TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI NI PA Presidente
MA AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 14.06.2024 al N. R. G. 2237/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. EMILIA TERESA MARTINO, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MATTIA LANDONI, Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. RI RA
Ambrosetti nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], ammesso in via anticipata e provvisoria C.F._3
al patrocinio a spese dello Stato in data 21.11.2024 dal COA di ST RS in accoglimento dell'istanza presentata in data 14.11.2024.
Conclusioni: come precisate a mezzo dei fogli depositati in data 29.08/01-04.09.2025 di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito a carico Parte_1 Controparte_1
del marito per grave violazione dei doveri coniugali;
- Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre, con affido super esclusivo alla stessa CP_2
affinché possa assumere autonomamente decisioni in materia di residenza, scolastiche, sanitarie e per il rinnovo o rilascio di documenti;
in via subordinata, disporre l'affido esclusivo, con autorizzazione alla madre affinché possa assumere autonomamente ogni decisione in materia di residenza, scolastica, sanitaria e per il rinnovo e rilascio di documenti;
- Disporre modalità protette per gli incontri tra padre e figlio;
- Disporre, a carico del sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio minore, da corrispondersi CP_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per un importo mensile non inferiore a € 700,00, considerato il rilascio della casa familiare da parte della ricorrente, con rivalutazione annuale, e comprensivo della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
- Autorizzare la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico per il figlio minore;
- con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria:
- ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che, in data 30.4.2014, venivo chiamata da affinchè mi recassi presso il suo domicilio Parte_1
in NA per accudirla in seguito al parto;
2. Vero che, in data 1.5.2014, partiva per il Marocco nonostante la nascita del figlio Controparte_1
il giorno precedente;
CP_2
3. Vero che, nell'occasione di cui ai punti precedenti, mi riferiva di non desiderare il figlio Controparte_1
; CP_2
si indica a teste la sig.ra residente in [...]
4. Vero che almeno dal gennaio 2024, usava sputare verso la moglie anche Controparte_1 Parte_1
alla presenza dei figli;
5. Vero che, almeno da gennaio 2024, usava chiamare la moglie “puttana”, intimandole di Controparte_1
lasciare la casa familiare.
Si indica a teste Testimone_2
* In ottemperanza al provvedimento del Tribunale del 10 luglio 2025, si producono:
- Estratti conto dall'1.1.25 al 30.6.25 (doc. 28 e 29), chiedendo di essere autorizzati al deposito CP_3
dell'estratto al 30 settembre 2025 con il deposito della memoria di replica alla conclusionale;
- Estratto postepay dall'1.1.25 al 31 agosto 2025 (movimenti), chiedendo di essere autorizzati al deposito dell'integrazione al 30 settembre 2025 con il deposito della memoria di replica alla conclusionale.
Si deposita il doc. 31, relativo all'ultimo contributo al mantenimento versato dal sig. . CP_1
Per il resistente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito al marito;
2) disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di residenza, sia per le questioni CP_2
attinenti ai rapporti tra i genitori, sia per le decisioni di straordinaria amministrazione da assumere nell'interesse
Pag. 2 di 27 del bambino e quantomeno quelle relative alla residenza, alla scelta della scuola, ad aspetti sanitari e per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
In subordine, in caso di affidamento esclusivo o super esclusivo del minore alla madre, escludere comunque la possibilità che la stessa possa decidere in autonomia trasferimenti del minore fuori dall'attuale zona di residenza e specialmente all'estero;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di residenza mantengano gli interventi già avviati per il sostegno del nucleo familiare e della relazione padre – figlio, prevedendo regolari incontri con le modalità e la frequenza ritenute più idonee nell'interesse del minore, in ogni caso con facoltà di ampliamento e liberalizzazione degli stessi nel tempo, in caso di andamento positivo;
4) prevedere a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di nella misura già adottata in CP_2
via provvisoria con provvedimento del 30.04.2025, pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondere alla madre mediante bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alla refusione del 50
% delle spese straordinarie concordate, in conformità al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui richiamato;
5) autorizzare la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico in favore di . CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) CHE, il sig. e la sig.ra manifestavano la volontà di separarsi Tes_3 Controparte_1 Parte_1
già dal gennaio 2023 e, comunque, prima del 7 febbraio 2023, data in cui il sig. veniva tratto in CP_1
arresto;
2) VERO CHE, a seguito della ripresa della frequentazione, già dal maggio 2023 la sig.ra Parte_1
chiedeva al sig. di rientrare presso la casa coniugale e tornare a vivere insieme;
Controparte_1
3) VERO CHE, nel dicembre 2023 la sig.ra partiva per il Marocco insieme a , Parte_1 CP_2
avvisando il marito la sera prima della partenza;
4) VERO CHE, nel gennaio 2024, dopo il rientro dal Marocco, a seguito delle rimostranze del marito sul viaggio, la sig.ra minacciava lo stesso di denunciarlo nel caso avesse continuato a lamentarsi;
Parte_1
5) VERO CHE, dal rientro dal Marocco nel gennaio 2024, la sig.ra riferiva ai famigliari di Parte_1
aver cambiato i propri turni di lavoro e si assentava da casa anche dopo le 18.00 e fino a alle 21.30;
6) VERO CHE, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 5), in più occasioni la sig.ra Pt_1
lasciava anche a casa da solo;
[...] CP_2
Pag. 3 di 27 7) VERO CHE, tra il gennaio e il 12 marzo 2024, il sig. chiedeva alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
di tornare ai precedenti turni di lavoro per evitare di lasciare AM a casa da solo e contribuire alla
[...]
gestione della casa;
8) VERO CHE, a fronte delle richieste del sig. di cui al capitolo 7), la sig.ra Controparte_1 Pt_1
minacciava lo stesso di denunciarlo se avesse continuato a insistere e lamentarsi;
[...]
