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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 30.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6817 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
, n. il 14.4.1965 a Bitonto, rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Vincenzo Floris e Pietro Speranza;
Ricorrente
E
Controparte_1
- in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premetteva: di aver promosso un giudizio ex art. 445 bis
che, espletato l'incarico, parte ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c..
Ciò posto, il ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta nella parte relativa all'assegno ordinario di invalidità.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini, ha espresso le seguenti conclusioni:
“Dalla visita eseguita e dall'esame della documentazione sanitaria prodotta si rileva che il ricorrente presenta <<spondilodiscartrosi severa da ernie discali con danno neurologico periferico. bpco.>
Ipoacusia severa ... Trattasi di infermità che coinvolgono, con severo impegno disfunzionale gli organi interessati e in particolare
l'apparato locomotore … Il quadro clinico attualmente rilevato a
Pag. 2 di 5 carico dell'apparato locomotore si presenta più severo rispetto a quello evidenziato dal collega in particolare a carico del rachide lombare con patimento neurologico periferico nonostante la documentazione strumentale abbia evidenziato una severa compromissione della colonna non compatibile col quadro obiettivo evidenziato in sede di ctu … Pertanto si ritiene che le occupazioni confacenti le attitudini del ricorrente, tenuto conto della attività lavorativa (muratore) e delle potenzialità attitudinali specifiche, del grado di cultura e dell'età del soggetto, devono essere necessariamente ricercate tra quelle attività di tipo pesante e che comportano scuotimenti in particolare a carico della colonna e numerosi cambi di postura con conseguente sovraccarico funzionale
a livello della colonna e degli arti inferiori … Trattasi di infermità a carattere cronico, evolutivo ed ingravescente, con grave quadro disfunzionale della colonna lombare con rilievo di danno motorio e sensitivo a carico degli arti inferiori, ipotrofia a carico della muscolatura degli arti inferiori con zoppia e necessità di appoggio a bastone … Pertanto le suddette infermità e valutando i deficit funzionali rilevati, trattandosi di muratore considerando l'impegno psicofisico a tale tipo di attività connesso, determinano una permanente riduzione a meno di 1\3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e che lo sfruttamento delle residue capacità lavorative ha particolare carattere usurante ed aggravante sulle infermità accertate … Si precisa che il ricorrente non presenta i requisiti sanitari per la pensione ordinaria di inabilità”.
Pag. 3 di 5 Il c.t.u. ha poi rilevato, per quanto riguarda la decorrenza della prestazione riconosciuta, che la stessa debba farsi risalire ad Aprile
2022. A tale riguardo, occorre tuttavia precisare che la domanda amministrativa era stata proposta in data 3 ottobre 2022 sicchè solo con riferimento a questa decorrenza è possibile delibare positivamente la sussistenza del requisito sanitario della prestazione oggetto di causa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguono la soccombenza.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6817 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l , in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, sin dal 3 ottobre 2022, ha capacità di lavoro, in
[...]
occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo;
2) condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.212,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.903,00
Pag. 4 di 5 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
3) pone a definitivo carico dell , come rappresentato, le CP_1
spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 30.5.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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