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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 17167 OG ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione di sanzione tributaria meglio indicato in atti, emesso ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE n. 952 del 2013, a mezzo del quale l'Agenza delle Dogane della Spezia, in esito a talune risultanze analitiche, aveva in precedenza proceduto alla riclassificazione della merce dichiarata dalla Società̀, con operazioni di importazione, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. n. 2658/87 e successive modifiche, relativo al sistema di Nomenclatura Combinata delle merci, contestando alla medesima società maggiori diritti e ovviamente sanzioni.
La società ricorrente ha quindi dedotto motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda, che come ricordato dalle parti è inserita in un ampio contenzioso che le ha viste contrapposte sulla base delle sostanzialmente medesime tesi qui rispettivamente sostenute, attiene all'importazione di mangimi per animali domestici, dichiarati alla voce doganale VD 23091011 (dazio zero), specifica per i prodotti contenenti quote di glucosio e/o di amido, la cui presenza è sufficiente ad ascrivere le merci alla predetta voce doganale.
Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte sulla medesima vicenda, la doglianza si riduce alla fondamentale questione in merito alla certificazione rilasciata dal Laboratorio Chimico di Genova e alla equiparabilità̀ della dichiarazione di "non rilevabilità̀" del glucosio all'assenza del glucosio, che varrebbe ad escludere la possibilità̀ di classificare i mangimi animali importati nella specifica voce doganale dichiarata dalla società̀ Ricorrente 1
In proposito sono stati affermati i seguenti principi, che vanno qui ribaditi:
1) La ridotta presenza di glucosio non può̀ far ritenere che tale sostanza sia assente e pertanto la voce doganale dichiarata dalla parte non può̀ non essere corretta;
infatti, la tariffa doganale, per il glucosio, non pone alcun limite quantitativo, limitandosi a scriminare, dividendoli in due distinte voci doganali, i prodotti che lo contengono da quelli che non lo contengono.
2) La presenza del prodotto (glucosio) deve ritenersi fatto pacifico, in quanto non può̀ accogliersi quanto affermato dalla Dogana secondo la quale un prodotto esistente ma non puntualmente rilevabile in applicazione di uno specifico algoritmo di misura o per inadeguatezza tecnica deve essere trattato come inesistente;
viceversa, il prodotto glucosio è ed esiste e, su questa base, il prodotto deve essere classificato alla VD correttamente dichiarata.
Tali affermazioni di principio vanno mantenute, nonostante i difformi precedenti giurisprudenziali di merito allegati dalla parte resistente, i quali non considerano che i criteri tecnici e scientifici adottati unilateralmente dall'Agenzia delle Dogane nella materia che qui interessa, non appaiono in alcun modo rispettosi delle regole di classificazione previste dalla normativa doganale, atteso che, ai fini della classificazione, nessuna legge doganale prevede di considerare, oltre all'assenza, anche la presenza minima determinata da indici LOD e
LOQ o altri. In altri termini, non spetta alla Dogana stabilire i criteri da seguire per riscontrare la presenza/ assenza di glucosio nei prodotti in questione, nel caso verificati con apprezzamenti riconducibili alle percentuali più varie, ad esempio di 0,3%, 0,2%, 0,1% o 0,01%, sino ad arrivare a LOQ o LOD, parametri tecnici non previsti dalla normativa di riferimento ed arbitrariamente applicati dall'Ufficio mediante una operazione di interpretazione contra legem della disciplina in questione.
Il testo normativo applicabile, come noto, ai fini dell'esenzione richiede solo la “presenza” di glucosio, senza indicare alcuna soglia, con la conseguenza che, allo stato della vigente disciplina, bastano anche minime tracce di glucosio per considerarne la presenza nel campione.
Tale opinione è stata di recente avallata dalla Suprema Corte (ord. n. 2902/2023), la quale ha chiarito che, nella tariffa doganale operante in subiecta materia, non è rinvenibile un limite percentuale minimo di glucosio al di sotto del quale il prodotto non può̀ andare esente da tassazione.
L'affermazione, come è già stato affermato in precedenti decisioni di questa Corte (v. n. 198/2024) è tranchant e non può̀, dunque, ritenersi condizionata dall'entità̀ della sostanza rintracciata nel caso concreto, valendo anche per soglie inferiori: quando essa è rilevabile, seppur in misura non significativa, si deve procedere all'esenzione, senza distinguo di sorta.
Consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite vanno compensate, ex art. 15 comma 2 l.p.t., trattandosi di materia particolarmente controversa, come testimoniato dagli esiti processuali divergenti in altre sedi, tale da assurgere a circostanza eccezionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 17167 OG ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione di sanzione tributaria meglio indicato in atti, emesso ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE n. 952 del 2013, a mezzo del quale l'Agenza delle Dogane della Spezia, in esito a talune risultanze analitiche, aveva in precedenza proceduto alla riclassificazione della merce dichiarata dalla Società̀, con operazioni di importazione, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. n. 2658/87 e successive modifiche, relativo al sistema di Nomenclatura Combinata delle merci, contestando alla medesima società maggiori diritti e ovviamente sanzioni.
La società ricorrente ha quindi dedotto motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda, che come ricordato dalle parti è inserita in un ampio contenzioso che le ha viste contrapposte sulla base delle sostanzialmente medesime tesi qui rispettivamente sostenute, attiene all'importazione di mangimi per animali domestici, dichiarati alla voce doganale VD 23091011 (dazio zero), specifica per i prodotti contenenti quote di glucosio e/o di amido, la cui presenza è sufficiente ad ascrivere le merci alla predetta voce doganale.
Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte sulla medesima vicenda, la doglianza si riduce alla fondamentale questione in merito alla certificazione rilasciata dal Laboratorio Chimico di Genova e alla equiparabilità̀ della dichiarazione di "non rilevabilità̀" del glucosio all'assenza del glucosio, che varrebbe ad escludere la possibilità̀ di classificare i mangimi animali importati nella specifica voce doganale dichiarata dalla società̀ Ricorrente 1
In proposito sono stati affermati i seguenti principi, che vanno qui ribaditi:
1) La ridotta presenza di glucosio non può̀ far ritenere che tale sostanza sia assente e pertanto la voce doganale dichiarata dalla parte non può̀ non essere corretta;
infatti, la tariffa doganale, per il glucosio, non pone alcun limite quantitativo, limitandosi a scriminare, dividendoli in due distinte voci doganali, i prodotti che lo contengono da quelli che non lo contengono.
2) La presenza del prodotto (glucosio) deve ritenersi fatto pacifico, in quanto non può̀ accogliersi quanto affermato dalla Dogana secondo la quale un prodotto esistente ma non puntualmente rilevabile in applicazione di uno specifico algoritmo di misura o per inadeguatezza tecnica deve essere trattato come inesistente;
viceversa, il prodotto glucosio è ed esiste e, su questa base, il prodotto deve essere classificato alla VD correttamente dichiarata.
Tali affermazioni di principio vanno mantenute, nonostante i difformi precedenti giurisprudenziali di merito allegati dalla parte resistente, i quali non considerano che i criteri tecnici e scientifici adottati unilateralmente dall'Agenzia delle Dogane nella materia che qui interessa, non appaiono in alcun modo rispettosi delle regole di classificazione previste dalla normativa doganale, atteso che, ai fini della classificazione, nessuna legge doganale prevede di considerare, oltre all'assenza, anche la presenza minima determinata da indici LOD e
LOQ o altri. In altri termini, non spetta alla Dogana stabilire i criteri da seguire per riscontrare la presenza/ assenza di glucosio nei prodotti in questione, nel caso verificati con apprezzamenti riconducibili alle percentuali più varie, ad esempio di 0,3%, 0,2%, 0,1% o 0,01%, sino ad arrivare a LOQ o LOD, parametri tecnici non previsti dalla normativa di riferimento ed arbitrariamente applicati dall'Ufficio mediante una operazione di interpretazione contra legem della disciplina in questione.
Il testo normativo applicabile, come noto, ai fini dell'esenzione richiede solo la “presenza” di glucosio, senza indicare alcuna soglia, con la conseguenza che, allo stato della vigente disciplina, bastano anche minime tracce di glucosio per considerarne la presenza nel campione.
Tale opinione è stata di recente avallata dalla Suprema Corte (ord. n. 2902/2023), la quale ha chiarito che, nella tariffa doganale operante in subiecta materia, non è rinvenibile un limite percentuale minimo di glucosio al di sotto del quale il prodotto non può̀ andare esente da tassazione.
L'affermazione, come è già stato affermato in precedenti decisioni di questa Corte (v. n. 198/2024) è tranchant e non può̀, dunque, ritenersi condizionata dall'entità̀ della sostanza rintracciata nel caso concreto, valendo anche per soglie inferiori: quando essa è rilevabile, seppur in misura non significativa, si deve procedere all'esenzione, senza distinguo di sorta.
Consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite vanno compensate, ex art. 15 comma 2 l.p.t., trattandosi di materia particolarmente controversa, come testimoniato dagli esiti processuali divergenti in altre sedi, tale da assurgere a circostanza eccezionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.