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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 02/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Consuelo
Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1129 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], , nata a [...] e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Francesco Campanelli e dall'Avv. Lorenzo Campanelli, in forza di procura speciale in atti, parte attrice contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Pinna, in forza di procura C.F._4
speciale in atti,
parte convenuta
Oggetto: distanze tra costruzioni.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine della proprietà degli attori descritte nei capi 14 e 15 della citazione e meglio precisate al capo 6 della memoria 183, 6° comma n. 1 del 31.07.2020;
1 2) Per l'effetto, condannare i convenuti e ad Controparte_1 Controparte_2
arretrare dette opere fino al limite di 5 metri dal confine dell'immobile degli attori.
3) Dichiarare, inoltre, che i convenuti non hanno il diritto di eliminare o comunque intaccare
o modificare la mantovana che dal tetto dell'edificio degli attori sporge sulla loro proprietà, avendo gli attori acquisito riguardo a questa un diritto di servitù di sporto per usucapione ventennale.
4) Condannare i convenuti ad eliminare le cause delle infiltrazioni indicate al capo 19 della citazione e i danni indicati nel successivo capo 20, come documentati nella relazione di parte dell'Ing. . Persona_1
5) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.
6) Vinte le spese del giudizio anche nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla violazione delle norme sulle distanze tra edifici dedotta in citazione”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti nelle memorie di parte convenuta ex art. 183 comma VI, numeri 2 e 3, da intendersi qui richiamati, l'inammissibilità della domanda nuova avanzata dagli attori volta a ottenere che il Giudice adito voglia: “Dichiarare, inoltre che i convenuti non hanno diritto di eliminare o comunque intaccare o modificare la mantovana che dal tetto dell'edificio degli attori sporge sulla loro proprietà, avendo gli attori acquisito riguardo
a questa un diritto di servitù di sporto per usucapione ventennale”;
- rigettare integralmente le domande tutte avanzate dagli attori, per essere le stesse prive di ogni fondamento, sia in fatto, sia in diritto, mandando assolti i convenuti da ogni avversa pretesa.
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario spese generali del
15% e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_3
[...]
[...
[...] [...]
hanno convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale e
[...] Controparte_1 CP_2
, esponendo:
[...]
- di essere comproprietari di una casa di abitazione sita nella via Cairoli n. 10 a Oristano, distinta in catasto al F. 6, mappale 134, sub. 3 e 135 sub. 3 e 5, confinante con altro immobile distinto al F. 6, mappale 251, sul quale insisteva un fabbricato al piano terra con accesso dalla stessa via Cairoli n. 8 (F. 6, mapp. 251, sub. 5) e un locale accessorio con ingresso dalla via
Cairoli n. 6 (F. 6, mapp. 251, sub. 4), acquistato dai convenuti con atto pubblico data 24.04.2015;
- che il fabbricato acquistato dai convenuti aderiva per una parte con l'abitazione degli attori, mentre la zona giorno retrostante si trovava a una distanza dal confine della proprietà attrice di m.
4,35;
- che i convenuti avevano richiesto in data 20.07.2016 al Comune di Oristano un permesso per l'esecuzione di interventi che, secondo il progetto e la relazione tecnica allegata, avrebbero dovuto consistere in una ristrutturazione del piano terra con opere che non alterassero le caratteristiche costruttive originarie, nella sopraelevazione dello stesso al fine di realizzare un altro appartamento al piano superiore, nonché nella realizzazione di un ripostiglio di mq 17, edificato in aderenza ai lati sud-est del lotto;
- che il Comune di Oristano, in data 04.01.2017, aveva rilasciato il permesso a costruire;
- che i convenuti, contravvenendo alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella relazione tecnica di accompagnamento, fin dai primi mesi del 2018 avevano provveduto alla totale demolizione del fabbricato preesistente e avevano intrapreso la costruzione di un nuovo fabbricato, edificando una struttura completamente nuova con una sagoma totalmente diversa da quella originaria e con maggiore volumetria e ingombro.
