Art. 7.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Palermo sara' aumentato della somma di lire 9.412.000.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Palermo sara' aumentato della somma di lire 9.412.000.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.