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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona DE dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.02.2023 al n. 1143/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 22-24/02/2023 da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cassola (VI), Galleria Firenze n. 3/A
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a CP_2 CodiceFiscale_3
Rosà (VI), Via G. Mazzini n. 44
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
a Tezze sul Brenta (VI), Via Jonoch n. 12
, nata a [...] il [...], c.f. , residente CP_4 CodiceFiscale_5
a Tezze sul Brenta (VI), Via Jonoch n. 12
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eleonora CALDERARO, Isabella PETRACIN e Luca
TESSAROLO, DE Foro di Vicenza, giusta mandato unito telematicamente all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
[...]
[...]
[...]
1
[...] attori contro nato a [...] il [...], c.f. , residente CP_5 CodiceFiscale_6
a AN DE PP (VI), Contrà Gaggion Basso n. 50/2 convenuto contumace
In punto: altri istituti relativi alle successioni;
azione di petizione di eredità e tutela possessoria.
All'udienza DE 26.03.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
Gli attori, letto il provvedimento dd.
1.8.2023 danno atto che il provvedimento di tutela possessoria è stato eseguito in data 31.1.2024 come da verbale che si deposita (all. A) e dichiarando sin d'ora Pt_2 di non accettare il contraddittorio su eventuali domande non ritualmente proposte, precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
In via principale:
- Accertata e dichiarata la qualità di eredi DEla defunta IG.ra dei IG.ri Persona_1 Pt_1
, , e condannare il IG. a restituire gli immobili
[...] CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE PP (VI), al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), parte DEl'asse ereditario, posseduti senza alcun titolo dal convenuto.
In via subordinata:
- Qualora non sia contestata la qualità di eredi, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che l'autorità giudiziaria riterrà utili, accertare e dichiarare che gli attori hanno il
2 diritto di proprietà sugli immobili catastalmente identificato al NCEU DE Comune di AN DE PP
(VI) al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe
1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro. Per l'effetto, accertato e dichiarato che il IG. non ha diritto alcuno sugli immobili sopra descritti, condannarlo ai sensi DEl'art. 948 c.c. a CP_5 lasciare immediatamente i suddetti beni immobili liberi da persone e cose, anche interposte, e nella piena disponibilità dei titolari comparenti.
In ogni caso:
- Condannare il IG. al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla CP_5 privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori per le ragioni dedotte in narrativa, nella somma pari ad € 900,00 mensile dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DElo stesso, o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannare il IG. alla rimozione DEl'opera abusiva come descritta in atti a proprie cure e CP_5 spese;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per il presente giudizio ed anche per la fase sommaria possessoria, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione, con contestuale istanza di tutela possessoria, notificato in data 22-24/02/2023,
, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 convenivano in giudizio avanti questo Tribunale rappresentando che: CP_5
1)- in data 4.9.2007 decedeva in AN DE PP (VI) il IG. , senza disporre DEle CP_6 proprie sostanze e con conseguente devoluzione DEl'eredità in forza di legge;
2)- chiamati all'eredità DE de cuius risultavano essere la moglie, IG.ra , e i di lui figli Persona_2 IG.ri , , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_5 Persona_1 Per_3
[...]
3 3)- l'eredità di veniva, tuttavia, rinunciata da parte dei seguenti chiamati all'eredità: CP_6
- (figlia) e successivi chiamati in sua rappresentazione, , , Controparte_7 CP_10 CP_11
(nipoti) e (figlia), e successivi chiamati in sua rappresentazione CP_12 Controparte_9
e (nipoti), con atto DE 16.7.2008 ritualmente registrato;
CP_13 Persona_4
- (figlia) e successivi chiamati in sua rappresentazione, e CP_8 Controparte_14 CP_15
(nipoti), con atto DE 16.7.2008 ritualmente registrato;
[...]
- (moglie) e (figlio) con atto DE 16.2.2010 ritualmente registrato (la Persona_2 CP_5 rinuncia all'eredità da parte DEla IG.ra non comportava peraltro rinuncia al legato di Persona_2 cui all'art. 540, 2 comma, c.c. relativamente all'abitazione coniugale);
4)- a seguito DEle rinunzie, eredi legittimi DE IG. rimanevano, quindi, i soli figli CP_6 Per_1
e , le cui quote venivano incrementate dalle quote degli eredi rinuncianti, per
[...] Persona_3 accrescimento;
5)- in data 25.3.2010 veniva presentata dagli eredi presso l'Agenzia DEle Entrate – Ufficio Territoriale di
AN DE PP la dichiarazione di successione DE IG. , nella quale venivano CP_6 indicati nell'attivo ereditario i seguenti immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di
AN DE PP (VI), come di seguito indicato:
a. CF, fg. n. 37, part. 17, sub. 7, cat. A3, 5 vani;
b. CF, fg. n. 37, part. 17, sub. 8, cat. A3, 4 vani;
c. CF, fg. n. 37, part. 755, cat. C/6, 221 mq.;
d. CF, fg. 37, part. 756, area urbana, 535 mq.
