altresì, in motivazione, che “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità o su richiesta di parte opponente;
in tal caso la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente.”
A fronte del rilievo officioso contenuto in seno al decreto di fissazione udienza del
17.05.2024 l'opponente non ha svolto alcuna deduzione, ribadendo le argomentazioni di cui all'atto introduttivo. Con riguardo alla dichiarata nullità dell'atto introduttivo del giudizio, va osservato che la stessa, in conformità ai principi di diritto sopra illustrati, è stata sanata per effetto del decreto del 17.05.2023 con il quale si è disposto che l'atto di opposizione venisse sottoposto al Giudice dell'esecuzione.
Ciò, in ogni caso, non giova al fine di rendere procedibile il presente giudizio, avente ad oggetto il merito dell'opposizione – introdotta senza adire previamente il G.E. - che, per quanto esposto, si sarebbe dovuto svolgere soltanto successivamente alla conclusione della fase sommaria dell'opposizione, peraltro in via del tutto eventuale. La Suprema Corte, con l'indicata pronuncia, ha chiarito che la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione è improcedibile anche quando non
Pag. 3 di 4 “correttamente raccordata” con la preventiva fase a cognizione sommaria innanzi al
G.E.
La fase di merito dell'opposizione, difatti, non può essere trattata congiuntamente con la fase sommaria, essendo necessariamente successiva ed eventuale rispetto alla definizione della fase che si svolge innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Ciò posto, assorbita ogni altra questione, la controversia va definita mediante pronuncia di mero rito di improcedibilità della domanda, in quanto avanzata prima della introduzione della fase sommaria innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta (che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria né il deposito di atti conclusionali) seguono la soccombenza. Non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese quanto alla parte mantenutasi contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4379/2024 R.G., così statuisce: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione, in favore della parte opposta Parte_1 CP_1
e , delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Controparte_2
1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Catania, il giorno 10.03.2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4379/2024 R.G.
promossa da:
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Paola n. 24 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Acireale (CT), C.F._1
Via Piemonte n. 117, presso lo studio dell'avv. Francesca Massimino, dalla quale è rappresentato e difeso per procura in atti.
opponente
CONTRO
e , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n.149, sono domiciliate ed lege. opposte
E CONTRO
p. iva Controparte_3
. P.IVA_1
terza pignorata
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
A seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.4.2024 ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73
(identificato dal n. 29384202300001158/000) avviato nei propri confronti (ma non notificato) da parte dell' . Controparte_2
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto (in sintesi):
1. la nullità dell'avviso impugnato per mancanza assoluta di notifica, avendo avuto conoscenza dell'esistenza del pignoramento solo a seguito della trattenuta di parte dello stipendio da parte dell'ente presso cui svolgeva la propria prestazione lavorativa;
2. il difetto di motivazione per assoluta genericità ed indeterminatezza del contenuto dell'atto, il che non aveva consentito di comprendere le ragioni dell'esecuzione;
3. la mancata notifica delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento;
4. la nullità del pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti, in particolare dell'avviso di accertamento n. TXN01380035/2022; L'opponente ha, quindi, chiesto, in via preliminare sospendere l'esecuzione e, nel merito, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e dichiarare non dovuta alcuna somma in relazione all'avviso di accertamento oggetto del pignoramento. Con decreto del 17.05.2024 questo decidente, rilevata d'ufficio l'omissione della preliminare e necessaria fase dell'opposizione da tenersi innanzi al Giudice dell'Esecuzione, e - in applicazione di quanto disposto dall'art. 164 comma 2^ e dall'art. 171 bis 1^ e 2^ comma c.p.c. – ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione disponendone la rinnovazione entro apposito termine perentorio.
Ripristinato il contraddittorio si è costituita in giudizio (con unica comparsa) la difesa erariale per l' e l' deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'irritualità della domanda proposta al giudice della cognizione, la propria carenza di legittimazione passiva, la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, con ordinanza del 27.11.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., come novellato con la c.d. Riforma Cartabia, per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito la causa è stata, quindi, posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Va dichiarata la contumacia della terza pignorata, non costituita in lite se pure ritualmente evocata.
Come posto in evidenza con il decreto del 17.05.2024, l'attore/opponente ha proposto – con atto di citazione iscritto nel ruolo degli affari contenziosi – la presente opposizione
(qualificabile come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento esattoriale presso terzi (identificato dal n. 29384202300001158/000) avviato dall . Controparte_2
È inequivoco, in tal senso, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, in seno al quale è stata anche proposta istanza di sospensione dell'esecuzione. L'opposizione è stata, quindi, avanzata direttamente in sede di merito senza il preliminare e necessario svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt. 615 comma 2, 617 comma 2 e 618 c.p.c., determinando in tal guisa l'improcedibilità del giudizio.
Pag. 2 di 4 Come affermato dalla Corte di legittimità, con orientamento condiviso da questo
Ufficio, “…la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”
(Cass. Civ. Sez. III sent. 11.10.2018 n. 25170).
Con la citata pronuncia la Corte ha precisato, altresì, in motivazione, che “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità o su richiesta di parte opponente;
in tal caso la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente.”
A fronte del rilievo officioso contenuto in seno al decreto di fissazione udienza del
17.05.2024 l'opponente non ha svolto alcuna deduzione, ribadendo le argomentazioni di cui all'atto introduttivo. Con riguardo alla dichiarata nullità dell'atto introduttivo del giudizio, va osservato che la stessa, in conformità ai principi di diritto sopra illustrati, è stata sanata per effetto del decreto del 17.05.2023 con il quale si è disposto che l'atto di opposizione venisse sottoposto al Giudice dell'esecuzione.
Ciò, in ogni caso, non giova al fine di rendere procedibile il presente giudizio, avente ad oggetto il merito dell'opposizione – introdotta senza adire previamente il G.E. - che, per quanto esposto, si sarebbe dovuto svolgere soltanto successivamente alla conclusione della fase sommaria dell'opposizione, peraltro in via del tutto eventuale. La Suprema Corte, con l'indicata pronuncia, ha chiarito che la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione è improcedibile anche quando non
Pag. 3 di 4 “correttamente raccordata” con la preventiva fase a cognizione sommaria innanzi al
G.E.
La fase di merito dell'opposizione, difatti, non può essere trattata congiuntamente con la fase sommaria, essendo necessariamente successiva ed eventuale rispetto alla definizione della fase che si svolge innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Ciò posto, assorbita ogni altra questione, la controversia va definita mediante pronuncia di mero rito di improcedibilità della domanda, in quanto avanzata prima della introduzione della fase sommaria innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta (che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria né il deposito di atti conclusionali) seguono la soccombenza. Non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese quanto alla parte mantenutasi contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4379/2024 R.G., così statuisce: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione, in favore della parte opposta Parte_1 CP_1
e , delle spese di lite, liquidate in euro
[...] Controparte_2
1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Catania, il giorno 10.03.2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4