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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 182/2024
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 182/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2024 dall'avv. Lara Ragazzini in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a OGGETTO:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. rappresentata e difesa dall'avv. RAGAZZINI LARA (c.f.:
) elettivamente domiciliata in codice: 145013 C.F._2
DESENZANO DEL GARDA (Bs) PIAZZA DUOMO n. 2 presso l'avv. LARA RAGAZZINI come da procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta del primo grado pagina 1 di 17 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. BICELLI DOMENICO (c.f.:
), elettivamente domiciliata in C.F._4
CALCINATO, VIA CARLO ALBERTO n. 39 presso l'avv.
DOMENICO BICELLI come da procura alle liti allegata alla busta telematica di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di primo grado
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CP_2
[...]
CP_4
APPELLATI – non costituiti in giudizio
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 12 / 17 gennaio 2024 n.
172/2024.
CONCLUSIONI
dell' appellante Parte_1
riformare parzialmente l'ordinanza del 12.1.2024, comunicata il
17.01.2024, emessa a conclusione del procedimento ex art.702 bis cpc rubricato al numero 3231/2023 RG Tribunale di Brescia e dunque, disporre:
1) che le spese di lite del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso CTU, già oggetto di accordo conciliativo e liquidate a favore di in € 1.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario di spese generali, Iva e CPA di legge ed € 150,55 per pagina 2 di 17 esborsi non siano poste a carico di Parte_1
2) che sia tenuta al pagamento delle spese di Parte_1 consulenza di parte di nel procedimento di atp Controparte_1 limitatamente all'importo di € 1.281,00
3) disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, la compensazione integrale fra ed delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del procedimento ex art.702 bis c.p.c ovvero, in subordine, disporre la parziale compensazione delle stesse con condanna di Parte_1
a corrispondere alla sig.ra un importo non
[...] Controparte_1 superiore ad un quarto di quello liquidato dal Giudice di primo grado nell'ordinanza appellata a titolo di spese di lite.
4) Rideterminare l'importo dovuto da ad Parte_1 CP_1 per compensi di lite della fase di atp in base alle tabelle ministeriali
[...] in uso per lo scaglione di valore compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,00, sostituendo la somma così determinata, comunque non superiore ad €
1.269,00 (oltre accessori) a quella di € 3.056,00 oltre accessori indicata come dovuta ad nel provvedimento impugnato ovvero, in Controparte_1 subordine, rideterminare detto importo applicando i valori minimi di compenso stabiliti per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, e quindi stabilire che la sig.ra debba rifondere, Parte_1
a titolo di spese legali di atp, ad la somma di € 1.528,00 Controparte_1
(oltre accessori) anziché quella di € 3.056,00 (oltre accessori).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ovvero, in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'appello, con compensazione delle stesse. dell' appellata – appellante incidentale Controparte_1
- rigettare, per i motivi di cui in narrativa, integralmente l'appello principale proposto dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 sig.ra avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa Controparte_1 dal Tribunale di Brescia – G.I. dott.ssa E. Sampaolesi in data 14.01.2024,
Rg n. 3231/23- Cron. N. 172/24 – Rep. N. 372/24, comunicata via Pec dalla pagina 3 di 17 Cancelleria in data 17.01.2024, con integrale conferma del provvedimento decisorio di primo grado impugnato e vittoria di compensi professionali, spese ed accessori come per legge del presente giudizio di secondo grado;
- in parziale riforma della suddetta ordinanza, per i titoli di cui in narrativa, accogliersi l'appello incidentale proposto dalla sig.ra
[...]
e, per l'effetto, condannare la sig.ra a CP_1 Parte_1 corrispondere alla prima, la somma di euro 8.597,09 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale per perdita dei canoni di locazione ed oneri condominiali riferiti al periodo maggio 2018/giugno 2019, oltre euro
5.000,00 a titolo di danno morale o quella diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori del presente giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
, comproprietaria di un appartamento sito nel Controparte_1
condominio “Primavera” di Calcinato (Bs), via Solferino n. 4, ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1
, , e chiedendo la loro
[...] CP_4 CP_2 CP_5
condanna, ognuno per quanto di sua competenza, al risarcimento dei danni causati al suo immobile dalle infiltrazioni provenienti dagli appartamenti ad esso soprastanti.
pagina 4 di 17 Ad avviso della ricorrente i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili per essersi resi inadempienti ai doveri di custodia, vigilanza e manutenzione gravanti su di essi.
