Sentenza 18 gennaio 1983
Massime • 1
L'Obbligo del pagamento degli interessi corrispettivi, che può configurarsi anche per i crediti pecuniari di natura previdenziale, aventi i requisiti della liquidità ed esigibilità, non sussiste per la Mancanza del primo di detti requisiti, quando l'ammontare del credito non sia determinato, ne' determinabile mediante un'operazione di semplice calcolo aritmetico. In tal caso, ove non sia applicabile una normativa speciale (come quella degli artt. 46, nono comma, e 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, in materia di prestazioni INPS), il ritardo nella corresponsione della prestazione di capitale può comportare, se colpevole, soltanto l'Obbligo del pagamento degli interessi di mora, la cui decorrenza va fissata, in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente dedotte ed accertate, con riferimento alla data della domanda giudiziale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la decorrenza degli interessi legali sui ratei arretrati della rendita di inabilità dovuta dall'Inail ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dalla data della relativa domanda amministrativa). ( V 381/81, mass n 410847; ( V 3256/80, mass n 407049).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1983, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1983 |
Testo completo
L'Obbligo del pagamento degli interessi corrispettivi, che può configurarsi anche per i crediti pecuniari di natura previdenziale, aventi i requisiti della liquidità ed esigibilità, non sussiste per la Mancanza del primo di detti requisiti, quando l'ammontare del credito non sia determinato, ne' determinabile mediante un'operazione di semplice calcolo aritmetico. In tal caso, ove non sia applicabile una normativa speciale (come quella degli artt. 46, nono comma, e 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, in materia di prestazioni INPS), il ritardo nella corresponsione della prestazione di capitale può comportare, se colpevole, soltanto l'Obbligo del pagamento degli interessi di mora, la cui decorrenza va fissata, in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente dedotte ed accertate, con riferimento alla data della domanda giudiziale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la decorrenza degli interessi legali sui ratei arretrati della rendita di inabilità dovuta dall'Inail ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dalla data della relativa domanda amministrativa). ( V 381/81, mass n 410847; ( V 3256/80, mass n 407049).*