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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. SI Di TE – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 456 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Guerrino Ortini Parte_1
- appellante in riassunzione
e
rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Nervi, Edoardo Paolini CP_1
ed CO MA
- appellata in riassunzione
e
– contumace Controparte_2
- altro appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2191 dell'anno 2016 a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22047 dell'anno
2020 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. 13 ottobre 2020, n. 22047) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“FATTI DI CAUSA 1. – conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo emesso il 4 novembre 2013 e avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 214.063,18, oltre interessi, che la convenuta aveva richiesto ed ottenuto quale cessionaria dei crediti vantati da una società terza, denominata BR s.r.l.. A seguito dell'interruzione del giudizio per la dichiarazione di fallimento dell'opponente, il processo veniva riassunto da quest'ultima, la quale deduceva di aver interesse alla definizione del procedimento onde impedire che il decreto ingiuntivo opposto divenisse definitivo e potesse quindi essere fatto valere come titolo per l'esecuzione al momento del ritorno di essa fallita in bonis. si costituiva ed eccepiva la carenza di interesse alla riassunzione da parte dell'attrice, CP_1 assumendo, tra l'altro, che il credito vantato era stato ammesso al passivo fallimentare senza opposizione da parte del curatore, come da verbale di udienza di verifica dei crediti che produceva. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione dell'opposta e rilevando che il credito oggetto della pretesa azionata in via monitoria costituiva parte dei rapporti compresi nel fallimento, tanto che era stato ammesso al passivo fallimentare, sicchè rispetto a tale credito risultava carente di capacità processuale.
2. - Il proposto gravame era dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 luglio 2017: detta Corte rilevava, in sintesi, che l'appellante avrebbe dovuto contestare non già
l'errata applicazione, da parte del Tribunale, della L. Fall., art. 43, bensì il fatto che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo non era parte del passivo fallimentare;
di
contro
- osservava -, l'appellante nulla aveva dedotto in merito e aveva anzi asserito che era stata dichiarata fallita sulla base Parte_1 del decreto ingiuntivo di cui si è detto, "così confermando che tale credito faceva parte del passivo fallimentare".
3. - La pronuncia della Corte di Roma è impugnata per cassazione da con un ricorso basato Parte_1 su due motivi. Resiste con controricorso che ha depositato memoria. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia errata interpretazione o applicazione della L. Fall., art. 43. La società ricorrente rileva come avesse perso la capacità processuale per i soli rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e come avesse un preciso interesse alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c., si determinassero nei propri confronti e le potessero essere opposti quando fosse tornata in bonis. Osserva che la perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite. Nella specie, secondo l'istante, la procedura fallimentare non aveva mostrato alcun interesse per il rapporto dedotto, rimanendo totalmente silente pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In ogni caso, sempre secondo la ricorrente, "il rapporto tra debitore e creditore una volta che il primo sarà tornato in bonis esula dai rapporti compresi nel fallimento". Con il secondo mezzo è eccepita la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 43. Si deduce che la sentenza sarebbe nulla per avere il giudice distrettuale dichiarato inammissibile l'appello sulla base di un'eccezione di difetto di capacità che non era rilevabile d'ufficio.
…..
3. - Il primo motivo è fondato. 3.1. - Viene in questione il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'odierna società ricorrente. A seguito dell'interruzione del procedimento, il giudizio, come si è detto, veniva riassunto da che dichiarava di voler in tal modo impedire che il provvedimento, passando in giudicato Parte_1 per effetto dell'estinzione del processo (ex art. 653 c.p.c., comma 1), potesse essere fatto valere nei propri confronti quando fosse tornata in bonis (in presenza, si intende, del mancato soddisfacimento,
o del soddisfacimento solo parziale, del creditore opposto, insinuatosi al passivo nella procedura concorsuale). 3.2.- Come è ben noto, per effetto della vis attractiva fallimentare, la ricognizione dei debiti del fallito deve attuarsi con le modalità proprie dell'accertamento dello stato passivo (L. Fall., artt. 92 e segg.), secondo quanto prescritto dalla L. Fall., art. 52, comma 2, onde il curatore non è onerato di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Vero è che il provvedimento monitorio è pronunciato sulla base di una verifica giudiziale del credito azionato. Tuttavia, tale accertamento non è equiparabile a quello posto in atto con la sentenza non passata in giudicato. Va ricordato che, a mente della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, il credito riconosciuto da sentenza non passata in giudicato è ammesso con riserva al passivo fallimentare e il definitivo accertamento di esso, in caso di impugnazione, è sottratto al giudizio di verificazione fallimentare per essere devoluto al giudice del gravame. Diversa è la situazione che si determina nel caso in cui prima dell'apertura della procedura concorsuale sia pronunciato un decreto ingiuntivo. Infatti, il decreto ingiuntivo non può assimilarsi alla sentenza non irrevocabile, stante la sommarietà dell'accertamento del credito propria del rito monitorio, in contrapposizione alla cognizione piena del processo ordinario
(Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202: la pronuncia prende in considerazione sia il vigente art. 96, comma 2, n. 3, che la L. Fall., art. 95, comma 3, nella versione anteriore alla legge di riforma, il quale disponeva che ove il credito fosse risultato da sentenza non passata in giudicato, era necessaria l'impugnazione se non si voleva ammettere il credito;
la giurisprudenza era del resto ferma nel senso che la norma da ultimo richiamata avesse parimenti carattere eccezionale e fosse perciò insuscettibile di estensione analogica al decreto ingiuntivo opposto;
per tutte: Cass. 20 marzo 2006, n. 6098; Cass. 13 agosto 2008, n. 21565; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3401).