6)- tra gli eredi e si costituiva, pertanto, una comunione ereditaria sui Persona_1 Persona_3 predetti beni in misura di ½ ciascuno;
7)- con atto di compravendita DE 23.3.2010, n. 190.530 di rep. Notaio , trascritto presso Persona_5
l'Agenzia DEle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare di AN DE
PP in data 12.42010 ai nn. 3081/1984, i IGg. e , ciascuno per la Persona_1 Persona_3 quota di 1/2, cedevano alla società “ , che accettava, la piena proprietà degli Controparte_16 immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE PP come di seguito indicato:
C.F., fg. 37, particella n. 755 cat. C/6;
C.T., fg. 37, particella 756, area urbana, ovvero i soli immobili di cui alle lettere c) - d) DE precedente elenco;
4 8)- quanto agli immobili rimasti in comunione tra i due fratelli, a seguito di plurimi frazionamenti/soppressioni, nel 2013 risultavano agli stessi intestati in comunione ereditaria i seguenti immobili:
- la particella 17 sub 13 (bcnc);
- la particella 17 sub 14 contrà Giaccon Basso n. 50, piano T-1, cat. A/3;
- la particella 17 sub 15 (ex sub 7) contrà Giaccon Basso n. 50, piano S1-T, cat. A/3;
9)- inoltre, con denuncia di costituzione aree urbane n. 832.1/2013 DEl'11 febbraio 2013 Pratica n.
VI0046085 in atti dall'11 febbraio 2013, venivano censite nel Catasto dei Fabbricati:
- particella 17 sub 16 cat. F/1 (area urbana) di mq. 585;
- particella 17 sub 17 cat. F/1 (area urbana) di mq. 178;
10)- con atto di divisione DE 21.2.2013, n. 203.521 di Rep. Notaio di AN DE Persona_5
PP, ivi registrato in data 26.2.2013 al n.
1.180 serie 1T, i IG.ri e Persona_1 Persona_3
(con l'intervento adesivo nell'atto medesimo DEla IG.ra quale titolare DE diritto di Persona_2 abitazione sulla casa coniugale) decidevano di procedere alla divisione degli immobili caduti in successione, previa formalizzazione DEl'accettazione tacita DEl'eredità DE defunto padre IG. CP_6
;
[...]
11)- nell'accordo di divisione, pertanto, venivano assegnati:
a) alla IG.ra gli immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE Persona_1
PP (VI), Contrà Gaggion n. 50 p. S1 - T,
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 15, cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, RCE € 426,08
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 16, area urbana di mq. 585; gravati dal diritto di abitazione ex art. 540, 2 co., c.c. a favore DEla IG.ra ; Persona_2
b) al IG. , gli immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN Persona_3 DE PP (VI), Contrà Gaggion n. 50, p. T - 1,
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 14, cat. A/3, cl. 2, vani 5, RCE 464,81 e
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 17 area urbana di 178 mq.;
(il richiamato atto di divisione precisava che entrambi gli assegni prevedevano la comproprietà sulle parti comuni DEl'intero edificio e, in particolare, DE mapp. n. 17 sub. 13 B.C.N.C. comune ai subb. 14 usque
17);
5 12)- la IG.ra , titolare DE diritto di abitazione, ospitava presso l'immobile assegnato Persona_2 alla IG.ra uno dei propri figli, in quanto lo stess.o versava in condizioni di Persona_1 CP_5 difficoltà economica;
13)- in data 17.2.2017 decedeva in AN DE PP , lasciando quali chiamati Persona_1 all'eredità in forza di legge il marito, ed i figli, , , Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
e CP_4
14)- con atto DE 9.11.2017 n. 942 Rep. a rogito DE Notaio dr. , registrato a Valdagno il Persona_6
15.11.2017 al n. 9652 serie 1T, trascritto a AN DE PP il 15.11.2017 ai nn. 10155 R.G. e 7030
R.P., inserito nel Registro Successioni DE Tribunale di Vicenza il 27.11.2017 al n. 4461/17 R.G.V.G., i IG.ri , , e accettavano con beneficio d'inventario Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3 CP_4
l'eredità di;
Persona_1
15)- con atto DE 31.1.2018, n.
1.067 Rep. – n. 789 Racc., registrato a Valdagno il 12.2.2018 al n. 1304 serie 1T, notaio , si procedeva all'inventario DEle attività e DEle passività costituenti Persona_6
l'asse ereditario DEla defunta IG.ra ; Persona_1
16)- in data 14.2.2018 veniva registrata presso l'Agenzia DEle Entrate - Ufficio Territoriale di AN DE PP al n. 126 vol. 9990/2018 la dichiarazione di successione DEla IG.ra ; Persona_1
17)- il 13.3.22 decedeva in AN DE PP , con conseguente estinzione DE Persona_2 diritto di abitazione gravante sugli immobili che, in sede di divisione, erano stati assegnati a Per_1
e che, successivamente alla morte di quest'ultima, erano stati ereditati dal marito e dai di lei figli.
[...]
