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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17366 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Chirico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Boschetti per procura in atti
RICORRENTE
E
[...]
, quale Ufficiale di Governo Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: cancellazione anagrafica
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 ha chiesto di “- Accertare che dal 31/08/2021 al 05/02/2023,
[...] periodo oggetto di cancellazione anagrafica, la ricorrente ha continuato a risiedere ininterrottamente nel Comune di - per l'effetto, ordinare al CP_1
, e per esso all'Ufficiale dell'anagrafe competente, di Controparte_1 revocare il suddetto provvedimento di cancellazione anagrafica, con conseguente ripristino della residenza ininterrotta nel suddetto Comune di dal 02/03/2020 ad oggi.”. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver presentato al Comune di in data 02/03/2020, la dichiarazione CP_1
di residenza anagrafica in Via Principe Eugenio, 60, Scala A, Piano 4,
Interno 11, a seguito della quale era stata regolarmente iscritta nel registro della popolazione residente;
di essere stata attinta da un provvedimento di cancellazione anagrafica, in data 31/08/2021, per irreperibilità accertata, come da certificato storico di residenza del
31/05/2023; che, appena venuta a conoscenza del predetto provvedimento, su sua richiesta, era stata nuovamente iscritta nell'anagrafe del Comune di con decorrenza dal 05/02/2023; CP_1
che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, involgendo situazioni di diritto soggettivo, erano di competenza del giudice ordinario;
che legittimato passivamente nella presente controversia era il , Controparte_1
a cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, era gerarchicamente sottoposto;
che, durante il periodo oggetto di cancellazione anagrafica, ella aveva continuato a lavorare nel comune di come docente a CP_1 tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Virgilio, sito in Via
Giulia, 25 e ad abitare nello stesso appartamento, sito in via Principe
Eugenio, 60, acquistato con contratto di compravendita a rogito Notaio
2 in data 11/04/2019, provvedendo a pagare le tasse sui Persona_1
rifiuti e le utenze domestiche;
che non le erano mai stati comunicati l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 241/90 e il provvedimento di cancellazione;
che l'istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune era rimasta priva di riscontro.
All'udienza del 6.2.2024, questo Giudice ha emesso la seguente ordinanza: “rilevato che la legittimazione passiva nelle controversie attinenti alla tenuta dei registri anagrafici compete al Sindaco quale Ufficiale dell'Anagrafe e pertanto quale Ufficiale di Governo, a cui spetta
l'accertamento dei presupposti per l'iscrizione/cancellazione, mentre al
, Amministrazione centrale di cui il Sindaco n.q. è Controparte_1 articolazione periferica, competono i poteri, vincolanti, di indirizzo e di controllo, sicchè è mero litisconsorte facoltativo (vedi Cass. Civ. SU
12193/19); ritenuto di dover, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti del Sindaco di quale Ufficiale di Governo, presso CP_1
l'Avvocatura dello Stato (essendo stato citato il solo ); Controparte_1
PQM
fissa nuova udienza per la comparizione delle parti per il 14.5.2024 h
10.45, con termine al convenuto per la costituzione non oltre 10 giorni prima dell'udienza; assegna al ricorrente termine libero non minore di 40 giorni prima dell'udienza per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto”.
Espletato il suddetto incombente, il GI, dichiarata la contumacia delle parti convenute, visto l'art. 281 duodecies, co 4, cpc, ha assegnato alla ricorrente il richiesto termine di giorni 20 per produrre documenti e rinviato la causa per la discussione, ex artt. 281 sexies e quinquies cpc, con i termini di cui all'art. 189 nn 1 e 2 cpc.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , mero litisconsorte eventuale, alla Controparte_1
3 luce della sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Va altresì preliminarmente ritenuta la giurisdizione del
Tribunale adito, atteso che la presente controversia involge situazioni di diritto soggettivo (vedi Cass. Civ. SU 449/2000), essendo l'ordinamento anagrafico della popolazione residente predisposto non solo nell'interesse della P.A. alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche agli stessi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici, nell'espletamento di un'attività vincolata, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, di cui la P.A. deve limitarsi ad accertare la sussistenza.
Orbene, ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 223/1989 la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, per irreperibilità accertata, “a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Nel caso in esame, il ha disposto la CP_1
cancellazione anagrafica della ricorrente per irreperibilità (vedi certificato storico di residenza), a decorrere dal 31/8/2021, avendone riscontrato l'assenza presso la propria abitazione, all'esito di totali 9 sopralluoghi avvenuti nei mesi di maggio, giugno e novembre 2020
(vedi verbali in atti).