Il decreto ingiuntivo che non sia dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva prima dell'apertura della procedura concorsuale non è quindi opponibile al fallimento (Cass. 27 gennaio
2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583): il creditore non può basare alcuna pretesa sull'accertamento sommario compiuto dal giudice che lo ha emesso, anche se, ovviamente, potrà far accertare in sede fallimentare il credito avvalendosi dei documenti prodotti in sede monitoria. E proprio in quanto l'accertamento del credito va operato in sede concorsuale, secondo la disciplina dettata dal capo V della legge fallimentare, si è detto che la situazione processuale che ricorre nel caso di decreto ingiuntivo opposto prima della dichiarazione di fallimento è equiparabile a quella che si determina con la pendenza di un qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado per l'accertamento del credito (cfr. Cass. 12 dicembre 1994, n.
3580, in motivazione). 3.3. - Ciò non significa, però, che al debitore ingiunto sia precluso di riassumere il giudizio interrotto per impedire che esso si estingua ex art. 305 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo acquisti, in conseguenza, definitiva efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653 c.p.c., comma 1. Deve infatti riconoscersi al debitore
- altrimenti esposto a una intollerabile violazione del proprio diritto di difesa, che ridonderebbe anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema - il potere processuale di impedire che il detto decreto, che pure non è opponibile al fallimento, possa, dopo la chiusura della procedura concorsuale, essere fatto valere nei propri confronti quale titolo esecutivo da chi ha riacquistato il diritto di avvalersi dell'azione esecutiva individuale, giusta l'art. 120 c.p.c., comma 3: ipotesi - questa della spendita del titolo ingiuntivo - che potrà rivelarsi attuale ove il credito non abbia trovato, in tutto o in parte, soddisfacimento in sede fallimentare (salvi, naturalmente, gli effetti di una possibile esdebitazione L. Fall., ex art. 142).
Circa la procedibilità del detto giudizio, questa Corte ha avuto modo di osservare, in passato, che se, in base al principio di effettività dell'accertamento del passivo, espresso dalla L. Fall., art. 52,
l'accertamento della sussistenza di un credito verso l'imprenditore, una volta aperta la procedura concorsuale, deve avvenire necessariamente secondo la disciplina stabilita dal capo V del R.D. n. 267 del 1942, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui non si applica la disciplina dell'art. 95, comma 3 - ora art. 96, comma 2, n. 3) - avente ad oggetto un credito verso l'imprenditore, è situazione cui è estranea la procedura concorsuale: sicchè, in relazione a detto procedimento, il fallito non perde la sua legittimazione processuale e deve egli stesso proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di evitare che si costituisca un titolo giudiziario a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento (Cass. 12 dicembre 1994, n. 3580 cit., in motivazione). Del resto, l'accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare: lo chiarisce, ora, espressamente la L. Fall., art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 87, secondo cui "(i)l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso". Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006: e così, ad esempio, pronunciandosi sulla disciplina anteriore a tale riforma, Cass. 5 aprile 2013, n. 8431 aveva avuto modo di rilevare, in motivazione, come l'efficacia endofallimentare, cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo e alle sentenze che concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo andasse affermata in base al rilievo per cui detto accertamento si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall'altro, una posizione marginale del fallito, che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato.