9) VERO CHE, tra il mese di gennaio e il 12 marzo 2024, il sig. buttava via del cibo, Controparte_1
acquistato o cucinato dalla sig.ra , perché avariato o scaduto;
Parte_1
10) VERO CHE, a inizio marzo 2024, allo scopo di richiedere la carta di soggiorno, la sig.ra Parte_1
chiedeva al sig. di spostare altrove la residenza di o in alternativa di Controparte_1 Controparte_4
prendere in locazione un altro appartamento più grande, a spese del sig. ; Controparte_1
11) VERO CHE, il sig. rifiutava le richieste della sig.ra e per tale motivo la Controparte_1 Pt_1
sig.ra si arrabbiava col marito, affermando di volersi separare dallo stesso;
Parte_1
12) VERO CHE, in data 9 marzo 2024, la sig.ra alla mattina presto, armeggiava Parte_1
rumorosamente con le pentole, svegliando il sig. e i figli e;
Controparte_1 CP_4 Tes_2 CP_2
13) VERO CHE, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 12), a fronte delle lamentele del marito, la sig.ra inveiva contro lo stesso e il sig. usciva di casa, senza Parte_1 Controparte_1
insultare o minacciare la moglie;
14) VERO CHE, dal gennaio al 12 marzo 2024, in occasione delle discussioni tra i coniugi, la sig.ra Pt_1
era solita alzare la voce e minacciare il marito di denunciarlo, mentre il sig. , in tali
[...] Controparte_1
circostanze, usciva di casa, evitando di urlare e di insultare o minacciare la moglie;
15) VERO CHE, in data 13 marzo 2024, alle ore 5.00 circa, il sig. chiudeva la Controparte_1
maniglia del gas, perché sospettava una perdita, ed eseguiva un intervento per stringere le guarnizioni dei tubi;
16) VERO CHE, a far tempo dal 13 marzo 2024, la sig.ra impedisce al sig. Parte_1 CP_1
di vedere e sentire il figlio e che l'utenza telefonica precedentemente in uso al minore risulta
[...] CP_2
essere da allora disattivata.
Si indicano quali testimoni:
- residente in [...], sui capitoli da 1) a 19) Controparte_4
- , residente in [...], sui capitoli 1), 2), da 5) a 9), da 12) a 16). Testimone_2
Acquisire dalla Procura della Repubblica di ST RS gli atti non coperti da segreto, ex art. 329 c.p.p., relativi al procedimento penale n. 2232/2024 RGNR mod. 21, in relazione al quale è stata formulata richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Sulle istanze istruttorie di controparte
Pag. 4 di 27 Sull'esame testimoniale richiesto:
- non ammettersi i capitoli di prova da 1) a 3), in quanto attengono a circostanze irrilevanti per il presente giudizio e il capitolo 3) è espresso in forma negativa.
In caso di ammissione, si chiede ammettersi a prova contraria l'esame testimoniale di residente Controparte_4
in NA (MI), Via C. Menotti 57;
- non ammettersi i capitoli di prova 4) e 5), in quanto generici e privi di riferimenti temporali sufficientemente precisi o di adeguata contestualizzazione.
In caso di ammissione, si chiede ammettersi a prova contraria l'esame testimoniale di residente Controparte_4
in NA (MI), Via C. Menotti 57”.
Per la Curatrice speciale:
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre sig.a che assumerà Controparte_2 Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio.
Confermare il collocamento del minore presso la madre in NA via Bellingera 12.
Disporre che i Servizi mantengano gli interventi già avviati per sostenere la relazione padre/figlio con incontri in spazio neutro calendarizzati ogni tre settimane valutando nel prosieguo l'adozione d'altra modalità adeguata al minore.
Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie del Controparte_1
figlio nella misura che il Tribunale riterrà congrua”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente e il resistente hanno contratto matrimonio in Marocco in data 24/04/2012 e sono genitori di nato il [...] a [...], cittadino marocchino. Controparte_2
***
A mezzo del ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente ha allegato che il nucleo familiare era composto anche dai figli nati dal precedente matrimonio del resistente, CP_4
nato a [...] il [...], cittadino marocchino, economicamente
[...]
autonomo e nata a [...] il [...], cittadina marocchina, che vivono Testimone_2
presso l'abitazione di proprietà del padre e del figlio che a mezzo della sentenza n. CP_4
412/2023 pubblicata dal GUP di questo Tribunale in data 27.04.2023, per i reati di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minorenni e di lesioni in danno della moglie di cui, tra l'altro, al seguente capo di imputazione,
Pag. 5 di 27 che in data 26.06.2023 depositava ricorso per la separazione dal coniuge chiedendo il collocamento presso di sé anche di in qualità di genitore sociale, che, nelle Testimone_2 Pag. 6 di 27 more, a seguito della scarcerazione, il marito si riavvicinava alla moglie convincendola a riprendere la convivenza nella casa coniugale e a rinunciare agli atti del predetto giudizio, che con la ripresa della convivenza riprendevano anche i comportamenti aggressivi del coniuge, che, dopo essere stata nuovamente minacciata di morte con un coltello, in data 13.03.2024 presentava l'ennesima denuncia e si allontanava da casa insieme al figlio minorenne trovando ospitalità presso amiche dapprima in Solbiate Olona e poi in Lonate Pozzolo, che in data
28.03.2024 il Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione applicava al resistente la misura di sicurezza dell'allontanamento dalla moglie (e del divieto di avvicinamento alla medesima) e la modalità di controllo con mezzi elettronici, che lei e il minore sono ospiti di un'amica in ST
RS, che dall'allontanamento dalla casa familiare, il resistente non ha mai chiesto di incontrare il figlio minorenne, di sentire quotidianamente di lavorare alle dipendenze di Tes_2
con contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022, di percepire uno CP_5
stipendio medio mensile di € 1.200,00 circa, di percepire l'Assegno Unico base dell'importo di €
50,00, non potendo allegare ISEE familiare, in mancanza di collaborazione del marito e che il resistente svolge attività lavorativa come dipendente, a tempo indeterminato, presso un' azienda in Lecco e, tra l'altro, ha chiesto “Considerate le necessità abitative conseguenti al rilascio della casa familiare di proprietà del resistente, si chiede che venga determinato un contributo al mantenimento per il minore
per un importo non inferiore a € 700,00, oltre alla conferma dell'assegno unico alla ricorrente e la CP_2
partecipazione del padre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
A mezzo del decreto reso in data 14.06.2024 sono stati ridotti i termini previsti agli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17, comma 1, 2 e 3, c.p.c. e, tra l'altro, è stata chiesta una relazione sul nucleo familiare ai SS del Comune di NA.
