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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4243/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4243/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Lorenza Gnes ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 4 febbraio
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Ucraina in data 19 febbraio 1998 e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento (TN) i figli , in data 2 settembre 2004, Per_1
maggiorenne, e , in data 8 agosto 2009, minorenne. Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 125/2023 di data 12 gennaio 2023, con udienza innanzi al Presidente in data 30 novembre 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto la sig.ra attualmente convive con i figli Parte_1 nell'abitazione coniugale, mentre il sig. vive in altro alloggio. Parte_2
I coniugi hanno rappresentato che la moglie ha un reddito mensile di circa €
1.350,00, mentre il marito ha lavorato regolarmente come muratore e attualmente svolge lavori saltuari come artigiano-muratore.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “A.. confermare l'assegnazione in uso della casa familiare, comprensiva di garage, sita in Caderzone Terme (TN) Via Umberto Primo n. 2 alla signora con la quale vivranno i due figli;
. Parte_1
B. il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche a favore di entrambi i figli
C. saranno incassati totalmente dalla madre gli assegni familiari, l'assegno unico universale ed altri eventuali contributi che stato o regione erogano a favore dei figli;
D. le parti dichiarano di aver già diviso i beni comuni e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in merito al rapporto coniugale: la Ford Tourneo
Courier tg FY097HP è di proprietà esclusiva della signora mentre Parte_1
la Fiat Doblo tg EP 091 BP rimane in proprietà esclusiva del signor Parte_2
la casa in Ucraina a Leopoli rimane in proprietà esclusiva del signor Parte_2
E.- le spese legali del presente procedimento sono a carico della signora Pt_1
”.
[...]
Con istanza di rinvio d'udienza datata 17 dicembre 2024 il ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare in data 16 dicembre 2024 presso il cantiere di Lavis (TN), via Di Vittorio n. 6, in qualità di operaio della ditta Zanetti s.p.a. con sede in Lallio.
All'udienza del 4 febbraio 2025 il ricorrente ha dato atto di guadagnare circa €
1.200,00 al mese per la sua attività di operaio. Alla predetta udienza le parti hanno
2 domandato congiuntamente l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, integrate come segue: “affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione presso la mamma e visite libere tra il padre e il figlio;
obbligo a carico del padre di versare mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 250,00, da versarsi Per_2 alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
La domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai ricorrenti
è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, in data 30 novembre 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
125/2023 di data 12 gennaio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita del figlio minore e le condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli Per_2
corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore (quindici anni). Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
3 Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese sono a carico della signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Ucraina in data 19 febbraio 1998, alle condizioni accessorie di cui al ricorso e integrate all'udienza del 4 febbraio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4243/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Lorenza Gnes ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 4 febbraio
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Ucraina in data 19 febbraio 1998 e che dalla loro unione sono nati a Tione di Trento (TN) i figli , in data 2 settembre 2004, Per_1
maggiorenne, e , in data 8 agosto 2009, minorenne. Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 125/2023 di data 12 gennaio 2023, con udienza innanzi al Presidente in data 30 novembre 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto la sig.ra attualmente convive con i figli Parte_1 nell'abitazione coniugale, mentre il sig. vive in altro alloggio. Parte_2
I coniugi hanno rappresentato che la moglie ha un reddito mensile di circa €
1.350,00, mentre il marito ha lavorato regolarmente come muratore e attualmente svolge lavori saltuari come artigiano-muratore.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “A.. confermare l'assegnazione in uso della casa familiare, comprensiva di garage, sita in Caderzone Terme (TN) Via Umberto Primo n. 2 alla signora con la quale vivranno i due figli;
. Parte_1
B. il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche a favore di entrambi i figli
C. saranno incassati totalmente dalla madre gli assegni familiari, l'assegno unico universale ed altri eventuali contributi che stato o regione erogano a favore dei figli;
D. le parti dichiarano di aver già diviso i beni comuni e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in merito al rapporto coniugale: la Ford Tourneo
Courier tg FY097HP è di proprietà esclusiva della signora mentre Parte_1
la Fiat Doblo tg EP 091 BP rimane in proprietà esclusiva del signor Parte_2
la casa in Ucraina a Leopoli rimane in proprietà esclusiva del signor Parte_2
E.- le spese legali del presente procedimento sono a carico della signora Pt_1
”.
[...]
Con istanza di rinvio d'udienza datata 17 dicembre 2024 il ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare in data 16 dicembre 2024 presso il cantiere di Lavis (TN), via Di Vittorio n. 6, in qualità di operaio della ditta Zanetti s.p.a. con sede in Lallio.
All'udienza del 4 febbraio 2025 il ricorrente ha dato atto di guadagnare circa €
1.200,00 al mese per la sua attività di operaio. Alla predetta udienza le parti hanno
2 domandato congiuntamente l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, integrate come segue: “affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione presso la mamma e visite libere tra il padre e il figlio;
obbligo a carico del padre di versare mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 250,00, da versarsi Per_2 alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
La domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai ricorrenti
è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, in data 30 novembre 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
125/2023 di data 12 gennaio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita del figlio minore e le condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli Per_2
corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore (quindici anni). Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
3 Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese sono a carico della signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Ucraina in data 19 febbraio 1998, alle condizioni accessorie di cui al ricorso e integrate all'udienza del 4 febbraio 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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