3.4. - Occorre dunque dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel mentre il curatore del fallimento non subentra, nè è tenuto a riassumere il giudizio d'opposizione, le cui eventuali ulteriori vicende restano vincolanti soltanto nei confronti del fallito al momento in cui cesseranno gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore (Cass. 25 marzo 1995, n. 3580 cit.; Cass. 8 giugno 1988, n. 3885), sussiste l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c., si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà in bonis
(Cass. 23 marzo 2004, n. 5727). Tale interesse rileva, ovviamente, anche quale onere: qualora, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l'onere di riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c. - con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito -, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore (Cass. 29 marzo 1989, n. 1492). Mette conto di aggiungere che l'interesse correlato alla esecutorietà del decreto ingiuntivo rileva anche ove si guardi al versante opposto della vicenda processuale: quello su cui è insediato il creditore opposto;
si riconosce pure esistente infatti, l'interesse di tale soggetto alla riassunzione del giudizio di opposizione, allo scopo di farne dichiarare l'estinzione, onde munire il decreto di efficacia esecutiva e renderlo così opponibile al debitore una volta che questi sia tornato in bonis (Cass. 16 novembre 2015, n. 23394). 3.5. - Ha errato, allora, il giudice distrettuale a ritenere nella sostanza improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che era stato riassunto col dichiarato intento di impedire che il decreto ingiuntivo potesse "diventare definitivo e quindi essere fatto valere come titolo di credito per l'esecuzione al momento del suo ritorno in bonis" (pag. 2 della sentenza impugnata). Non risulta, del resto, decisivo quanto rilevato dalla Corte di merito circa la necessità che il credito azionato monitoriamente fosse estraneo al passivo fallimentare. Lo stesso prospettato interesse, da parte della società fallita, di ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo al solo scopo di impedire che lo stesso possa essere fatto valere nei propri confronti dopo che si sia chiusa la procedura concorsuale, colloca infatti l'iniziativa di al di fuori dei rapporti compresi nel fallimento: al Parte_1 di fuori, cioè, di quei rapporti per i quali il fallito è privo di capacità processuale.
4. - Il secondo motivo resta assorbito.
5. - La sentenza è quindi cassata, in applicazione del principio per cui, in caso di interruzione, per intervenuto fallimento, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il detto decreto rimane inopponibile alla massa, ed è interesse (e onere) del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare che l'effetto della definitiva esecutorietà del decreto, conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione, si verifichi nei confronti di esso debitore e gli possa essere opposto quando tornerà in bonis.
Va disposto il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020”.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società Parte_1
Si costituiva per resistere la società CP_1
Il Fallimento non si costituiva rimanendo contumace. CP_3 Parte_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della pronuncia della Suprema Corte questa Corte deve esaminare i motivi di opposizione, come riproposti da al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto da CP_1
In primo luogo la società ripropone l'eccezione di incompetenza Pt_1
territoriale del Tribunale di Roma sostenendo che la competenza vada radicata presso il Tribunale di Ancona ex art. 21 c.p.c. perché il rapporto tra le parti era un contratto di affitto di azienda e, altresì, perché l'art. 16 del contratto prevede come foro esclusivo il Tribunale di Ancona.
Il motivo va disatteso. Per stessa ammissione della (cfr. pag. 2 atto di riassunzione) il Parte_1
contratto di affitto di azienda venne risolto con scrittura privata autenticata in data
29 aprile 2009, a mezzo notaio i Roma. Per_1
La pretesa creditoria fatta valere dalla cessionaria – come riferisce CP_1
la stessa - promana da una scrittura privata, sempre a ministero notaio Parte_1
in data 29 aprile 2009 con la quale le due società regolarono i loro rapporti Per_1
patrimoniali conseguenti alla intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda;
scrittura poi posta a base della pretesa creditoria della cessionaria CP_1
In questo quadro è quindi priva di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale sia perché fondata su un contratto risolto prima del sorgere del credito ceduto sia perché è fuori discussione che la pretesa creditoria azionata in via monitoria nasce da altro e successivo accordo negoziale.
Con il secondo motivo la società deduce l'insussistenza del Parte_1
credito ceduto a “perché non si sono verificati i presupposti per il CP_1
sorgere del credito della (poi BRICOCENTRO) e di conseguenza CP_4
della E ciò perché la non venne ammessa a subentrare CP_1 Parte_1
nei contratti di leasing e noleggio: pertanto ogni sua obbligazione di garanzia e manleva è scaduta il 31.8.2009, mentre le fatture oggetto del ricorso monitorio sono successive. Come risulta dallo stesso ricorso per ingiunzione l'obbligazione della derivava dal subentro entro il 31.8.2009 nei Parte_2
contratti di leasing e noleggio. Nelle more, ossia fino al 31.8.2009 la
[...]
ra obbligata a manlevare e tenere indenne la controparte nelle Parte_2
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, nonché nel pagamento dei canoni dovuti alla società di leasing, ma dal 1.9.2009 tale obbligazione è venuta meno, nè la si è valsa della facoltà CP_4
concessale dall'art.
3.5 di chiedere entro il 15.9.2009 l'escussione delle garanzie.
Il termine del 31.8.2009 era stato pattuito come essenziale”.
