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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7758/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7758/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. BIONDI SETTIMIO ) VIA NOSADELLA, C.F._2
N. 57, BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA, N. 57, pagina 1 di 28 BOLOGNA presso lo studio del difensore avv. BIONDI SETTIMIO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. REPOSSI FEDERICA ) VIA SANTO C.F._3
STEFANO, N. 29, BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO, N. 29, BOLOGNA presso lo studio del difensore avv. REPOSSI
FEDERICA
OPPOSTO
OGGETTO
Giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1720/2021, emesso dal
Tribunale di Bologna il 19 aprile 2021 e notificato in data 26 aprile 2021 in favore della parte odierna opposta. Tale Controparte_2
decreto si legge come allegato all'atto introduttivo di opposizione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 febbraio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 28 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1720/2021 del
19.04.2021, la Sig.ra conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna, la società (di Controparte_2
seguito anche soltanto “ , senza tipo sociale); Controparte_2
opposizione proposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come asseritamente subito dalla signora
CP_1
Il decreto ingiuntivo, infatti, era stato concesso in favore di
[...]
per la somma complessiva di Euro 46.811,86 a titolo di CP_2
mancato pagamento del corrispettivo dell'appalto di costruzione di alcune porzioni della abitazione di parte opponente (lavori alla recinzione e ulteriori lavori esterni).
Nel proprio atto introduttivo, la Sig.ra narrava in fatto: CP_1
- di aver appaltato i lavori di costruzione della propria abitazione ad una impresa terza per la quale la odierna opposta aveva assunto il ruolo di subappaltatore;
- a conclusione dei lavori principali, sorgeva la necessità di compiere ulteriori interventi extra capitolato, per la cui realizzazione veniva incaricata pagina 3 di 28 direttamente in particolare, si trattava dei lavori di Controparte_2
recinzione e vari lavori per interventi esterni;
- tutti questi ulteriori lavori erano stati regolarmente fatturati e pagati (doc.
1-7 opponente) per un totale di Euro 46.496.72.
- i rapporti cessavano a far data 31.07.2020, giorno in cui il legale rappresentante di trasmetteva per mail il SAL finale Controparte_2
(doc. 8).
Parte opponente proseguiva la propria narrazione in fatto rappresentando che non vi era stato tra le parti alcun contatto fino al 05.10.2020, giorno in cui la impresa appaltatrice terza consegnava l'immobile ultimato alla committenza Agresti a conclusione del collaudo finale dell'opera (doc. 11 opponente).
Concludeva, infine, parte opponente rappresentando che solo con la notifica del decreto ingiuntivo veniva a conoscenza delle ulteriori pretese di parte avversa, azionate in ragione dell'asserito mancato pagamento della fattura n.
6 del 08.02.2021 (doc. n. 10 opponente). A sostegno della propria opposizione,
rappresentava: CP_3
- di non essere mai venuta a conoscenza delle ulteriori pretese creditorie prima della notifica del decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 28 - che la fattura n. 6/2021 non era mai stata “notificata”, né comunicata come nel successivo alinea;
- che per tale ultima fattura non era stata rispettata la prassi contrattuale seguita per tutta la durata dei lavori, la quale prevedeva una previa comunicazione per vie brevi (via mail) delle singole fatture.
In via riconvenzionale, inoltre, parte opponente domandava la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta del Sig. , legale rappresentante della società Controparte_4 [...]
Narrava parte opponente, infatti, che in occasione del CP_2
collaudo finale del 05.10.2020, il in evidente stato di agitazione CP_4
determinato da alcune critiche al lavoro compiuto avanzate dalla committenza si rendeva protagonista di condotte offensive e CP_1
minacciose, danneggiando alcune porzioni del giardino e del selciato prospicente l'immobile (doc. 12 e 13). Da tali comportamenti derivava un danno patrimoniale pari ad Euro 11.887,10 (doc. 14-16 opponente) e non patrimoniale, di cui parte opponente domandava la condanna al risarcimento.
Per tali motivi, la parte chiedeva di: Controparte_1
1. In via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto.
pagina 5 di 28 2. In via principale, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. In via riconvenzionale, condannare in via equitativa al Controparte_2
risarcimento del danno morale per le minacce e le diffamazioni subite, nonché
al pagamento della somma di Euro 11.887,10 per il danno subito.
4. Con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tempestivamente la società che, con tale atto, contestava integralmente Controparte_2
la ricostruzione sostenuta da parte opponente.
Nel proprio atto introduttivo, parte opposta rappresentava che parte opponente confondeva sul medesimo piano fattuale due distinti rapporti contrattuali: l'uno, quello principale, in cui ricopriva il ruolo di subappaltatore;
l'altro, quello accessorio, in cui era appaltatrice diretta di lavori ulteriori relativi alla recinzione e alla sistemazione dell'area esterna.
In particolare, infatti, parte opposta narrava che:
- i lavori di recinzione presentavano un preventivo di Euro 48.900,00 (doc. n.
2 opposta), poi ridotti forfettariamente ad Euro 40.000,00 (doc. n. 3); mentre i lavori di sistemazione dell'esterno venivano concordati verbalmente di volta in volta;
pagina 6 di 28 - all'esito dei lavori il totale delle opere compiute veniva quantificato nella somma totale di Euro 93.708,58 Iva inclusa;
- a fronte dei pagamenti medio tempore corrisposti, residuava in capo alla committenza un debito pari ad Euro 46.811,86 Iva inclusa, il quale veniva azionato con ricorso per decreto ingiuntivo;
- venivano prodotte in giudizio comunicazioni a mezzo WhatsApp a prova del titolo, nonché comunque quale riconoscimento del debito;
- che, nonostante il mancato recepimento, la notifica della fattura n. 6 del
08.02.2021 doveva considerarsi correttamente avvenuta per compiuta giacenza.
In merito alla domanda riconvenzionale, parte opposta si difendeva, sostenendo:
- il difetto di legittimazione passiva dell'impresa opposta, in quanto la domanda di condanna al risarcimento dei danni è rivolta al Sig. CP_5
(già rappresentante legale della impresa appaltatrice);
[...]
- la mancata prova del danno morale e dei danni materiali;
- la mancata prova del nesso tra la condotta asseritamente tenuta e i danni asseritamente subiti;
nonché il vizio di immediatezza tra questi due elementi.
Tale, in estrema sintesi, l'atto di costituzione di parte opposta.
Per questi motivi
, quindi, la parte domandava:
pagina 7 di 28 1. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
2. di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società opposta, con riferimento alla riconvenzionale.
3. di rigettare integralmente le domande e le eccezioni della opponente.
4. di rigettare integralmente le domande riconvenzionali.
5. con vittoria di spese e compensi di lite.
Tali, in sintesi, gli atti introduttivi di parte opponente e parte opposta.
Alla udienza del 25 novembre 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice,
ritenuto che apparisse necessario raggiungere una maggiore chiarezza del quadro probatorio, con particolare riferimento agli accordi economici intercorsi tra le parti per la realizzazione delle opere, e tenuto altresì conto dei pagamenti effettuati dalla opponente pienamente riconosciuti dalla opposta, non concedeva la provvisoria esecuzione e, assegnando i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c., rinviava alla udienza di ammissione delle prove.
Alla udienza del 26 maggio 2022, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-bis
c.p.c., il giudice ammetteva in parte le prove dedotte e rinviava alla relativa udienza di assunzione.
pagina 8 di 28 All'esito dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova del 14 settembre 2022, il giudice si riservava;
riserva che veniva sciolta con la ordinanza del 15.09.2022
con la quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Alla udienza del 3 novembre 2022, tenuta anch'essa con modalità da remoto, il c.t.u. prestava il giuramento di rito.
Alla udienza dell'8 febbraio 2023, su richiesta del consulente, il giudice autorizzava lo stesso a valersi di un ausiliario e prorogava i termini per il deposito della relazione finale;
termini ulteriormente prorogati con ordinanza del 27.03.2023.