Gli attori hanno pertanto lamentato:
a) il mancato rispetto da parte dei convenuti della distanza minima ex artt. 17 e 22 delle norme tecniche di attuazione del PUC di Oristano di 5,00 metri dal confine della proprietà attrice con riferimento alle parti del piano terra e del primo piano della nuova costruzione non realizzate in aderenza, in particolare: la zona soggiorno cucina, la veranda al piano terra e la zona soggiorno cucina e portico retrostante al primo piano erano stati realizzati con la nuova fabbrica ad una
3 distanza di m 4,35 dal confine della proprietà attrice e il balcone retrostante ad una distanza perfino inferiore;
b) i convenuti, nell'edificare la nuova costruzione, non avevano rispettato l'altezza dichiarata nel progetto approvato, in quanto, a fronte di una altezza massima approvata di metri 6,80, erano stati costruiti al primo piano muri e pilastri che arrivavano quasi all'altezza del colmo dell'abitazione degli attori, posto a circa metri 9,50;
c) per procedere alla copertura del secondo piano, i convenuti avevano preteso di tagliare la mantovana e la relativa scossalina dell'immobile degli attori, benché queste fossero state realizzate ben oltre 20 anni prima e in relazione alle quali gli stessi attori avevano pertanto acquistato per usucapione una "servitù di sporto" in favore del proprio immobile;
d) in seguito alla demolizione del fabbricato preesistente da parte dei convenuti, si erano manifestate nella propria abitazione infiltrazioni di umidità nello spazio confinante adibito a posto auto e al primo piano, in corrispondenza dello sgabuzzino e della camera da letto e, inoltre, si erano presentate delle lesioni nell'estremità del muro di confine adiacente al cortile dell'abitazione degli stessi attori.
Hanno quindi concluso affinché venisse dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti a una distanza inferiore a 5 metri dal confine della proprietà degli attori e, per l'effetto,
i convenuti venissero condannati ad arretrare dette opere fino al limite di 5 metri dal confine.
Hanno chiesto inoltre la condanna dei convenuti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni indicati nel capo 20) della relazione di parte allegata all'atto introduttivo, nonché al risarcimento dei danni da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio.
2. Si sono costituiti i convenuti, domandando il rigetto delle avverse domande, evidenziando l'infondatezza in fatto e diritto degli assunti di parte avversa.
Hanno esposto in fatto che:
- il Comune di Oristano, in data 04.01.2017, con provvedimento n. 2/2017, aveva rilasciato ai convenuti regolare concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della propria abitazione;
- nel corso dei lavori, a seguito della rimozione del manto di copertura dell'abitazione dei convenuti e all'effettuazione di molteplici “saggi” volti a verificare le condizioni delle murature,
4 era emersa la necessità di procedere ad una attività di ristrutturazione più incisiva, rispetto a quanto inizialmente previsto, con conseguente demolizione e riedificazione delle murature e fondazioni risultate non idonee, sicché era stata presentata una variante in corso d'opera (prot.
68709 del 21.12.2018), regolarmente assentita;
- sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori, era anche emerso che il muro dell'abitazione degli attori, interessato della sopraelevazione in aderenza, nella parte finale superiore, era stato dotato di una zoccolatura (c.d. mantovana) aggettante sulla proprietà dei convenuti, dello spessore di circa 13 cm., zoccolatura a sua volta rivestita con una scossalina metallica, per cui, onde poter procedere, a regola d'arte, alla realizzazione dell'assentita sopraelevazione in aderenza, il progettista e direttore dei lavori, Ing. , aveva prospettato ai Controparte_3
convenuti la necessità di provvedere alla rimozione della scossalina, nonché alla demolizione della zoccolatura in parola;
- a tal fine, in data 22.10.2018 gli esponenti avevano provveduto a informare gli attori a mezzo missiva a mani, regolarmente sottoscritta per ricevuta dal Pt_1
- era stato quindi concordato tra le parti un accesso sui luoghi, eseguito in data 24.10.2018, al quale avevano partecipato le odierne parti in causa e i rispettivi consulenti di parte Ing.
per i convenuti e Ing. per i coniugi – ; CP_3 Persona_2 Pt_1 Pt_2
- che, all'esito dell'incontro, entrambi i consulenti tecnici avevano concordato sulla necessità di procedere alla rimozione della scossalina e alla demolizione della zoccolatura in parola e anche gli attori avevano rappresentato la loro disponibilità in tal senso, proponendo di provvedere all'esecuzione dei lavori di rimozione della scossalina e demolizione della c.d. mantovana a loro esclusiva cura e spese, onde potersi avvalere di un impresario di loro fiducia;
- sempre nel corso del predetto incontro, l'Ing. aveva indicato agli attori i benefici Per_2
che sarebbero derivati dalla prevista costruzione in aderenza al muro perimetrale dell'abitazione dei medesimi, in quanto detto muro, che risultava interessato da copiose filature dell'intonaco esterno, fenomeni di ponte termico e umidità, non sarebbe più stato esposto agli agenti atmosferici e avrebbe beneficiato della coibentazione derivante dalla costruzione in aderenza con conseguente venir meno delle predette problematiche;
5 - al termine dell'incontro, le parti si erano impegnate a formalizzare con scrittura privata l'intervenuto accordo entro i successivi due giorni e, tuttavia, quando, il giorno concordato, i convenuti, unitamente al proprio impresario, si erano recati presso l'abitazione degli attori al fine di procedere alla formalizzazione dell'accordo, questi ultimi avevano manifestato la volontà di revocare l'assenso dato, in quanto, a loro dire, il loro avvocato aveva espresso parere negativo, benchè la missiva datata 22.10.2018, a firma dell'Avv. Francesco Campanelli, non era mai stata recapitata ai convenuti e recava data antecedente a quella in cui si era tenuto l'incontro tra le parti e rispettivi consulenti tecnici, il 24.10.2018.