Il motivo è infondato. In base alla scrittura privata del 29 aprile 2009 la si era obbligata Parte_1
comunque – e cioè a prescindere dal subentro o meno - al pagamento dei canoni di leasing e noleggio con la liberazione della odierna BR.
Con altro motivo la società contesta l'esistenza del credito di Parte_1
BR perché non sussisterebbe la prova che le rate del leasing e del noleggio siano state onorate da BR.
Anche questo motivo è infondato.
In effetti, la BR ha prodotto la prova dei pagamenti in questione
In ogni caso, siccome la BR era comunque debitrice, il fatto di esserlo la autorizza – al fine di ottenere la necessaria provvista – a chiedere alla propria debitrice di onorare le sue obbligazioni. Parte_1
Con altro motivo la società eccepisce in compensazione: Parte_1
- un controcredito di euro 40.000,00, rappresentato dall'IVA di cui alla fattura n. 631/2009 emessa dalla cedente BR;
- un controcredito di euro 28.000,00 rappresentato dagli incassi del
POS della BR per i pagamenti effettuati da clienti tra il 2 maggio e il 6 giugno 2009;
- un controcredito di euro 50.000,00 quale somma rappresentante il valore delle sostituzioni in garanzia in quanto beni restituiti dai clienti;
- euro 180.000,00 versati dalla a BR anche per il Parte_1
pagamento della cessione delle rimanenze.
Ora, vale osservare che – come afferma la Corte di Cassazione – “La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito (analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione). Si noti che anche la c.d. compensazione impropria non può essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e, in particolare, essa non si può attuare allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo, della certezza: infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibili). (cfr. Cass. 23.3.2017,
n. 7474).” (Cass. 3 novembre 2023, n. 30677).
Ciò posto va osservato che i controcrediti opposti in compensazione dalla
– soprattutto in ragione delle specifiche contestazioni ex adverso - non Parte_1
possiedono le caratteristiche richieste dal diritto vivente (Cass. 30677/23 cit.) per poter procedere a una compensazione in seno a questo giudizio.
In particolare, tali controcrediti – fortemente contestati dalla società appellata – sono sforniti di prova né la società appellante (v. pagg. 13 e 14 atto riassunzione) indica documenti da cui trarre la dimostrazione di tale pretese creditorie opposte in compensazione.
Con altro rilievo l'appellante deduce che “Nella diffida legale 9 Febbraio
2012, all. 7 al procedimento monitorio sono state indicate fatture per il regresso dei canoni di leasing con data di emissione diversa da quelle allegate al decreto monitorio. Tutte le fatture risultano infatti emesse il 31.1.2011 ed inoltre vi sono difformità di importi, derivanti presumibilmente dall'aumento dell'IVA. Questo significa che le fatture sono state emesse in data diversa da quella apparente risultante dal ricorso monitorio e non sono assolutamente attendibili per le ragioni anche sostanziali dedotte. Alcuna giustificazione sia stata data da controparte anche in ordine alle discrasie delle date delle fatture”.
Il rilievo è infondato.
In disparte la questione della tempestività della contestazione, le dedotte discrasie non valgono a paralizzare la pretesa creditoria della appellata perché non vanno a incidere sul debito della dato che tale ultima società avrebbe dovuto Pt_1
soddisfare il credito delle società di leasing e non risulta che lo abbia fatto ma che tale onere sia stato sopportato dalla società cedente BR. Con un ultimo rilievo la lamenta che “l'assegno cui ha fatto Parte_1
riferimento controparte nel ricorso per ingiunzione era stato rilasciato a garanzia delle altre obbligazioni inerenti il pagamento della merce, che sono state assolte dall'opponente e quindi era illegittimo che controparte facesse ad esso riferimento. Tale assegno andava restituito e comunque non ha alcun valore di titolo esecutivo”.
Il rilievo non coglie nel segno.
Per un verso, infatti, non risulta che l'assegno in questione sia stato utilizzato come titolo esecutivo.
Per altro verso, comunque, l'assegno in questione costituisce una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. per cui il portatore viene dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante mentre compete all'emittente la prova – non essendo sufficiente la mera allegazione – dell'inesistenza o dell'invalidità di tale rapporto.
