CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 25-27 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249003565708000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249003565708/000, notificata da ADER il 8.1.2025 relativa alla cartella di pagamento n. 13320210013965589000 ed agli avvisi di accertamento del Comune di Cutro n. 878, 1279, 2987,2392,
4670 e 3452 aventi ad oggetto tributi locali, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione dell'atto e per omessa allegazione della cartella di pagamento;
2) l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi.
Con memoria depositata il 11.4.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo di legittimazione passiva e, in ogni caso, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Cutro si costituiva in giudizio con memoria depositata il 11.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sull'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Né l'intimazione è viziata per omessa allegazione degli atti presupposti (cartella di pagamento e avvisi di accertamento) poiché essendo stata la cartella n. 13320210013965589000 e gli avvisi di accertamento qui di interesse ritualmente notificati – per come provato dagli avvisi di ricevimento prodotti da ADER e dal
Comune di Cutro – alcun obbligo di allegazione vi era nella specie.
Quanto all'eccepita prescrizione va osservato che, come documentato dal Comune di Cutro, questa Corte, con sentenza n. 440/2022 – resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 298/2022 avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 951 (TASI 2016) n. 2392 (TASI 2017), n. 3452 (TASI 2018), n. 1279 (IMU 2016), n. 2987
(IMU 2017), n. 4670 (IMU 2018), e n. 2398 (TASI 2018), che sono oggetto dell'odierna intimazione di pagamento ad eccezione che per il n. 951 – ha rigettato il ricorso disattendendo, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione;
detta pronuncia è stata, poi, confermata dalla sentenza n. 832/2025 del 21.03.2025 della CGT di secondo grado.
Quanto all'avviso di accertamento n. 878 (relativo a IMU 2015) – che non è stato oggetto delle citate pronunce – si osserva che lo stesso è stato notificato il 16.1.2021 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e non risulta sia stato impugnato;
dall'epoca della notifica di tale atto e sino a quella dell'intimazione opposta non
è decorso il termine quinquennale.
Non è quindi maturata la prescrizione per alcuno dei crediti portati dagli avvisi di accertamento né per quello portato dalla cartella di pagamento per cui è causa che è stata notificata il 20.2.2023 (e non opposta) non essendo neppure in tal caso maturato il termine quinquennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 25-27 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249003565708000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249003565708/000, notificata da ADER il 8.1.2025 relativa alla cartella di pagamento n. 13320210013965589000 ed agli avvisi di accertamento del Comune di Cutro n. 878, 1279, 2987,2392,
4670 e 3452 aventi ad oggetto tributi locali, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione dell'atto e per omessa allegazione della cartella di pagamento;
2) l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi.
Con memoria depositata il 11.4.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo di legittimazione passiva e, in ogni caso, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Cutro si costituiva in giudizio con memoria depositata il 11.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sull'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Né l'intimazione è viziata per omessa allegazione degli atti presupposti (cartella di pagamento e avvisi di accertamento) poiché essendo stata la cartella n. 13320210013965589000 e gli avvisi di accertamento qui di interesse ritualmente notificati – per come provato dagli avvisi di ricevimento prodotti da ADER e dal
Comune di Cutro – alcun obbligo di allegazione vi era nella specie.
Quanto all'eccepita prescrizione va osservato che, come documentato dal Comune di Cutro, questa Corte, con sentenza n. 440/2022 – resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 298/2022 avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 951 (TASI 2016) n. 2392 (TASI 2017), n. 3452 (TASI 2018), n. 1279 (IMU 2016), n. 2987
(IMU 2017), n. 4670 (IMU 2018), e n. 2398 (TASI 2018), che sono oggetto dell'odierna intimazione di pagamento ad eccezione che per il n. 951 – ha rigettato il ricorso disattendendo, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione;
detta pronuncia è stata, poi, confermata dalla sentenza n. 832/2025 del 21.03.2025 della CGT di secondo grado.
Quanto all'avviso di accertamento n. 878 (relativo a IMU 2015) – che non è stato oggetto delle citate pronunce – si osserva che lo stesso è stato notificato il 16.1.2021 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e non risulta sia stato impugnato;
dall'epoca della notifica di tale atto e sino a quella dell'intimazione opposta non
è decorso il termine quinquennale.
Non è quindi maturata la prescrizione per alcuno dei crediti portati dagli avvisi di accertamento né per quello portato dalla cartella di pagamento per cui è causa che è stata notificata il 20.2.2023 (e non opposta) non essendo neppure in tal caso maturato il termine quinquennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.