Tanto esposto in fatto, i convenuti hanno negato la sussistenza delle irregolarità lamentate da controparte relativamente all'edificando immobile, essendo stato garantito il rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti concessori, essendosi i convenuti attenuti scrupolosamente agli stessi, e ciò, sia con specifico riferimento alla natura dell'intervento che rientrava a pieno titolo nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, sia con riferimento al rispetto della normativa vigente in tema di distanze tra edifici, come pure di quella relativa alle volumetrie e altezze realizzabili. Sicché non erano condivisibili, poiché destituiti di ogni fondamento, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto il profilo tecnico, gli assunti del CTP di controparte, Ing. , di cui alla relazione prodotta dagli attori, in quanto fondati non Persona_1
solo su una errata interpretazione della normativa vigente in tema di ristrutturazione edilizia ma, vieppiù, sulla scorta della sola documentazione progettuale di cui alla prima concessione edilizia rilasciata ai convenuti, senza considerare le successive varianti in corso d'opera presentate dai convenuti, entrambe regolarmente assentite dal Comune di Oristano e precisamente, la prima variante, risalente al mese di dicembre 2018 (prot. 68709 del 21.12.2018), la seconda variante, risalente al mese di settembre 2019 (prot. 51147 del 19.09.2019).
Né sussisteva alcun nesso eziologico tra i danni lamentati dagli attori e le opere eseguite dai convenuti;
anzi, la parete perimetrale dell'abitazione degli attori, interessata dall'edificazione in aderenza, che risultava in pessime condizioni, come evidenziato dalla presenza di molteplici lesioni dell'intonaco esterno, nonché dalla presenza d'umidità, sarebbe risultata integralmente protetta, quindi non più esposta agli agenti atmosferici e ai fenomeni di “ponte termico” lamentati
6 dagli stessi attori e avrebbe beneficiato della coibentazione derivante dalla costruzione in aderenza con conseguente venir meno delle predette problematiche.
Quanto alle lamentate lesioni del muro di confine, gli accertamenti tecnici eseguiti avevano consentito di evidenziare come dette lesioni fossero inequivocabilmente ascrivibili al fatto che il muro era stato edificato senza adeguata fondazione, oltre che ulteriormente compromesso dall'apparato radicale della copiosa vegetazione presente, a ridosso dello stesso, nell'area cortilizia degli attori.
Per contro, era l'immobile di proprietà degli attori a presentare gravi difformità rispetto a quanto assentito nei relativi provvedimenti concessori. Più precisamente, risultava del tutto abusiva la zoccolatura, c.d. mantovana, aggettante sul fondo dei convenuti, della quale, infatti, non vi era traccia alcuna nella documentazione progettuale relativa all'abitazione degli attori, di cui alla pratica edilizia 342/2014, Protocollo n. 50368 del 27.11.2014, nella quale, peraltro, si dava atto non solo della situazione di progetto, bensì anche della situazione di fatto, come risultante dall'esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia n. 108/96.
L'immobile degli attori risultava altresì edificato in difformità dai titoli concessori anche laddove non erano stati realizzati i muri laterali antiaffaccio, sia sul prospetto della via Cairoli, sia sul prospetto posteriore, e gli stessi attori avevano edificato una porzione del proprio immobile ad una distanza inferiore ai 5 metri dall'immobile dei coniugi (peraltro, Controparte_4 analizzando le planimetrie di progetto dell'immobile dei coniugi detta misura Persona_3
risultava stranamente omessa).
