Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/09/2025, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07235/2025REG.PROV.COLL.
N. 09174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9174 del 2023, proposto da DO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissario delegato per l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi ex ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 febbraio 2014, nella persona del Direttore della Direzione lavori pubblici, ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa e protezione civile della Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara del 22 maggio 2023, n. 209, avente ad oggetto l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, dell’11 luglio 2019, n. 190, nonché per l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità e comunque per l’inefficacia della determinazione della Regione Abruzzo n. 146/DPC 029 del 2 agosto 2019 comunicata con nota prot. n. 227938 del 5 agosto 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza del 7 maggio 2014, prot. 14371, il sig. CA ha avanzato una richiesta di ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la città di RE (PE) il 2 dicembre 2013 in relazione ad un bene immobile privato ad uso non abitativo.
Nella suddetta istanza, il ricorrente ha precisato trattarsi di un “ capannone industriale ” con “ generalizzato imbrattamento e danneggiamento dell’immobile all’interno ed all’esterno del medesimo ”, con danni qualificati nell’istanza in 137.860,00 euro.
2. – Con un primo ricorso al T.a.r., il sig. CA ha agito avverso il silenzio della Regione il cui giudizio si è concluso con sentenza del T.a.r. Abruzzo, Pescara, dell’11 luglio 2019, n. 190 di condanna della Regione a provvedere in modo espresso sull’istanza sulla base di quanto indicato nella nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2018, precisando che la Regione dovrà valutare in modo espresso “ se l’istanza del ricorrente possa essere accolta come richiesta di contributo per il patrimonio privato (articolo 7 OPCM 150 del 2014) o come richiesta di contributo per le attività economiche e produttive (articolo 8 OPCM cit.) ” (pag. 3 della sentenza T.a.r. Abruzzo, Pescara, dell’11 luglio 2019, n. 190).
3. – In ottemperanza a tale sentenza, è stata adottata la determinazione della Regione Abruzzo n. 146/DPC029 del 2 agosto 2019, con la quale la Regione ha confermato l’inammissibilità dell’istanza del ricorrente non rientrando in nessuna delle casistiche previste dall’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 372 del 16 agosto 2016, essendo stati finanziati soli i risarcimenti dei danni al patrimonio edilizio privato ad uso abitativo e alle attività economiche e produttive, ma non anche al patrimonio edilizio ad uso non abitativo, come nella specie.
4. – Con un nuovo ricorso al T.a.r., il sig. CA ha quindi impugnato tale determinazione negativa.
5. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo non provata l’attività economico produttiva al momento della causazione dei danni.
6. – Con atto di appello, il ricorrente ha impugnato la sentenza.
6.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 8-10), ha dedotto un vizio di omessa pronuncia in relazione alle censure articolare in primo grado e relative a: a) inesistenza di riscontri da parte del Comune di RE; b) elusione del giudicato; c) contraddittorietà tra i contenuti del provvedimento impugnato e le disposizioni della Protezione Civile.
6.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 10-13), ha dedotto una errata motivazione sui casi di esclusione dall’indennizzo, in quanto “ né il provvedimento impugnato né il TAR hanno mai indicato a quale categoria di esclusione sarebbe dovuta essere ricondotta la domanda di indennizzo avanzata dall’odierno appellante ” (pag. 12 dell’appello) e che “ non si comprende sulla base di quale disposizione potrebbe giustificarsi l’impossibilità di dar seguito all’istanza di indennizzo per mancato esercizio di una attività produttiva ” (pag. 13 dell’appello).
6.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 13-16), ha dedotto una errata ricostruzione dei rapporti tra la Regione Abruzzo e la Protezione civile, dovendo qualificarsi tale relazione come delegazione amministrativa intersoggettiva.
6.4. – Infine, ha contestato il capo di sentenza relativo alla insussistenza di criteri direttivi e di stanziamento fondi in favore di beni privati nell’ordinanza PDCM n. 150/2014 (pag. 17 dell’appello).
7. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
8. – All’udienza pubblica del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. – L’appello è infondato.
Invero, carattere dirimente assume l’infondatezza del secondo motivo di appello.
Con tale motivo, infatti, la parte appellante solleva un vizio di omessa ed erronea motivazione sui casi di esclusione dal diritto all’indennizzo, affermando che “ né il provvedimento impugnato né il TAR hanno mai indicato a quale categoria di esclusione sarebbe dovuta essere ricondotta la domanda di indennizzo avanzata dall’odierno appellante ” (pag. 12 dell’appello).
10. – Il motivo è infondato.
10.1. – Innanzitutto, occorre richiamare la normativa emergenziale applicabile alla specie.
L’ordinanza di protezione civile n. 372 del 2016 ha previsto la concessione di contributi sia “ a favore dei soggetti privati ” (art. 1 e allegato 1) che “ a favore delle attività economiche e produttive ” (art. 2 e allegato 2).
Con riguardo ai primi, sono stati previsti dei “ Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ” (Allegato 1).
Con riguardo ai secondi, sono stati previsti dei “ Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive ” (Allegato 2).
Si tratta, quindi, di due tipologie di danni ristorabili, entrambi riferiti a soggetti privati, costituiti da: a) danni al “ patrimonio edilizio abitativo e beni mobili ”; b) danni alle “ attività economiche e produttive ”.
10.2. – Nel caso di specie, è pacifico che i danni di cui si chiede il ristoro non rientrano nella prima categoria (“ patrimonio edilizio abitativo ”), trattandosi di un bene immobile privato ad uso non abitativo e, precisamente, di un “ capannone industriale ” (così viene indicato nella relativa istanza dallo stesso ricorrente).
Inoltre, i danni reclamati dal ricorrente non rientrano neanche nella seconda categoria (“ attività economiche e produttive ”), in quanto risulta altrettanto pacifico in causa che il suddetto capannone industriale, sebbene venga dichiarato nella relativa istanza ad uso “ produttivo commerciale ”, non risulta però in concreto adibito ad attività economiche e produttive.
Si tratta di un punto non contestato tra le parti e, pertanto, da ritenersi pacifico.
Dall’esame complessivo della suddetta normativa emerge come i ristori siano in favore di immobili privati non in quanto tali, ma solo in relazione alla specifica destinazione funzionale, ossia quella abitativa (art. 1 e allegato 1) oppure quella economica produttiva (art. 2 e allegato 2), avendo tali ristori lo scopo di ripristinare appunto le suddette fondamentali funzioni.
Con specifico riferimento a quest’ultima categoria, peraltro, si legge testualmente nell’Allegato 2 che si tratta di ristoro per i danni occorsi alle “ attività economiche e produttive ” (Allegato 2).
Pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che “ non viene mai né allegato, né dimostrato nel processo che fosse in essere attività economico produttiva, al momento della causazione dei danni ” (pag. 4-5 della sentenza impugnata).
10.3. – Inoltre, è infondato l’assunto secondo cui non sarebbe stata indicata a quale categoria di esclusione dell’indennizzo sarebbe riconducibile il proprio caso: infatti, le categorie di esclusione previste dall’art. 4 dell’Allegato 2 della suddetta ordinanza n. 372 del 2016 (es. pertinenza, immobile in costruzione, ecc.) presuppongono pur sempre che si tratti di un immobile destinato ad attività economiche e produttive.
Nel caso di specie, però, manca la prova del presupposto principale (immobile destinato ad attività economiche e produttive) con la conseguenza di ritenere sufficiente tale mancanza di prova al fine di escludere legittimamente il diritto all’indennizzo, non venendo quindi in rilievo le categorie di esclusione.
11. – L’infondatezza del secondo motivo di appello assume carattere dirimente e consente di assorbire i restanti motivi di appello che, anche ove fondati, non potrebbero comunque condurre ad un accoglimento della domanda.
12. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione derivante dall’applicazione di una normativa emergenziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO