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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.429 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5863/2020 posta in deliberazione il giorno 22/10/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. PANICCIA STEFANO;
E
PRESSO CORTE Controparte_1
D' APPELLO DI ROMA ) P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3496/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_1
era stata respinta la domanda da lui proposta di accertamento dell'illegittimità e di l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso il 5 02 2018 dal
Collegio elettorale di garanzia con il quale gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25823,00 per violazione dell'art. 7 co 6 e co 7 della
Legge 515/93, sanzione comminata sulla base del fatto che il ricorrente si era candidato alle elezioni comunali svolte in data 25 maggio 2014 e che non avrebbe provveduto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7 co 6 della legge 515/93 neanche dopo la notifica della diffida emessa dal Collegio del 16 05 2016 ai sensi dell'art. 15 co. 8 della legge 515/93.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza , dopo la discussione orale , la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'impugnazione , al limite della temerarietà, è manifestamente infondata.
La Corte condivide pienamente l'impunta sentenza.
Si ritiene soltanto di aggiungere e ribadire che l'appellante non ha neppure allegato di non essere residente in [...]: non ha impugnato con querela di falso l'affissione sulla porta di abitazione ovvero nella cassetta postale dell'avviso di mancata notifica, né la spedizione della raccomandata informativa - per la quale vige invece la disciplina della posta ordinaria.- e di cui
è stata pure prodotta la relata di notifica.
Alla stregua delle superiori considerazione non può che ribadirsi la valutazione di inammissibilità operata dal tribunale stante la genericità della prova testimoniale e sostanziale irrilevanza della prova dedotta che non è idonea a contrastare in radice l'effettivo espletamento delle formalità di cui all'art 140 c.p.c. già sopra evidenziate.
2 Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese in favore Parte_1
degli appellati che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma,22.10.2025
IL PRESIDENTE EST
3
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.429 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5863/2020 posta in deliberazione il giorno 22/10/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. PANICCIA STEFANO;
E
PRESSO CORTE Controparte_1
D' APPELLO DI ROMA ) P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3496/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_1
era stata respinta la domanda da lui proposta di accertamento dell'illegittimità e di l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso il 5 02 2018 dal
Collegio elettorale di garanzia con il quale gli veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25823,00 per violazione dell'art. 7 co 6 e co 7 della
Legge 515/93, sanzione comminata sulla base del fatto che il ricorrente si era candidato alle elezioni comunali svolte in data 25 maggio 2014 e che non avrebbe provveduto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7 co 6 della legge 515/93 neanche dopo la notifica della diffida emessa dal Collegio del 16 05 2016 ai sensi dell'art. 15 co. 8 della legge 515/93.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza , dopo la discussione orale , la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'impugnazione , al limite della temerarietà, è manifestamente infondata.
La Corte condivide pienamente l'impunta sentenza.
Si ritiene soltanto di aggiungere e ribadire che l'appellante non ha neppure allegato di non essere residente in [...]: non ha impugnato con querela di falso l'affissione sulla porta di abitazione ovvero nella cassetta postale dell'avviso di mancata notifica, né la spedizione della raccomandata informativa - per la quale vige invece la disciplina della posta ordinaria.- e di cui
è stata pure prodotta la relata di notifica.
Alla stregua delle superiori considerazione non può che ribadirsi la valutazione di inammissibilità operata dal tribunale stante la genericità della prova testimoniale e sostanziale irrilevanza della prova dedotta che non è idonea a contrastare in radice l'effettivo espletamento delle formalità di cui all'art 140 c.p.c. già sopra evidenziate.
2 Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese in favore Parte_1
degli appellati che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma,22.10.2025
IL PRESIDENTE EST
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