4 La ricorrente ha documentato di aver acquistato sin dal 2019
l'appartamento ove nel 2020 ha trasferito la residenza anagrafica ed ha dimostrato: di aver lavorato ininterrottamente a con contratto a CP_1
tempo indeterminato (vedi cedolini in atti), presso un istituto scolastico della Capitale, producendo i cedolini dall'ottobre 2021 al febbraio 2023, pressochè coincidenti con l'intero intervallo temporale (31/8/2021-
4/2/2023) in cui risulta cancellata per irreperibilità; di essere stata presente alle riunioni di condominio del 7/12/21 e del 17/5/22 (vedi relativi verbali); di aver acquistato nel gennaio 2021 l'abbonamento annuale ATAC;
di aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche della luce e del gas (vedi ricevute varie tra il novembre
2021 ed il novembre 2022 allegate sub 6 al ricorso) e per l'utenza telefonica ed il collegamento alla rete internet (vedi fatture dal luglio
2022 al gennaio 2023 allegate sub 7 al ricorso), relative al suddetto appartamento.
Premesso che “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive” (Cass. n. 3841/2021) e considerato che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (vedi Cass. n. 13151/2010,
13062/2017), va evidenziato che, a fronte di complessivi 9 sopralluoghi totali, concentrati in tre mesi su otto nell'anno 2020, durante i quali la ricorrente non è stata trovata nell'abitazione di cui era peraltro proprietaria, vi sono invece plurimi concreti elementi deponenti per la effettiva presenza della stessa presso detta abitazione proprio nel
5 periodo in cui risulta cancellata per irreperibilità, alla luce dei quali nemmeno può presumersi che se ne fosse allontanata antecedentemente (tant'è che la irreperibilità è stata dichiarata con decorrenza 31/8/2021).
Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida e a prescindere dai dedotti vizi formali del procedimento, stante l'illegittimità, alla luce di quanto sopra emerso, della disposta cancellazione anagrafica, in data 31/8/2021, per irreperibilità della ricorrente, va disposto il ripristino dell'iniziale iscrizione della stessa nell'anagrafe della popolazione residente del comune di a CP_1 decorrere dal 2/3/2020.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto con riferimento al
, citato sebbene non litisconsorte necessario e Controparte_1
rimasto contumace, mentre il Sindaco del quale CP_1
Ufficiale di Governo, parte soccombente passivamente legittimata, va condannato al pagamento delle spese del giudizio, come da dispositivo, in favore dell'Avv. Francesco Boschetti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; CP_1
- accertata l'illegittimità della disposta cancellazione anagrafica in data 31/8/2021 per irreperibilità della ricorrente, dispone il ripristino dell'iniziale iscrizione della stessa nell'anagrafe della popolazione residente del comune di a decorrere dal 2/3/2020; CP_1
- condanna il Sindaco di n.q. di Ufficiale di Governo, al CP_1
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP,
6 da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Boschetti dichiaratosi antistatario.
Roma, 5.9.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Chirico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Boschetti per procura in atti
RICORRENTE
E
[...]
, quale Ufficiale di Governo Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: cancellazione anagrafica
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 ha chiesto di “- Accertare che dal 31/08/2021 al 05/02/2023,
[...] periodo oggetto di cancellazione anagrafica, la ricorrente ha continuato a risiedere ininterrottamente nel Comune di - per l'effetto, ordinare al CP_1
, e per esso all'Ufficiale dell'anagrafe competente, di Controparte_1 revocare il suddetto provvedimento di cancellazione anagrafica, con conseguente ripristino della residenza ininterrotta nel suddetto Comune di dal 02/03/2020 ad oggi.”. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver presentato al Comune di in data 02/03/2020, la dichiarazione CP_1
di residenza anagrafica in Via Principe Eugenio, 60, Scala A, Piano 4,
Interno 11, a seguito della quale era stata regolarmente iscritta nel registro della popolazione residente;
di essere stata attinta da un provvedimento di cancellazione anagrafica, in data 31/08/2021, per irreperibilità accertata, come da certificato storico di residenza del
31/05/2023; che, appena venuta a conoscenza del predetto provvedimento, su sua richiesta, era stata nuovamente iscritta nell'anagrafe del Comune di con decorrenza dal 05/02/2023; CP_1
che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, involgendo situazioni di diritto soggettivo, erano di competenza del giudice ordinario;
che legittimato passivamente nella presente controversia era il , Controparte_1
a cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, era gerarchicamente sottoposto;
che, durante il periodo oggetto di cancellazione anagrafica, ella aveva continuato a lavorare nel comune di come docente a CP_1 tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Virgilio, sito in Via
Giulia, 25 e ad abitare nello stesso appartamento, sito in via Principe
Eugenio, 60, acquistato con contratto di compravendita a rogito Notaio
2 in data 11/04/2019, provvedendo a pagare le tasse sui Persona_1
rifiuti e le utenze domestiche;
che non le erano mai stati comunicati l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 241/90 e il provvedimento di cancellazione;
che l'istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune era rimasta priva di riscontro.