In conclusione, l'opposizione di al decreto ingiuntivo deve Parte_1
essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese, le stesse – tranne quelle del giudizio di cassazione che vanno compensate – sono poste a carico della in quanto Parte_1
soccombente tenendo conto che il primo giudizio di appello si è concluso con una pronuncia in rito.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 2191 dell'anno 2016 a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22047 dell'anno 2020, così decide.
a) rigetta l'opposizione di al decreto ingiuntivo di Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali del primo giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 4.997,00, e del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro
9.991,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
c) compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, li 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
SI Di TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. SI Di TE – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 456 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Guerrino Ortini Parte_1
- appellante in riassunzione
e
rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Nervi, Edoardo Paolini CP_1
ed CO MA
- appellata in riassunzione
e
– contumace Controparte_2
- altro appellato avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2191 dell'anno 2016 a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22047 dell'anno
2020 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. 13 ottobre 2020, n. 22047) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“FATTI DI CAUSA 1. – conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo emesso il 4 novembre 2013 e avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 214.063,18, oltre interessi, che la convenuta aveva richiesto ed ottenuto quale cessionaria dei crediti vantati da una società terza, denominata BR s.r.l.. A seguito dell'interruzione del giudizio per la dichiarazione di fallimento dell'opponente, il processo veniva riassunto da quest'ultima, la quale deduceva di aver interesse alla definizione del procedimento onde impedire che il decreto ingiuntivo opposto divenisse definitivo e potesse quindi essere fatto valere come titolo per l'esecuzione al momento del ritorno di essa fallita in bonis. si costituiva ed eccepiva la carenza di interesse alla riassunzione da parte dell'attrice, CP_1 assumendo, tra l'altro, che il credito vantato era stato ammesso al passivo fallimentare senza opposizione da parte del curatore, come da verbale di udienza di verifica dei crediti che produceva. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione dell'opposta e rilevando che il credito oggetto della pretesa azionata in via monitoria costituiva parte dei rapporti compresi nel fallimento, tanto che era stato ammesso al passivo fallimentare, sicchè rispetto a tale credito risultava carente di capacità processuale.
2. - Il proposto gravame era dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 luglio 2017: detta Corte rilevava, in sintesi, che l'appellante avrebbe dovuto contestare non già
l'errata applicazione, da parte del Tribunale, della L. Fall., art. 43, bensì il fatto che il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo non era parte del passivo fallimentare;
di
contro
- osservava -, l'appellante nulla aveva dedotto in merito e aveva anzi asserito che era stata dichiarata fallita sulla base Parte_1 del decreto ingiuntivo di cui si è detto, "così confermando che tale credito faceva parte del passivo fallimentare".
3. - La pronuncia della Corte di Roma è impugnata per cassazione da con un ricorso basato Parte_1 su due motivi. Resiste con controricorso che ha depositato memoria. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia errata interpretazione o applicazione della L. Fall., art. 43. La società ricorrente rileva come avesse perso la capacità processuale per i soli rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e come avesse un preciso interesse alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c., si determinassero nei propri confronti e le potessero essere opposti quando fosse tornata in bonis. Osserva che la perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite. Nella specie, secondo l'istante, la procedura fallimentare non aveva mostrato alcun interesse per il rapporto dedotto, rimanendo totalmente silente pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In ogni caso, sempre secondo la ricorrente, "il rapporto tra debitore e creditore una volta che il primo sarà tornato in bonis esula dai rapporti compresi nel fallimento". Con il secondo mezzo è eccepita la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 43. Si deduce che la sentenza sarebbe nulla per avere il giudice distrettuale dichiarato inammissibile l'appello sulla base di un'eccezione di difetto di capacità che non era rilevabile d'ufficio.
…..
3. - Il primo motivo è fondato. 3.1. - Viene in questione il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'odierna società ricorrente. A seguito dell'interruzione del procedimento, il giudizio, come si è detto, veniva riassunto da che dichiarava di voler in tal modo impedire che il provvedimento, passando in giudicato Parte_1 per effetto dell'estinzione del processo (ex art. 653 c.p.c., comma 1), potesse essere fatto valere nei propri confronti quando fosse tornata in bonis (in presenza, si intende, del mancato soddisfacimento,
o del soddisfacimento solo parziale, del creditore opposto, insinuatosi al passivo nella procedura concorsuale). 3.2.- Come è ben noto, per effetto della vis attractiva fallimentare, la ricognizione dei debiti del fallito deve attuarsi con le modalità proprie dell'accertamento dello stato passivo (L. Fall., artt. 92 e segg.), secondo quanto prescritto dalla L. Fall., art. 52, comma 2, onde il curatore non è onerato di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Vero è che il provvedimento monitorio è pronunciato sulla base di una verifica giudiziale del credito azionato. Tuttavia, tale accertamento non è equiparabile a quello posto in atto con la sentenza non passata in giudicato. Va ricordato che, a mente della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, il credito riconosciuto da sentenza non passata in giudicato è ammesso con riserva al passivo fallimentare e il definitivo accertamento di esso, in caso di impugnazione, è sottratto al giudizio di verificazione fallimentare per essere devoluto al giudice del gravame. Diversa è la situazione che si determina nel caso in cui prima dell'apertura della procedura concorsuale sia pronunciato un decreto ingiuntivo. Infatti, il decreto ingiuntivo non può assimilarsi alla sentenza non irrevocabile, stante la sommarietà dell'accertamento del credito propria del rito monitorio, in contrapposizione alla cognizione piena del processo ordinario
(Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202: la pronuncia prende in considerazione sia il vigente art. 96, comma 2, n. 3, che la L. Fall., art. 95, comma 3, nella versione anteriore alla legge di riforma, il quale disponeva che ove il credito fosse risultato da sentenza non passata in giudicato, era necessaria l'impugnazione se non si voleva ammettere il credito;
la giurisprudenza era del resto ferma nel senso che la norma da ultimo richiamata avesse parimenti carattere eccezionale e fosse perciò insuscettibile di estensione analogica al decreto ingiuntivo opposto;
per tutte: Cass. 20 marzo 2006, n. 6098; Cass. 13 agosto 2008, n. 21565; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3401).
