Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 23/01/2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 4373 /2023 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva Parte_1
E
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall' avv. Teresa CP_1
Ercolanese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, l' ha depositato ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., Pt_1
contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU nel giudizio per ATPO, chiedendo accertarsi che parte opposta non possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Parte opposta si è ritualmente costituita contestando il fondamento dell'opposizione.
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'odierna udienza decide la causa come da sentenza il cui dispositivo è letto pubblicamente.
***
La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziario.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
Del pari, va dichiarata la validità della notifica eseguita presso il procuratore costituito nella fase di
ATPO.
Nel merito l'opposizione è infondata in quanto ricorrono i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella consulenza in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, determinano un tasso invalidante nella misura del 78% dalla data della domanda amministrativa (02.03.2022)
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nel complessivo quadro patologico da cui l'istante è affetta e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
In particolare, il CTU non ha fatto discendere il requisito sanitario unicamente dalla patologia quale sclerosi sistemica progressiva, fenomeno di REYNAUD;
ma ha valutato nella sua complessità il quadro patologico, già compromesso e sempre più ingravescente, dalle altre patologie quali: cardiopatia ipertensiva;
fibromialgia diffusa;
insufficienza venosa cronica arti inferiori, connettivite indifferenziata;
ernia iatale; tutte già presenti nella loro gravità all'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Il Ctu, inoltre, in sede di osservazioni critiche sollevate dall' ha evidenziato come il quadro Pt_1 morboso, caratterizzato dalla connettivite, sia esposto all'insorgenza di danni d'organo quali: vasculopatia, miosite e ispessimento dei foglietti pleurici, oltre lo stato artritico, già presente e cronicizzato, che nella ricorrente comporta: muscoli ipotonotrofici in tutti i distretti. Manovra di accosciamento e di flessione del tronco sulle cosce non eseguibile. Deambulazione autonoma ma con lieve zoppia e facile stancabilità.
Infine, parte resistente ha prodotto documentazione medica (cfr certificati medici rilasciati dall'Azienda Ospedaliera L.Vanvitelli del 29.07.24 e 22.10.24) da dove si evince la presenza della patologia “sclerosi sistemica progressiva” ma anche la necessità di continui controlli a cui la ricorrente deve sottoporsi data la ingravescenza della patologia.
Conclusivamente, va accertato che parte resistente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento di uno stato invalidante pari al 78% dalla data della domanda amministrativa del
02.03.2022.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come le spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. Pt_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
2) rigetta l'opposizione, per l'effetto, dichiara che parte resistente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal 02.03.2022;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.035,00, di cui euro 1170,00 per la fase di Atp ed euro 1865,00 per la presente fase, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi,
Così deciso in Nola il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Carmen Maria Pigrini