Nell'esporre la quantificazione delle richieste risarcitorie
[...]
ha indicato in €. *3.744,00* l'ammontare dei costi per CP_1
il ripristino dei locali, oltre a varie altre voci comprendenti l'asserita perdita di canoni di locazione per l'impossibilità di disporre dell'appartamento in condizioni tali da poterlo concedere in godimento a terzi, il rimborso di spese condominiali, il costo delle consulenze fatte eseguire ed altre.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno tutti chiesto, per ragioni diverse per ciascuno di loro, il rigetto delle domande formulate nei loro confronti.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti e con c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto le domande della ricorrente, condannando la sola al Parte_1
risarcimento del danno quantificato in €. *3.744,00* oltre iva, rivalutazione ed interessi legali e respingendo le domande formulate nei confronti degli altri convenuti.
Quanto alle spese vi è stata condanna di in Parte_1
favore di sia per quelle del giudizio di merito Controparte_1
che per quelle del procedimento per a.t.p. che della c.t.u. svolta in esso e condanna di in favore dei convenuti Controparte_1
e per quelle del giudizio di merito. CP_4 CP_2 pagina 5 di 17 Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che è stata raggiunta la prova dell'origine delle infiltrazioni come provenienti dall'appartamento di proprietà della Pt_1
mentre è stata esclusa la responsabilità del convenuto in CP_4
quanto le infiltrazioni hanno solo attraversato il suo appartamento, sottostante a quello della e sovrastante Pt_1
a quello della (e quindi anch'egli a sua volta CP_1
danneggiato), ma non si sono originate nella sua proprietà, e quella dei in quanto essi, non appena avuta la CP_2
disponibilità dell'immobile in precedenza di proprietà della si sono subito positivamente attivati per eliminare le Pt_1
cause delle infiltrazioni.
Quanto al danno il tribunale ha ritenuto di limitarlo ai soli costi per il ripristino dei locali nella misura determinata dal c.t.u., dichiarando o tardive o non provate le ulteriori domande.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
con atto di citazione con il quale ha chiesto la parziale
[...]
modifica dell'impugnata decisione in punto di liquidazione delle spese.
Nel proporre appello ha evocato in giudizio, Parte_1
oltre che , anche gli altri soggetti convenuti in Controparte_1
primo grado da parte della ricorrente , CP_1 CP_4 CP_2
e , ma ha formulato domande esclusivamente
[...] CP_5
nei confronti della CP_1
Quest'ultima, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame ed pagina 6 di 17 ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna della al pagamento anche delle altre voci di danno indicate Pt_1
in primo grado e non riconosciute dal tribunale.
All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Primo motivo (CONDANNA DI AL PAGAMENTO Parte_1
DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI CTU (RG 5592/2022 Tribunale di Brescia) –
MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'ART. 92 COMMA 3 CPC ED ESISTENZA
DI PRECEDENTE GIUDICATO).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stata condannata a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del procedimento relativo CP_1
all'opposizione al decreto del compenso al c.t.u..
Il motivo è fondato.
E' agli atti del giudizio l'accordo con il quale le parti si sono accordate per compensare integralmente fra le stesse le spese di lite relative al suddetto procedimento.
L'appellante sostiene che per effetto di detto accordo, Pt_1
recepito in successivo provvedimento del giudice divenuto definitivo, non era possibile per il tribunale delibare pagina 7 di 17 ulteriormente su tale aspetto della vicenda in quanto già definito in altra sede.
L'appellata contesta tale impostazione sostenendo che la CP_1
era intervenuta volontariamente nel procedimento in Pt_1
cui le parti erano la stessa ed il c.t.u. ing. CP_1 Per_1
motivo per cui i benefici dell'accordo raggiunto in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite non si estenderebbero anche alla Pt_1
La tesi sostenuta dall'appellante incidentale non ha pregio difensivo in quanto la seppur intervenuta Pt_1
volontariamente nel giudizio ne è stata comunque parte e quindi l'accordo sulla compensazione, avendo riguardato tutte le parti del giudizio, comporta che il tribunale non poteva nuovamente decidere in ordine alle spese della c.t.u..
In accoglimento della specifica istanza formulata dall'appellante va, pertanto, disposta la condanna di a Controparte_1
restituire a quanto ad essa corrisposto in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado nella misura conseguente all'accoglimento di questo motivo di gravame.
Secondo motivo (MANCATA QUANTIFICAZIONE IN DISPOSITIVO DELLE
SPESE TECNICHE DI PARTE, OGGETTO DI CONDANNA. ERRONEA
QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE).