All'udienza del 6.2.2024, questo Giudice ha emesso la seguente ordinanza: “rilevato che la legittimazione passiva nelle controversie attinenti alla tenuta dei registri anagrafici compete al Sindaco quale Ufficiale dell'Anagrafe e pertanto quale Ufficiale di Governo, a cui spetta
l'accertamento dei presupposti per l'iscrizione/cancellazione, mentre al
, Amministrazione centrale di cui il Sindaco n.q. è Controparte_1 articolazione periferica, competono i poteri, vincolanti, di indirizzo e di controllo, sicchè è mero litisconsorte facoltativo (vedi Cass. Civ. SU
12193/19); ritenuto di dover, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti del Sindaco di quale Ufficiale di Governo, presso CP_1
l'Avvocatura dello Stato (essendo stato citato il solo ); Controparte_1
PQM
fissa nuova udienza per la comparizione delle parti per il 14.5.2024 h
10.45, con termine al convenuto per la costituzione non oltre 10 giorni prima dell'udienza; assegna al ricorrente termine libero non minore di 40 giorni prima dell'udienza per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto”.
Espletato il suddetto incombente, il GI, dichiarata la contumacia delle parti convenute, visto l'art. 281 duodecies, co 4, cpc, ha assegnato alla ricorrente il richiesto termine di giorni 20 per produrre documenti e rinviato la causa per la discussione, ex artt. 281 sexies e quinquies cpc, con i termini di cui all'art. 189 nn 1 e 2 cpc.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , mero litisconsorte eventuale, alla Controparte_1
3 luce della sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Va altresì preliminarmente ritenuta la giurisdizione del
Tribunale adito, atteso che la presente controversia involge situazioni di diritto soggettivo (vedi Cass. Civ. SU 449/2000), essendo l'ordinamento anagrafico della popolazione residente predisposto non solo nell'interesse della P.A. alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche agli stessi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici, nell'espletamento di un'attività vincolata, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, di cui la P.A. deve limitarsi ad accertare la sussistenza.
Orbene, ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 223/1989 la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, per irreperibilità accertata, “a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Nel caso in esame, il ha disposto la CP_1
cancellazione anagrafica della ricorrente per irreperibilità (vedi certificato storico di residenza), a decorrere dal 31/8/2021, avendone riscontrato l'assenza presso la propria abitazione, all'esito di totali 9 sopralluoghi avvenuti nei mesi di maggio, giugno e novembre 2020
(vedi verbali in atti).
4 La ricorrente ha documentato di aver acquistato sin dal 2019
l'appartamento ove nel 2020 ha trasferito la residenza anagrafica ed ha dimostrato: di aver lavorato ininterrottamente a con contratto a CP_1
tempo indeterminato (vedi cedolini in atti), presso un istituto scolastico della Capitale, producendo i cedolini dall'ottobre 2021 al febbraio 2023, pressochè coincidenti con l'intero intervallo temporale (31/8/2021-
4/2/2023) in cui risulta cancellata per irreperibilità; di essere stata presente alle riunioni di condominio del 7/12/21 e del 17/5/22 (vedi relativi verbali); di aver acquistato nel gennaio 2021 l'abbonamento annuale ATAC;
di aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche della luce e del gas (vedi ricevute varie tra il novembre
2021 ed il novembre 2022 allegate sub 6 al ricorso) e per l'utenza telefonica ed il collegamento alla rete internet (vedi fatture dal luglio
2022 al gennaio 2023 allegate sub 7 al ricorso), relative al suddetto appartamento.
Premesso che “la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive” (Cass. n. 3841/2021) e considerato che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (vedi Cass. n. 13151/2010,
13062/2017), va evidenziato che, a fronte di complessivi 9 sopralluoghi totali, concentrati in tre mesi su otto nell'anno 2020, durante i quali la ricorrente non è stata trovata nell'abitazione di cui era peraltro proprietaria, vi sono invece plurimi concreti elementi deponenti per la effettiva presenza della stessa presso detta abitazione proprio nel
5 periodo in cui risulta cancellata per irreperibilità, alla luce dei quali nemmeno può presumersi che se ne fosse allontanata antecedentemente (tant'è che la irreperibilità è stata dichiarata con decorrenza 31/8/2021).
Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida e a prescindere dai dedotti vizi formali del procedimento, stante l'illegittimità, alla luce di quanto sopra emerso, della disposta cancellazione anagrafica, in data 31/8/2021, per irreperibilità della ricorrente, va disposto il ripristino dell'iniziale iscrizione della stessa nell'anagrafe della popolazione residente del comune di a CP_1 decorrere dal 2/3/2020.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto con riferimento al
, citato sebbene non litisconsorte necessario e Controparte_1
rimasto contumace, mentre il Sindaco del quale CP_1
Ufficiale di Governo, parte soccombente passivamente legittimata, va condannato al pagamento delle spese del giudizio, come da dispositivo, in favore dell'Avv. Francesco Boschetti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; CP_1
- accertata l'illegittimità della disposta cancellazione anagrafica in data 31/8/2021 per irreperibilità della ricorrente, dispone il ripristino dell'iniziale iscrizione della stessa nell'anagrafe della popolazione residente del comune di a decorrere dal 2/3/2020; CP_1
- condanna il Sindaco di n.q. di Ufficiale di Governo, al CP_1
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP,
6 da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Boschetti dichiaratosi antistatario.
Roma, 5.9.2025
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