Pertanto, erano gli attori a essersi resi responsabili di gravi violazioni in danno dei convenuti, che si sono riservati ogni opportuna azione a tutela dei loro diritti.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u., è stata trattenuta a decisione il 10.03.2025 con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§§§
4. Sulla asserita violazione delle distanze da parte dei convenuti.
Partendo dalla prima domanda spiegata in giudizio dagli attori diretta all'accertamento della asserita illegittimità delle opere realizzate dai convenuti ad una distanza inferiore a 5 metri dal
7 confine della proprietà degli attori, la stessa deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 873 c.c., “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Nel caso in esame, le Norme Tecniche di Attuazione del PUC 2009 del Comune di Oristano
(PUC 2009 Adottato con D.C.C. n. 4 del 14.01.2010 e D.C.C. n. 45 del 13.05.2010), applicabili ratione temporis, prevedono all'art. 17, per la Zona B1 - B2 (gli immobili per cui è causa rientrano in zona omogenea B2), che nella edificazione dei lotti “la distanza dal confine deve essere non inferiore a m 5,00, salva la possibilità di costruire in aderenza e/o sul confine”.
All'Ausiliario nominato in corso di causa Ing. è stato chiesto di dire “se la Persona_4
costruzione dei convenuti sia tenuta alla distanza prescritta dal regolamento locale rispetto alla costruzione degli attori oppure se sia aderente all'altra, precisando la materiale possibilità di costruire in aderenza, ai fini dell'ultimazione dei lavori, e di raccogliere le acque che scolano dal tetto dell'edificio di altezza inferiore, nel caso di costruzione dell'altro edificio in aderenza”.
Al fine di rispondere a tale quesito, l'Ing. ha preliminarmente ricostruito le Per_4
trasformazioni che, nel tempo, hanno interessato gli immobili attualmente di proprietà delle parti in causa. Sinteticamente, con rinvio per la ricostruzione anche grafica alla perizia depositata in giudizio, dalla documentazione acquisita ed esaminata dal C.t.u. è emerso che:
- l'edificio dei coniugi , nella sua conformazione attuale, fatti salvi i lavori di Parte_4
divisione in due unità avvenuti nel 2015 (Permesso di Costruire 133/2015), è stato realizzato tra il
16.11.1995 (data di rilascio della C.E. 289/2015) e il 18.03.1997 (data del rilascio del certificato di abitabilità);
- al momento della costruzione dell'edificio di due livelli fuori terra di proprietà Pt_4
(1997), sul lotto adiacente, poi diventato di proprietà dei convenuti ,
[...] Controparte_5
insisteva una casa d'abitazione, su un piano fuori terra, che risultava in parte in aderenza, edificata nel 1956 in base a progetto approvato in data 23.05.1956, cui seguiva un condono in sanatoria n. 56/96 del 02.01.1996 (per ampliamento zona soggiorno di 24.47 mq, costruzione di ripostiglio di 9.72 mq e locale autorimessa di 12.82 mq);
8 - in data 24.04.2015 l'immobile è stato acquistato dai convenuti, alle medesime condizioni in cui si trovava dopo la sanatoria del 1996, come emerge dall'atto di compravendita e dalla planimetria catastale ivi allegata, da cui risulta un'abitazione su un unico livello (piano terra), composta da ingresso-disimpegno, n. 3 camere, cucina, bagno e ripostiglio, con cortile di pertinenza su tre lati con un ripostiglio, posto auto di pertinenza annesso, il tutto distinto al CF al
Foglio 6, mapp. 251 sub. 5 e sub. 4 (la situazione assentita fino al 2015 era pacificamente la seguente: un livello fuori terra;
in aderenza con fabbricato A;
superficie coperta: 167,60 mq);
- successivamente all'acquisto dell'immobile, i convenuti hanno ottenuto il permesso di costruire n. 2/2017 del 04.01.2017, per lavori di ristrutturazione e sopraelevazione del fabbricato esistente;
- tuttavia, è pacifico e documentato (v. fotografie allegate alla perizia di parte attrice, riportate anche a pag. 15 della c.t.u.) che, durante l'esecuzione dei lavori (anno 2018), detto fabbricato veniva integralmente demolito per essere costruito ex novo, così come appare attualmente;
- in data 21.12.2018 veniva presentata una prima richiesta di variante all'intervento di ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato esistente per “modifica parziale delle tramezzature interne sia al piano terra sia al piano primo e un'ulteriore sopraelevazione al fine di realizzare un altro piccolo appartamento al piano sottotetto”, assentita dal Comune di
Oristano in data 20.02.2019 a seguito di integrazioni, richieste dal Comune il 31.01.2019 con preavviso di diniego e prodotte dai richiedenti in data 09.02.2019 (variante n. 1);
- solo in data 18.12.2019 veniva assentita la variante n. 2, relativamente al progetto prot.