Poste tali premesse, gli attori – ricordato che la IG.ra ospitava da tempo presso l'immobile in Per_2 oggetto uno dei figli, appunto il convenuto (fratello DEla congiunta nonché dante causa CP_5 degli attori, ) – rappresentavano che, invitato a restituire agli esponenti la disponibilità Persona_1 DEl'abitazione alla morte DEla madre, dapprima personalmente dagli attori e quindi dal loro legale con raccomandata a/r 31.05.2022, il convenuto non corrispondeva all'invito.
Depositata dagli attori presso il locale Organismo di Mediazione domanda di mediazione volta a conseguire la liberazione DEl'immobile, il convenuto aderiva al procedimento ma contrastava l'istanza, assumendo di vantare un diritto in proprio sull'immobile, avendone usucapito la proprietà in forza di possesso ultraventennale pubblico, laddove l'intestazione agli attori sarebbe “meramente fiduciaria”.
Proprio questo rifiuto (tra l'altro il convenuto medio tempore avrebbe posto in essere atti di manomissione/trasformazione DE bene, mediante realizzazione di un manufatto abusivo nel giardino DEl'abitazione) avrebbe originato l'eIGenza degli attori di promuovere giudizio civile, avente ad oggetto
6 azione di petizione ereditaria, ovvero in via gradata alternativa di rivendicazione, di cui i medesimi diffusamente illustravano i presupposti.
Su tali premesse, gli attori introducevano azione di merito di petizione ereditaria e/o di rivendicazione, contestualmente proponendo istanza di tutela possessoria avverso il convenuto CP_5
Chiedevano altresì la condanna di questi al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai proprietari e possessori, per una somma pari ad € 900,00 mensili (salvo diverso maggiore o minore importo di giustizia) dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene, nonché alla rimozione DEl'opera abusiva come descritta in citazione (costruzione abusiva realizzata sul giardino esterno, pertinenza DEl'immobile, foglio 37, particella 17 sub 16 Comune di AN DE PP), a cura e spese DE medesimo.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione DE 22 giugno 2023, dichiarata la contumacia DE convenuto, non costituitosi (e neppure personalmente comparso) nonostante rituale notifica DEl'atto di citazione con ricorso possessorio, il procuratore degli attori insisteva per la pronunzia DE provvedimento di reintegra e, quanto al merito, senza chiedere termini istruttori, per la fissazione di udienza di precisazione DEle conclusioni.
A scioglimento DEla conseguente riserva, con ordinanza 1 agosto 2023 veniva accolta l'istanza di reintegrazione (con assegnazione al convenuto di un termine per il rilascio decorrente dalla notifica DEl'ordinanza) e fissata udienza di precisazione DEle conclusioni.
In particolare, quanto all'istanza possessoria, veniva rilevato quanto di seguito trascritto:
“…Come sottolineano gli attori, i quali dichiaratamente agiscono nella documentata qualità di successori DEla de cuius , quali suoi eredi ab intestato, ai sensi DEl'art. 1146 comma 1 c.c. il Persona_1 possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura DEla successione, a prescindere dalla materiale disponibilità DE bene.
Col rifiuto di ottemperare all'invito / intimazione di restituzione DEl'immobile de quo (rifiuto tacito per fatti concludenti ma poi anche espresso con la dichiarazione in ambito di procedimento di mediazione, doc.
18 attoreo), il convenuto ha posto in essere una condotta di interversione DE possesso (art. 1164 c.c.), che si traduce in uno spoglio in danno dei titolari (e possessori ex lege) DEl'immobile in forza DE titolo mortis causa.
Nondimeno costituisce onere probatorio DE convenuto (allo stato non assolto: anzi lo stesso con il proprio comportamento processuale inerte di contumace sta venendo meno a qualsiasi facoltà di
7 allegazione difensiva) dare dimostrazione che alla propria detenzione di fatto DE bene corrisponda uno ius possidendi e quindi un titolo di diritto in grado di validamente contrastare la posizione dominicale degli attori di derivazione ereditaria (è documentato che gli attori abbiano provveduto ad accettare
l'eredità DEla de cuius , redigendo tra l'altro l'inventario DEle attività e passività DEl'asse Persona_1 ereditario, cfr. docc. 11, 12).
Allo stato degli atti deve allora presumersi (spettando l'onere DEl'eventuale prova contraria al convenuto) che quest'ultimo occupasse l'immobile per mera condiscendenza e tolleranza DEla madre, IG.ra , legittimata dalla titolarità di un diritto di abitazione sul bene, e quindi Persona_2 semplicemente quale ospite, in modo e a titolo precario.
Deceduta la IG.ra e ovviamente estintosi il diritto di abitazione DEla stessa, la detenzione DE Per_2 convenuto è divenuta di mero fatto, e quindi sine titulo, in guisa che il rifiuto di rilascio DEl'immobile invera una palese lesione possessoria avverso la quale è dato reagire con l'esperita azione di reintegra
(assorbita l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., proposta in via subordinata).
L'evidenza dei fatti, a rilievo documentale, e la mancata opposizione DE convenuto desumibile dalla contumacia, rende superflua l'audizione di sommari informatori.
Nondimeno, trattandosi di immobile occupato (verosimilmente) a fini abitativi, sembrano sussistere le condizioni giustificative (ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 56 legge n. 392/1978) per la concessione al convenuto (pur contumace) di un termine di “grazia” - che si stima congruo fissare in 60 (sessanta) giorni dalla notifica, a cura e iniziativa degli attori/ricorrenti, DE presente provvedimento - per il rilascio DEl'immobile.”.
All'udienza DE 26.03.2024 la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore degli attori, come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparsa conclusionale.
***************
Tutto quanto in premessa rappresentato, le domande degli attori devono essere accolte nei sensi, e per i motivi, di cui si viene a dire.
Il convenuto non ha contestato il titolo di eredi in capo agli attori ma, in riferimento al bene immobile per cui è causa (civile abitazione e giardino di pertinenza, catastalmente censiti in Comune di AN DE
PP, foglio 37, particella 17 sub. 15 e sub. 16), in ambito stragiudiziale aveva asserito di vantare un diritto in proprio sull'immobile, avendone usucapito la proprietà in forza di possesso ultraventennale pubblico, laddove l'intestazione agli attori sarebbe “meramente fiduciaria”.
8 Come già rilevato col provvedimento di reintegra possessoria, per supportare tali asserzioni il resistente sarebbe stato gravato da precisi oneri probatori, rimasti DE tutto inadempiti, già risultando inerte nel giudizio, in cui, contumace, ha mancato di far valere le proprie ragioni e difese e di introdurre le conseguenti prove.
Pacifica e documentata invece la qualità di eredi, come da documentazione dagli stessi allegata, degli attori, i medesimi con la certificazione notarile ventennale a firma DE notaio (loro documento sub Per_7
21) hanno comprovato la continuità DEle trascrizioni per tutto il ventennio precedente.
L'occupazione DE convenuto, inizialmente quale legittimo ospite DEla madre , titolare Persona_2 di diritto di abitazione sull'immobile, col consenso DEla stessa, è divenuta sine titulo allorquando, morta la IG. ed estinto il diritto di abitazione, chiestogli di restituire il bene, ha rifiutato il rilascio, Per_2 costringendo gli attori ad intraprendere il procedimento di mediazione e quindi il presente giudizio.
Accertato il diritto dominicale di derivazione ereditaria degli attori, il convenuto va pertanto definitivamente condannato a lasciare libero il bene (da quale, come documentato, col verbale di sfratto allegato alla precisazione DEle conclusioni, risulta già in fatto estromesso in esecuzione DEl'ordinanza di reintegra).
A titolo accessorio poi il convenuto va condannato:
a) al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori, nella somma (non contestata e ad ogni modo congrua) pari ad € 900,00 mensili dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene
(avvenuta a mezzo esecuzione DEl'ordinanza possessoria);
b) alla rimozione, a proprie cure e spese, DEl'opera abusiva descritta in atto di citazione.
Così definita la lite, le spese processuali – liquidate come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, importi tariffari medi – seguono l'ordinario principio di soccombenza (è vero che il convenuto, non costituendosi, non ha contrastato in giudizio la domanda, ma nondimeno, con l'originario rifiuto di rilasciare l'immobile, ha costretto gli attori all'iniziativa giudiziaria), quanto per il giudizio di merito che per il procedimento possessorio (in particolare per il merito vengono liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
per il possessorio le fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
9 definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria DEla qualità di eredi DEla defunta IG.ra in capo agli attori IGg.ri Persona_1
, , e , accerta e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 dichiara che gli attori medesimi hanno il diritto di proprietà sugli immobili catastalmente identificati al
NCEU DE Comune di AN DE PP (VI) al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
II) per l'effetto, accertato e dichiarato che il convenuto IG. non ha diritto alcuno sugli CP_5 immobili sopra descritti, condanna il medesimo ai sensi DEl'art. 948 c.c. a lasciare immediatamente i suddetti beni immobili liberi da persone e cose, anche interposte, e nella piena disponibilità dei titolari;
III) condanna il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori, corrispondendo ai medesimi in solido una somma pari ad € 900,00 mensili dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene;
IV) condanna il convenuto alla rimozione DEl'opera abusiva descritta in atto di citazione (costruzione abusiva realizzata sul giardino esterno, pertinenza DEl'immobile, foglio 37, particella 17 sub 16 Comune di AN DE PP) a proprie cure e spese;
V) condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, liquidate in € 518,00 per anticipazioni, in € 2.016,00 per compensi professionali quanto al procedimento possessorio incidentale, in € 5.810,00 per compensi professionali quanto al giudizio di merito, oltre a spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona DE dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.02.2023 al n. 1143/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 22-24/02/2023 da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cassola (VI), Galleria Firenze n. 3/A
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a CP_2 CodiceFiscale_3
Rosà (VI), Via G. Mazzini n. 44
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
a Tezze sul Brenta (VI), Via Jonoch n. 12
, nata a [...] il [...], c.f. , residente CP_4 CodiceFiscale_5
a Tezze sul Brenta (VI), Via Jonoch n. 12
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eleonora CALDERARO, Isabella PETRACIN e Luca
TESSAROLO, DE Foro di Vicenza, giusta mandato unito telematicamente all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
[...]
[...]
[...]
1
[...] attori contro nato a [...] il [...], c.f. , residente CP_5 CodiceFiscale_6
a AN DE PP (VI), Contrà Gaggion Basso n. 50/2 convenuto contumace
In punto: altri istituti relativi alle successioni;
azione di petizione di eredità e tutela possessoria.
All'udienza DE 26.03.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
Gli attori, letto il provvedimento dd.
1.8.2023 danno atto che il provvedimento di tutela possessoria è stato eseguito in data 31.1.2024 come da verbale che si deposita (all. A) e dichiarando sin d'ora Pt_2 di non accettare il contraddittorio su eventuali domande non ritualmente proposte, precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
In via principale:
- Accertata e dichiarata la qualità di eredi DEla defunta IG.ra dei IG.ri Persona_1 Pt_1
, , e condannare il IG. a restituire gli immobili
[...] CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE PP (VI), al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), parte DEl'asse ereditario, posseduti senza alcun titolo dal convenuto.
In via subordinata:
- Qualora non sia contestata la qualità di eredi, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che l'autorità giudiziaria riterrà utili, accertare e dichiarare che gli attori hanno il
2 diritto di proprietà sugli immobili catastalmente identificato al NCEU DE Comune di AN DE PP
(VI) al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe
1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro. Per l'effetto, accertato e dichiarato che il IG. non ha diritto alcuno sugli immobili sopra descritti, condannarlo ai sensi DEl'art. 948 c.c. a CP_5 lasciare immediatamente i suddetti beni immobili liberi da persone e cose, anche interposte, e nella piena disponibilità dei titolari comparenti.
In ogni caso:
- Condannare il IG. al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla CP_5 privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori per le ragioni dedotte in narrativa, nella somma pari ad € 900,00 mensile dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DElo stesso, o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Condannare il IG. alla rimozione DEl'opera abusiva come descritta in atti a proprie cure e CP_5 spese;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per il presente giudizio ed anche per la fase sommaria possessoria, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione, con contestuale istanza di tutela possessoria, notificato in data 22-24/02/2023,
, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 convenivano in giudizio avanti questo Tribunale rappresentando che: CP_5
1)- in data 4.9.2007 decedeva in AN DE PP (VI) il IG. , senza disporre DEle CP_6 proprie sostanze e con conseguente devoluzione DEl'eredità in forza di legge;
2)- chiamati all'eredità DE de cuius risultavano essere la moglie, IG.ra , e i di lui figli Persona_2 IG.ri , , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_5 Persona_1 Per_3
[...]
3 3)- l'eredità di veniva, tuttavia, rinunciata da parte dei seguenti chiamati all'eredità: CP_6
- (figlia) e successivi chiamati in sua rappresentazione, , , Controparte_7 CP_10 CP_11
(nipoti) e (figlia), e successivi chiamati in sua rappresentazione CP_12 Controparte_9
e (nipoti), con atto DE 16.7.2008 ritualmente registrato;
CP_13 Persona_4
- (figlia) e successivi chiamati in sua rappresentazione, e CP_8 Controparte_14 CP_15
(nipoti), con atto DE 16.7.2008 ritualmente registrato;
[...]
- (moglie) e (figlio) con atto DE 16.2.2010 ritualmente registrato (la Persona_2 CP_5 rinuncia all'eredità da parte DEla IG.ra non comportava peraltro rinuncia al legato di Persona_2 cui all'art. 540, 2 comma, c.c. relativamente all'abitazione coniugale);
4)- a seguito DEle rinunzie, eredi legittimi DE IG. rimanevano, quindi, i soli figli CP_6 Per_1
e , le cui quote venivano incrementate dalle quote degli eredi rinuncianti, per
[...] Persona_3 accrescimento;
5)- in data 25.3.2010 veniva presentata dagli eredi presso l'Agenzia DEle Entrate – Ufficio Territoriale di
AN DE PP la dichiarazione di successione DE IG. , nella quale venivano CP_6 indicati nell'attivo ereditario i seguenti immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di
AN DE PP (VI), come di seguito indicato:
a. CF, fg. n. 37, part. 17, sub. 7, cat. A3, 5 vani;
b. CF, fg. n. 37, part. 17, sub. 8, cat. A3, 4 vani;
c. CF, fg. n. 37, part. 755, cat. C/6, 221 mq.;
d. CF, fg. 37, part. 756, area urbana, 535 mq.
6)- tra gli eredi e si costituiva, pertanto, una comunione ereditaria sui Persona_1 Persona_3 predetti beni in misura di ½ ciascuno;
7)- con atto di compravendita DE 23.3.2010, n. 190.530 di rep. Notaio , trascritto presso Persona_5
l'Agenzia DEle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare di AN DE
PP in data 12.42010 ai nn. 3081/1984, i IGg. e , ciascuno per la Persona_1 Persona_3 quota di 1/2, cedevano alla società “ , che accettava, la piena proprietà degli Controparte_16 immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE PP come di seguito indicato:
C.F., fg. 37, particella n. 755 cat. C/6;
C.T., fg. 37, particella 756, area urbana, ovvero i soli immobili di cui alle lettere c) - d) DE precedente elenco;
4 8)- quanto agli immobili rimasti in comunione tra i due fratelli, a seguito di plurimi frazionamenti/soppressioni, nel 2013 risultavano agli stessi intestati in comunione ereditaria i seguenti immobili:
- la particella 17 sub 13 (bcnc);
- la particella 17 sub 14 contrà Giaccon Basso n. 50, piano T-1, cat. A/3;
- la particella 17 sub 15 (ex sub 7) contrà Giaccon Basso n. 50, piano S1-T, cat. A/3;
9)- inoltre, con denuncia di costituzione aree urbane n. 832.1/2013 DEl'11 febbraio 2013 Pratica n.
VI0046085 in atti dall'11 febbraio 2013, venivano censite nel Catasto dei Fabbricati:
- particella 17 sub 16 cat. F/1 (area urbana) di mq. 585;
- particella 17 sub 17 cat. F/1 (area urbana) di mq. 178;
10)- con atto di divisione DE 21.2.2013, n. 203.521 di Rep. Notaio di AN DE Persona_5
PP, ivi registrato in data 26.2.2013 al n.
1.180 serie 1T, i IG.ri e Persona_1 Persona_3
(con l'intervento adesivo nell'atto medesimo DEla IG.ra quale titolare DE diritto di Persona_2 abitazione sulla casa coniugale) decidevano di procedere alla divisione degli immobili caduti in successione, previa formalizzazione DEl'accettazione tacita DEl'eredità DE defunto padre IG. CP_6
;
[...]
11)- nell'accordo di divisione, pertanto, venivano assegnati:
a) alla IG.ra gli immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN DE Persona_1
PP (VI), Contrà Gaggion n. 50 p. S1 - T,
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 15, cat. A/3, cl. 1, vani 5,5, RCE € 426,08
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 16, area urbana di mq. 585; gravati dal diritto di abitazione ex art. 540, 2 co., c.c. a favore DEla IG.ra ; Persona_2
b) al IG. , gli immobili catastalmente identificati al NCEU DE Comune di AN Persona_3 DE PP (VI), Contrà Gaggion n. 50, p. T - 1,
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 14, cat. A/3, cl. 2, vani 5, RCE 464,81 e
- C.F., fg. 37, mapp. n. 17 sub. 17 area urbana di 178 mq.;
(il richiamato atto di divisione precisava che entrambi gli assegni prevedevano la comproprietà sulle parti comuni DEl'intero edificio e, in particolare, DE mapp. n. 17 sub. 13 B.C.N.C. comune ai subb. 14 usque
17);
5 12)- la IG.ra , titolare DE diritto di abitazione, ospitava presso l'immobile assegnato Persona_2 alla IG.ra uno dei propri figli, in quanto lo stess.o versava in condizioni di Persona_1 CP_5 difficoltà economica;
13)- in data 17.2.2017 decedeva in AN DE PP , lasciando quali chiamati Persona_1 all'eredità in forza di legge il marito, ed i figli, , , Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
e CP_4
14)- con atto DE 9.11.2017 n. 942 Rep. a rogito DE Notaio dr. , registrato a Valdagno il Persona_6
15.11.2017 al n. 9652 serie 1T, trascritto a AN DE PP il 15.11.2017 ai nn. 10155 R.G. e 7030
R.P., inserito nel Registro Successioni DE Tribunale di Vicenza il 27.11.2017 al n. 4461/17 R.G.V.G., i IG.ri , , e accettavano con beneficio d'inventario Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3 CP_4
l'eredità di;
Persona_1
15)- con atto DE 31.1.2018, n.
1.067 Rep. – n. 789 Racc., registrato a Valdagno il 12.2.2018 al n. 1304 serie 1T, notaio , si procedeva all'inventario DEle attività e DEle passività costituenti Persona_6
l'asse ereditario DEla defunta IG.ra ; Persona_1
16)- in data 14.2.2018 veniva registrata presso l'Agenzia DEle Entrate - Ufficio Territoriale di AN DE PP al n. 126 vol. 9990/2018 la dichiarazione di successione DEla IG.ra ; Persona_1
17)- il 13.3.22 decedeva in AN DE PP , con conseguente estinzione DE Persona_2 diritto di abitazione gravante sugli immobili che, in sede di divisione, erano stati assegnati a Per_1
e che, successivamente alla morte di quest'ultima, erano stati ereditati dal marito e dai di lei figli.
[...]
Poste tali premesse, gli attori – ricordato che la IG.ra ospitava da tempo presso l'immobile in Per_2 oggetto uno dei figli, appunto il convenuto (fratello DEla congiunta nonché dante causa CP_5 degli attori, ) – rappresentavano che, invitato a restituire agli esponenti la disponibilità Persona_1 DEl'abitazione alla morte DEla madre, dapprima personalmente dagli attori e quindi dal loro legale con raccomandata a/r 31.05.2022, il convenuto non corrispondeva all'invito.
Depositata dagli attori presso il locale Organismo di Mediazione domanda di mediazione volta a conseguire la liberazione DEl'immobile, il convenuto aderiva al procedimento ma contrastava l'istanza, assumendo di vantare un diritto in proprio sull'immobile, avendone usucapito la proprietà in forza di possesso ultraventennale pubblico, laddove l'intestazione agli attori sarebbe “meramente fiduciaria”.
Proprio questo rifiuto (tra l'altro il convenuto medio tempore avrebbe posto in essere atti di manomissione/trasformazione DE bene, mediante realizzazione di un manufatto abusivo nel giardino DEl'abitazione) avrebbe originato l'eIGenza degli attori di promuovere giudizio civile, avente ad oggetto
6 azione di petizione ereditaria, ovvero in via gradata alternativa di rivendicazione, di cui i medesimi diffusamente illustravano i presupposti.
Su tali premesse, gli attori introducevano azione di merito di petizione ereditaria e/o di rivendicazione, contestualmente proponendo istanza di tutela possessoria avverso il convenuto CP_5
Chiedevano altresì la condanna di questi al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai proprietari e possessori, per una somma pari ad € 900,00 mensili (salvo diverso maggiore o minore importo di giustizia) dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene, nonché alla rimozione DEl'opera abusiva come descritta in citazione (costruzione abusiva realizzata sul giardino esterno, pertinenza DEl'immobile, foglio 37, particella 17 sub 16 Comune di AN DE PP), a cura e spese DE medesimo.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione DE 22 giugno 2023, dichiarata la contumacia DE convenuto, non costituitosi (e neppure personalmente comparso) nonostante rituale notifica DEl'atto di citazione con ricorso possessorio, il procuratore degli attori insisteva per la pronunzia DE provvedimento di reintegra e, quanto al merito, senza chiedere termini istruttori, per la fissazione di udienza di precisazione DEle conclusioni.
A scioglimento DEla conseguente riserva, con ordinanza 1 agosto 2023 veniva accolta l'istanza di reintegrazione (con assegnazione al convenuto di un termine per il rilascio decorrente dalla notifica DEl'ordinanza) e fissata udienza di precisazione DEle conclusioni.
In particolare, quanto all'istanza possessoria, veniva rilevato quanto di seguito trascritto:
“…Come sottolineano gli attori, i quali dichiaratamente agiscono nella documentata qualità di successori DEla de cuius , quali suoi eredi ab intestato, ai sensi DEl'art. 1146 comma 1 c.c. il Persona_1 possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura DEla successione, a prescindere dalla materiale disponibilità DE bene.
Col rifiuto di ottemperare all'invito / intimazione di restituzione DEl'immobile de quo (rifiuto tacito per fatti concludenti ma poi anche espresso con la dichiarazione in ambito di procedimento di mediazione, doc.
18 attoreo), il convenuto ha posto in essere una condotta di interversione DE possesso (art. 1164 c.c.), che si traduce in uno spoglio in danno dei titolari (e possessori ex lege) DEl'immobile in forza DE titolo mortis causa.
Nondimeno costituisce onere probatorio DE convenuto (allo stato non assolto: anzi lo stesso con il proprio comportamento processuale inerte di contumace sta venendo meno a qualsiasi facoltà di
7 allegazione difensiva) dare dimostrazione che alla propria detenzione di fatto DE bene corrisponda uno ius possidendi e quindi un titolo di diritto in grado di validamente contrastare la posizione dominicale degli attori di derivazione ereditaria (è documentato che gli attori abbiano provveduto ad accettare
l'eredità DEla de cuius , redigendo tra l'altro l'inventario DEle attività e passività DEl'asse Persona_1 ereditario, cfr. docc. 11, 12).
Allo stato degli atti deve allora presumersi (spettando l'onere DEl'eventuale prova contraria al convenuto) che quest'ultimo occupasse l'immobile per mera condiscendenza e tolleranza DEla madre, IG.ra , legittimata dalla titolarità di un diritto di abitazione sul bene, e quindi Persona_2 semplicemente quale ospite, in modo e a titolo precario.
Deceduta la IG.ra e ovviamente estintosi il diritto di abitazione DEla stessa, la detenzione DE Per_2 convenuto è divenuta di mero fatto, e quindi sine titulo, in guisa che il rifiuto di rilascio DEl'immobile invera una palese lesione possessoria avverso la quale è dato reagire con l'esperita azione di reintegra
(assorbita l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., proposta in via subordinata).
L'evidenza dei fatti, a rilievo documentale, e la mancata opposizione DE convenuto desumibile dalla contumacia, rende superflua l'audizione di sommari informatori.
