Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1109/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20/11/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Cassino (FR), in Via Varrone n. 6, presso lo studio dell'avv.to Aurelio Patini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della citazione introduttiva del giudizio
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato a Cassino (FR), in Via Luigi Tosti n. 38, presso lo studio degli avv.ti Maria Letizia
Casale e Rosamaria Carbone, dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 27/6/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13/3/2018 il signor ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del signor per ottenere la riparazione dei pregiudizi morali e materiali Controparte_1 asseritamente subiti in conseguenza di condotte calunniose ascritte alla controparte. A sostegno dei propri assunti l'istante ha riferito di essere stato tratto in arresto dai Carabinieri di Sant'Elia
Fiumerapido (FR) il 18/11/2011 con l'accusa di furto aggravato ed estorsione ai danni della signora a seguito della chiamata in correità effettuata dal signor Ha Controparte_2 CP_1 fatto presente, nello stesso tempo, che per effetto di una simile accusa tra il 2011 e il 2012 era stato sottoposto a quattro giorni di custodia cautelare in carcere e a circa otto mesi di arresti domiciliari. A detta dell'attore lo stato detentivo gli avrebbe fatto perdere il posto di lavoro presso la Coppola s.r.l. di Atina (FR), dove all'epoca prestava servizio;
il procedimento penale instaurato a suo carico, tuttavia, si sarebbe concluso dinanzi al Tribunale di Cassino il 25/7/2012 con una sentenza di assoluzione piena;
il convenuto, per converso, il 16/11/2011 era stato condannato dal G.U.P. di Cassino nell'ambito di un processo penale celebrato con rito abbreviato;
sarebbe stato il signor in particolare, a ideare ed eseguire le fattispecie delittuose contestate CP_1 dal Pubblico Ministero introducendosi nell'abitazione della signora , sottraendole una CP_2
Mercedes e facendosi dare € 2.000,00 per la restituzione dell'auto; consapevole della sua innocenza, l'avrebbe poi accusato di aver perpetrato i reati per farne un capro espiatorio, in quanto pregiudicato. Sul rilievo dell'integrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi sanciti dal combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. il signor ha chiesto il risarcimento dei Pt_1 relativi danni, stimati in € 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre al difensore antistatario.
***
Costituito con comparsa del 27/6/2018, il signor ha eccepito che a dimostrare la palese CP_1
Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido (FR) su tali aspetti della vicenda e, inidonee, in ogni caso, a condizionare la causa civile con efficacia di giudicato. Per il resto il signor ha evidenziato CP_1
l'assenza di prove certe a proposito dei danni patrimoniali e morali lamentati nell'atto di citazione.
Ha insistito, quindi, per il rigetto dell'azione risarcitoria e per il riconoscimento delle spese di lite.
***
Delineati in tal modo i termini del contenzioso, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che per giurisprudenza consolidata chi invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa, alla quale può essere senz'altro equiparata la chiamata in correità effettuata da taluno nel corso di un procedimento penale già avviato, “ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (così si è espressa Cass.
12/06/2020, n. 11271; cfr. di recente Cass. 13/5/2024, n. 13093 e Cass. 31/5/2024, n. 15296).
Ciò posto, si deve ritenere che ad esito della trattazione non siano emersi elementi sufficienti da cui desumere che il signor abbia incolpato falsamente l'attore pur sapendolo innocente. CP_1
Come sottolineato dal convenuto, è escluso che l'assoluzione per non aver commesso il fatto, riportata dal signor nel processo penale definito nel 2012, possa essere invocata con Pt_1 efficacia di giudicato nel giudizio promosso in questa sede dall'istante, estendendosi un simile condizionamento, ai sensi degli artt. 649 c.p.p. e 652 c.p.p., rispettivamente, a un eventuale nuovo procedimento penale che dovesse essere instaurato a carico dell'imputato e al rapporto processuale esistente tra quest'ultimo e il danneggiato che pretendesse di essere risarcito.
Dalle motivazioni della sentenza di condanna del signor resa dal G.U.P. di Cassino si CP_1 apprendono circostanze, d'altro canto, che depongono nel senso dell'assenza di consapevolezza, in capo al convenuto, della totale estraneità del signor alla citata fattispecie estorsiva. Pt_1
Nella pronuncia, emessa sul presupposto della compartecipazione dell'attore, ancorché estraneo al processo, al disegno criminoso orchestrato dal signor si fa riferimento, in particolare, CP_1 che i Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido avevano assistito a conversazioni telefoniche in cui i protagonisti della vicenda si erano accordati per un incontro finalizzato a effettuare lo scambio tra il denaro messo a disposizione dalla signora e la Mercedes appartenente alla donna. CP_2
Nel procedere all'arresto dei due, avvenuto il 18/11/2011 nella frazione di Caira, nei pressi del luogo dove si trovava la vettura, i militari avevano appurato che non poteva essere stato altri che l'attore a consegnare al signor appena perquisito, una delle chiavi dall'automobile. CP_1
Si tratta di fatti riportati con puntualità nel verbale dei Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido.
Ancora più indicativi del ruolo assunto dal signor appaiono gli atti del processo a suo carico. Pt_1
I verbali di trascrizione relativi alle udienze 21/5/2012 e del 18/7/2012 lasciano intendere che i
Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido, anche grazie al dispositivo viva voce del telefono del signor avevano sentito l'attore chiedere informazioni sulla chiusura dell'operazione estorsiva CP_1 ed accordarsi con l'interlocutore per la restituzione dell'automobile rubata alla signora . CP_2
Indipendentemente dall'inutilizzabilità in ambito penale di tali prove a sensi dell'art. 62 c.p.p., atta a determinare l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ma ininfluente ai fini che qui interessano, può dirsi dimostrato, a fronte di un simile quadro probatorio, il pieno coinvolgimento del signor nel ricatto architettato in danno della proprietaria della vettura. Pt_1
Non è possibile sostenere, per questo motivo, che l'attore sia stato accusato ingiustamente né che il signor abbia additato la controparte come complice nonostante la sua innocenza. CP_1
Stante l'insussistenza della calunnia, è assorbita ogni considerazione in merito ai danni patrimoniali e non patrimoniali che per il signor sarebbero dipesi dalla falsa incolpazione. Pt_1
***
Secondo soccombenza, l'attore è tenuto al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 e della non particolare complessità della causa in
€ 4.500,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscale e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1109/2018 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la richiesta di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 Controparte_1 stimabili in € 4.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 14/1/2025
il giudice
Virgilio Notari