Costituendosi in giudizio in data 09.07.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che in data 13.03.2024 la ricorrente lasciava la casa coniugale insieme al figlio , CP_2
trasferendosi presso un'amica, interrompendo qualsiasi rapporto con il marito e impedendo ogni contatto con il figlio minorenne, che il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento iscritto a suo carico al n. 2232/2024 R.G.N.R. in forza della denuncia-querela sporta in pari data dalla moglie “precisando che le allegazioni della moglie non erano riscontrate dal compendio probatorio acquisito, che il sig. forniva in interrogatorio una versione attendibile e credibile CP_1
dell'accaduto e che quanto accertato appare più compatibile con un profondo e insanabile dissidio familiare bilaterale, che con condotte maltrattanti”, che dopo la scarcerazione in data 27.04.2023 ha sempre mantenuto un comportamento corretto, che, in particolare, iniziava il percorso trattamentale ex
Pag. 7 di 27 art. 165 co. 5 c.p. presso il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, che all'esito dei colloqui valutativi del 6 e 20.06.2023 “veniva inserito nel Gruppo di Prevenzione della Recidiva dal
18.07.2023, con percorso trattamentale previsto per la durata di almeno un anno, attualmente ancora in corso, con partecipazione finora giudicata positivamente, come da nota di aggiornamento e calendario degli incontri, con ultimo incontro previsto per il 16 luglio pv (doc. n. 9 - 10)”, che “decideva di cessare definitivamente il consumo di alcolici e richiedeva al NOA di NA di essere preso in carico. A conferma dell'inesistenza di un problema patologico e dell'occasionalità del consumo di alcol, il suddetto Ente, dopo aver completato la valutazione, comunicava di non ritenere necessario avviare una presa in carico (doc. n. 12)”, che alla revoca della custodia cautelare si trasferiva provvisoriamente presso un alloggio messo a disposizione dall'allora datore di lavoro, “CMF Costruzioni Generali S.r.l.”, in Cavenago Brianza, Via dei Chiosi n. 10, in attesa di definire la propria situazione abitativa e familiare, che, prima di riprendere la convivenza coniugale, su indicazione dell'Ente, in data 23.06.2023 cercava invano di acquisire la disponibilità della ricorrente a partecipare a un percorso di mediazione penale, volto all'elaborazione delle vicende occorse, anche in ottica della riconciliazione in corso, che nel mese di luglio i coniugi trascorrevano con i figli un periodo di vacanza a Rimini e, dopo un soggiorno di alcune settimane in Marocco per il decesso del padre, rientrava nella casa coniugale, che in data 26.09.2023 veniva dichiarato estinto il procedimento di separazione iscritto al n. R. G.
2807/2023, che i Servizi Sociali del Comune di NA depositavano relazione in data
19.09.2023 che allega, che nel gennaio 2024 “si registravano nuove discussioni tra i coniugi, tanto che la sig.ra prima della presentazione della denuncia, aveva nuovamente manifestato l'intenzione di separarsi”, Pt_1
che in data 30.04.2024 gli veniva installato il c.d. “braccialetto elettronico”, che il procedimento n. 47/2024 R.G. M.P. dinanzi al Tribunale di Milano non risulta ancora definito, che dal
01.07.2024 lavora per la presso la sede di Pessano con OR (MI), via Meucci 6, Parte_2
con qualifica di operaio e mansione di saldatore/tubista, con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2024, retribuzione pari ad € 1.906,99 mensili, con orari dal lunedì al venerdì (con disponibilità richiesta anche a sabati alterni), dalle ore 7.00 alle ore 16.00, che è comproprietario dell'immobile sito in NA (MI), Via C. Menotti n. 57, che il CO creditore faceva accertare la qualità di eredi del sig. e del figlio maggiorenne della quota di proprietà CP_1
della de cuius, “come da ordinanza regolarmente trascritta (doc. n. 40)”, che in data 11.11.2022 l'odierno resistente addiveniva a un accordo transattivo con il CO, con acconti di € 3.837,59 e n.
20 rate mensili da € 500,00 ciascuna, dal dicembre 2022 (doc. n. 41), a cui dovranno essere aggiunte le spese di trascrizione dell'ordinanza, per € 662,00, da pagarsi in coda al piano di
Pag. 8 di 27 rientro, come concordato col CO (doc. n. 42), che almeno per altri 9/10 mesi il suo reddito sarà gravato dalla rata mensile di € 500,00 da versare al CO, oltre alle spese ordinarie suindicate, che ha dovuto richiedere un prestito di € 6.000,00, che deve restituire con n.
42 rate mensili di € 184,32 ciascuna, che ha stipulato un'assicurazione sulla vita, indicando come beneficiari i tre figli, con premio mensile di € 34,14 (doc. n. 45) e ha appena concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rientro con n. 33 rate mensili, da € 50,00 circa, che fino al mese di aprile 2024 l'AU veniva percepito integralmente dalla ricorrente e ammontava all'importo mensile di € 443,20 circa (fino a febbraio 2024), ridotto da marzo all'importo di €
137,80 (v. doc. n. 10 – ricorrente), comprensivo anche della quota spettante per la minore Tes_2
che in data 23.04.2024 ha chiesto percepire e che “può corrispondere un contributo al mantenimento pari ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo”.