51147 del 19.09.2019, che rappresenta l'ultimo stato assentito dell'immobile di proprietà dei convenuti.
Tanto premesso, ai fini della risposta al quesito, essendo intervenute modifiche allo stato dei luoghi e allo stato progettuale assentito dal momento della notifica dell'atto di citazione a oggi, il
C.t.u. ha preso in esame sia la situazione assentita prima della notifica dell'atto di citazione
(Variante 1), sia la situazione corrispondente all'ultimo progetto assentito successivo all'atto di citazione (Variante 2), che corrisponde allo stato dei luoghi all'attualità.
Con riguardo alla situazione esistente alla data di instaurazione del presente giudizio, quando
è stato notificato l'atto di citazione il 6.08.2019, vigeva lo stato assentito con la prima variante
9 del 20.02.2019, approvata dal Comune come intervento di ristrutturazione, ma di fatto preceduta dalla demolizione dell'edificio avvenuta nel 2018, per cui l'edificio in costruzione non risultava conforme alle prescrizioni urbanistiche in materia di distanze, in quanto, ai piani terra e primo dell'edificio, non risultava rispettato il dettame di cui all'art. 17, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC 2009. Solo il piano secondo risultava conforme, in quanto interamente in aderenza.
Con riguardo invece alla situazione successiva all'instaurazione del presente giudizio, da quando vigeva lo stato assentito di cui alla seconda variante - ultimo progetto approvato dal
Comune di Oristano sempre come intervento di ristrutturazione, ma di fatto preceduto dalla demolizione dell'edificio avvenuta nel 2018 -, l'Ausiliario ha motivatamente concluso nel senso che “l'edificio in costruzione risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche in materia di distanze, in quanto, ai piani terra e primo dell'edificio il distacco originario della Variante 1 è stato sostituito con un ambiente (denominato dal progettista “veranda”, avente caratteristiche costruttive tali da risultare idoneo a determinare la continuità del fabbricato fino al confine e a ritenere la configurazione dell'intero edificio, comprensivo dei predetti ambienti denominati
"verande" come costruzione in aderenza. Risulta pertanto rispettato il dettame di cui all'art. 17, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC 2009, secondo cui la distanza dal confine deve essere non inferiore a m 5,00, salva la possibilità di costruire in aderenza e/o sul confine”
(v. par.
7.3 della c.t.u.).
Poiché all'attualità sono ancora presenti le medesime caratteristiche, la costruzione dei convenuti è qualificabile come costruzione realizzata in aderenza, e quindi la si può ritenere conforme alle prescrizioni urbanistiche in materia di distanze rispetto alla costruzione degli attori.
Il C.t.u. ha anche precisato che i due fabbricati contigui per un primo tratto sono realizzati con murature tra loro aderenti e parallele, mentre per un secondo tratto (nella parte retrostante degli edifici, dove il confine ha un andamento irregolare) la nuova muratura realizzata dal convenuto diverge rispetto a quella preesistente del fabbricato attoreo, formando una intercapedine, il cui spessore nel punto più esterno, misurabile (al muro di facciata, escluso l'aggetto del balcone), è risultato di 17,5 cm, come da rilievo fotografico riportato a pagina 38.
Ha quindi motivatamente ritenuto che detta intercapedine “sia un mero vuoto tecnico, legato
10 all'andamento irregolare del confine, che presenta diversi tratti con angoli differenti…” che non può essere considerato un distacco ai fini del computo delle distanze tra le due costruzioni,
“essendo di spessore estremamente ridotto, nonché utile ai fini dell'isolamento termo-acustico tra i due fabbricati e potendosi agevolmente riempire con idonei materiali, assicurando la perfetta aderenza tra le due costruzioni, come peraltro risulta dai lavori in corso, essendo visibili alcuni pannelli di riempimento, nel punto in cui l'intercapedine è ancora aperta” (Par.
8.1 c.t.u.).
Tali conclusioni sono condivise dalla scrivente, in quanto ampiamente motivate dal c.t.u. nella perizia depositata in giudizio, a cui si fa pieno e integrale riferimento.
Ne deriva che va esclusa la sussistenza della denunciata violazione delle norme regolamentari sulle distanze, benché la stessa sussistesse, invece, alla data della notifica dell'atto di citazione, quando ancora non era stata assentita la seconda variante succitata.