Con il secondo motivo l' appellante censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata a rimborsare a le Controparte_1
spese asseritamente da questa sostenute per il compenso al suo pagina 8 di 17 consulente tecnico di parte geom. CP_6
Sostiene al riguardo che al suddetto c.t.p. sono state pagate due fatture, una d'acconto ed una a saldo.
La prima di €. *1.921,50* risulta essere stata pagata dal padre della sig. mentre la seconda è stata CP_1 Persona_2
pagata direttamente dalla CP_1
Sostiene, perciò, l'appellante l'erroneità della sentenza per avere pronunciato condanna in favore della anche per l'importo CP_1
relativo alla fattura d'acconto, in quanto pagata non da lei stessa bensì da altro soggetto.
Ragione per cui, secondo l'appellante, non avendo né dedotto né dimostrato la di avere agito in rappresentanza del sig. CP_1
ella non avrebbe diritto ad ottenere il rimborso. Persona_2
Sul punto la ha indicato e documentato, con produzione CP_1
di copia della denuncia di successione, con conferma avuta anche dal suo difensore all'udienza in presenza del 17 settembre 2025, che il sig. è deceduto ab intestato lasciando quali Persona_2
eredi la moglie e tre figli.
Ne consegue che ha ora diritto ad ottenere il Controparte_1
rimborso della fattura d'acconto pagata da suo padre solo nei limiti della sua quota ereditaria dei 2/9 e, quindi, per €. *427,00*
(€. *1.921,50: 9 = €. *213,50* x 2 = €. *427,00*).
Va invece confermata la statuizione in ordine alla condanna del pagamento della fattura a saldo del c.t.p.. pagina 9 di 17 Il motivo viene, perciò, parzialmente accolto.
Terzo motivo (CONDANNA D L PAGAMENTO DELLE Parte_1
SPESE DI LITE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 702 BIS CPC – ERRONEA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA).
Con il terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui il tribunale ha condannato l'appellante all'integrale pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. in favore della ricorrente . Controparte_1
Sostiene al riguardo che l'originaria domanda era stata formulata articolandola in più capi dei quali ne era stato accolto solo uno, quello relativo ai danni materiali causati ai locali di proprietà della e con rigetto delle altre di valore CP_1
superiore all'unica accolta.
Ragione per cui, secondo l'appellante, doveva essere stata disposta compensazione, quantomeno parziale.
Il motivo è fondato.
La domanda della ricorrente è stata effettivamente articolata in più capi e di essi è stato accolto solo quello di minor valore monetario.
Vi sono quindi le condizioni per poter disporre la parziale compensazione delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nella misura dei 3/4, con condanna della alla Pt_1
rifusione in favore della del residuo ¼. CP_1
Quarto motivo (LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO
pagina 10 di 17 DI ATP – necessità di rideterminazione)
Con il quarto motivo viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la liquidazione a carico della resistente delle spese del procedimento di a.t.p.. Pt_1
Secondo l'appellante essa non è corretta in quanto eseguita applicando come scaglione di riferimento quello della lite di valore indeterminabile.
Il motivo è fondato.
Il c.t.u., all'esito delle operazioni peritali da lui eseguite, ha determinato il solo costo da sostenersi per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni arrecati dalle infiltrazioni.
Le spese di detta fase andavano quindi determinate in relazione a detto valore, per cui lo scaglione di riferimento dei procedimenti di istruzione preventiva doveva essere quello fino ad €. *5.200,00*.
Esse vengono perciò liquidate in €. *2.795,05* (€. 567,00* per la
“fase di studio”, €. *709,00* per la “fase introduttiva”, €. *1.061,00* per la
“fase istruttoria”, oltre accessori di legge).
* * *
L'appello incidentale
Primo motivo (IN ORDINE ALLA PERDITA DEI CANONI DI LOCAZIONE – CP_ SPESE CONDOMINIALI PERIOD 2018 – GIUGN ASSOLVIMENTO CP_7
ONERE PROBATORIO E DANNO IN RE IPSA – violazione artt. 2056, 1223 e 1226 c.c. ed art. 115 c.p.c.).
pagina 11 di 17 Con il primo motivo la sentenza viene censurata in via incidentale da nella parte in cui è stata Controparte_1
rigettata la sua domanda relativa alla richiesta di condanna di al risarcimento del danno asseritamente Parte_1
derivante dalla perdita dei canoni di locazione dell'immobile nel quale si sono verificate le infiltrazioni per il periodo in cui esse si sono verificate e fino alla data della loro eliminazione.
A sostegno della domanda indica che l'appartamento oggetto di causa non era destinato ad abitazione della ricorrente bensì alla locazione.