A mezzo della memoria depositata in data 13.07.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dedotto che
“Dalla relazione dei Servizi depositata in data 11 luglio 2024, si evidenzia come, a differenza di la CP_4
figlia minore abbia “chiesto più volte alla sig.ra di non riprendere in casa il marito, immaginando Tes_2 Pt_1
che avrebbe potuto riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato”, esattamente come si è verificato. […]
Al rientro dal Marocco, le ritorsioni del sig. diventavano quotidiane: il risveglio scandito dagli sputi CP_1
verso da parte di un marito che dormiva per terra pur di non dividere il letto con lei;
il sig. si Pt_1 Pt_3
rivolgeva quotidianamente alla moglie chiamandola “puttana” e intimandole di “lasciare casa sua”; gettava il cibo che la ricorrente preparava;
bloccava la valvola del gas per impedirle di cucinare in periodo di ramadan
(nonostante la presenza del minore ). Le circostanze sopra riportate sono riferite anche da ai CP_2 Tes_2
Servizi Sociali, ai quali la ragazzina sottolinea l'insopportabilità della vita familiare. È sintomatico che sia che si rivolgano a operatori esterni (Carabinieri e Servizi Sociali) lo stesso giorno, il 13 Parte_1 Tes_2
marzo 2024 che, evidentemente, rappresenta il culmine della loro capacità di rassegnazione e adattamento [e di essere] titolare di un altro conto corrente, oltre alla PostePay già allegata, acceso lo scorso anno e di cui si allegano gli estratti 2024 (solo per i tempi ristretti della presente memoria): si evidenzia lo stipendio mensile di €
1.000 circa, da cui vengono detratti rate per finanziamenti per oltre € 250 (tra cui il prestito per l'acquisto dell'autovettura che permette alla ricorrente di recarsi al lavoro) e il versamento di € 100 per una polizza vita e tutela. […] Attualmente e il figlio sono ospiti presso l'abitazione di un'amica, ma è ovviamente una Pt_1
collocazione temporanea in attesa di una soluzione abitativa stabile per la diade e, eventualmente se lo vorrà, per
. Tes_2
A mezzo della memoria depositata in data 19.07.2024, tra l'altro, il resistente ha replicato che
“Emblematica, invece, è la “nuova” accusa di sputare verso la moglie, che il sig. nega recisamente, mai CP_1
Pag. 9 di 27 indicata in denuncia, non allegata nel ricorso e adesso addotta solo a seguito, si suppone, del contenuto della relazione dei Servizi Sociali in merito al presunto racconto di che peraltro mai affermava che era il padre Tes_2
a sputare verso anziché il contrario. E ciò dopo aver falsamente allegato nel ricorso introduttivo una Pt_1
minaccia con coltello, parimenti mai denunziata, dimostrando come le presunte condotte maltrattanti vengano di volta in volta modificate in base alle esigenze narrative [che] è vero che al pari di ha sempre Tes_2 CP_4
visto nella sig.ra una figura materna, essendo rimasta orfana della madre biologica quando era ancora Pt_1
molto piccola, così come che, inizialmente, la minore manifestava scetticismo per la riconciliazione dei coniugi e la ripresa della convivenza, come del resto lo stesso padre (sul punto si rimanda a quanto esposto in comparsa), temendo una ripresa della conflittualità di coppia [che] non pare che dalla relazione dei Servizi emerga la prova di maltrattamenti da parte del padre nei confronti della moglie [che i SS danno atto] di una forte rabbia da parte di nei confronti della sig.ra con rifiuto a parlare con la stessa, recatasi presso gli Uffici Tes_2 Pt_1
dell'Ente per indurla a lasciare la casa familiare e andare a vivere con lei, incontrando il netto rifiuto della ragazza [che] con decreto depositato in data 10.07.2024, il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha applicato nei confronti del sig. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di CP_1
P.S. per anni 1, prescrivendo tra l'altro di mantenersi a una distanza di almeno 500 mt dalla sig.ra con Pt_1
mantenimento del braccialetto elettronico già installato, e il divieto di comunicazione con la stessa [che intende impugnare e che] ha ritenuto di proseguire il percorso trattamentale presso il Presidio Criminologico
Territoriale di Milano, anche oltre l'anno inizialmente previsto, con incontri calendarizzati già fino a dicembre”.
A mezzo della memoria depositata in data 20.07.2024, tra l'altro, la ricorrente ha rilevato che
“Anche il decreto del 10 luglio 2024 del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione sottolinea l'inattendibilità di dette dichiarazioni [rese da e che] invece, ha manifestato al CP_4 Tes_2
Servizio Sociale il proprio malessere, la propria insofferenza e a loro ha dichiarato di essere arrabbiata con Pt_1
perché “al momento della scarcerazione del padre, la minore avrebbe chiesto più volte alla sig.ra
[...] Pt_1
di non riaccogliere in casa il marito, immaginando che avrebbe potuto riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato. spiega che la signora non l'avrebbe ascoltata” e ha allegato relazione della NPI del 15 Tes_2
luglio 2024 dove vengono individuate le difficoltà del minore e gli interventi proposti per lui.
A mezzo dell'ordinanza assunta alla prima udienza celebrata in data 24.07.2024, tra l'altro, dopo avere autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “2) dispone l'affido del figlio minorenne all'ente (allo stato, il Comune di NA dove il minore ha la sua residenza anagrafica e da cui il minore si è allontanato con la madre nel mese di marzo 2024) per quanto riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, educazione, istruzione e frequentazione del padre e del figlio maggiorenne di quest'ultimo
Pag. 10 di 27 (individuazione dei tempi, modi, luoghi degli incontri anche da remoto, necessariamente, almeno inizialmente, in assenza di ragioni ostative, in Spazio Neutro e alla presenza di educatore professionale nel rispetto delle prescrizioni di cui al doc. n. 52 resistente) e conferma, allo stato, il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in ST RS (non avendo la ricorrente chiesto l'assegnazione della casa coniugale); […] 4) dispone che i SS del Comune di NA, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di ST
RS, svolgano un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare con particolare riferimento alla condizione personale, lavorativa, sanitaria, sociale dei genitori e della prole e ciò mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti, i figli e terzi (referenti delle istituzioni scolastiche, medico pediatra, responsabile del servizio di cui al doc. n. 55 resistente, ecc.), di verificare come il minore percepisca il rapporto con ciascun genitore e quale sia il regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole atto a garantirne le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica, di valutare se vi siano elementi della personalità del singolo genitore o dell'ambiente domestico ostativi, di porre in essere tutti gli interventi di sostegno a favore del figlio minore o del genitore necessari o utili, di segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero accertare e di depositare relazione scritta in merito alle risultanze delle indagini delegate entro e non oltre il 29.11.2024 (o immediatamente in caso di pregiudizio); 5) dispone che il padre (che, tra l'altro, non soddisfa direttamente, neppure in parte, le esigenze abitative del minore) contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di CP_2
versando alla madre l'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il minore nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) dà atto che il resistente si è impegnato a consegnare la documentazione necessaria per l'ISEE e a consentire alla madre di percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per il minore e si riserva di modificare l'importo di cui al precedente capo n. 4 all'esito del deposito della documentazione comprovante l'adempimento del predetto impegno;
7) nomina curatore speciale del minore l'avv. RI RA Ambrosetti cui assegna termine sino al 15.11.2024 per la sua costituzione in giudizio;
8) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e a quelle di cui al doc. n. 52 resistente e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
9) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei SS e il resistente a proseguire con impegno e costanza il percorso di cui al doc. n. 55; onera le parti di depositare la documentazione (relazione a firma dei professionisti incaricati) comprovante l'avvio e l'andamento di detti percorsi entro il 15.11.2024; 10) dispone la trasmissione a cura della ricorrente della relazione depositata dai SS in data
11.07.2024 e del doc. n. 52 resistente al responsabile del Servizio di cui al doc. 55 resistente;
[…] 12) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del medesimo”.