Con ordinanza del 27.10.2023 il giudice, valutata l'opera prestata dal consulente in termini di complessità tecnica, disponeva la liquidazione dei compensi del c.t.u.
All'esito della udienza dell'8 novembre 2023, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 10.11.2023, il giudice, a scioglimento della riserva assunta,
ammetteva le istanze istruttorie di parte opponente.
Alla udienza del 6 dicembre 2023, il giudice si riservava e, successivamente,
con ordinanza del 18.12.2023, ritenuto ammissibile e rilevante il capitolo di prova testimoniale di parte opponente, rinviava alla relativa udienza di assunzione.
pagina 9 di 28 Alla udienza del 7 febbraio 2024, assunta la prova testimoniale, il giudice rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale subiva una ristrutturazione. Il presidente della sezione – anche estensore di questa sentenza – assumeva su di sé le cause di più antica iscrizione;
con provvedimento generale approvato in sede di autogoverno. In tale modo, assumendo le cause di più antica iscrizione, si è tentato di ottenere una riduzione dei tempi decisori complessivi, nell'ottica del soddisfacimento dei parametri del PNRR.
Pertanto, questa causa veniva assunta in decisione dallo stesso presidente di sezione, essendo una delle più vecchie sul ruolo.
All'esito della udienza del 27 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolari, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguivano le difese finali. Esse sono da considerarsi immanenti al presente provvedimento.
La circostanza che lo svolgimento del processo non costituisce più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza – a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. – consentirebbe anche la integrale omissione dello svolgimento del processo. A maggior ragione, la narrazione dei fatti di causa può limitarsi a quanto precede.
pagina 10 di 28 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rapporto contrattuale tra le parti
La presente controversia sorge in merito ad un debito pari ad Euro 46.811,86, asseritamente vantato dalla impresa e oggetto di Controparte_2
ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, per mancato pagamento del corrispettivo di un contratto d'appalto.
Tale voce di credito si inserisce in una più ampia operazione contrattuale attraverso la quale la Sig.ra odierna opponente e committente nel CP_1
rapporto sostanziale, appaltava alla odierna società opposta la realizzazione di alcuni interventi “complementari” alla propria abitazione (la creazione di una piscina, la costruzione della recinzione perimetrale, lo svolgimento di ulteriori lavori esterni). In particolare, tali lavori edili sono stati oggetto di due distinti rapporti:
i) il primo, già oggetto di uno specifico contratto di appalto stipulato il
26.11.2018 con altra impresa edile, per il “ripristino tipologico dell'ex stalla- fienile sita all'interno di corte tutelata con recupero ad uso residenziale
dell'edificio” sito in via Foggianova 4, Castenaso (doc. 11 opponente;
doc. 1
opposta) nel quale svolgeva il ruolo di Controparte_2
subappaltatore. Tale rapporto e la sua conclusione senza vizi sono pacifici e pagina 11 di 28 non sono interessati dalla presente controversia;
inoltre, il rapporto negoziale non legava le odierne parti;
ii) il secondo, intercorrente tra le odierne parti in causa, afferente ad ulteriori lavori non interessati dal primo contratto di appalto.
In questa sede si discute solo del secondo contratto, interessante esclusivamente le due parti in giudizio;
nel quale, secondo la domanda di parte attrice in senso sostanziale, è maturato il debito della committente.
In sintesi, quindi, lamenta il parziale mancato Controparte_2
pagamento (che comunque equivale ad inadempimento) del corrispettivo dell'appalto e in questa sede ne domanda la condanna.
La Sig.ra opponendosi al decreto ingiuntivo emesso, non contesta di CP_1
per sé la sussistenza del rapporto né la esecuzione dei lavori;
quanto,
piuttosto, la corretta quantificazione del corrispettivo;
eccependo il già avvenuto pagamento pienamente satisfattivo delle pretese avverse. In
particolare, invero, parte opponente rappresenta di aver già interamente pagato il proprio debito per un totale di Euro 46.896,72. Tale pagamento è
pacifico in quanto riconosciuto anche da parte in Controparte_2
esecuzione delle fatture nn. 48/2019, 61/2019, 15/2020, 20/2020, 31/2020
(docc. n. 1, 2, 3, 6 e 7 opponente); sennonché, come anticipato, la stessa ne sostiene la non corrispondenza alla totalità del quanto dovuto.
pagina 12 di 28 In breve, la impresa appaltatrice sostiene che vi sia una parte residua del corrispettivo dell'appalto non ancora pagata.
La opposizione è infondata o, per meglio dire, è solo parzialmente fondata.
Nel motivarne la decisione, il presente provvedimento seguirà logicamente la trattazione del thema decidendum: in primo luogo, la prova del titolo;
successivamente l'esame del quantum; infine, le domande riconvenzionali.
Sul titolo del credito:
<< l'an debeatur >>
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte, l'appaltatore, assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compiere una determinata opera o di erogare un determinato servizio, dietro il corrispettivo in denaro.
Stante il principio generale della libertà delle forme e il mancato inserimento dell'appalto nella categoria dei contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), il rapporto può essere concluso anche in forma orale o per facta concludentia. Ciò sul piano sostanziale;
sotto il profilo probatorio, poi, il rapporto può ritenersi sorto, (e per l'effetto tutte le obbligazioni derivanti) non solo in seguito alla stipulazione dello stesso in forma scritta ma anche laddove elementi oggettivi, precisi, puntuali e non discordanti tra loro ne manifestino la sussistenza.
pagina 13 di 28 Pertanto, dalla circostanza che il contratto non sia stato concluso in forma scritta non consegue ex se l'impossibilità di sostenere il valido perfezionamento dell'appalto sul piano sostanziale;
né sul piano processuale e probatorio, laddove elementi contestuali ne rappresentino, invece, la esistenza. Nel caso di specie, per esempio, la stessa narrazione dei fatti di parte opposta, le fatture, le conversazioni WhatsApp (doc. 5, 11bis e 11ter opponente), la prova testimoniale e quanto determinato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata convergono sulla prova della sussistenza del rapporto di appalto e sulla sua avvenuta esecuzione.
Peraltro, e ciò in via assorbente, lo stesso viene anche espressamente riconosciuto dalla opponente in sede di comparsa conclusionale «È incontroverso che i lavori oggetto di causa siano stati materialmente e
puntualmente eseguiti dalla circostanza Controparte_2
documentalmente e tecnicamente comprovata dalla relazione del consulente tecnico
d'ufficio, Geom. nonché dalla deposizione del Direttore dei Lavori CP_6
incaricato da Arch. (pag. 2 comparsa conclusionale Controparte_7 Per_1
. CP_1
In sintesi, può ritenersi soddisfatta la prova del titolo costitutivo del credito da parte di (attrice in senso sostanziale), titolo Controparte_2
costitutivo di un contratto che non richiede la forma scritta;
ne consegue che pagina 14 di 28 il debitore è tenuto a provare il corretto adempimento delle obbligazioni a suo carico (quella del pagamento del corrispettivo su tutte) o che il loro inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile;
secondo la nota regola dell'articolo 1218 c.c..
Sul << quantum debeatur >>
Provato, quindi, l'an, occorre ora soffermarsi sul quantum domandato da parte opposta e azionato nella fase monitoria.
Trattasi, del resto, del “cuore” della controversia;
atteso che le parti sono in lite proprio sul tema della quantificazione dei costi:
- parte opponente sostiene di aver già pagato l'intero ammontare del corrispettivo (Euro 46.896,72) con i pagamenti in esecuzione delle fatture nn.
48/2019, 61/2019, 15/2020, 20/2020, 31/2020;
- parte opposta, invece, sostiene che residui ancora la cifra di Euro 46.811,86, richiesti mediante la fattura n. 6 del 08.02.2021 (doc. 10 opponente) e oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale assunto, però, non trova corrispondenza nella documentazione prodotta in giudizio poiché il preventivo prodotto non
è stato espressamente accettato (doc. 4 opposta), il resoconto dei lavori effettuati appare generico e privo di alcun riscontro obiettivo (doc. 6 opposta), le conversazioni allegate sì provano l'<> ma non provano tutta la somma richiesta come pattuita. Infatti, solo alcune voci di costo (in pagina 15 di 28 particolare, il costo per la piscina e quella per la recinzione esterna) sembrano pattuite.