Nondimeno, trattandosi di immobile occupato (verosimilmente) a fini abitativi, sembrano sussistere le condizioni giustificative (ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 56 legge n. 392/1978) per la concessione al convenuto (pur contumace) di un termine di “grazia” - che si stima congruo fissare in 60 (sessanta) giorni dalla notifica, a cura e iniziativa degli attori/ricorrenti, DE presente provvedimento - per il rilascio DEl'immobile.”.
All'udienza DE 26.03.2024 la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore degli attori, come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparsa conclusionale.
***************
Tutto quanto in premessa rappresentato, le domande degli attori devono essere accolte nei sensi, e per i motivi, di cui si viene a dire.
Il convenuto non ha contestato il titolo di eredi in capo agli attori ma, in riferimento al bene immobile per cui è causa (civile abitazione e giardino di pertinenza, catastalmente censiti in Comune di AN DE
PP, foglio 37, particella 17 sub. 15 e sub. 16), in ambito stragiudiziale aveva asserito di vantare un diritto in proprio sull'immobile, avendone usucapito la proprietà in forza di possesso ultraventennale pubblico, laddove l'intestazione agli attori sarebbe “meramente fiduciaria”.
8 Come già rilevato col provvedimento di reintegra possessoria, per supportare tali asserzioni il resistente sarebbe stato gravato da precisi oneri probatori, rimasti DE tutto inadempiti, già risultando inerte nel giudizio, in cui, contumace, ha mancato di far valere le proprie ragioni e difese e di introdurre le conseguenti prove.
Pacifica e documentata invece la qualità di eredi, come da documentazione dagli stessi allegata, degli attori, i medesimi con la certificazione notarile ventennale a firma DE notaio (loro documento sub Per_7
21) hanno comprovato la continuità DEle trascrizioni per tutto il ventennio precedente.
L'occupazione DE convenuto, inizialmente quale legittimo ospite DEla madre , titolare Persona_2 di diritto di abitazione sull'immobile, col consenso DEla stessa, è divenuta sine titulo allorquando, morta la IG. ed estinto il diritto di abitazione, chiestogli di restituire il bene, ha rifiutato il rilascio, Per_2 costringendo gli attori ad intraprendere il procedimento di mediazione e quindi il presente giudizio.
Accertato il diritto dominicale di derivazione ereditaria degli attori, il convenuto va pertanto definitivamente condannato a lasciare libero il bene (da quale, come documentato, col verbale di sfratto allegato alla precisazione DEle conclusioni, risulta già in fatto estromesso in esecuzione DEl'ordinanza di reintegra).
A titolo accessorio poi il convenuto va condannato:
a) al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e/o comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori, nella somma (non contestata e ad ogni modo congrua) pari ad € 900,00 mensili dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene
(avvenuta a mezzo esecuzione DEl'ordinanza possessoria);
b) alla rimozione, a proprie cure e spese, DEl'opera abusiva descritta in atto di citazione.
Così definita la lite, le spese processuali – liquidate come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, importi tariffari medi – seguono l'ordinario principio di soccombenza (è vero che il convenuto, non costituendosi, non ha contrastato in giudizio la domanda, ma nondimeno, con l'originario rifiuto di rilasciare l'immobile, ha costretto gli attori all'iniziativa giudiziaria), quanto per il giudizio di merito che per il procedimento possessorio (in particolare per il merito vengono liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
per il possessorio le fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
9 definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria DEla qualità di eredi DEla defunta IG.ra in capo agli attori IGg.ri Persona_1
, , e , accerta e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 dichiara che gli attori medesimi hanno il diritto di proprietà sugli immobili catastalmente identificati al
NCEU DE Comune di AN DE PP (VI) al:
C.F, foglio 37, particella 17 sub. 15, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano S1-T, categoria A3, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 175, rendita € 426,08 (trattasi di abitazione ai piani terra e interrato, con area scoperta di corte di pertinenza esclusiva);
C.F, foglio 37, particella 17, sub. 16, Contrà Gaggion Basso n. 50, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 585 (trattasi DEl'area urbana sita al piano terra), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
II) per l'effetto, accertato e dichiarato che il convenuto IG. non ha diritto alcuno sugli CP_5 immobili sopra descritti, condanna il medesimo ai sensi DEl'art. 948 c.c. a lasciare immediatamente i suddetti beni immobili liberi da persone e cose, anche interposte, e nella piena disponibilità dei titolari;
III) condanna il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio e comunque alla privazione DEla disponibilità DE bene in capo ai soggetti proprietari e possessori, corrispondendo ai medesimi in solido una somma pari ad € 900,00 mensili dall'avvenuta sottrazione/rifiuto alla restituzione sino alla riconsegna DE bene;
IV) condanna il convenuto alla rimozione DEl'opera abusiva descritta in atto di citazione (costruzione abusiva realizzata sul giardino esterno, pertinenza DEl'immobile, foglio 37, particella 17 sub 16 Comune di AN DE PP) a proprie cure e spese;
V) condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, liquidate in € 518,00 per anticipazioni, in € 2.016,00 per compensi professionali quanto al procedimento possessorio incidentale, in € 5.810,00 per compensi professionali quanto al giudizio di merito, oltre a spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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