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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2976/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.1.2025, ha formulato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2976/2023, assunta in decisione il 17.1.2025, vertente tra:
(2/10/1980 - C.F. ) n.q. di erede legittimo di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), deceduta in Reggio Calabria in data 17/9/2024,
[...] C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto dall'avv. Margherita Accardo presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati Dario Adornato e Valeria Grandizio, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n.82.
Con ricorso dell'1.2.2022, il sig. (28.10.1956 - cf : , Parte_2 CodiceFiscale_3 proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.12.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio, veniva disposta CTU, affidata al Dott. , il quale, Persona_2 depositata la relazione, valutate le patologie dalle quali il ricorrente è risultato affetto, riconosceva in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto dal mese di maggio 2022.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio, dopo aver dedotto che il Sig. è affetto da Per_1
“Grave disabilità motoria e deambulatoria in soggetto affetto da esiti di recente emorragia cerebrale nel territorio dell'arteria cerebrale media di sinistra e di pregressa ischemia cerebrale in territorio silviano sinistro;
psicosi schizofrenica;
pregressa tromboembolia polmonare;
diabete mellito scompensato con vasculopatia periferica;
cardiopatia ipertensiva ed insufficienza renale cronica” concludeva come di seguito riportato: “In base all'esame clinico e ad una ragionata valutazione dei dati semeiologici, attraverso l'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, si può concludere che il signor sia Parte_2
INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON GRAVI DIFFICOLTA A SVOLGERE I COMPITI
E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA E CON NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUA
NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA. Per quanto concerne la decorrenza della suddetta invalidità ritengo che quale data di insorgenza del complesso legale invalidante con necessità di assistenza continua debba ritenersi il mese di
(27/05/22 – data del ricovero presso l'Unità Operativa di Neurologia dell'Azienda Parte_3
Ospedaliera di Reggio Calabria), in relazione al quadro clinico da me rilevato in sede di visita che ritengo fosse consolidato, conclamato e stabilizzato già alla suddetta data”.
Sulla base di tali conclusioni, parte ricorrente formulava osservazioni alla CTU con specifico riferimento alla data di decorrenza del beneficio riconosciuto, evidenziando che le patologie dalle quali risultava affetto il sig. (“malattia mentale cronica -schizofrenia cronica grave con Per_1 gravi disturbi del comportamento e delle relazioni sociali, con decadimento cognitivo”)
“rendevano il ricorrente bisognoso di assistenza continua fin da epoca coeva alla presentazione della domanda amministrativa (settembre 2020), e comunque da epoca precedente a quella individuata dal CTU (maggio 2022). A tali osservazioni il Dott. rispondeva confermando Per_2 la data di decorrenza già indicata nell' elaborato peritale specificando che: “Non ho anteposto la decorrenza del suddetto beneficio poiché non ritengo vi fosse, precedentemente, un complesso invalidante tale da rendere il periziando bisognoso di assistenza continua. Confermo, invece, che il suddetto complesso invalidante per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si sia consolidato e stabilizzato a partire dal mese di Maggio 2022, periodo in cui veniva riscontrato essere affetto da: infarto rosso nel territorio dell'arteria cerebrale media di sinistra in paziente con schizofrenia, scompenso cardiaco, pregressa ischemia cerebrale in territorio silviano sinistro, pregressa tromboembolia polmonare, ipertensione arteriosa, diabete mellito scompensato con vasculopatia periferica ed insufficienza renale cronica. Visita cardiologica con ECG ed ecocardiogramma rilevava una fibrillazione atriale permanente con una frazione di eiezione pari al
40%”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della sig.ra
, n.q. di sorella, erede legittima del sig. (deceduto in data Persona_1 Parte_2
24.5.2023) il presente giudizio, contestando le conclusioni peritali rese dal consulente tecnico d'ufficio. Eccepiva la parte ricorrente, anche alla luce della valutazione medica del CTP Dott. Per_3
, che “la valutazione espressa dal CTU appare irragionevole e comunque non supportata da
[...] adeguata e sufficiente motivazione, per le motivazioni che seguono. Il Consulente ha infatti fatto decorrere il consolidamento del complesso invalidante sufficiente a rendere il ricorrente bisognoso di assistenza continua dal ricovero del medesimo per “infarto rosso nel territorio dell'arteria cerebrale mediadi sinistra” (maggio 2022, a fronte di domanda amministrativa del dicembre 2020), senza considerare che tale occorso – sicuramente idoneo a determinare la perdita dell'autosufficienza in un soggetto in normali condizioni di salute – non è stato altro che l'ulteriore aggravarsi di una situazione già drammatica, atteso che egli si trovava già da anni in stato di palese autoinsufficienza a causa delle patologie patite, tutte rigorosamente documentate dalle certificazioni in atti”.
Deduceva altresì che “anche prima del ricovero del maggio 2022 il ricorrente fosse soggetto incapace di compiere atti quotidiani della vita come, appunto, l'assunzione dei farmaci necessari per controllare i sintomi drammatici della malattia mentale, o come qualunque altro atto elementare della vita quotidiana che presupponga orientamento nel tempo e nello spazio e capacità di attribuire significato all'azione”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che quanto alla CP_1 decorrenza del requisito sanitario “Il CTU, infatti, ha fornito risposte del tutto esaurienti ai quesiti formulati dal Giudice ed ha concluso riconoscendo il requisito sanitario a decorrere da maggio
2022 . Gli accertamenti svolti sono ben documentati e le valutazioni sono ben motivate”.
Intervenuto nelle more anche il decesso della Sig.ra in data 25.11.2024 si Persona_1 costituiva l'attuale ricorrente in qualità di figlio, ed erede della sig.ra Parte_1 Persona_1 medesima.
[...]
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, all'udienza del 20.9.2024 la causa veniva rinviata per la decisione al 17.1.2025.
A tale data, questo Giudicante, alla luce della documentazione già versata in atti, ivi compresa la relazione di ctu, non ha reputato necessario disporre rinnovo della CTU, ritenendo condivisibili le ragioni esaustivamente espresse dal Dott. , che l'hanno determinato a riconoscere Persona_2
l'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022.
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, cpc. Stante l'andamento del giudizio, il riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità Parte_2 di accompagnamento dal maggio 2022, epoca successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., nonché la dichiarazione resa dal Sig. nella qualità di erede della sig.ra Parte_1
, già erede del Sig. , in uno con la procura alle liti, ai fini Persona_1 Parte_2
della esenzione dalla condanna alle spese di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le spese processuali, per entrambe le fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di erede della sig.ra già erede di Parte_1 Persona_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo al Sig. , e per esso al Sig. quale Parte_2 Parte_1
erede di già erede di , con decorrenza maggio 2022, del Persona_1 Parte_2 requisito sanitario richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. ; Persona_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
pone altresì,
CP_ definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del dott.
, come da separato provvedimento. Persona_2
Reggio Calabria, lì 17.1.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.1.2025, ha formulato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2976/2023, assunta in decisione il 17.1.2025, vertente tra:
(2/10/1980 - C.F. ) n.q. di erede legittimo di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), deceduta in Reggio Calabria in data 17/9/2024,
[...] C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto dall'avv. Margherita Accardo presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati Dario Adornato e Valeria Grandizio, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n.82.
Con ricorso dell'1.2.2022, il sig. (28.10.1956 - cf : , Parte_2 CodiceFiscale_3 proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.12.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio, veniva disposta CTU, affidata al Dott. , il quale, Persona_2 depositata la relazione, valutate le patologie dalle quali il ricorrente è risultato affetto, riconosceva in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto dal mese di maggio 2022.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio, dopo aver dedotto che il Sig. è affetto da Per_1
“Grave disabilità motoria e deambulatoria in soggetto affetto da esiti di recente emorragia cerebrale nel territorio dell'arteria cerebrale media di sinistra e di pregressa ischemia cerebrale in territorio silviano sinistro;
psicosi schizofrenica;
pregressa tromboembolia polmonare;
diabete mellito scompensato con vasculopatia periferica;
cardiopatia ipertensiva ed insufficienza renale cronica” concludeva come di seguito riportato: “In base all'esame clinico e ad una ragionata valutazione dei dati semeiologici, attraverso l'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, si può concludere che il signor sia Parte_2
INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON GRAVI DIFFICOLTA A SVOLGERE I COMPITI
E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA E CON NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUA
NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA. Per quanto concerne la decorrenza della suddetta invalidità ritengo che quale data di insorgenza del complesso legale invalidante con necessità di assistenza continua debba ritenersi il mese di
(27/05/22 – data del ricovero presso l'Unità Operativa di Neurologia dell'Azienda Parte_3
Ospedaliera di Reggio Calabria), in relazione al quadro clinico da me rilevato in sede di visita che ritengo fosse consolidato, conclamato e stabilizzato già alla suddetta data”.