Indica al riguardo che quando si sono verificate le infiltrazioni l'appartamento era locato a tale sig. e che, dopo la Per_3
riconsegna alla proprietaria da parte di detto locatore e dopo i lavori di ripristino eseguiti per eliminare i danni da infiltrazione, l'immobile è stato nuovamente concesso in locazione con contratto 4 + 4.
L'appellante incidentale non ha tuttavia offerto alcuna prova dell'impossibilità di dare in locazione l'appartamento nel periodo intercorrente fra la sua riconsegna e l'inizio del nuovo contratto, chiedendo l'accoglimento del suo gravame solo sul presupposto che la sua volontà di dare in locazione l'immobile doveva ritenersi provata in quanto “la volontà locatizia era insita e sottintesa nella stessa formulazione della domanda di risarcimento dei canoni di locazione persi” (cfr. pag. 28 comparsa di risposta con appello incidentale). CP_1
pagina 12 di 17 Ai fini della quantificazione del presunto danno si fa poi richiesta di liquidazione “sulla base di elementi presuntivi semplici” (cfr. pag. 28 comparsa di risposta con appello CP_1
incidentale), prendendo a base di riferimento il canone mensile di
€. *570,00* corrisposto dal precedente locatore sig. Per_3
Nel contesto così delineato ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per poter accogliere il gravame incidentale sul punto stante la carenza di elementi concreti dai quali desumere la reale volontà della di locare l'immobile nel periodo CP_1
maggio 2018 – giugno 2019 e l'impossibilità di farlo in ragione dell'esistenza delle infiltrazioni.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Esso va rigettato, per le medesime ragioni esposte in precedenza, anche per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri condominiali per la quota conduttore per il medesimo periodo.
Secondo motivo (IN ORDINE AL DANNO MORALE: assolvimento onere probatorio mediante presunzioni e/o riconoscimento in via equitativa valutate le circostanze del caso
– violazione artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e art. 115 c.p.c.).
Con il secondo motivo l' appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto in suo favore il danno morale che sarebbe stato causato alla CP_1
dalla situazione in cui si è venuta a trovare in conseguenza delle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà.
Indica al riguardo che l'inerzia tenuta dalla in Pt_1 pagina 13 di 17 occasione delle infiltrazioni originate dal suo appartamento ed il lungo periodo di tempo in cui esse si sono manifestate avrebbero aggravato la già “dolorosa condizione psico-fisica in cui si trovava la originaria ricorrente e famiglia, dovuta alla grave malattia e decesso improvviso del padre” (cfr. pag. 32 comparsa di risposta con appello incidentale). CP_1
La richiesta non ha fondamento.
Essa, infatti, non ha avuto alcun riscontro documentale (es. consulenza attestante la situazione psico-fisica della e si fonda CP_1
solo sulla richiesta di suo accoglimento sulla base di presunzioni che peraltro non sono state nemmeno enunciate.
Né risulta essere stata fornita la prova della malattia del sig. del quale è stata documentata esclusivamente la sua CP_1
scomparsa mediante produzione della denuncia di successione.
* * *
Al parziale accoglimento dell'appello principale ed al rigetto dell'appello incidentale segue la parziale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura dei
¾ ponendo il residuo ¼ a carico dell'appellante principale alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell' appellante pagina 14 di 17 incidentale soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione:
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
gli importi da questa a lei corrisposti in esecuzione del capo della sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.;
- condanna a rimborsare le spese relative al Parte_1
compenso corrisposto al suo c.t.p. nella complessiva misura di €.
*1.708,00*;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma versata in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione al capo della sentenza di condanna all'integrale pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per la parte eccedente la disposta compensazione dei 3/4;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del procedimento di a.t.p. nella misura di €.
*2.795,05*, già comprensiva degli accessori di legge, e condanna a rimborsare a la somma Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 17 versata in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione al capo della sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di a.t.p.;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio con compensazione delle stesse nella misura dei ¾ e ponendo il residuo ¼ a carico di che liquida, (ante compensazione) quanto al Parte_1
primo, in complessivi euro *2.552,00* di cui euro *425,00* per la
“fase di studio”, euro *425,00* per la “fase introduttiva”, euro
*851,00* per la “fase istruttoria” ed euro *851,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *1.923,00* di cui euro
*536,00* per la “fase di studio”, euro *536,00* per la “fase introduttiva” ed euro *851,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- conferma nel resto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012 nei confronti dell'appellante incidentale
[...]
. CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE pagina 16 di 17 Daniela Fedele
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 182/2024
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 182/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2024 dall'avv. Lara Ragazzini in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025
d a OGGETTO:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. rappresentata e difesa dall'avv. RAGAZZINI LARA (c.f.:
) elettivamente domiciliata in codice: 145013 C.F._2
DESENZANO DEL GARDA (Bs) PIAZZA DUOMO n. 2 presso l'avv. LARA RAGAZZINI come da procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta del primo grado pagina 1 di 17 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. BICELLI DOMENICO (c.f.:
), elettivamente domiciliata in C.F._4
CALCINATO, VIA CARLO ALBERTO n. 39 presso l'avv.
DOMENICO BICELLI come da procura alle liti allegata alla busta telematica di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di primo grado
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CP_2
[...]
CP_4
APPELLATI – non costituiti in giudizio
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, in data 12 / 17 gennaio 2024 n.
172/2024.
CONCLUSIONI
dell' appellante Parte_1
riformare parzialmente l'ordinanza del 12.1.2024, comunicata il
17.01.2024, emessa a conclusione del procedimento ex art.702 bis cpc rubricato al numero 3231/2023 RG Tribunale di Brescia e dunque, disporre:
1) che le spese di lite del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso CTU, già oggetto di accordo conciliativo e liquidate a favore di in € 1.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario di spese generali, Iva e CPA di legge ed € 150,55 per pagina 2 di 17 esborsi non siano poste a carico di Parte_1
2) che sia tenuta al pagamento delle spese di Parte_1 consulenza di parte di nel procedimento di atp Controparte_1 limitatamente all'importo di € 1.281,00
3) disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, la compensazione integrale fra ed delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del procedimento ex art.702 bis c.p.c ovvero, in subordine, disporre la parziale compensazione delle stesse con condanna di Parte_1
a corrispondere alla sig.ra un importo non
[...] Controparte_1 superiore ad un quarto di quello liquidato dal Giudice di primo grado nell'ordinanza appellata a titolo di spese di lite.
4) Rideterminare l'importo dovuto da ad Parte_1 CP_1 per compensi di lite della fase di atp in base alle tabelle ministeriali
[...] in uso per lo scaglione di valore compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,00, sostituendo la somma così determinata, comunque non superiore ad €
1.269,00 (oltre accessori) a quella di € 3.056,00 oltre accessori indicata come dovuta ad nel provvedimento impugnato ovvero, in Controparte_1 subordine, rideterminare detto importo applicando i valori minimi di compenso stabiliti per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, e quindi stabilire che la sig.ra debba rifondere, Parte_1
a titolo di spese legali di atp, ad la somma di € 1.528,00 Controparte_1
(oltre accessori) anziché quella di € 3.056,00 (oltre accessori).
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ovvero, in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'appello, con compensazione delle stesse. dell' appellata – appellante incidentale Controparte_1
- rigettare, per i motivi di cui in narrativa, integralmente l'appello principale proposto dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 sig.ra avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa Controparte_1 dal Tribunale di Brescia – G.I. dott.ssa E. Sampaolesi in data 14.01.2024,
Rg n. 3231/23- Cron. N. 172/24 – Rep. N. 372/24, comunicata via Pec dalla pagina 3 di 17 Cancelleria in data 17.01.2024, con integrale conferma del provvedimento decisorio di primo grado impugnato e vittoria di compensi professionali, spese ed accessori come per legge del presente giudizio di secondo grado;
- in parziale riforma della suddetta ordinanza, per i titoli di cui in narrativa, accogliersi l'appello incidentale proposto dalla sig.ra
[...]
e, per l'effetto, condannare la sig.ra a CP_1 Parte_1 corrispondere alla prima, la somma di euro 8.597,09 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale per perdita dei canoni di locazione ed oneri condominiali riferiti al periodo maggio 2018/giugno 2019, oltre euro
5.000,00 a titolo di danno morale o quella diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori del presente giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
, comproprietaria di un appartamento sito nel Controparte_1
condominio “Primavera” di Calcinato (Bs), via Solferino n. 4, ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1
, , e chiedendo la loro
[...] CP_4 CP_2 CP_5
condanna, ognuno per quanto di sua competenza, al risarcimento dei danni causati al suo immobile dalle infiltrazioni provenienti dagli appartamenti ad esso soprastanti.
pagina 4 di 17 Ad avviso della ricorrente i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili per essersi resi inadempienti ai doveri di custodia, vigilanza e manutenzione gravanti su di essi.