Pag. 11 di 27 In data 04.12.2024 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 12 di 27 Alla successiva udienza celebrata in data 16.01.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere con il figlio minorenne nell'immobile sito in NA, Via Bellingera
12, condotto in locazione in forza del contratto sottoscritto nel mese di novembre 2024
(depositato in data 22.01.2025), versando il canone di locazione mensile dell'importo di €
420,00, di non avere convivenze in corso e di avere richiesto il versamento del 100% dell'AU non corrispostole e ha preso atto del consenso prestato dal padre all'iscrizione del minore presso la scuola secondaria di I grado di NA dove attualmente risiede;
il resistente ha dichiarato che il braccialetto elettronico gli è stato installato nel mese di marzo 2024 e gli verrà rimosso nel marzo 2025 e che la C.d.A. di Milano non si è ancora pronunciata sull'impugnazione della misura di prevenzione applicatagli, di continuare a frequentare volontariamente ogni due settimane il centro di Milano e ha chiesto incrementare la frequenza degli incontri in SN padre/figlio aventi attualmente frequenza mensile e durata inferiore all'ora e ridurre l'entità del contributo paterno ritenuto sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali costringendolo a eccessivi straordinari;
la CS del fanciullo ha chiesto il rinvio del procedimento per la presa in carico del minore da parte dell' e l'incremento degli incontri padre/figlio in SN. Il CP_6
giudice istruttore, rilevato che dalla relazione depositata dal resistente si evince quanto segue: “Il sig. , nato in [...] il [...], al termine dei colloqui individuali di Controparte_1
valutazione finalizzati alla presa in carico è stato inserito in un gruppo di parola per la prevenzione della recidiva, a cadenza trisettimane, a partire dal 18/07/2023. Il sig. a aderito con motivazione e CP_1
Pag. 13 di 27 costanza al percorso trattamentale proposto;
le assenze, sempre giustificate, non hanno condizionato la qualità della partecipazione. È stato evidente l'impegno ad utilizzare il gruppo come occasione di riflessione e confronto, attraverso il quale ha saputo mettere in luce alcuni elementi relazionali di impulsività che lo hanno avvicinato al reato. La consapevolezza acquisita può così divenire un utile fattore di protezione in termini di prevenzione delle condotte recidivanti. Il percorso trattamentale intrapreso si concluderà con l'ultima partecipazione prevista dal calendario proposto, in data 03/12/2024”, a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 20.01.2025, ha confermato i provvedimenti economici vigenti e, tra l'altro, incaricato i SS di assicurare la presa in carico del minore da parte dell' anche per vagliarne il benessere psico emotivo CP_6
e l'impatto degli eventi traumatici che ha vissuto, sostenere la relazione padre/figlio minore garantendone la frequentazione in SN con cadenza settimanale o, quanto meno, quindicinale, confrontarsi con il dott. per verificare/assicurare l'efficacia del percorso trattamentale CP_7
affrontato dal resistente a partire dal 18.07.2023 e supportare la comunicazione genitoriale
(favorendo gli incontri tra i genitori da remoto a cadenza mensile).
In data 22.04.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 14 di 27 In data 30.04.2025 il resistente ha depositato il decreto reso dalla C.d.A. di Milano in data
05.12.2024 a mezzo del quale
Pag. 15 di 27 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 03.05.2025, “preso atto che l'AU viene integralmente percepito dalla madre (quanto meno) dal mese di gennaio 2025, tramite postepay (i cui e/c non sono stati offerti) ed è stato pari all'importo mensile medio di € 300,00 circa nel primo quadrimestre dell'anno 2025, che, tra l'altro, oltre a percepire redditi netti mensili dell'importo medio di € 1.082,00 nel primo trimestre 2025, la ricorrente ha effettuato versamenti/ricevuto bonifici sul proprio c/c, che in data 28.03.2025 la misura di prevenzione applicata al resistente si è conclusa, essendo trascorso il termine di 1 anno, con contestuale rimozione del braccialetto elettronico, che il contratto di lavoro del resistente è stato rinnovato fino al 30.09.2025 e che il figlio convivente maggiorenne del resistente, economicamente indipendente, non ha intesto offrire le Controparte_4
proprie buste paga ma solo la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2023, giusta ordinanza assunta in data 24.07.2024 è doveroso rideterminare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne nell'importo mensile di € 300,00; ricordare al padre l'importanza di partecipare regolarmente agli incontri in SN organizzati dai SS per non deludere le aspettative del figlio minorenne;
onerare la ricorrente di depositare gli e/c della postepay dall'01.01.2024 al 31.05.2025 (su cui viene, tra l'altro, accreditato l'AU); e invitare i SS a esprimersi rispetto all'affido super esclusivo del minore alla madre (limitatamente alle scelte relative alla salute, istruzione ed educazione), fatti salvi il regolare adempimento del mandato già conferito loro di regolamentare la relazione padre/minore attraverso il servizio di SN con incontri ogni tre settimane, la verifica delle condizioni abitative del resistente, la presa in carico del minore da parte della NPI, la prosecuzione del monitoraggio e del supporto al nucleo familiare e l'apertura di un procedimento di vigilanza alla definizione del presente giudizio,
P.Q.M.
1) RIDUCE all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, allo stato, a partire dal mese di gennaio 2025;
2) INVITA il resistente ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e a partecipare regolarmente agli incontri con il minore calendarizzati dai SS;
3) DISPONE CHE la ricorrente depositi entro e non oltre il
26.06.2025 la documentazione di cui in parte motiva (unitamente alla CU2025)”. in data 24.06.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 16 di 27 L'operatore di SN ha riferito quanto segue:
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 10.07.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto “l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla madre per quanto riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, istruzione ed educazione e il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per
l'espatrio e il passaporto, conferma l'affido del minore ai SS per la regolamentazione e il sostegno della relazio- ne/frequentazione con il padre (come da ordinanza pronunciata in data 24.07.2024) eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale e dispone che i SS depositino rela-zione aggiornata (e la valutazione del minore in corso presso la NPI) entro e non oltre il 06.10.2025, invita il resistente ad avviare un percorso di sostegno alla
Pag. 17 di 27 genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e ad attenersi alle indicazioni e ai consigli dei SS per la relazione con il minore;
concede alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 comma 1, c.p.c.”.
In data 09.10.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
All'udienza celebrata in data 05.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero, di fatto cessata ante causam in data 13.03.2024).