Vi è da rilevare che l'incertezza circa la corretta e precisa quantificazione del corrispettivo dell'appalto deriva primariamente dall'assenza di un contratto scritto che, se fosse stato stipulato, avrebbe certamente fugato i relativi dubbi. La prassi del rapporto, però, era quella per cui l'appaltatrice venisse incaricata del compimento di determinati interventi di volta in volta per le vie brevi. Ciò si evince chiaramente dalla conversazione WhatsApp intercorrente tra il Sig. (responsabile legale di CP_5 [...]
e il Sig. (marito della Sig.ra . Invero, dalla CP_2 Tes_1 CP_1
lettura di tali messaggi - la cui veridicità non è stata né tempestivamente né tardivamente contestata, sicché occorre ritenerne la conformità al vero -
si appalesa un rapporto continuo e (quasi) quotidiano tra le parti, dinamico e in evoluzione nel periodo 14 agosto 2019 – 3 ottobre 2020; periodo di tempo nel quale, da un lato, l'incarico di nuovi lavori (la piscina, i lavori al “pozzo” e al “carraio”, la consegna di una porta, i lavori di recinzione), dall'altro la quantificazione dei relativi costi venivano affidati e richiesti sempre verbalmente e solo talvolta richiamati per iscritto. Del resto, questa è una prassi invalsa nel mercato edilizio italiano, motivata da diverse ragioni complementari: la possibilità per le parti di adeguare e modificare in itinere i pagina 16 di 28 lavori in ragione delle volontà della committenza o per far fronte a sopravvenienze;
ragioni economiche che possono rendere meno oneroso l'appalto o la ricerca di maggiore elasticità nelle lavorazioni.
Dato atto di questa possibile caratteristica di “oralità-atipicità” del rapporto di appalto nel settore edilizio, evidentemente più confacente a plasmare in concreto la reale volontà (anche mutevole nel tempo) delle parti, il legislatore codicistico ha predisposto un meccanismo per risolvere casi di conflittualità,
in cui alla mancata stipulazione di un contratto in forma scritta consegui una indeterminatezza del corrispettivo dell'appalto.
Trattasi, infatti, dell'art. 1657 c.c., norma che prevede che nel caso in cui le parti non abbiano specificato né il costo dell'appalto né eventualmente un metodo alternativo per farlo nella fase esecutiva del rapporto, il corrispettivo dell'appalto è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi. La ratio della disposizione è evidentemente quella di rendere determinato un elemento essenziale del negozio (il corrispettivo) che in caso alternativo causerebbe la invalidità del negozio stesso.
La norma in questione – con una vera e propria gerarchia – prevede che il corrispettivo sia determinato: a) dalla volontà delle parti;
b) dalle tariffe ed usi;
c) in via equitativa dal giudice. In tal modo, una possibile lacuna del regolamento contrattuale – che potrebbe rendere il contratto nullo per pagina 17 di 28 mancanza di un elemento – trova rimedio nella disposizione di legge.
Mancando la determinazione delle parti (corrispettivo determinato), l'articolo
1657 prevede altri criteri, così rendendo il corrispettivo determinabile ed evitando ogni nullità (poiché l'oggetto può anche essere determinabile, ai sensi dell'articolo 1346 c.c.).
Per tale ragione, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, incaricando espressamente il consulente di verificare la congruità degli importi richiesti dall'appaltatore-parte opposta in relazione alla consistenza dei lavori effettivamente eseguiti (nomina avvenuta ordinanza del 15.09.2022).
Facendo riferimento al “prezzario” regionale dell'Emilia-Romagna valevole per il periodo 2019-2020 – le tariffe di cui parla il codice civile – il consulente ha accertato che il valore complessivo delle opere realizzate si attesta alla somma complessiva di Euro 60.475,03, IVA esclusa (pp.
8-9 relazione tecnica finale). In particolare, tale cifra è ripartita per le singole voci di lavorazioni nel seguente modo:
i) Euro 43.485,99 Iva esclusa per le opere di recinzione;
ii) Euro 10.489,04 Iva esclusa per lavori all'area esterna;
iii) Euro 6.500,00 Iva esclusa per i lavori alla piscina.
A corroborare tali quantificazioni, inoltre, concorrono anche due ulteriori circostanze.
pagina 18 di 28 Quanto al costo per le opere di recinzione, dalla lettura dello scambio di mail del 29.11.2019 emerge che il relativo costo era stato oggetto di una riduzione in via forfettaria alla minor somma di Euro 40.000,00 Iva esclusa (doc. 3 opposta); tale assunto viene provato anche dalla chat WhatsApp allegata,
nella quale si legge espressamente un messaggio proveniente dalla committenza recitante «Si certo mi sembra di averti già dato ok concordando il prezzo con te giusto? 40000 per 500 metri di muretto e rete antracite», cui segue l'accettazione della appaltatrice (doc. 11bis, immagine 4 opposta). Dunque, in realtà, per quanto riguarda questa voce, si ha un corrispettivo determinato dalle parti.
Quanto, invece, al costo per i lavori della piscina, a confermare la correttezza di tale cifra, anche in questo caso, viene in rilievo la conversazione WhatsApp
tra le parti, che vale quale riconoscimento (parziale) del debito (doc. 5 opposta). Si legge, infatti, un messaggio inviato da parte committente che recita «Mandami intanto la fattura piscina che è 6500 più iva che te la bonifico al volo». Non essendo stata contestata da parte debitrice-opponente tale scrittura, né provato l'avvenuto pagamento, si deve ritenere che tale cifra non sia stata effettivamente corrisposta.
In estrema sintesi, dunque, dalla istruttoria espletata e valorizzando ogni elemento probatorio derivante da essa, può concludersi che il più congruo pagina 19 di 28 corrispettivo dell'appalto deve essere quantificato nella cifra totale di Euro
56.989,04 Iva esclusa;
quale esito della sommatoria delle tre singole voci di costo sopra riportate (40.000,00 forfait per opere di recinzione, questa voce determinata dalle parti;
10.489,04 per lavori esterni;
6.500,00 per lavori alla piscina;
queste ultime due voci in base al prezzario di piazza e la piscina anche per riconoscimento).
Ne consegue, ulteriormente, che a tale ultima cifra deve essere scomputato quanto già pagato da parte committente e, di per sé, non oggetto di contestazione da parte della opposta. Trattasi, infatti, di Euro 46.896,72 Iva
esclusa che detratti da Euro 56.989,04 Iva esclusa, determina la differenza di
Euro 10.092,32 Iva esclusa.
In breve, tale ultima cifra costituisce il quantum ancora effettivamente dovuto da parte opposta nei confronti di parte opponente.
Non essendo stato provato il suo pagamento, si deve condannare parte opponente al suo integrale pagamento.
Come da punto 4 del dispositivo.
Interessi maggiorati, come da articolo 1284, penultimo comma, c.c.
Sulle domande riconvenzionali
Nella propria opposizione, parte opponente solleva anche due domande riconvenzionali. Trattasi in particolare della domanda di condanna al pagina 20 di 28 risarcimento del danno, composta da due differenti voci di danno asseritamente patiti: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Parte opponente infatti, rappresenta che in occasione del sopralluogo CP_1
finale del 05.10.2020, alla presenza di tutte le maestranze che avevano lavorato nel cantiere, il legale rappresentante di Controparte_2
alterato da alcune critiche avanzate al lavoro compiuto, ha aggredito la committenza con frasi ingiuriose e minacciose, nonché recato un danno ad alcune componenti del giardino (ad “uno dei paletti di luce che arredano la villa”) e all'assetto stradale di pertinenza (“un danno rilevante all'assetto
stradale”).