Nell'esporre la quantificazione delle richieste risarcitorie
[...]
ha indicato in €. *3.744,00* l'ammontare dei costi per CP_1
il ripristino dei locali, oltre a varie altre voci comprendenti l'asserita perdita di canoni di locazione per l'impossibilità di disporre dell'appartamento in condizioni tali da poterlo concedere in godimento a terzi, il rimborso di spese condominiali, il costo delle consulenze fatte eseguire ed altre.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno tutti chiesto, per ragioni diverse per ciascuno di loro, il rigetto delle domande formulate nei loro confronti.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti e con c.t.u. ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto le domande della ricorrente, condannando la sola al Parte_1
risarcimento del danno quantificato in €. *3.744,00* oltre iva, rivalutazione ed interessi legali e respingendo le domande formulate nei confronti degli altri convenuti.
Quanto alle spese vi è stata condanna di in Parte_1
favore di sia per quelle del giudizio di merito Controparte_1
che per quelle del procedimento per a.t.p. che della c.t.u. svolta in esso e condanna di in favore dei convenuti Controparte_1
e per quelle del giudizio di merito. CP_4 CP_2 pagina 5 di 17 Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che è stata raggiunta la prova dell'origine delle infiltrazioni come provenienti dall'appartamento di proprietà della Pt_1
mentre è stata esclusa la responsabilità del convenuto in CP_4
quanto le infiltrazioni hanno solo attraversato il suo appartamento, sottostante a quello della e sovrastante Pt_1
a quello della (e quindi anch'egli a sua volta CP_1
danneggiato), ma non si sono originate nella sua proprietà, e quella dei in quanto essi, non appena avuta la CP_2
disponibilità dell'immobile in precedenza di proprietà della si sono subito positivamente attivati per eliminare le Pt_1
cause delle infiltrazioni.
Quanto al danno il tribunale ha ritenuto di limitarlo ai soli costi per il ripristino dei locali nella misura determinata dal c.t.u., dichiarando o tardive o non provate le ulteriori domande.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
con atto di citazione con il quale ha chiesto la parziale
[...]
modifica dell'impugnata decisione in punto di liquidazione delle spese.
Nel proporre appello ha evocato in giudizio, Parte_1
oltre che , anche gli altri soggetti convenuti in Controparte_1
primo grado da parte della ricorrente , CP_1 CP_4 CP_2
e , ma ha formulato domande esclusivamente
[...] CP_5
nei confronti della CP_1
Quest'ultima, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame ed pagina 6 di 17 ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna della al pagamento anche delle altre voci di danno indicate Pt_1
in primo grado e non riconosciute dal tribunale.
All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Primo motivo (CONDANNA DI AL PAGAMENTO Parte_1
DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI CTU (RG 5592/2022 Tribunale di Brescia) –
MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'ART. 92 COMMA 3 CPC ED ESISTENZA
DI PRECEDENTE GIUDICATO).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stata condannata a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del procedimento relativo CP_1
all'opposizione al decreto del compenso al c.t.u..
Il motivo è fondato.
E' agli atti del giudizio l'accordo con il quale le parti si sono accordate per compensare integralmente fra le stesse le spese di lite relative al suddetto procedimento.
L'appellante sostiene che per effetto di detto accordo, Pt_1
recepito in successivo provvedimento del giudice divenuto definitivo, non era possibile per il tribunale delibare pagina 7 di 17 ulteriormente su tale aspetto della vicenda in quanto già definito in altra sede.
L'appellata contesta tale impostazione sostenendo che la CP_1
era intervenuta volontariamente nel procedimento in Pt_1
cui le parti erano la stessa ed il c.t.u. ing. CP_1 Per_1
motivo per cui i benefici dell'accordo raggiunto in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite non si estenderebbero anche alla Pt_1
La tesi sostenuta dall'appellante incidentale non ha pregio difensivo in quanto la seppur intervenuta Pt_1
volontariamente nel giudizio ne è stata comunque parte e quindi l'accordo sulla compensazione, avendo riguardato tutte le parti del giudizio, comporta che il tribunale non poteva nuovamente decidere in ordine alle spese della c.t.u..
In accoglimento della specifica istanza formulata dall'appellante va, pertanto, disposta la condanna di a Controparte_1
restituire a quanto ad essa corrisposto in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado nella misura conseguente all'accoglimento di questo motivo di gravame.
Secondo motivo (MANCATA QUANTIFICAZIONE IN DISPOSITIVO DELLE
SPESE TECNICHE DI PARTE, OGGETTO DI CONDANNA. ERRONEA
QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE).
Con il secondo motivo l' appellante censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata a rimborsare a le Controparte_1
spese asseritamente da questa sostenute per il compenso al suo pagina 8 di 17 consulente tecnico di parte geom. CP_6
Sostiene al riguardo che al suddetto c.t.p. sono state pagate due fatture, una d'acconto ed una a saldo.
La prima di €. *1.921,50* risulta essere stata pagata dal padre della sig. mentre la seconda è stata CP_1 Persona_2
pagata direttamente dalla CP_1
Sostiene, perciò, l'appellante l'erroneità della sentenza per avere pronunciato condanna in favore della anche per l'importo CP_1
relativo alla fattura d'acconto, in quanto pagata non da lei stessa bensì da altro soggetto.
Ragione per cui, secondo l'appellante, non avendo né dedotto né dimostrato la di avere agito in rappresentanza del sig. CP_1
ella non avrebbe diritto ad ottenere il rimborso. Persona_2
Sul punto la ha indicato e documentato, con produzione CP_1
di copia della denuncia di successione, con conferma avuta anche dal suo difensore all'udienza in presenza del 17 settembre 2025, che il sig. è deceduto ab intestato lasciando quali Persona_2
eredi la moglie e tre figli.
Ne consegue che ha ora diritto ad ottenere il Controparte_1
rimborso della fattura d'acconto pagata da suo padre solo nei limiti della sua quota ereditaria dei 2/9 e, quindi, per €. *427,00*
(€. *1.921,50: 9 = €. *213,50* x 2 = €. *427,00*).
Va invece confermata la statuizione in ordine alla condanna del pagamento della fattura a saldo del c.t.p.. pagina 9 di 17 Il motivo viene, perciò, parzialmente accolto.
Terzo motivo (CONDANNA D L PAGAMENTO DELLE Parte_1
SPESE DI LITE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 702 BIS CPC – ERRONEA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA).
Con il terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui il tribunale ha condannato l'appellante all'integrale pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. in favore della ricorrente . Controparte_1
Sostiene al riguardo che l'originaria domanda era stata formulata articolandola in più capi dei quali ne era stato accolto solo uno, quello relativo ai danni materiali causati ai locali di proprietà della e con rigetto delle altre di valore CP_1
superiore all'unica accolta.
Ragione per cui, secondo l'appellante, doveva essere stata disposta compensazione, quantomeno parziale.
Il motivo è fondato.
La domanda della ricorrente è stata effettivamente articolata in più capi e di essi è stato accolto solo quello di minor valore monetario.
Vi sono quindi le condizioni per poter disporre la parziale compensazione delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nella misura dei 3/4, con condanna della alla Pt_1
rifusione in favore della del residuo ¼. CP_1
Quarto motivo (LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO
pagina 10 di 17 DI ATP – necessità di rideterminazione)
Con il quarto motivo viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la liquidazione a carico della resistente delle spese del procedimento di a.t.p.. Pt_1
Secondo l'appellante essa non è corretta in quanto eseguita applicando come scaglione di riferimento quello della lite di valore indeterminabile.
Il motivo è fondato.
Il c.t.u., all'esito delle operazioni peritali da lui eseguite, ha determinato il solo costo da sostenersi per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni arrecati dalle infiltrazioni.
Le spese di detta fase andavano quindi determinate in relazione a detto valore, per cui lo scaglione di riferimento dei procedimenti di istruzione preventiva doveva essere quello fino ad €. *5.200,00*.
Esse vengono perciò liquidate in €. *2.795,05* (€. 567,00* per la
“fase di studio”, €. *709,00* per la “fase introduttiva”, €. *1.061,00* per la
“fase istruttoria”, oltre accessori di legge).
* * *
L'appello incidentale
Primo motivo (IN ORDINE ALLA PERDITA DEI CANONI DI LOCAZIONE – CP_ SPESE CONDOMINIALI PERIOD 2018 – GIUGN ASSOLVIMENTO CP_7
ONERE PROBATORIO E DANNO IN RE IPSA – violazione artt. 2056, 1223 e 1226 c.c. ed art. 115 c.p.c.).
pagina 11 di 17 Con il primo motivo la sentenza viene censurata in via incidentale da nella parte in cui è stata Controparte_1
rigettata la sua domanda relativa alla richiesta di condanna di al risarcimento del danno asseritamente Parte_1
derivante dalla perdita dei canoni di locazione dell'immobile nel quale si sono verificate le infiltrazioni per il periodo in cui esse si sono verificate e fino alla data della loro eliminazione.
A sostegno della domanda indica che l'appartamento oggetto di causa non era destinato ad abitazione della ricorrente bensì alla locazione.