Il decreto ingiuntivo che non sia dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva prima dell'apertura della procedura concorsuale non è quindi opponibile al fallimento (Cass. 27 gennaio
2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583): il creditore non può basare alcuna pretesa sull'accertamento sommario compiuto dal giudice che lo ha emesso, anche se, ovviamente, potrà far accertare in sede fallimentare il credito avvalendosi dei documenti prodotti in sede monitoria. E proprio in quanto l'accertamento del credito va operato in sede concorsuale, secondo la disciplina dettata dal capo V della legge fallimentare, si è detto che la situazione processuale che ricorre nel caso di decreto ingiuntivo opposto prima della dichiarazione di fallimento è equiparabile a quella che si determina con la pendenza di un qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado per l'accertamento del credito (cfr. Cass. 12 dicembre 1994, n.
3580, in motivazione). 3.3. - Ciò non significa, però, che al debitore ingiunto sia precluso di riassumere il giudizio interrotto per impedire che esso si estingua ex art. 305 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo acquisti, in conseguenza, definitiva efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653 c.p.c., comma 1. Deve infatti riconoscersi al debitore
- altrimenti esposto a una intollerabile violazione del proprio diritto di difesa, che ridonderebbe anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema - il potere processuale di impedire che il detto decreto, che pure non è opponibile al fallimento, possa, dopo la chiusura della procedura concorsuale, essere fatto valere nei propri confronti quale titolo esecutivo da chi ha riacquistato il diritto di avvalersi dell'azione esecutiva individuale, giusta l'art. 120 c.p.c., comma 3: ipotesi - questa della spendita del titolo ingiuntivo - che potrà rivelarsi attuale ove il credito non abbia trovato, in tutto o in parte, soddisfacimento in sede fallimentare (salvi, naturalmente, gli effetti di una possibile esdebitazione L. Fall., ex art. 142).
Circa la procedibilità del detto giudizio, questa Corte ha avuto modo di osservare, in passato, che se, in base al principio di effettività dell'accertamento del passivo, espresso dalla L. Fall., art. 52,
l'accertamento della sussistenza di un credito verso l'imprenditore, una volta aperta la procedura concorsuale, deve avvenire necessariamente secondo la disciplina stabilita dal capo V del R.D. n. 267 del 1942, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui non si applica la disciplina dell'art. 95, comma 3 - ora art. 96, comma 2, n. 3) - avente ad oggetto un credito verso l'imprenditore, è situazione cui è estranea la procedura concorsuale: sicchè, in relazione a detto procedimento, il fallito non perde la sua legittimazione processuale e deve egli stesso proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di evitare che si costituisca un titolo giudiziario a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento (Cass. 12 dicembre 1994, n. 3580 cit., in motivazione). Del resto, l'accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare: lo chiarisce, ora, espressamente la L. Fall., art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 87, secondo cui "(i)l decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso". Ma tale disposizione recepisce un principio, assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006: e così, ad esempio, pronunciandosi sulla disciplina anteriore a tale riforma, Cass. 5 aprile 2013, n. 8431 aveva avuto modo di rilevare, in motivazione, come l'efficacia endofallimentare, cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo e alle sentenze che concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo andasse affermata in base al rilievo per cui detto accertamento si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall'altro, una posizione marginale del fallito, che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato.