Contesta tale addebito parte opposta, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, la mancata prova del danno patito e del nesso tra la condotta addebitata e lo stesso.
La domanda riconvenzionale è infondata.
La infondatezza della domanda riconvenzionale, tanto rispetto al danno patrimoniale quanto rispetto al danno non patrimoniale, consegue a tre
ragioni di diritto.
In primo luogo, si evidenzia il difetto di legittimazione passiva della società opposta che non può essere condannata per fatti imputabili alla persona fisica
Sig. Si ipotizzi – il che è infondato, per i due successivi argomenti CP_5
pagina 21 di 28 – che vi sia il danno patrimoniale e non patrimoniale e che questo sia in conseguenza di quanto fatto dal CP_5
Tale danno non potrebbe essere imputato alla società.
Trattasi, infatti, di fare piane e semplice applicazione dei tradizionali principi in materia di società di capitali;
il c.d. schermo della personalità giuridica che opera tanto dal lato del socio nei casi di responsabilità patrimoniale perfetta
(sicché egli non risponde per le obbligazioni sociali ma soltanto la società con il suo patrimonio), quanto da quello della impresa (sicché la stessa non risponde per fatti imputabili allo stesso socio. Del resto, non rileva ad escludere il difetto di legittimazione la circostanza per la quale la
[...]
sia costituita nelle forme della s.r.l.s., poiché essa non deroga CP_2
al regime giuridico tipico delle società di capitali (cui, invece, fa espressamente rinvio al quinto comma dell'art. 2463-bis c.c.), se non per un regime facilitato (appunto semplificato) relativo alla fase costitutiva della società (un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00; processo di costituzione standardizzato;
costituzione anche da parte di un unico socio;
costituzione esclusivamente da parte di persone fisiche;
il versamento dell'intero capitale sociale in denaro…).
Tale era, del resto, l'intenzione del legislatore riformatore del 2012 che introdusse tale nuovo tipo societario al fine di estendere il perimetro della pagina 22 di 28 disciplina delle società di capitali anche alle micro-piccole imprese che, altrimenti, ne erano escluse;
senza far cadere la personalità giuridica.
Alla corta.
La condotta inurbana lamentata dalla attrice non è stata compiuta nomine
societatis; non è sufficiente che l'amministratore di una società compia un atto o ponga in essere un fatto, perché questo sia riconducibile alla società.
Occorre una spendita, anche implicita, del nome sociale.
In secondo luogo, entrambe le domande riconvenzionali sono infondate anche in ragione della mancata prova del danno-conseguenza patito:
i) quanto al danno patrimoniale, non viene provato il maggior costo economico sofferto dalla opponente in conseguenza al fatto. Vengono, infatti, solo allegati alcuni preventivi (doc. n. 14, 15 e 16 opponente), di per sé non accettati, e non l'effettivo avvenuto pagamento del corrispettivo per i lavori a fronte della loro realizzazione;
ii) quanto, invece, al danno non patrimoniale, l'opponente si limita ad invocarne il risarcimento rimettendosi ad una sua quantificazione in via equitativa, salvo però non provarne - neanche mediante il richiamo a presunzioni semplici o a massime di comune esperienza - la sussistenza. A partire dalle storiche Sezioni Unite del 2008, infatti, è nota la ricostruzione secondo cui, nel nostro ordinamento, non trovano spazio i c.d. danni in re
pagina 23 di 28 ipsa (ispirati alla logica dei c.d. punitive damages di origine anglosassone). Ciò poiché il nostro ordinamento, adottando la “concezione differenziale” della responsabilità civilistica, ricollega alla stessa una funzione risarcitorio- compensativa del danno effettivamente patito. Esso, infatti, viene comunemente definito come danno-conseguenza, quale appunto “conseguenza”
pregiudizievole direttamente patita dal creditore in ragione del danno-evento
(vale a dire il fatto danneggiante).
Pertanto, occorre che venga provato il danno effettivamente subito affinché la relativa condanna a fini risarcitori possa mirare alla sua legittima finalità:
vale a dire il ricollocamento del danneggiato nella c.d. curva di indifferenza
economica rispetto al danno patito. In relazione al danno non patrimoniale, vi
è poi la limitazione a danni di rilievo costituzionale.
In sintesi, ne consegue, la necessità che ai fini del suo accoglimento, la domanda risarcitoria debba essere provata in tutti i suoi elementi costitutivi,
anche laddove essa sia preordinata alla reintegrazione di danni di natura non patrimoniale.
In terzo luogo, anche riguardo alla prova del nesso causale la prova non può
ritenersi raggiunta secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” in grado di fondare l'addebito di responsabilità. Parte opponente produce in giudizio due frame della telecamera di videosorveglianza (doc. n. 13) e due pagina 24 di 28 porzioni di video (doc. n. 19 e 20) dai quali se da un lato emerge certamente la condotta che viene contestata (il “calcio” sferrato al lampione e una
“sgommata”); dall'altro non viene provata né la riferibilità di tale condotta al
Sig. di (non vi è prova, infatti, che egli sia proprio l'individuo CP_5
raffigurato), né circa la sussistenza del danno.
In breve, per tali motivi le domande riconvenzionali sono infondate e devono essere per l'effetto rigettate.
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio di opposizione e del procedimento monitorio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
liquidazione operata in applicazione dei parametri medi.
Facendo richiamo dei principi chiovendiani in termini di spese processuali,
occorre, inoltre, sollevare la parte vittoriosa da tutti i costi sostenuti a vario titolo in giudizio. La tutela giurisdizionale di un diritto, laddove fondata, per essere piena ed effettiva non deve essere fonte di un danno economico per la parte vincitrice. Pertanto, si deve porre in capo a parte opponente, in ragione della sua soccombenza, anche il costo della c.t.u., già liquidata con ordinanza pagina 25 di 28 del 27.10.2023 e posta inizialmente in capo a parte opposta che l'aveva richiesta con le proprie istanze istruttorie.
Tuttavia, le peculiarità del caso concreto e l'accoglimento non totale della domanda di parte opponente giustificano un reciproco addebito a metà tra le due parti dei costi della consulenza;
costo quindi, che deve essere sostenuto per ½ sia da parte opponente sia da parte opposta. Ne consegue, quindi, che parte opponente è tenuta a rifondere, in favore di parte opposta, CP_1
quanto anticipato al consulente fino alla metà del totale.
Scaglione di quanto riconosciuto e non anche della originaria pretesa;
come previsto dalla tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7758/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE LA OPPOSIZIONE, in relazione ad alcune voci, come in motivazione.
2) RESPINGE PER IL RESTO.
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
4) CO parte opponente Sig.ra al pagamento Controparte_1
della somma complessiva di Euro 10.092,32, oltre IVA;
su tale somma,
pagina 26 di 28 interessi di cui all'articolo 1284, penultimo (quarto) comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino all'effettivo saldo.
5) CO parte opponente Sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, in favore della società Controparte_2
Spese che si liquidano: per la fase monitoria in Euro 700,00 per
[...]
compensi, Euro 286,00 per anticipazioni e spese generali pari al quindici per cento della prima voce;
per la fase contenziosa (spese che si aggiungono,
quindi, a quelle della fase monitoria), in Euro 6.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede.
Dunque, per un totale di: Euro 6.700,00 per compenso avvocati;
Euro 1.005,00
per spese generali;
Euro 286,00 per anticipazioni. Infine, IVA e Cassa come per legge sulla parte imponibile (compensi e spese generali).
6) DISPONE che il costo della c.t.u. sia posto per un mezzo a carico di parte opponente;
quale carico finale risultante da questa sentenza.
7) CO parte opponente a pagare a parte opposta quanto eventualmente anticipato da parte opposta al consulente d'ufficio fino al raggiungimento del mezzo della somma complessiva.