1) Sulla domanda di addebito al resistente della separazione personale dei coniugi: la domanda di addebito della separazione al resistente, valga precisarlo, per la condotta offensiva della dignità e dell'integrità morale (e non anche fisica) della ricorrente tenuta dopo la riconciliazione avvenuta a seguito della sua scarcerazione in data 27.04.2023 (in forza della sentenza di patteggiamento della pena n. 412/2023 pubblicata dal GUP di questo Tribunale in pari data, per i gravi fatti di cui al capo d'imputazione innanzi testualmente richiamato, commessi alla presenza dei figli minorenni e ) è fondata e merita trovare Tes_2 Per_1
accoglimento (a prescindere dall'archiviazione del procedimento iscritto al n. 2232/2024 r. g. n.
r. richiesta dal PM in data 10.05.2024 che, in ogni caso, non equivale a una sentenza irrevocabile di assoluzione e non preclude l'applicazione della sanzione civilistica quivi richiesta che ben può
Pag. 18 di 27 essere comminata anche a fronte di violazioni dei doveri coniugali non integranti fattispecie di reato).
Dalla denuncia presentata dalla ricorrente in data 13.03.2024 si evince quanto segue:
Per tabulas, anche il resistente e la figlia hanno confermato che dopo alcuni mesi si Tes_2
ripresentavano tensioni familiari e/o dinamiche altamente conflittuali.
Senza tacere che è pacifico che (quanto meno) in un'occasione il resistente ha gettato il cibo acquistato/preparato dalla moglie e chiuso il rubinetto del gas, dalla relazione depositata in data
11.07.2024 dai SS, tra l'altro, emerge quanto segue: “al momento della scarcerazione del padre, la minore avrebbe chiesto più volte alla sig.ra di non riaccogliere in casa il marito, immaginando che avrebbe potuto Pt_1
riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato [e sanzionate da questo Tribunale a mezzo della sentenza penale n. 412/2023]. spiega che la signora non l'avrebbe ascoltata e il padre, rientrato a Tes_2
casa nell'estate dello scorso anno, avrebbe tenuto un comportamento adeguato nei confronti della famiglia solo per i primi mesi e successivamente sarebbero ripresi quotidiani litigi tra il signor e la signora CP_1 Pt_1
verbalmente violenti e con lanci di oggetti e “sputi in faccia”. spiega che queste dinamiche altamente Tes_2
conflittuali stanno creando in lei una grande fatica, “sono al limite”, dice, esprimendo il proprio desiderio di potersi allontanare da tutti per potersi focalizzare su di sé e sui propri bisogni. D'altro canto, emerge l'affetto sincero nei confronti della signora con la quale riporta di avere un rapporto molto stretto e positivo, Pt_1
descrivendola come una figura di riferimento sostanzialmente materna. Con il padre invece spiega di non avere alcun tipo di rapporto e di sperimentare da parte sua indifferenza”.
Già in data 19.09.2023 i SS riferivano che “Il sig. si presenta al colloquio con le scriventi CP_1
dichiarando immediatamente di essere colpevole dell'accaduto e di aver riconosciuto i suoi errori perché non avrebbe mai dovuto alzare le mani: “avevo bevuto, ho sbagliato, non dovevo alzare le mani”. Durante l'incontro il sig.
Pag. 19 di 27 minimizza l'accaduto, sostenendo che ad oggi è tutto tornato come prima e che i suoi figli sono felici del CP_1
suo rientro a casa. Si mostra incapace di valutare e criticizzare le ricadute emotive di quanto accaduto sui minori, sostenendo che “non si può parlare di quello che è successo con i bambini, piano piano dimenticheranno”.
Dichiara di essere cambiato e che tale cambiamento sia dovuto principalmente alla sua permanenza in carcere
(riferisce di essere stato recluso in carcere a ST RS dal 7 febbraio al 27 aprile 2023) e alle spese che ha dovuto sostenere nel tempo per l'Avvocato. Durante il racconto il sig. dichiara di non fare uso abituale CP_1
di alcool ma che la stanchezza e lo stress lo porterebbero ad essere ubriaco “anche solo dopo aver bevuto due birre”.
In data 10.07.2024 il Tribunale di Milano Sezione autonoma Misure di Prevenzione aveva ritenuto (v. doc. 52 resistente):
Pag. 20 di 27 In data 05.12.2024 la C.d.A. di Milano ha motivato la conferma del decreto innanzi citato, tra l'altro, come segue:
La C.d.A. di Milano ha ritenuto che i “nuovi” episodi di maltrattamento (post 27.04.2023), consistiti in insulti, vessazioni e minacce, debbano essere letti
Il discontrollo degli impulsi da parte del resistente e il riversamento sulla ricorrente della responsabilità di quanto occorso emerge anche dalle numerose relazioni depositate dai SS
(innanzi richiamate) persino dopo la chiusura del percorso trattamentale avviato presso il CP_8
e durante la prosecuzione del medesimo su base volontaria.
Valga ricordare che dalla valutazione di AM in NPI conclusa in data 17.07.2025 è emersa la presenza di “esperienze terrificanti durante l'infanzia”.
In estrema sintesi, le risultanze di causa rendono altamente credibili i fatti denunciati dalla ricorrente in data 13.03.2024 azionati anche nella presente sede giudiziale.
2) La conferma dell'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre:
Pag. 21 di 27 giova ricordare che la scelta del regime di affidamento deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater
c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dell'uno e dell'altro genitore ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli minorenni privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva,
l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, a differenza della madre che ha rappresentato un punto di riferimento stabile e costante per il figlio che ha posto al centro del suo impegno quotidiano
(soddisfacendone le molteplici esigenze senza necessitare del supporto dell'ente e rendendosi persino disponibili a confrontarsi con il resistente con la mediazione dei SS), il padre appare ancora centrato su di sé e incapace di sintonizzarsi con i bisogni/vissuti emotivi più profondi di
(in cui in data 17.07.2025 è stata riscontrata la presenza di “esperienze terrificanti durante CP_2
l'infanzia”). Ne consegue che è necessario derogare al regime dell'affido condiviso del fanciullo ai genitori
(che, com'è noto, presuppone un rapporto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale) a favore del regime disposto in via provvisoria e urgente in data 10.07.2025.
Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”2.
La madre relazionerà al padre l'ultimo giorno di ogni mese le scelte assunte nell'interesse del figlio tramite mail che indirizzerà anche ai SS del Comune di NA ed è invitata a partecipare agli incontri (inizialmente da remoto) che i medesimi organizzeranno allorquando il resistente sarà a tanto disponibile (al fine di favorire la circolazione delle informazioni relative a CP_2
e l'assunzione delle decisioni necessarie per il suo benessere).
3) Sulla regolamentazione della relazione/frequentazione padre/figlio minorenne: deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS di regolamentare e sostenere la relazione/frequentazione padre/AM garantendo la regolare prosecuzione degli incontri in
SN e l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di ogni altro intervento/percorso utile per il benessere del figlio minorenne.