3.4. - Occorre dunque dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel mentre il curatore del fallimento non subentra, nè è tenuto a riassumere il giudizio d'opposizione, le cui eventuali ulteriori vicende restano vincolanti soltanto nei confronti del fallito al momento in cui cesseranno gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore (Cass. 25 marzo 1995, n. 3580 cit.; Cass. 8 giugno 1988, n. 3885), sussiste l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c., si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà in bonis
(Cass. 23 marzo 2004, n. 5727). Tale interesse rileva, ovviamente, anche quale onere: qualora, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l'onere di riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c. - con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito -, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore (Cass. 29 marzo 1989, n. 1492). Mette conto di aggiungere che l'interesse correlato alla esecutorietà del decreto ingiuntivo rileva anche ove si guardi al versante opposto della vicenda processuale: quello su cui è insediato il creditore opposto;
si riconosce pure esistente infatti, l'interesse di tale soggetto alla riassunzione del giudizio di opposizione, allo scopo di farne dichiarare l'estinzione, onde munire il decreto di efficacia esecutiva e renderlo così opponibile al debitore una volta che questi sia tornato in bonis (Cass. 16 novembre 2015, n. 23394). 3.5. - Ha errato, allora, il giudice distrettuale a ritenere nella sostanza improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che era stato riassunto col dichiarato intento di impedire che il decreto ingiuntivo potesse "diventare definitivo e quindi essere fatto valere come titolo di credito per l'esecuzione al momento del suo ritorno in bonis" (pag. 2 della sentenza impugnata). Non risulta, del resto, decisivo quanto rilevato dalla Corte di merito circa la necessità che il credito azionato monitoriamente fosse estraneo al passivo fallimentare. Lo stesso prospettato interesse, da parte della società fallita, di ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo al solo scopo di impedire che lo stesso possa essere fatto valere nei propri confronti dopo che si sia chiusa la procedura concorsuale, colloca infatti l'iniziativa di al di fuori dei rapporti compresi nel fallimento: al Parte_1 di fuori, cioè, di quei rapporti per i quali il fallito è privo di capacità processuale.
4. - Il secondo motivo resta assorbito.
5. - La sentenza è quindi cassata, in applicazione del principio per cui, in caso di interruzione, per intervenuto fallimento, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il detto decreto rimane inopponibile alla massa, ed è interesse (e onere) del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare che l'effetto della definitiva esecutorietà del decreto, conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione, si verifichi nei confronti di esso debitore e gli possa essere opposto quando tornerà in bonis.
Va disposto il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020”.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società Parte_1
Si costituiva per resistere la società CP_1
Il Fallimento non si costituiva rimanendo contumace. CP_3 Parte_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della pronuncia della Suprema Corte questa Corte deve esaminare i motivi di opposizione, come riproposti da al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto da CP_1
In primo luogo la società ripropone l'eccezione di incompetenza Pt_1
territoriale del Tribunale di Roma sostenendo che la competenza vada radicata presso il Tribunale di Ancona ex art. 21 c.p.c. perché il rapporto tra le parti era un contratto di affitto di azienda e, altresì, perché l'art. 16 del contratto prevede come foro esclusivo il Tribunale di Ancona.
Il motivo va disatteso. Per stessa ammissione della (cfr. pag. 2 atto di riassunzione) il Parte_1
contratto di affitto di azienda venne risolto con scrittura privata autenticata in data
29 aprile 2009, a mezzo notaio i Roma. Per_1
La pretesa creditoria fatta valere dalla cessionaria – come riferisce CP_1
la stessa - promana da una scrittura privata, sempre a ministero notaio Parte_1
in data 29 aprile 2009 con la quale le due società regolarono i loro rapporti Per_1
patrimoniali conseguenti alla intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda;
scrittura poi posta a base della pretesa creditoria della cessionaria CP_1
In questo quadro è quindi priva di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale sia perché fondata su un contratto risolto prima del sorgere del credito ceduto sia perché è fuori discussione che la pretesa creditoria azionata in via monitoria nasce da altro e successivo accordo negoziale.
Con il secondo motivo la società deduce l'insussistenza del Parte_1
credito ceduto a “perché non si sono verificati i presupposti per il CP_1
sorgere del credito della (poi BRICOCENTRO) e di conseguenza CP_4
della E ciò perché la non venne ammessa a subentrare CP_1 Parte_1
nei contratti di leasing e noleggio: pertanto ogni sua obbligazione di garanzia e manleva è scaduta il 31.8.2009, mentre le fatture oggetto del ricorso monitorio sono successive. Come risulta dallo stesso ricorso per ingiunzione l'obbligazione della derivava dal subentro entro il 31.8.2009 nei Parte_2
contratti di leasing e noleggio. Nelle more, ossia fino al 31.8.2009 la
[...]
ra obbligata a manlevare e tenere indenne la controparte nelle Parte_2
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, nonché nel pagamento dei canoni dovuti alla società di leasing, ma dal 1.9.2009 tale obbligazione è venuta meno, nè la si è valsa della facoltà CP_4
concessale dall'art.
3.5 di chiedere entro il 15.9.2009 l'escussione delle garanzie.
Il termine del 31.8.2009 era stato pattuito come essenziale”.