8) SI CH.
pagina 27 di 28 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 21 maggio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7758/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. BIONDI SETTIMIO ) VIA NOSADELLA, C.F._2
N. 57, BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA, N. 57, pagina 1 di 28 BOLOGNA presso lo studio del difensore avv. BIONDI SETTIMIO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. REPOSSI FEDERICA ) VIA SANTO C.F._3
STEFANO, N. 29, BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO, N. 29, BOLOGNA presso lo studio del difensore avv. REPOSSI
FEDERICA
OPPOSTO
OGGETTO
Giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1720/2021, emesso dal
Tribunale di Bologna il 19 aprile 2021 e notificato in data 26 aprile 2021 in favore della parte odierna opposta. Tale Controparte_2
decreto si legge come allegato all'atto introduttivo di opposizione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 febbraio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 28 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1720/2021 del
19.04.2021, la Sig.ra conveniva in giudizio, avanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna, la società (di Controparte_2
seguito anche soltanto “ , senza tipo sociale); Controparte_2
opposizione proposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come asseritamente subito dalla signora
CP_1
Il decreto ingiuntivo, infatti, era stato concesso in favore di
[...]
per la somma complessiva di Euro 46.811,86 a titolo di CP_2
mancato pagamento del corrispettivo dell'appalto di costruzione di alcune porzioni della abitazione di parte opponente (lavori alla recinzione e ulteriori lavori esterni).
Nel proprio atto introduttivo, la Sig.ra narrava in fatto: CP_1
- di aver appaltato i lavori di costruzione della propria abitazione ad una impresa terza per la quale la odierna opposta aveva assunto il ruolo di subappaltatore;
- a conclusione dei lavori principali, sorgeva la necessità di compiere ulteriori interventi extra capitolato, per la cui realizzazione veniva incaricata pagina 3 di 28 direttamente in particolare, si trattava dei lavori di Controparte_2
recinzione e vari lavori per interventi esterni;
- tutti questi ulteriori lavori erano stati regolarmente fatturati e pagati (doc.
1-7 opponente) per un totale di Euro 46.496.72.
- i rapporti cessavano a far data 31.07.2020, giorno in cui il legale rappresentante di trasmetteva per mail il SAL finale Controparte_2
(doc. 8).
Parte opponente proseguiva la propria narrazione in fatto rappresentando che non vi era stato tra le parti alcun contatto fino al 05.10.2020, giorno in cui la impresa appaltatrice terza consegnava l'immobile ultimato alla committenza Agresti a conclusione del collaudo finale dell'opera (doc. 11 opponente).
Concludeva, infine, parte opponente rappresentando che solo con la notifica del decreto ingiuntivo veniva a conoscenza delle ulteriori pretese di parte avversa, azionate in ragione dell'asserito mancato pagamento della fattura n.
6 del 08.02.2021 (doc. n. 10 opponente). A sostegno della propria opposizione,
rappresentava: CP_3
- di non essere mai venuta a conoscenza delle ulteriori pretese creditorie prima della notifica del decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 28 - che la fattura n. 6/2021 non era mai stata “notificata”, né comunicata come nel successivo alinea;
- che per tale ultima fattura non era stata rispettata la prassi contrattuale seguita per tutta la durata dei lavori, la quale prevedeva una previa comunicazione per vie brevi (via mail) delle singole fatture.
In via riconvenzionale, inoltre, parte opponente domandava la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta del Sig. , legale rappresentante della società Controparte_4 [...]
Narrava parte opponente, infatti, che in occasione del CP_2
collaudo finale del 05.10.2020, il in evidente stato di agitazione CP_4
determinato da alcune critiche al lavoro compiuto avanzate dalla committenza si rendeva protagonista di condotte offensive e CP_1
minacciose, danneggiando alcune porzioni del giardino e del selciato prospicente l'immobile (doc. 12 e 13). Da tali comportamenti derivava un danno patrimoniale pari ad Euro 11.887,10 (doc. 14-16 opponente) e non patrimoniale, di cui parte opponente domandava la condanna al risarcimento.
Per tali motivi, la parte chiedeva di: Controparte_1
1. In via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto.
pagina 5 di 28 2. In via principale, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. In via riconvenzionale, condannare in via equitativa al Controparte_2
risarcimento del danno morale per le minacce e le diffamazioni subite, nonché
al pagamento della somma di Euro 11.887,10 per il danno subito.
4. Con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tempestivamente la società che, con tale atto, contestava integralmente Controparte_2
la ricostruzione sostenuta da parte opponente.
Nel proprio atto introduttivo, parte opposta rappresentava che parte opponente confondeva sul medesimo piano fattuale due distinti rapporti contrattuali: l'uno, quello principale, in cui ricopriva il ruolo di subappaltatore;
l'altro, quello accessorio, in cui era appaltatrice diretta di lavori ulteriori relativi alla recinzione e alla sistemazione dell'area esterna.
In particolare, infatti, parte opposta narrava che:
- i lavori di recinzione presentavano un preventivo di Euro 48.900,00 (doc. n.
2 opposta), poi ridotti forfettariamente ad Euro 40.000,00 (doc. n. 3); mentre i lavori di sistemazione dell'esterno venivano concordati verbalmente di volta in volta;
pagina 6 di 28 - all'esito dei lavori il totale delle opere compiute veniva quantificato nella somma totale di Euro 93.708,58 Iva inclusa;
- a fronte dei pagamenti medio tempore corrisposti, residuava in capo alla committenza un debito pari ad Euro 46.811,86 Iva inclusa, il quale veniva azionato con ricorso per decreto ingiuntivo;
- venivano prodotte in giudizio comunicazioni a mezzo WhatsApp a prova del titolo, nonché comunque quale riconoscimento del debito;
- che, nonostante il mancato recepimento, la notifica della fattura n. 6 del
08.02.2021 doveva considerarsi correttamente avvenuta per compiuta giacenza.
In merito alla domanda riconvenzionale, parte opposta si difendeva, sostenendo:
- il difetto di legittimazione passiva dell'impresa opposta, in quanto la domanda di condanna al risarcimento dei danni è rivolta al Sig. CP_5
(già rappresentante legale della impresa appaltatrice);
[...]
- la mancata prova del danno morale e dei danni materiali;
- la mancata prova del nesso tra la condotta asseritamente tenuta e i danni asseritamente subiti;
nonché il vizio di immediatezza tra questi due elementi.
Tale, in estrema sintesi, l'atto di costituzione di parte opposta.
Per questi motivi
, quindi, la parte domandava:
pagina 7 di 28 1. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
2. di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società opposta, con riferimento alla riconvenzionale.
3. di rigettare integralmente le domande e le eccezioni della opponente.
4. di rigettare integralmente le domande riconvenzionali.
5. con vittoria di spese e compensi di lite.
Tali, in sintesi, gli atti introduttivi di parte opponente e parte opposta.
Alla udienza del 25 novembre 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice,
ritenuto che apparisse necessario raggiungere una maggiore chiarezza del quadro probatorio, con particolare riferimento agli accordi economici intercorsi tra le parti per la realizzazione delle opere, e tenuto altresì conto dei pagamenti effettuati dalla opponente pienamente riconosciuti dalla opposta, non concedeva la provvisoria esecuzione e, assegnando i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c., rinviava alla udienza di ammissione delle prove.
Alla udienza del 26 maggio 2022, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-bis
c.p.c., il giudice ammetteva in parte le prove dedotte e rinviava alla relativa udienza di assunzione.
pagina 8 di 28 All'esito dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova del 14 settembre 2022, il giudice si riservava;
riserva che veniva sciolta con la ordinanza del 15.09.2022
con la quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Alla udienza del 3 novembre 2022, tenuta anch'essa con modalità da remoto, il c.t.u. prestava il giuramento di rito.
Alla udienza dell'8 febbraio 2023, su richiesta del consulente, il giudice autorizzava lo stesso a valersi di un ausiliario e prorogava i termini per il deposito della relazione finale;
termini ulteriormente prorogati con ordinanza del 27.03.2023.