5. Sull'eccezione di usucapione della mantovana/scossalina formulata dagli attori nel corso del giudizio.
Altro aspetto su cui le parti hanno dibattuto è quello relativo alla ammissibilità e fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata dagli attori, in relazione alla mantovana e relativa scossalina sporgente dal tetto dell'immobile degli attori verso l'immobile finitimo dei convenuti, che questi ultimi dovrebbero “tagliare” per procedere alla copertura dell'immobile edificando.
Prima di tutto deve affermarsi l'ammissibilità di tale eccezione, in quanto gli attori, nell'atto di citazione, hanno opposto ai convenuti il loro diritto a mantenere tale elemento, sostenendo di avere acquistato per usucapione “una servitù di sporto”, come si legge testualmente a pagina 7 dell'atto di citazione, alle prime tre righe. L'eccezione è poi stata ribadita alla prima udienza di comparizione del 18.12.2019 (a verbale si legge: “deve ritenersi maturato in ogni caso in favore degli stessi attori il diritto di mantenere la mantovana per maturata usucapione ventennale”) e nuovamente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., nella quale, al punto 3), è stato chiesto al Tribunale di voler: “3) Dichiarare, inoltre, che i convenuti non hanno il diritto di eliminare o comunque intaccare o modificare la mantovana che dal tetto dell'edificio degli attori sporge sulla loro proprietà, avendo gli attori acquisito riguardo a questa un diritto di servitù di sporto per usucapione ventennale”.
11 Deve pertanto affermarsi l'ammissibilità dell'eccezione, inequivocabilmente formulata dalla parte attrice nei precedenti atti difensivi, tanto più che trattasi di c.d. diritto autodeterminato.
Nel merito, si deve ritenere comprovato che la mantovana in oggetto già esisteva quando, nel
1996, gli attori hanno edificato la propria costruzione. In tal senso il C.t.u. Ing. ha Per_4
osservato che l'ipotesi che la realizzazione della mantovana nel fabbricato attoreo aggettante sul lotto , rispetto al filo esterno del muro perimetrale, sia stata realizzata nel Controparte_4
1997, come indicato da parte attrice, risulta compatibile con gli atti di causa e con la ricostruzione delle trasformazioni edilizie dell'edificio, come illustrata al Par.
5.17 della c.t.u. (pag. 12).
In tal senso depongono anche le testimonianze assunte nel corso del giudizio. Il teste
[...]
, figlio degli attori, sentito all'udienza del 15.09.2021, ha ricordato di avere visto i Tes_1
genitori realizzare e completare la mantovana a fine 1996, per cui si erano rivolti al geometra e a varie imprese, fra cui a e a . Alla stessa udienza è stato CP_6 Persona_5 Persona_6
sentito , il quale ha ricordato di essersi occupato come operaio delle finiture interne Persona_6
ed esterne e che quando avevano fatto le tegole il cornicione era già esistente, collocando tale circostanza “qualche anno dopo” la sua iscrizione come artigiano avvenuta nel 1992/1993 e “un bel po' prima del 2000”, confermando, seppure non in maniera precisa, che ciò poteva essere avvenuto “intorno a quegli anni indicati nel capo”.
A parere della scrivente, tuttavia, quanto testé esposto non è sufficiente per affermare che la preesistenza della sporgenza in esame possa limitare l'esercizio del diritto di ultimare la propria costruzione da parte dei convenuti, i quali, secondo quanto preteso dagli attori, dovrebbero ultimare i lavori di sopraelevazione dell'edificio senza tuttavia intaccare tale sporgenza.
Difatti, non si può ritenere che il diritto di proprietà e tantomeno gli altri diritti reali possano godere di una tutela nel nostro ordinamento fine a sé stessa, specialmente quando l'esercizio di un determinato diritto riconosciuto in capo a un soggetto determini l'inibizione e/o limitazione dell'altrui diritto, essendo invece necessario che dall'esercizio del diritto derivi una qualche utilità al titolare (arg. ex art. 833 c.c.), dovendosi effettuare un bilanciamento tra contrapposti interessi, essendosi in tal senso affermato che sono consentiti quegli interventi che impongano sulla altrui proprietà gravami che non eccedano l'umana e ragionevole tolleranza (cfr. Cass. civ.,
n. 8444/2000).