Il motivo è infondato. In base alla scrittura privata del 29 aprile 2009 la si era obbligata Parte_1
comunque – e cioè a prescindere dal subentro o meno - al pagamento dei canoni di leasing e noleggio con la liberazione della odierna BR.
Con altro motivo la società contesta l'esistenza del credito di Parte_1
BR perché non sussisterebbe la prova che le rate del leasing e del noleggio siano state onorate da BR.
Anche questo motivo è infondato.
In effetti, la BR ha prodotto la prova dei pagamenti in questione
In ogni caso, siccome la BR era comunque debitrice, il fatto di esserlo la autorizza – al fine di ottenere la necessaria provvista – a chiedere alla propria debitrice di onorare le sue obbligazioni. Parte_1
Con altro motivo la società eccepisce in compensazione: Parte_1
- un controcredito di euro 40.000,00, rappresentato dall'IVA di cui alla fattura n. 631/2009 emessa dalla cedente BR;
- un controcredito di euro 28.000,00 rappresentato dagli incassi del
POS della BR per i pagamenti effettuati da clienti tra il 2 maggio e il 6 giugno 2009;
- un controcredito di euro 50.000,00 quale somma rappresentante il valore delle sostituzioni in garanzia in quanto beni restituiti dai clienti;
- euro 180.000,00 versati dalla a BR anche per il Parte_1
pagamento della cessione delle rimanenze.
Ora, vale osservare che – come afferma la Corte di Cassazione – “La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito (analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione). Si noti che anche la c.d. compensazione impropria non può essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e, in particolare, essa non si può attuare allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo, della certezza: infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibili). (cfr. Cass. 23.3.2017,
n. 7474).” (Cass. 3 novembre 2023, n. 30677).
Ciò posto va osservato che i controcrediti opposti in compensazione dalla
– soprattutto in ragione delle specifiche contestazioni ex adverso - non Parte_1
possiedono le caratteristiche richieste dal diritto vivente (Cass. 30677/23 cit.) per poter procedere a una compensazione in seno a questo giudizio.
In particolare, tali controcrediti – fortemente contestati dalla società appellata – sono sforniti di prova né la società appellante (v. pagg. 13 e 14 atto riassunzione) indica documenti da cui trarre la dimostrazione di tale pretese creditorie opposte in compensazione.
Con altro rilievo l'appellante deduce che “Nella diffida legale 9 Febbraio
2012, all. 7 al procedimento monitorio sono state indicate fatture per il regresso dei canoni di leasing con data di emissione diversa da quelle allegate al decreto monitorio. Tutte le fatture risultano infatti emesse il 31.1.2011 ed inoltre vi sono difformità di importi, derivanti presumibilmente dall'aumento dell'IVA. Questo significa che le fatture sono state emesse in data diversa da quella apparente risultante dal ricorso monitorio e non sono assolutamente attendibili per le ragioni anche sostanziali dedotte. Alcuna giustificazione sia stata data da controparte anche in ordine alle discrasie delle date delle fatture”.
Il rilievo è infondato.
In disparte la questione della tempestività della contestazione, le dedotte discrasie non valgono a paralizzare la pretesa creditoria della appellata perché non vanno a incidere sul debito della dato che tale ultima società avrebbe dovuto Pt_1
soddisfare il credito delle società di leasing e non risulta che lo abbia fatto ma che tale onere sia stato sopportato dalla società cedente BR. Con un ultimo rilievo la lamenta che “l'assegno cui ha fatto Parte_1
riferimento controparte nel ricorso per ingiunzione era stato rilasciato a garanzia delle altre obbligazioni inerenti il pagamento della merce, che sono state assolte dall'opponente e quindi era illegittimo che controparte facesse ad esso riferimento. Tale assegno andava restituito e comunque non ha alcun valore di titolo esecutivo”.
Il rilievo non coglie nel segno.
Per un verso, infatti, non risulta che l'assegno in questione sia stato utilizzato come titolo esecutivo.
Per altro verso, comunque, l'assegno in questione costituisce una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. per cui il portatore viene dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante mentre compete all'emittente la prova – non essendo sufficiente la mera allegazione – dell'inesistenza o dell'invalidità di tale rapporto.
In conclusione, l'opposizione di al decreto ingiuntivo deve Parte_1
essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese, le stesse – tranne quelle del giudizio di cassazione che vanno compensate – sono poste a carico della in quanto Parte_1
soccombente tenendo conto che il primo giudizio di appello si è concluso con una pronuncia in rito.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 2191 dell'anno 2016 a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22047 dell'anno 2020, così decide.
a) rigetta l'opposizione di al decreto ingiuntivo di Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali del primo giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 4.997,00, e del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro
9.991,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
c) compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, li 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
SI Di TE