Con ordinanza del 27.10.2023 il giudice, valutata l'opera prestata dal consulente in termini di complessità tecnica, disponeva la liquidazione dei compensi del c.t.u.
All'esito della udienza dell'8 novembre 2023, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 10.11.2023, il giudice, a scioglimento della riserva assunta,
ammetteva le istanze istruttorie di parte opponente.
Alla udienza del 6 dicembre 2023, il giudice si riservava e, successivamente,
con ordinanza del 18.12.2023, ritenuto ammissibile e rilevante il capitolo di prova testimoniale di parte opponente, rinviava alla relativa udienza di assunzione.
pagina 9 di 28 Alla udienza del 7 febbraio 2024, assunta la prova testimoniale, il giudice rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale subiva una ristrutturazione. Il presidente della sezione – anche estensore di questa sentenza – assumeva su di sé le cause di più antica iscrizione;
con provvedimento generale approvato in sede di autogoverno. In tale modo, assumendo le cause di più antica iscrizione, si è tentato di ottenere una riduzione dei tempi decisori complessivi, nell'ottica del soddisfacimento dei parametri del PNRR.
Pertanto, questa causa veniva assunta in decisione dallo stesso presidente di sezione, essendo una delle più vecchie sul ruolo.
All'esito della udienza del 27 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolari, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguivano le difese finali. Esse sono da considerarsi immanenti al presente provvedimento.
La circostanza che lo svolgimento del processo non costituisce più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza – a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. – consentirebbe anche la integrale omissione dello svolgimento del processo. A maggior ragione, la narrazione dei fatti di causa può limitarsi a quanto precede.
pagina 10 di 28 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rapporto contrattuale tra le parti
La presente controversia sorge in merito ad un debito pari ad Euro 46.811,86, asseritamente vantato dalla impresa e oggetto di Controparte_2
ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, per mancato pagamento del corrispettivo di un contratto d'appalto.
Tale voce di credito si inserisce in una più ampia operazione contrattuale attraverso la quale la Sig.ra odierna opponente e committente nel CP_1
rapporto sostanziale, appaltava alla odierna società opposta la realizzazione di alcuni interventi “complementari” alla propria abitazione (la creazione di una piscina, la costruzione della recinzione perimetrale, lo svolgimento di ulteriori lavori esterni). In particolare, tali lavori edili sono stati oggetto di due distinti rapporti:
i) il primo, già oggetto di uno specifico contratto di appalto stipulato il
26.11.2018 con altra impresa edile, per il “ripristino tipologico dell'ex stalla- fienile sita all'interno di corte tutelata con recupero ad uso residenziale
dell'edificio” sito in via Foggianova 4, Castenaso (doc. 11 opponente;
doc. 1
opposta) nel quale svolgeva il ruolo di Controparte_2
subappaltatore. Tale rapporto e la sua conclusione senza vizi sono pacifici e pagina 11 di 28 non sono interessati dalla presente controversia;
inoltre, il rapporto negoziale non legava le odierne parti;
ii) il secondo, intercorrente tra le odierne parti in causa, afferente ad ulteriori lavori non interessati dal primo contratto di appalto.
In questa sede si discute solo del secondo contratto, interessante esclusivamente le due parti in giudizio;
nel quale, secondo la domanda di parte attrice in senso sostanziale, è maturato il debito della committente.
In sintesi, quindi, lamenta il parziale mancato Controparte_2
pagamento (che comunque equivale ad inadempimento) del corrispettivo dell'appalto e in questa sede ne domanda la condanna.
La Sig.ra opponendosi al decreto ingiuntivo emesso, non contesta di CP_1
per sé la sussistenza del rapporto né la esecuzione dei lavori;
quanto,
piuttosto, la corretta quantificazione del corrispettivo;
eccependo il già avvenuto pagamento pienamente satisfattivo delle pretese avverse. In
particolare, invero, parte opponente rappresenta di aver già interamente pagato il proprio debito per un totale di Euro 46.896,72. Tale pagamento è
pacifico in quanto riconosciuto anche da parte in Controparte_2
esecuzione delle fatture nn. 48/2019, 61/2019, 15/2020, 20/2020, 31/2020
(docc. n. 1, 2, 3, 6 e 7 opponente); sennonché, come anticipato, la stessa ne sostiene la non corrispondenza alla totalità del quanto dovuto.
pagina 12 di 28 In breve, la impresa appaltatrice sostiene che vi sia una parte residua del corrispettivo dell'appalto non ancora pagata.
La opposizione è infondata o, per meglio dire, è solo parzialmente fondata.
Nel motivarne la decisione, il presente provvedimento seguirà logicamente la trattazione del thema decidendum: in primo luogo, la prova del titolo;
successivamente l'esame del quantum; infine, le domande riconvenzionali.
Sul titolo del credito:
<< l'an debeatur >>
Ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte, l'appaltatore, assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compiere una determinata opera o di erogare un determinato servizio, dietro il corrispettivo in denaro.
Stante il principio generale della libertà delle forme e il mancato inserimento dell'appalto nella categoria dei contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), il rapporto può essere concluso anche in forma orale o per facta concludentia. Ciò sul piano sostanziale;
sotto il profilo probatorio, poi, il rapporto può ritenersi sorto, (e per l'effetto tutte le obbligazioni derivanti) non solo in seguito alla stipulazione dello stesso in forma scritta ma anche laddove elementi oggettivi, precisi, puntuali e non discordanti tra loro ne manifestino la sussistenza.
pagina 13 di 28 Pertanto, dalla circostanza che il contratto non sia stato concluso in forma scritta non consegue ex se l'impossibilità di sostenere il valido perfezionamento dell'appalto sul piano sostanziale;
né sul piano processuale e probatorio, laddove elementi contestuali ne rappresentino, invece, la esistenza. Nel caso di specie, per esempio, la stessa narrazione dei fatti di parte opposta, le fatture, le conversazioni WhatsApp (doc. 5, 11bis e 11ter opponente), la prova testimoniale e quanto determinato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata convergono sulla prova della sussistenza del rapporto di appalto e sulla sua avvenuta esecuzione.
Peraltro, e ciò in via assorbente, lo stesso viene anche espressamente riconosciuto dalla opponente in sede di comparsa conclusionale «È incontroverso che i lavori oggetto di causa siano stati materialmente e
puntualmente eseguiti dalla circostanza Controparte_2
documentalmente e tecnicamente comprovata dalla relazione del consulente tecnico
d'ufficio, Geom. nonché dalla deposizione del Direttore dei Lavori CP_6
incaricato da Arch. (pag. 2 comparsa conclusionale Controparte_7 Per_1
. CP_1
In sintesi, può ritenersi soddisfatta la prova del titolo costitutivo del credito da parte di (attrice in senso sostanziale), titolo Controparte_2
costitutivo di un contratto che non richiede la forma scritta;
ne consegue che pagina 14 di 28 il debitore è tenuto a provare il corretto adempimento delle obbligazioni a suo carico (quella del pagamento del corrispettivo su tutte) o che il loro inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile;
secondo la nota regola dell'articolo 1218 c.c..
Sul << quantum debeatur >>
Provato, quindi, l'an, occorre ora soffermarsi sul quantum domandato da parte opposta e azionato nella fase monitoria.
Trattasi, del resto, del “cuore” della controversia;
atteso che le parti sono in lite proprio sul tema della quantificazione dei costi:
- parte opponente sostiene di aver già pagato l'intero ammontare del corrispettivo (Euro 46.896,72) con i pagamenti in esecuzione delle fatture nn.
48/2019, 61/2019, 15/2020, 20/2020, 31/2020;
- parte opposta, invece, sostiene che residui ancora la cifra di Euro 46.811,86, richiesti mediante la fattura n. 6 del 08.02.2021 (doc. 10 opponente) e oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale assunto, però, non trova corrispondenza nella documentazione prodotta in giudizio poiché il preventivo prodotto non
è stato espressamente accettato (doc. 4 opposta), il resoconto dei lavori effettuati appare generico e privo di alcun riscontro obiettivo (doc. 6 opposta), le conversazioni allegate sì provano l'<> ma non provano tutta la somma richiesta come pattuita. Infatti, solo alcune voci di costo (in pagina 15 di 28 particolare, il costo per la piscina e quella per la recinzione esterna) sembrano pattuite.