12 Nel caso di specie, dalla c.t.u. espletata in corso di causa, è emerso che, ai fini del completamento della parte superiore dell'edificio dei convenuti, per poter materialmente realizzare la costruzione in aderenza, sia per ragioni di continuità strutturale, sia per la migliore sigillatura e protezione di entrambi gli edifici dalle infiltrazioni d'acqua piovana, sotto il profilo tecnico “è perseguibile la sola strada della demolizione della mantovana aggettante, mentre non si ravvisano presupposti tecnici a favore della conservazione della mantovana esistente, né si intravvede nessun tipo di vantaggio o utilità a favore dell'attore nella conservazione della stessa”.
In particolare, l'Ausiliario ha precisato che:
non vi sarebbe un vantaggio estetico, perché costruire in aderenza, conservando la mantovana aggettante, comporterebbe la realizzazione di un manufatto che, per poter essere aderente dovrebbe necessariamente inglobare il corpo aggettante, senza che questo sia in ogni caso visibile dall'esterno, quindi della sua conservazione non vi sarebbe alcuna percezione visiva dall'esterno;
non vi sarebbe un vantaggio funzionale, in quanto la sua utilità, cioè quella di proteggere il muro di facciata laterale dall'acqua piovana percolante dal tetto, verrebbe meno, dal momento che la realizzazione in aderenza, di un fabbricato più alto (come quello dei convenuti), modificherebbe il sistema di raccolta delle acque piovane, ed il disperdimento delle stesse richiederebbe una nuova soluzione che prescinde dalla presenza o meno della mantovana, ciò in quanto le superfici soggette all'acqua battente si troverebbero al di sopra della mantovana.
In altre parole, “il cornicione aggettante avrebbe una sua autonoma e significativa funzionalità nel momento in cui il lotto adiacente fosse sgombro o avesse un edificio di altezza inferiore a quello della copertura degli attori. Ma nel momento in cui nel lotto finitimo viene realizzato un fabbricato di tre livelli fuori terra, di altezza complessiva superiore alla copertura preesistente nel lotto adiacente, la protezione dall'acqua, dovuta alla presenza di una barriera fisica (la parete perimetrale del fabbricato ), sostituisce e rende del tutto Controparte_7 priva di utilità la protezione data dalla mantovana aggettante”.
Qualora invece non venisse eliminata la mantovana, l'esecuzione dei lavori risulterebbe molto più complessa, in quanto sarebbe necessario elaborare soluzioni tecniche specifiche per
13 inglobare il manufatto aggettante, onde assicurare adeguati standard di protezione dalle infiltrazioni di acqua piovana.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta, dovendosi ritenere che l'eliminazione della mantovana e relativa scossalina nell'esercizio dello ius aedificandi da parte dei convenuti debba essere “sopportata” dagli attori, in quanto l'eliminazione di tale sporgenza non arrecherà alcun pregiudizio, ma, anzi, costituisce la soluzione tecnica altamente preferibile in funzione dell'utilità che ha tale elemento, di protezione dalle infiltrazioni di acqua piovana. Per converso, nel caso di mantenimento di tale sporgenza, da un lato, la stessa non porterebbe alcuna utilità per gli attori una volta che venga ultimato l'edificio in aderenza da parte dei convenuti (che ha una maggiore altezza), dall'altro, aggraverebbe i lavori di ultimazione della costruzione da parte dei convenuti, stante la necessità di cercare soluzioni tecniche più complesse idonee a prevenire adeguatamente dalle infiltrazioni d'acqua e umidità.
6. Sulla domanda di parte attrice di condanna dei convenuti ad eliminare le cause delle infiltrazioni indicate al capo 19 della citazione e i danni indicati nel successivo capo 20.
Con riguardo alle lesioni murarie presenti nella parte terminale del muro di confine fronte strada, in corrispondenza del nuovo muro costruito da parte convenuta, l'Ausiliario del Tribunale, con ampia motivazione cui si rimanda integralmente, anche per l'esame delle contrapposte ricostruzioni dei C.t.p., ha concluso nel senso di non avere a disposizione informazioni sufficienti per individuarne le cause, sia in ordine allo stato originario del muro, sia in ordine a tutte le trasformazioni e interventi eseguiti sul predetto muro, “di cui si hanno notizie incomplete e non documentate per quanto riguarda il rifacimento della fondazione da parte del convenuto ed il raccordo con il nuovo muro di recinzione di parte attrice”.
Pertanto, in mancanza di tali dati, ha ritenuto che allo stato non sia oggettivamente determinabile la causa del fenomeno fessurativo rilevato, salvo ulteriori indagini (saggi esplorativi) che però sarebbero del tutto antieconomiche (in quanto di costo analogo, se non superiore, alle opere di consolidamento).