Indica al riguardo che quando si sono verificate le infiltrazioni l'appartamento era locato a tale sig. e che, dopo la Per_3
riconsegna alla proprietaria da parte di detto locatore e dopo i lavori di ripristino eseguiti per eliminare i danni da infiltrazione, l'immobile è stato nuovamente concesso in locazione con contratto 4 + 4.
L'appellante incidentale non ha tuttavia offerto alcuna prova dell'impossibilità di dare in locazione l'appartamento nel periodo intercorrente fra la sua riconsegna e l'inizio del nuovo contratto, chiedendo l'accoglimento del suo gravame solo sul presupposto che la sua volontà di dare in locazione l'immobile doveva ritenersi provata in quanto “la volontà locatizia era insita e sottintesa nella stessa formulazione della domanda di risarcimento dei canoni di locazione persi” (cfr. pag. 28 comparsa di risposta con appello incidentale). CP_1
pagina 12 di 17 Ai fini della quantificazione del presunto danno si fa poi richiesta di liquidazione “sulla base di elementi presuntivi semplici” (cfr. pag. 28 comparsa di risposta con appello CP_1
incidentale), prendendo a base di riferimento il canone mensile di
€. *570,00* corrisposto dal precedente locatore sig. Per_3
Nel contesto così delineato ritiene la Corte che non vi siano i presupposti per poter accogliere il gravame incidentale sul punto stante la carenza di elementi concreti dai quali desumere la reale volontà della di locare l'immobile nel periodo CP_1
maggio 2018 – giugno 2019 e l'impossibilità di farlo in ragione dell'esistenza delle infiltrazioni.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Esso va rigettato, per le medesime ragioni esposte in precedenza, anche per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri condominiali per la quota conduttore per il medesimo periodo.
Secondo motivo (IN ORDINE AL DANNO MORALE: assolvimento onere probatorio mediante presunzioni e/o riconoscimento in via equitativa valutate le circostanze del caso
– violazione artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e art. 115 c.p.c.).
Con il secondo motivo l' appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto in suo favore il danno morale che sarebbe stato causato alla CP_1
dalla situazione in cui si è venuta a trovare in conseguenza delle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà.
Indica al riguardo che l'inerzia tenuta dalla in Pt_1 pagina 13 di 17 occasione delle infiltrazioni originate dal suo appartamento ed il lungo periodo di tempo in cui esse si sono manifestate avrebbero aggravato la già “dolorosa condizione psico-fisica in cui si trovava la originaria ricorrente e famiglia, dovuta alla grave malattia e decesso improvviso del padre” (cfr. pag. 32 comparsa di risposta con appello incidentale). CP_1
La richiesta non ha fondamento.
Essa, infatti, non ha avuto alcun riscontro documentale (es. consulenza attestante la situazione psico-fisica della e si fonda CP_1
solo sulla richiesta di suo accoglimento sulla base di presunzioni che peraltro non sono state nemmeno enunciate.
Né risulta essere stata fornita la prova della malattia del sig. del quale è stata documentata esclusivamente la sua CP_1
scomparsa mediante produzione della denuncia di successione.
* * *
Al parziale accoglimento dell'appello principale ed al rigetto dell'appello incidentale segue la parziale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura dei
¾ ponendo il residuo ¼ a carico dell'appellante principale alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell' appellante pagina 14 di 17 incidentale soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione:
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
gli importi da questa a lei corrisposti in esecuzione del capo della sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.;
- condanna a rimborsare le spese relative al Parte_1
compenso corrisposto al suo c.t.p. nella complessiva misura di €.
*1.708,00*;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma versata in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione al capo della sentenza di condanna all'integrale pagamento delle spese di lite del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per la parte eccedente la disposta compensazione dei 3/4;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del procedimento di a.t.p. nella misura di €.
*2.795,05*, già comprensiva degli accessori di legge, e condanna a rimborsare a la somma Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 17 versata in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado in relazione al capo della sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di a.t.p.;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio con compensazione delle stesse nella misura dei ¾ e ponendo il residuo ¼ a carico di che liquida, (ante compensazione) quanto al Parte_1
primo, in complessivi euro *2.552,00* di cui euro *425,00* per la
“fase di studio”, euro *425,00* per la “fase introduttiva”, euro
*851,00* per la “fase istruttoria” ed euro *851,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *1.923,00* di cui euro
*536,00* per la “fase di studio”, euro *536,00* per la “fase introduttiva” ed euro *851,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- conferma nel resto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012 nei confronti dell'appellante incidentale
[...]
. CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE pagina 16 di 17 Daniela Fedele
pagina 17 di 17