Vi è da rilevare che l'incertezza circa la corretta e precisa quantificazione del corrispettivo dell'appalto deriva primariamente dall'assenza di un contratto scritto che, se fosse stato stipulato, avrebbe certamente fugato i relativi dubbi. La prassi del rapporto, però, era quella per cui l'appaltatrice venisse incaricata del compimento di determinati interventi di volta in volta per le vie brevi. Ciò si evince chiaramente dalla conversazione WhatsApp intercorrente tra il Sig. (responsabile legale di CP_5 [...]
e il Sig. (marito della Sig.ra . Invero, dalla CP_2 Tes_1 CP_1
lettura di tali messaggi - la cui veridicità non è stata né tempestivamente né tardivamente contestata, sicché occorre ritenerne la conformità al vero -
si appalesa un rapporto continuo e (quasi) quotidiano tra le parti, dinamico e in evoluzione nel periodo 14 agosto 2019 – 3 ottobre 2020; periodo di tempo nel quale, da un lato, l'incarico di nuovi lavori (la piscina, i lavori al “pozzo” e al “carraio”, la consegna di una porta, i lavori di recinzione), dall'altro la quantificazione dei relativi costi venivano affidati e richiesti sempre verbalmente e solo talvolta richiamati per iscritto. Del resto, questa è una prassi invalsa nel mercato edilizio italiano, motivata da diverse ragioni complementari: la possibilità per le parti di adeguare e modificare in itinere i pagina 16 di 28 lavori in ragione delle volontà della committenza o per far fronte a sopravvenienze;
ragioni economiche che possono rendere meno oneroso l'appalto o la ricerca di maggiore elasticità nelle lavorazioni.
Dato atto di questa possibile caratteristica di “oralità-atipicità” del rapporto di appalto nel settore edilizio, evidentemente più confacente a plasmare in concreto la reale volontà (anche mutevole nel tempo) delle parti, il legislatore codicistico ha predisposto un meccanismo per risolvere casi di conflittualità,
in cui alla mancata stipulazione di un contratto in forma scritta consegui una indeterminatezza del corrispettivo dell'appalto.
Trattasi, infatti, dell'art. 1657 c.c., norma che prevede che nel caso in cui le parti non abbiano specificato né il costo dell'appalto né eventualmente un metodo alternativo per farlo nella fase esecutiva del rapporto, il corrispettivo dell'appalto è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi. La ratio della disposizione è evidentemente quella di rendere determinato un elemento essenziale del negozio (il corrispettivo) che in caso alternativo causerebbe la invalidità del negozio stesso.
La norma in questione – con una vera e propria gerarchia – prevede che il corrispettivo sia determinato: a) dalla volontà delle parti;
b) dalle tariffe ed usi;
c) in via equitativa dal giudice. In tal modo, una possibile lacuna del regolamento contrattuale – che potrebbe rendere il contratto nullo per pagina 17 di 28 mancanza di un elemento – trova rimedio nella disposizione di legge.
Mancando la determinazione delle parti (corrispettivo determinato), l'articolo
1657 prevede altri criteri, così rendendo il corrispettivo determinabile ed evitando ogni nullità (poiché l'oggetto può anche essere determinabile, ai sensi dell'articolo 1346 c.c.).
Per tale ragione, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, incaricando espressamente il consulente di verificare la congruità degli importi richiesti dall'appaltatore-parte opposta in relazione alla consistenza dei lavori effettivamente eseguiti (nomina avvenuta ordinanza del 15.09.2022).
Facendo riferimento al “prezzario” regionale dell'Emilia-Romagna valevole per il periodo 2019-2020 – le tariffe di cui parla il codice civile – il consulente ha accertato che il valore complessivo delle opere realizzate si attesta alla somma complessiva di Euro 60.475,03, IVA esclusa (pp.
8-9 relazione tecnica finale). In particolare, tale cifra è ripartita per le singole voci di lavorazioni nel seguente modo:
i) Euro 43.485,99 Iva esclusa per le opere di recinzione;
ii) Euro 10.489,04 Iva esclusa per lavori all'area esterna;
iii) Euro 6.500,00 Iva esclusa per i lavori alla piscina.
A corroborare tali quantificazioni, inoltre, concorrono anche due ulteriori circostanze.
pagina 18 di 28 Quanto al costo per le opere di recinzione, dalla lettura dello scambio di mail del 29.11.2019 emerge che il relativo costo era stato oggetto di una riduzione in via forfettaria alla minor somma di Euro 40.000,00 Iva esclusa (doc. 3 opposta); tale assunto viene provato anche dalla chat WhatsApp allegata,
nella quale si legge espressamente un messaggio proveniente dalla committenza recitante «Si certo mi sembra di averti già dato ok concordando il prezzo con te giusto? 40000 per 500 metri di muretto e rete antracite», cui segue l'accettazione della appaltatrice (doc. 11bis, immagine 4 opposta). Dunque, in realtà, per quanto riguarda questa voce, si ha un corrispettivo determinato dalle parti.
Quanto, invece, al costo per i lavori della piscina, a confermare la correttezza di tale cifra, anche in questo caso, viene in rilievo la conversazione WhatsApp
tra le parti, che vale quale riconoscimento (parziale) del debito (doc. 5 opposta). Si legge, infatti, un messaggio inviato da parte committente che recita «Mandami intanto la fattura piscina che è 6500 più iva che te la bonifico al volo». Non essendo stata contestata da parte debitrice-opponente tale scrittura, né provato l'avvenuto pagamento, si deve ritenere che tale cifra non sia stata effettivamente corrisposta.
In estrema sintesi, dunque, dalla istruttoria espletata e valorizzando ogni elemento probatorio derivante da essa, può concludersi che il più congruo pagina 19 di 28 corrispettivo dell'appalto deve essere quantificato nella cifra totale di Euro
56.989,04 Iva esclusa;
quale esito della sommatoria delle tre singole voci di costo sopra riportate (40.000,00 forfait per opere di recinzione, questa voce determinata dalle parti;
10.489,04 per lavori esterni;
6.500,00 per lavori alla piscina;
queste ultime due voci in base al prezzario di piazza e la piscina anche per riconoscimento).
Ne consegue, ulteriormente, che a tale ultima cifra deve essere scomputato quanto già pagato da parte committente e, di per sé, non oggetto di contestazione da parte della opposta. Trattasi, infatti, di Euro 46.896,72 Iva
esclusa che detratti da Euro 56.989,04 Iva esclusa, determina la differenza di
Euro 10.092,32 Iva esclusa.
In breve, tale ultima cifra costituisce il quantum ancora effettivamente dovuto da parte opposta nei confronti di parte opponente.
Non essendo stato provato il suo pagamento, si deve condannare parte opponente al suo integrale pagamento.
Come da punto 4 del dispositivo.
Interessi maggiorati, come da articolo 1284, penultimo comma, c.c.
Sulle domande riconvenzionali
Nella propria opposizione, parte opponente solleva anche due domande riconvenzionali. Trattasi in particolare della domanda di condanna al pagina 20 di 28 risarcimento del danno, composta da due differenti voci di danno asseritamente patiti: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Parte opponente infatti, rappresenta che in occasione del sopralluogo CP_1
finale del 05.10.2020, alla presenza di tutte le maestranze che avevano lavorato nel cantiere, il legale rappresentante di Controparte_2
alterato da alcune critiche avanzate al lavoro compiuto, ha aggredito la committenza con frasi ingiuriose e minacciose, nonché recato un danno ad alcune componenti del giardino (ad “uno dei paletti di luce che arredano la villa”) e all'assetto stradale di pertinenza (“un danno rilevante all'assetto
stradale”).