I SS potranno intensificare e ampliare, gradualmente esternalizzare e, a seguire, progressivamente liberalizzare (previa attivazione di un intervento educativo domiciliare) o, a contrario, ridurre e, persino, sospendere gli incontri protetti padre/figlio minorenne in base all'andamento dei medesimi e all'adesione (o meno) del resistente alle indicazioni dell'educatore professionale incaricato e al percorso individuale che è stato invitato a intraprendere sin dal
10.07.2025.
A favore del minore deve essere aperto un procedimento di vigilanza cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza).
I SS favoriranno la circolazione delle informazioni relative al fanciullo tra i genitori e verificheranno se nel tempo il padre sarà disponibile a confrontarsi con la ricorrente agli incontri all'uopo organizzati (inizialmente da remoto).
4) Sul contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario della prole: giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole attraverso la previsione di un assegno di mantenimento allorquando siano significativamente diversi i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, i compiti di cura e accudimento assunti dall'uno e/o dall'altro e le
“risorse economiche” dei medesimi.
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno che il genitore (tendenzialmente quello non collocatario in via prevalente) è tenuto a versare all'altro. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter cod. civ., infatti, si limita a individuare i primari parametri di riferimento (tra i quali, oltre a quelli innanzi citati, le “attuali esigenze del figlio” e il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi
i genitori”).
È noto, infine, che l'accertamento delle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori possa/debba essere effettuato d'ufficio dal giudice anche in assenza di richiesta della parte (trattandosi di diritti indisponibili).
Pag. 24 di 27 Nella fattispecie che qui ci occupa è doveroso/dovuto osservare che dal mese di marzo 2024 il padre non contribuisce direttamente al soddisfacimento di alcuna delle molteplici esigenze del figlio minorenne (che incontra in SN ogni quindici giorni circa), che dal mese di novembre 2024 la madre soddisfa direttamente anche le esigenze prettamente abitative di (sostenendo CP_2
l'esborso mensile fisso di € 420,00) e che la ricorrente lavora in forza di un contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022, ha percepito nell'anno 2024 uno stipendio medio netto mensile dell'importo di € 1.060,00 circa (calcolato su dodici mensilità), percepisce l'importo di €
235,40 a titolo di Assegno Unico e non ha convivenze in corso. Dal canto suo, il resistente lavora in forza di contratto alle dipendenze della società dall'01.07.2024, ha Parte_2
percepito nel secondo semestre dell'anno 2024 uno stipendio mensile netto dell'importo di €
2.057,00 circa (calcolato su sei mensilità), convive con il figlio primogenito maggiorenne economicamente autosufficiente, non ha allegato di sostenere esborsi fissi mensili per godere dell'immobile di cui è comproprietario dove abita, non ha dimostrato né di avere regolarmente contribuito al mantenimento indiretto ordinario del fanciullo, né di avere partecipato alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore (anzi, è pacifico che non versi da alcuni mesi il contributo ordinario posto a suo carico), non ha depositato la documentazione patrimoniale richiesta in data 10.07.2025, non ha provato il puntuale pagamento dei debiti di cui ha allegato di essere gravato e per tabulas spende pressocché quotidianamente importi significativi presso il Bar
RI di NA (per oltre € 3.000,00 nel primo semestre dell'anno 2024: v. doc. 54 resistente).
Ne consegue che dal mese di novembre 2024 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di deve essere quantificato nel maggiore importo mensile di € 450,00, di cui € CP_2
50,00 da imputare alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50%
(concordemente richiesta dalla coppia genitoriale), come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiornato), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31 gennaio di ogni anno.
La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'AU spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di
Pag. 25 di 27 nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo alla ricorrente il 70% dei valori tabellari medi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio).
Le spese di lite sostenute dalla seguono la c.d. regola della soccombenza e, CP_9
liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio). Dette spese di lite dovranno essere rifuse all'Erario dovendosi confermare l'ammissione del minore al beneficio richiesto (non risultando convivenze con soggetti terzi diversi dalla madre post 01.11.2024). La dovrà CP_9
presentare apposita istanza al fine di ottenere la liquidazione dei compensi che le spettano.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al resistente;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) CONFERMA l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla ricorrente
(fatta salva la conferma dell'incarico ai SS di cui di seguito, gli oneri informativi e l'invito di cui in parte motiva) e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione sito in NA, Via Bellingera 12;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS di regolamentare e sostenere la relazione/frequentazione con il padre in SN (eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale), come meglio precisato in parte motiva;
6) CONFERMA l'invito già rivolto al resistente di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e ai consigli dei SS per la relazione con il minore e con la ricorrente;
7) DISPONE CHE dal 01.11.2024 il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla ricorrente l'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per CP_2
legge, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo mensile di €
50,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui parteciperà
Pag. 26 di 27 nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il diritto al conguaglio di cui in parte motiva;
8) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_10
dell'assegno unico e universale spettante per;
CP_2
9) ON il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 8.145,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) ON il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv. RI
RA Ambrosetti nella qualità di che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre CP_9
rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], dinanzi al GT di
[...] C.F._3
questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS del Comune di NA per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in ST RS, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AR RI NI PA
Pag. 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 Pag. 22 di 27 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 Pag. 23 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI NI PA Presidente
MA AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 14.06.2024 al N. R. G. 2237/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. EMILIA TERESA MARTINO, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MATTIA LANDONI, Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. RI RA
Ambrosetti nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], ammesso in via anticipata e provvisoria C.F._3
al patrocinio a spese dello Stato in data 21.11.2024 dal COA di ST RS in accoglimento dell'istanza presentata in data 14.11.2024.
Conclusioni: come precisate a mezzo dei fogli depositati in data 29.08/01-04.09.2025 di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito a carico Parte_1 Controparte_1
del marito per grave violazione dei doveri coniugali;
- Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre, con affido super esclusivo alla stessa CP_2
affinché possa assumere autonomamente decisioni in materia di residenza, scolastiche, sanitarie e per il rinnovo o rilascio di documenti;
in via subordinata, disporre l'affido esclusivo, con autorizzazione alla madre affinché possa assumere autonomamente ogni decisione in materia di residenza, scolastica, sanitaria e per il rinnovo e rilascio di documenti;
- Disporre modalità protette per gli incontri tra padre e figlio;
- Disporre, a carico del sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio minore, da corrispondersi CP_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per un importo mensile non inferiore a € 700,00, considerato il rilascio della casa familiare da parte della ricorrente, con rivalutazione annuale, e comprensivo della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
- Autorizzare la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico per il figlio minore;
- con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria:
- ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che, in data 30.4.2014, venivo chiamata da affinchè mi recassi presso il suo domicilio Parte_1
in NA per accudirla in seguito al parto;
2. Vero che, in data 1.5.2014, partiva per il Marocco nonostante la nascita del figlio Controparte_1
il giorno precedente;
CP_2
3. Vero che, nell'occasione di cui ai punti precedenti, mi riferiva di non desiderare il figlio Controparte_1
; CP_2
si indica a teste la sig.ra residente in [...]
