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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3903/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mascalucia (CT), Via Etnea n. 318, presso lo studio dell'avv.
IN TO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data Controparte_1
22.4.1980 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , nata a [...] il Persona_1
24/03/1980, , nato a [...] il [...], e nato a Persona_2 Persona_3
Catania il 10/12/1996, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha esposto che il resistente ha lasciato la casa coniugale nel mese di gennaio 2014.
Ha chiesto di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 700,00.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la Controparte_1
sua contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Non sono stati assunti provvedimenti urgenti, avendo la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, esposto, testualmente: “Non lavoro, non percepisco il reddito di cittadinanza
poiché ho una casa a me intestata. La casa coniugale si trova a Gravina di Catania, Via
Francia n. 11, è una casa popolare, assegnata a mio marito. La convivenza coniugale è cessata
8-9 anni fa, lui è andato via di casa. Mio marito lavora al Porto di Catania presso il Circolo
nautico N.i.c. e guadagna Euro 1.800,00 al mese circa. In passato mi dava Euro 200,00. Lui
non voleva che io lavorassi … Svolgo lavori saltuari”.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore appare infondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che la convivenza è di fatto cessata nel mese di gennaio 2014, come esposto dalla ricorrente stessa, e pertanto non vi è alcun tenore di vista goduto durante la convivenza coniugale da salvaguardare.
La ricorrente stessa, in sede di udienza presidenziale, ha esposto di essere proprietaria di un immobile, diverso da quello costituente la casa coniugale, e che per tale motivo non percepiva all'epoca il c.d. reddito di cittadinanza;
non è stata allegata alcuna prova documentale dalla quale possa evincersi che la stessa percepisca altre indennità o emolumenti.
La ricorrente stessa ha riferito di svolgere lavori saltuari.
Inoltre, la ricorrente nulla ha riferito in ordine ad eventuali malattie o a elementi problematici che non consentano alla stessa di lavorare, se non i riferimenti alla sua età
anagrafica, in maniera peraltro apodittica.
Inoltre, la ricorrente non ha argomentato nulla in ordine ad una eventuale sperequazione economica tra le parti da rimuovere.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la mancata costituzione in giudizio del resistente consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
rigetta la domanda della ricorrente volta a porre a carico del Parte_1
resistente il pagamento di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento in suo favore;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mascalucia (CT), Via Etnea n. 318, presso lo studio dell'avv.
IN TO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data Controparte_1
22.4.1980 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , nata a [...] il Persona_1
24/03/1980, , nato a [...] il [...], e nato a Persona_2 Persona_3
Catania il 10/12/1996, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha esposto che il resistente ha lasciato la casa coniugale nel mese di gennaio 2014.
Ha chiesto di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 700,00.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la Controparte_1
sua contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Non sono stati assunti provvedimenti urgenti, avendo la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, esposto, testualmente: “Non lavoro, non percepisco il reddito di cittadinanza
poiché ho una casa a me intestata. La casa coniugale si trova a Gravina di Catania, Via
Francia n. 11, è una casa popolare, assegnata a mio marito. La convivenza coniugale è cessata
8-9 anni fa, lui è andato via di casa. Mio marito lavora al Porto di Catania presso il Circolo
nautico N.i.c. e guadagna Euro 1.800,00 al mese circa. In passato mi dava Euro 200,00. Lui
non voleva che io lavorassi … Svolgo lavori saltuari”.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore appare infondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che la convivenza è di fatto cessata nel mese di gennaio 2014, come esposto dalla ricorrente stessa, e pertanto non vi è alcun tenore di vista goduto durante la convivenza coniugale da salvaguardare.
La ricorrente stessa, in sede di udienza presidenziale, ha esposto di essere proprietaria di un immobile, diverso da quello costituente la casa coniugale, e che per tale motivo non percepiva all'epoca il c.d. reddito di cittadinanza;
non è stata allegata alcuna prova documentale dalla quale possa evincersi che la stessa percepisca altre indennità o emolumenti.
La ricorrente stessa ha riferito di svolgere lavori saltuari.
Inoltre, la ricorrente nulla ha riferito in ordine ad eventuali malattie o a elementi problematici che non consentano alla stessa di lavorare, se non i riferimenti alla sua età
anagrafica, in maniera peraltro apodittica.
Inoltre, la ricorrente non ha argomentato nulla in ordine ad una eventuale sperequazione economica tra le parti da rimuovere.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la mancata costituzione in giudizio del resistente consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
rigetta la domanda della ricorrente volta a porre a carico del Parte_1
resistente il pagamento di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento in suo favore;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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