Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14689 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità ex art. 244 c.c. vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GARGANESE
CLAUDIA presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO FIERRO presso il quale
è elettivamente domiciliato;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
MAIONE VINCENZA, quale curatrice speciale del minore;
CONVENUTO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso per l'accoglimento della domanda di status con la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre per il minore e la perdita del cognome paterno;
hanno, altresì, concluso per la CP_2
ripartizione del 50% a carico delle parti in ordine alle spese di liquidazione della CTU.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda dichiarando che il SI. non è il padre biologico del minore Parte_1
. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'attore in epigrafe allegava: che aveva contratto matrimonio con la SI.ra , in data Controparte_1
07/06/2014, a Pozzuoli;
che in data 17/02/2020 a Pozzuoli era nato il figlio (terzo CP_2
figlio della coppia); che in data 01/06/2021 aveva promosso l'azione per lo scioglimento del matrimonio;
che aveva scoperto che la moglie, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo;
che si era rivolto ad un laboratorio per svolgere gli esami genetici, dai quali era emerso che non era il padre biologico del minore;
CP_2
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare che non era il padre del minore.
Si costituiva il minore , tramite il curatore speciale, Controparte_2
associandosi alla domanda di accertamento giudiziale della paternità.
Si costituiva, altresì, la SI.ra , la quale eccepiva la Controparte_1 tardività della domanda dell'attore, in quanto era decorso il termine di un anno dalla scoperta dell'adulterio e che gi esami di laboratorio eseguiti erano stati svolti senza i necessari consensi e autorizzazione e che, pertanto, erano documenti illecitamente acquisiti;
tutto ciò premesso, concludeva per l'inammissibilità e il rigetto della domanda attorea.
La causa era istruita con il libero interrogatorio e CTU medico legale;
depositata la relazione del CTU, l'avv. Saffiotti depositava istanza di rinuncia
2 3
all'incarico e, pertanto, si costituiva l'avv. Maione, quale nuova curatrice del minore.
All'udienza del 23/01/2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio.
In via preliminare, la domanda va ritenuta tempestiva.
Infatti, le conclusioni conformi delle parti e del curatore speciale permettono di ritenere rinunziata l'eccezione di inammissibilità dell'azione e, soprattutto, non contestata la ricostruzione effettuata dall'attore nell'atto introduttivo.
Del resto, il curatore speciale ha fatto propria la domanda.
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dalla CTU del dott. , le cui conclusioni si condividono Persona_1 integralmente, si legge che “lo studio sulla comparazione dei profili genetici non ha rilevato la correlazione autosomica tra il profilo genetico di Parte_1
(Presunto Padre) e quello di (figlio). Si può
[...] Controparte_2
pertanto asserire che non è il padre biologico di Parte_1 CP_2
”.
[...]
Pertanto, il Tribunale considerato l'esito chiarissimo della consulenza ematologica, ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento del figlio naturale.
Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita.
I difensori, inoltre, hanno rassegnato conclusioni conformi sia in ordine alla domanda di status (come si è osservato) che a quella di revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del SI. per il minore Pt_1
sia infine in ordine alla perdita del cognome paterno. CP_2
Il Collegio, infatti, ritiene che a seguito dell'intervenuto accertamento giudiziale di disconoscimento, debba essere accolta la domanda di revoca dell'obbligo al mantenimento in favore di , con decorrenza dalla CP_2
domanda.
Va accolta, anche, la domanda relativa alla perdita del cognome paterno, in quanto, sebbene il nome e il cognome costituiscano elementi identificativi della persona che rientrano tra i diritti personalissimi, nel caso di
3 4
specie, considerata l'età di (17/02/2020), il cognome paterno non è CP_2
divenuto un autonomo segno distintivo della sua identità personale.
Quindi, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle circostanze di fatto sopra evidenziate appare conforme all'interesse del minore non solo l'accoglimento della domanda, ma anche la sostituzione del cognome con attribuzione allo stesso del cognome materno in luogo di quello paterno.
Ne discende l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Le parti, infine, all'udienza del 23/01/2025 hanno dichiarato quanto segue: “prendiamo atto delle risultanze della Ctu e non muoviamo nessuna contestazione. Intendiamo ottenere la sentenza di disconoscimento. Tuttavia, per valorizzare la relazione tra fratelli, vogliamo chiedere al giudice del divorzio una disciplina della frequentazione paterna che includa non solo
e Francesco ma anche per far si che i tre fratelli, così come CP_3 CP_2
già accade dal 2021, epoca della separazione consensuale, continuino a frequentare entrambi i genitori. Vogliamo valutare di ricorrere all'aiuto degli specialisti dell'Asl per consentire ai bambini di metabolizzare tutte queste novità”.
Al riguardo, il Tribunale può meramente prendere atto della disponibilità delle parti a percorrere in futuro percorsi per l'interesse dei figli della coppia e del minore , per garantire il diritto di fratellanza. E' CP_2 opportuna la trasmissione al giudice del divorzio per l'adozione degli opportuni provvedimenti a garanzia del rapporto di fratria.
Le spese di giudizio stante l'assenza di una effettiva soccombenza di lite possono essere interamente compensate. Relativamente alle spese della
CTU come d'accordo le stesse vanno poste al 50% a carico del SI. Pt_1
e al 50% a carico dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocino a spese dello
Stato della SI.ra . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
non è il padre del minore;
[...] Controparte_2
4 5
• dispone che il minore , nato a [...], il Controparte_2
17/02/2020, assuma il cognome materno in luogo di quello paterno, chiamandosi conseguentemente;
Controparte_4
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 87, parte I, serie A, reg. atti di nascita dell'anno 2020);
• revoca l'obbligo di mantenimento posto a carico del SI. Parte_1
in favore del minore;
[...] CP_2
• spese di lite compensate;
• dichiara le spese di CTU, comprese quelle di CTU già liquidate, vanno poste al 50% a carico del SI. e al 50% a carico dell'Erario, Pt_1 attesa l'ammissione al patrocino a spese dello Stato della SI.ra
; CP_1
• ordina la comunicazione della sentenza al giudice del divorzio.
Così deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 24/01/2025
Il presidente est.
Raffaele Sdino
5