Quanto invece alle infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori, le stesse secondo quanto accertato dall'Ing. sono riconducibili causalmente alla mancata ultimazione della Per_4
costruzione dei convenuti, “che non risulta completata e non impermeabilizzata, con conseguente
14 passaggio dell'acqua piovana (e suo percolamento nella parte sottostante della muratura) attraverso la linea di intersezione tra l'ultimo solaio dell'edificio dei convenuti e l'adiacente parete verticale del fabbricato attoreo (evidenziato nello schema grafico sottostante con il cerchio in rosso)”.
A riprova di ciò, ha evidenziato che i fenomeni patologici rilevati si trovano verticalmente allineati e concentrati in corrispondenza della parete di confine, a partire dall'ultimo solaio dell'edificio adiacente, come raffigurato nello schema grafico riportato a pagina 49 dell'elaborato peritale.
Ha quindi ritenuto che la soluzione ottimale per eliminare tali problematiche consista nell'immediato completamento dell'edificio dei convenuti, comprendente almeno la realizzazione della copertura e la sigillatura dei punti critici.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda spiegata in giudizio dagli attori di condanna dei convenuti all'eliminazione delle infiltrazioni e delle lesioni murarie deve essere rigettata, fermo restando che, chiaramente, una volta che verrà ultimata la costruzione da parte dei convenuti, le cause delle infiltrazioni verranno meno, senza necessità di alcuna pronuncia di condanna del Tribunale in tal senso, che presupporrebbe il riconoscimento di una responsabilità dei convenuti nell'insorgenza dei fenomeni rilevati: responsabilità che non è in concreto ravvisabile, atteso che l'interruzione dei lavori è stata determinata dalla pendenza del presente giudizio promosso da parte degli attori, e non da altre cause imputabili ai convenuti.
7. Sulla domanda di risarcimento del danno.
In ragione dei rilievi e delle argomentazioni di cui ai paragrafi che precedono, anche la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
8. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, occorre considerare, quanto alla prima domanda attrice diretta a far accertare la violazione delle norme sulle distanze tra edifici, che alla data della notifica dell'atto di citazione, come si è visto, sulla base del regime assentito con la prima variante del febbraio 2018, non risultavano rispettate le distanze regolamentari, essendo intervenuta la seconda variante solamente dopo l'inizio del presente giudizio, nel dicembre 2019.
Ciò non consente, tuttavia, di porre le spese a carico dei convenuti, in quanto gli attori, anche
15 successivamente, hanno continuato a insistere sulle proprie ragioni, avendo avuto esito negativo anche la procedura di mediazione, nell'ambito della quale, secondo quanto allegato dai convenuti
(e non specificamente contestato dalla controparte), era stato convenuto un rinvio al fine di consentire agli attori di prendere visione del secondo progetto di variante.
Inoltre, gli attori sono risultati soccombenti in relazione alle restanti domande.
Si consideri per completezza che, se è vero che il C.t.u. in relazione alle cause delle lesioni murarie non ha potuto escludere che le stesse possano essere imputate sia alle condizioni originali del muro sia alle sue successive trasformazioni in conseguenza degli interventi rispettivamente eseguiti da entrambe le parti, tuttavia è altrettanto vero che gli attori, prima di addebitare tali vizi in maniera esclusiva alla controparte, di cui è stata chiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, avrebbero dovuto individuare dati e informazioni sufficientemente attendibili e verificati.
Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa equo disporre una compensazione delle spese tra le parti nei limiti di 1/3, mentre per la restante parte gli attori devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.
La liquidazione è operata in dispositivo, nell'ambito dei valori dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. e ii., tenuto conto dell'attività difensiva occorsa in concreto e del valore della controversia.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, debbono essere poste per intero a carico degli attori, nei rapporti interni, fatto salvo il vincolo di solidarietà nei rapporti con l'Ausiliario, tenuto conto che le stesse avrebbero potuto essere evitate, se gli attori non avessero continuato a insistere sulle proprie domande originarie, anche dopo avere avuto conoscenza degli ulteriori titoli abilitativi rilasciati in favore dei convenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) rigetta le domande spiegate in giudizio dagli attori;
2) compensa le spese del giudizio in ragione di 1/3 e per la restante parte (2/3) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, che liquida nell'importo di complessivi euro 3.385,00 (già al netto della riduzione), interamente a titolo di compensi
16 professionali, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%;
3) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni, definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Oristano, il 2 ottobre 2025.
La Giudice dott.ssa Consuelo Mighela
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