Contesta tale addebito parte opposta, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, la mancata prova del danno patito e del nesso tra la condotta addebitata e lo stesso.
La domanda riconvenzionale è infondata.
La infondatezza della domanda riconvenzionale, tanto rispetto al danno patrimoniale quanto rispetto al danno non patrimoniale, consegue a tre
ragioni di diritto.
In primo luogo, si evidenzia il difetto di legittimazione passiva della società opposta che non può essere condannata per fatti imputabili alla persona fisica
Sig. Si ipotizzi – il che è infondato, per i due successivi argomenti CP_5
pagina 21 di 28 – che vi sia il danno patrimoniale e non patrimoniale e che questo sia in conseguenza di quanto fatto dal CP_5
Tale danno non potrebbe essere imputato alla società.
Trattasi, infatti, di fare piane e semplice applicazione dei tradizionali principi in materia di società di capitali;
il c.d. schermo della personalità giuridica che opera tanto dal lato del socio nei casi di responsabilità patrimoniale perfetta
(sicché egli non risponde per le obbligazioni sociali ma soltanto la società con il suo patrimonio), quanto da quello della impresa (sicché la stessa non risponde per fatti imputabili allo stesso socio. Del resto, non rileva ad escludere il difetto di legittimazione la circostanza per la quale la
[...]
sia costituita nelle forme della s.r.l.s., poiché essa non deroga CP_2
al regime giuridico tipico delle società di capitali (cui, invece, fa espressamente rinvio al quinto comma dell'art. 2463-bis c.c.), se non per un regime facilitato (appunto semplificato) relativo alla fase costitutiva della società (un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00; processo di costituzione standardizzato;
costituzione anche da parte di un unico socio;
costituzione esclusivamente da parte di persone fisiche;
il versamento dell'intero capitale sociale in denaro…).
Tale era, del resto, l'intenzione del legislatore riformatore del 2012 che introdusse tale nuovo tipo societario al fine di estendere il perimetro della pagina 22 di 28 disciplina delle società di capitali anche alle micro-piccole imprese che, altrimenti, ne erano escluse;
senza far cadere la personalità giuridica.
Alla corta.
La condotta inurbana lamentata dalla attrice non è stata compiuta nomine
societatis; non è sufficiente che l'amministratore di una società compia un atto o ponga in essere un fatto, perché questo sia riconducibile alla società.
Occorre una spendita, anche implicita, del nome sociale.
In secondo luogo, entrambe le domande riconvenzionali sono infondate anche in ragione della mancata prova del danno-conseguenza patito:
i) quanto al danno patrimoniale, non viene provato il maggior costo economico sofferto dalla opponente in conseguenza al fatto. Vengono, infatti, solo allegati alcuni preventivi (doc. n. 14, 15 e 16 opponente), di per sé non accettati, e non l'effettivo avvenuto pagamento del corrispettivo per i lavori a fronte della loro realizzazione;
ii) quanto, invece, al danno non patrimoniale, l'opponente si limita ad invocarne il risarcimento rimettendosi ad una sua quantificazione in via equitativa, salvo però non provarne - neanche mediante il richiamo a presunzioni semplici o a massime di comune esperienza - la sussistenza. A partire dalle storiche Sezioni Unite del 2008, infatti, è nota la ricostruzione secondo cui, nel nostro ordinamento, non trovano spazio i c.d. danni in re
pagina 23 di 28 ipsa (ispirati alla logica dei c.d. punitive damages di origine anglosassone). Ciò poiché il nostro ordinamento, adottando la “concezione differenziale” della responsabilità civilistica, ricollega alla stessa una funzione risarcitorio- compensativa del danno effettivamente patito. Esso, infatti, viene comunemente definito come danno-conseguenza, quale appunto “conseguenza”
pregiudizievole direttamente patita dal creditore in ragione del danno-evento
(vale a dire il fatto danneggiante).
Pertanto, occorre che venga provato il danno effettivamente subito affinché la relativa condanna a fini risarcitori possa mirare alla sua legittima finalità:
vale a dire il ricollocamento del danneggiato nella c.d. curva di indifferenza
economica rispetto al danno patito. In relazione al danno non patrimoniale, vi
è poi la limitazione a danni di rilievo costituzionale.
In sintesi, ne consegue, la necessità che ai fini del suo accoglimento, la domanda risarcitoria debba essere provata in tutti i suoi elementi costitutivi,
anche laddove essa sia preordinata alla reintegrazione di danni di natura non patrimoniale.
In terzo luogo, anche riguardo alla prova del nesso causale la prova non può
ritenersi raggiunta secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” in grado di fondare l'addebito di responsabilità. Parte opponente produce in giudizio due frame della telecamera di videosorveglianza (doc. n. 13) e due pagina 24 di 28 porzioni di video (doc. n. 19 e 20) dai quali se da un lato emerge certamente la condotta che viene contestata (il “calcio” sferrato al lampione e una
“sgommata”); dall'altro non viene provata né la riferibilità di tale condotta al
Sig. di (non vi è prova, infatti, che egli sia proprio l'individuo CP_5
raffigurato), né circa la sussistenza del danno.
In breve, per tali motivi le domande riconvenzionali sono infondate e devono essere per l'effetto rigettate.
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio di opposizione e del procedimento monitorio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
liquidazione operata in applicazione dei parametri medi.
Facendo richiamo dei principi chiovendiani in termini di spese processuali,
occorre, inoltre, sollevare la parte vittoriosa da tutti i costi sostenuti a vario titolo in giudizio. La tutela giurisdizionale di un diritto, laddove fondata, per essere piena ed effettiva non deve essere fonte di un danno economico per la parte vincitrice. Pertanto, si deve porre in capo a parte opponente, in ragione della sua soccombenza, anche il costo della c.t.u., già liquidata con ordinanza pagina 25 di 28 del 27.10.2023 e posta inizialmente in capo a parte opposta che l'aveva richiesta con le proprie istanze istruttorie.
Tuttavia, le peculiarità del caso concreto e l'accoglimento non totale della domanda di parte opponente giustificano un reciproco addebito a metà tra le due parti dei costi della consulenza;
costo quindi, che deve essere sostenuto per ½ sia da parte opponente sia da parte opposta. Ne consegue, quindi, che parte opponente è tenuta a rifondere, in favore di parte opposta, CP_1
quanto anticipato al consulente fino alla metà del totale.
Scaglione di quanto riconosciuto e non anche della originaria pretesa;
come previsto dalla tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7758/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE LA OPPOSIZIONE, in relazione ad alcune voci, come in motivazione.
2) RESPINGE PER IL RESTO.
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
4) CO parte opponente Sig.ra al pagamento Controparte_1
della somma complessiva di Euro 10.092,32, oltre IVA;
su tale somma,
pagina 26 di 28 interessi di cui all'articolo 1284, penultimo (quarto) comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino all'effettivo saldo.
5) CO parte opponente Sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, in favore della società Controparte_2
Spese che si liquidano: per la fase monitoria in Euro 700,00 per
[...]
compensi, Euro 286,00 per anticipazioni e spese generali pari al quindici per cento della prima voce;
per la fase contenziosa (spese che si aggiungono,
quindi, a quelle della fase monitoria), in Euro 6.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede.
Dunque, per un totale di: Euro 6.700,00 per compenso avvocati;
Euro 1.005,00
per spese generali;
Euro 286,00 per anticipazioni. Infine, IVA e Cassa come per legge sulla parte imponibile (compensi e spese generali).
6) DISPONE che il costo della c.t.u. sia posto per un mezzo a carico di parte opponente;
quale carico finale risultante da questa sentenza.
7) CO parte opponente a pagare a parte opposta quanto eventualmente anticipato da parte opposta al consulente d'ufficio fino al raggiungimento del mezzo della somma complessiva.
8) SI CH.
pagina 27 di 28 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 21 maggio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 28 di 28