Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3656/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 3656/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Donghia,
-parte attrice-
e
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Claudia Sportelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 4748/2022 del 21.12.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I.2.- Nel prosieguo del giudizio la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. È stata altresì disposta l'audizione del figlio minore.
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I.3.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine sino al 23.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede la reintegrazione nella responsabilità genitoriale;
l'affido condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso di sé ovvero, in subordine, presso la madre con fissazione di un calendario di incontri padre-figlio; disporsi che i genitori provvedano direttamente al mantenimento del figlio oltre spese straordinarie al 50%; per il resto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
b) parte convenuta: chiede la conferma del calendario di incontri padre-figlio di cui all'ordinanza del 26.07.2023; per il resto, la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 28.06.2022;
c) P.M. (con nota del 25.09.2024): ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte attrice ha depositato memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale proposta dalla parte attrice è meritevole di accoglimento.
Dalla disamina delle relazioni di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Putignano del 20.02.2024 et 28.05.2024, emerge un miglioramento delle capacità relazionali del padre con il figlio. In particolare, il è risultato attento Pt_1 alle esigenze educativo-scolastiche di e ha dismesso i CP_2 comportamenti pregiudizievoli già posti alla base del provvedimento di decadenza del 30.05.2022 pronunciato dal
Tribunale per i Minorenni di Bari.
Può pertanto ritenersi che attualmente, sebbene residuino delle criticità come si dirà meglio infra, non ricorra certamente alcuna violazione grave dei doveri genitoriali né
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alcuna ipotesi di trascuratezza o abuso. Del pari, è verosimile ritenere che non persistano pericoli di gravi pregiudizi per il figlio.
Può pertanto disporsi la reintegrazione nella responsabilità genitoriale a favore del padre Parte_1
IV.- I provvedimenti riguardanti il figlio CP_2
(07.06.2010) devono essere adottati nei termini che seguono.
IV.1.- Deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre risultando più idoneo all'interesse del minore.
Se è infatti vero che vi è stato un miglioramento delle capacità relazionali del padre nei confronti del figlio tale da giustificarne la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, è altrettanto vero che il figlio patisce CP_2
e vive con disagio il perdurante giudizio svalutante che il continua a manifestare nei confronti della genitrice Pt_1
(cfr. relazione di aggiornamento dei S.S. del 28.05.2024).
L'acredine del padre nei confronti della madre e la di lui avversione per i modelli educativi adottati dalla stessa inducono il Collegio a ritenere l'affidamento esclusivo alla genitrice ancora il più idoneo, anche in considerazione del fatto che l'assenza di collaborazione con l'altro genitore e la continua delegittimazione della relativa figura, non possono che essere valutati come fattori che renderebbero l'affidamento condiviso contrario all'interesse di CP_2
IV.2.- Quanto al calendario di incontri padre-figlio, stante l'esito positivo della messa alla prova delle effettive capacità relazionali del padre, il Collegio ritiene opportuno ampliare il calendario di incontri già predisposto con provvedimento del giudice istruttore del 26.07.2023. In particolare, è opportuno che il figlio possa pranzare con il padre nei giorni infrasettimanali e possa anche pernottare presso il medesimo.
Pertanto, d'ora innanzi, il padre potrà e dovrà incontrare il figlio nei seguenti termini: a) ogni lunedì, mercoledì CP_2
e venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 13:00 quando non vi è scuola) e sino alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle
16:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 11:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno
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successivo dalla h. 11:00 del 31/12 alle h. 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 11:00 del giovedì dei Sepolcri alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, o in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
Resta fermo che il è tenuto ad adottare un Pt_1 comportamento collaborativo con la madre del minore e ad astenersi da ogni e qualsivoglia condotta di conflitto sia con la medesima che con gli operatori dei Servizi Sociali. Con la precisazione che in caso di mancato rispetto potranno essere in futuro domandate modifiche all'attuale calendario di incontri.
IV.2.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti il figlio devono essere adottati nei termini che seguono.
La misura provvisoria del contributo al mantenimento ordinario, già fissata in € 300,00 mensili, merita di essere confermata in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo ai redditi dei genitori così come meglio precisati di seguito.
Quanto al padre, egli è pensionato e percepisce redditi annui netti pari ad € 10.000,00 (cfr. dichiarazione fiscale relativa alla annualità di imposta 2020 allegata al ricorso;
la parte ha invece colpevolmente omesso di depositare le dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2021-2023). Egli ha comprovato di sostenere mensilmente oneri locativi per €
380,00. Sul versante patrimoniale, il non risulta Pt_1 titolare di alcun cespite mobiliare o immobiliare.
Quanto alla madre, risulta che ella presta attività lavorativa da cui percepisce redditi annui netti medi pari ad
€ 16.600,00 circa (cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa conclusionale del 21.11.2024). Sul versante patrimoniale, ella non risulta titolare di alcun cespite mobiliare o immobiliare.
Alla luce dei predetti rilievi nonché in mancanza di allegazioni sul punto, le esigenze del figlio possono CP_2 considerarsi ordinarie rispetto a quelle di ragazzi della medesima età (15 anni circa), sicché il Collegio stima congruo
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confermare la misura già indicata in sede di ordinanza presidenziale.
IV.3.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà provvedere in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.4.- L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre ad integrazione della contribuzione occorrente per il figlio. La genitrice potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza parziale a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nella misura di due terzi del totale. Egli infatti ha visto rigettare ogni richiesta, personale ed economica, con l'eccezione della reintegrazione della responsabilità genitoriale e dell'ampliamento del calendario di incontri con il figlio.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminato ma a bassa complessità, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 20.03.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 4748/2022 del
21.12.2022, così provvede:
1) DISPONE la reintegrazione nella responsabilità genitoriale di;
Parte_1
2) DISPONE che il figlio minore (07.06.2010) continui CP_2 ad essere affidato in via esclusiva alla madre presso cui resta collocato;
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3) DISPONE che il padre possa e debba incontrare il figlio nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
4) PRESCRIVE a di adottare un comportamento Parte_1 collaborativo con la madre del minore e di astenersi da ogni e qualsivoglia condotta di conflitto con la medesima e con gli operatori dei Servizi Sociali;
5) DISPONE a carico di l'obbligo di Parte_1 continuare a pagare mensilmente in favore di
[...] la somma di € 300,00 a titolo di contributo CP_1 ordinario al mantenimento del figlio (oltre CP_2 aggiornamenti annuali in base agli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022);
6) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nei modi e CP_2 termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da che potrà chiederne Controparte_1 il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di due terzi di spese e compensi di Controparte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
5.331,20 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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