Sulla base di tali conclusioni, parte ricorrente formulava osservazioni alla CTU con specifico riferimento alla data di decorrenza del beneficio riconosciuto, evidenziando che le patologie dalle quali risultava affetto il sig. (“malattia mentale cronica -schizofrenia cronica grave con Per_1 gravi disturbi del comportamento e delle relazioni sociali, con decadimento cognitivo”)
“rendevano il ricorrente bisognoso di assistenza continua fin da epoca coeva alla presentazione della domanda amministrativa (settembre 2020), e comunque da epoca precedente a quella individuata dal CTU (maggio 2022). A tali osservazioni il Dott. rispondeva confermando Per_2 la data di decorrenza già indicata nell' elaborato peritale specificando che: “Non ho anteposto la decorrenza del suddetto beneficio poiché non ritengo vi fosse, precedentemente, un complesso invalidante tale da rendere il periziando bisognoso di assistenza continua. Confermo, invece, che il suddetto complesso invalidante per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si sia consolidato e stabilizzato a partire dal mese di Maggio 2022, periodo in cui veniva riscontrato essere affetto da: infarto rosso nel territorio dell'arteria cerebrale media di sinistra in paziente con schizofrenia, scompenso cardiaco, pregressa ischemia cerebrale in territorio silviano sinistro, pregressa tromboembolia polmonare, ipertensione arteriosa, diabete mellito scompensato con vasculopatia periferica ed insufficienza renale cronica. Visita cardiologica con ECG ed ecocardiogramma rilevava una fibrillazione atriale permanente con una frazione di eiezione pari al
40%”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della sig.ra
, n.q. di sorella, erede legittima del sig. (deceduto in data Persona_1 Parte_2
24.5.2023) il presente giudizio, contestando le conclusioni peritali rese dal consulente tecnico d'ufficio. Eccepiva la parte ricorrente, anche alla luce della valutazione medica del CTP Dott. Per_3
, che “la valutazione espressa dal CTU appare irragionevole e comunque non supportata da
[...] adeguata e sufficiente motivazione, per le motivazioni che seguono. Il Consulente ha infatti fatto decorrere il consolidamento del complesso invalidante sufficiente a rendere il ricorrente bisognoso di assistenza continua dal ricovero del medesimo per “infarto rosso nel territorio dell'arteria cerebrale mediadi sinistra” (maggio 2022, a fronte di domanda amministrativa del dicembre 2020), senza considerare che tale occorso – sicuramente idoneo a determinare la perdita dell'autosufficienza in un soggetto in normali condizioni di salute – non è stato altro che l'ulteriore aggravarsi di una situazione già drammatica, atteso che egli si trovava già da anni in stato di palese autoinsufficienza a causa delle patologie patite, tutte rigorosamente documentate dalle certificazioni in atti”.
Deduceva altresì che “anche prima del ricovero del maggio 2022 il ricorrente fosse soggetto incapace di compiere atti quotidiani della vita come, appunto, l'assunzione dei farmaci necessari per controllare i sintomi drammatici della malattia mentale, o come qualunque altro atto elementare della vita quotidiana che presupponga orientamento nel tempo e nello spazio e capacità di attribuire significato all'azione”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che quanto alla CP_1 decorrenza del requisito sanitario “Il CTU, infatti, ha fornito risposte del tutto esaurienti ai quesiti formulati dal Giudice ed ha concluso riconoscendo il requisito sanitario a decorrere da maggio
2022 . Gli accertamenti svolti sono ben documentati e le valutazioni sono ben motivate”.
Intervenuto nelle more anche il decesso della Sig.ra in data 25.11.2024 si Persona_1 costituiva l'attuale ricorrente in qualità di figlio, ed erede della sig.ra Parte_1 Persona_1 medesima.
[...]
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, all'udienza del 20.9.2024 la causa veniva rinviata per la decisione al 17.1.2025.
A tale data, questo Giudicante, alla luce della documentazione già versata in atti, ivi compresa la relazione di ctu, non ha reputato necessario disporre rinnovo della CTU, ritenendo condivisibili le ragioni esaustivamente espresse dal Dott. , che l'hanno determinato a riconoscere Persona_2
l'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022.
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, cpc. Stante l'andamento del giudizio, il riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità Parte_2 di accompagnamento dal maggio 2022, epoca successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., nonché la dichiarazione resa dal Sig. nella qualità di erede della sig.ra Parte_1
, già erede del Sig. , in uno con la procura alle liti, ai fini Persona_1 Parte_2
della esenzione dalla condanna alle spese di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le spese processuali, per entrambe le fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di erede della sig.ra già erede di Parte_1 Persona_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo al Sig. , e per esso al Sig. quale Parte_2 Parte_1
erede di già erede di , con decorrenza maggio 2022, del Persona_1 Parte_2 requisito sanitario richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. ; Persona_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
pone altresì,
CP_ definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del dott.
, come da separato provvedimento. Persona_2
Reggio Calabria, lì 17.1.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Donatella Sabbatino