4. Vero che almeno dal gennaio 2024, usava sputare verso la moglie anche Controparte_1 Parte_1
alla presenza dei figli;
5. Vero che, almeno da gennaio 2024, usava chiamare la moglie “puttana”, intimandole di Controparte_1
lasciare la casa familiare.
Si indica a teste Testimone_2
* In ottemperanza al provvedimento del Tribunale del 10 luglio 2025, si producono:
- Estratti conto dall'1.1.25 al 30.6.25 (doc. 28 e 29), chiedendo di essere autorizzati al deposito CP_3
dell'estratto al 30 settembre 2025 con il deposito della memoria di replica alla conclusionale;
- Estratto postepay dall'1.1.25 al 31 agosto 2025 (movimenti), chiedendo di essere autorizzati al deposito dell'integrazione al 30 settembre 2025 con il deposito della memoria di replica alla conclusionale.
Si deposita il doc. 31, relativo all'ultimo contributo al mantenimento versato dal sig. . CP_1
Per il resistente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito al marito;
2) disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di residenza, sia per le questioni CP_2
attinenti ai rapporti tra i genitori, sia per le decisioni di straordinaria amministrazione da assumere nell'interesse
Pag. 2 di 27 del bambino e quantomeno quelle relative alla residenza, alla scelta della scuola, ad aspetti sanitari e per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
In subordine, in caso di affidamento esclusivo o super esclusivo del minore alla madre, escludere comunque la possibilità che la stessa possa decidere in autonomia trasferimenti del minore fuori dall'attuale zona di residenza e specialmente all'estero;
3) disporre che i Servizi Sociali del Comune di residenza mantengano gli interventi già avviati per il sostegno del nucleo familiare e della relazione padre – figlio, prevedendo regolari incontri con le modalità e la frequenza ritenute più idonee nell'interesse del minore, in ogni caso con facoltà di ampliamento e liberalizzazione degli stessi nel tempo, in caso di andamento positivo;
4) prevedere a carico del padre un contributo al mantenimento in favore di nella misura già adottata in CP_2
via provvisoria con provvedimento del 30.04.2025, pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondere alla madre mediante bonifico entro il giorno 25 di ogni mese, oltre alla refusione del 50
% delle spese straordinarie concordate, in conformità al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui richiamato;
5) autorizzare la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico in favore di . CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) CHE, il sig. e la sig.ra manifestavano la volontà di separarsi Tes_3 Controparte_1 Parte_1
già dal gennaio 2023 e, comunque, prima del 7 febbraio 2023, data in cui il sig. veniva tratto in CP_1
arresto;
2) VERO CHE, a seguito della ripresa della frequentazione, già dal maggio 2023 la sig.ra Parte_1
chiedeva al sig. di rientrare presso la casa coniugale e tornare a vivere insieme;
Controparte_1
3) VERO CHE, nel dicembre 2023 la sig.ra partiva per il Marocco insieme a , Parte_1 CP_2
avvisando il marito la sera prima della partenza;
4) VERO CHE, nel gennaio 2024, dopo il rientro dal Marocco, a seguito delle rimostranze del marito sul viaggio, la sig.ra minacciava lo stesso di denunciarlo nel caso avesse continuato a lamentarsi;
Parte_1
5) VERO CHE, dal rientro dal Marocco nel gennaio 2024, la sig.ra riferiva ai famigliari di Parte_1
aver cambiato i propri turni di lavoro e si assentava da casa anche dopo le 18.00 e fino a alle 21.30;
6) VERO CHE, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 5), in più occasioni la sig.ra Pt_1
lasciava anche a casa da solo;
[...] CP_2
Pag. 3 di 27 7) VERO CHE, tra il gennaio e il 12 marzo 2024, il sig. chiedeva alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
di tornare ai precedenti turni di lavoro per evitare di lasciare AM a casa da solo e contribuire alla
[...]
gestione della casa;
8) VERO CHE, a fronte delle richieste del sig. di cui al capitolo 7), la sig.ra Controparte_1 Pt_1
minacciava lo stesso di denunciarlo se avesse continuato a insistere e lamentarsi;
[...]
9) VERO CHE, tra il mese di gennaio e il 12 marzo 2024, il sig. buttava via del cibo, Controparte_1
acquistato o cucinato dalla sig.ra , perché avariato o scaduto;
Parte_1
10) VERO CHE, a inizio marzo 2024, allo scopo di richiedere la carta di soggiorno, la sig.ra Parte_1
chiedeva al sig. di spostare altrove la residenza di o in alternativa di Controparte_1 Controparte_4
prendere in locazione un altro appartamento più grande, a spese del sig. ; Controparte_1
11) VERO CHE, il sig. rifiutava le richieste della sig.ra e per tale motivo la Controparte_1 Pt_1
sig.ra si arrabbiava col marito, affermando di volersi separare dallo stesso;
Parte_1
12) VERO CHE, in data 9 marzo 2024, la sig.ra alla mattina presto, armeggiava Parte_1
rumorosamente con le pentole, svegliando il sig. e i figli e;
Controparte_1 CP_4 Tes_2 CP_2
13) VERO CHE, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 12), a fronte delle lamentele del marito, la sig.ra inveiva contro lo stesso e il sig. usciva di casa, senza Parte_1 Controparte_1
insultare o minacciare la moglie;
14) VERO CHE, dal gennaio al 12 marzo 2024, in occasione delle discussioni tra i coniugi, la sig.ra Pt_1
era solita alzare la voce e minacciare il marito di denunciarlo, mentre il sig. , in tali
[...] Controparte_1
circostanze, usciva di casa, evitando di urlare e di insultare o minacciare la moglie;
15) VERO CHE, in data 13 marzo 2024, alle ore 5.00 circa, il sig. chiudeva la Controparte_1
maniglia del gas, perché sospettava una perdita, ed eseguiva un intervento per stringere le guarnizioni dei tubi;
16) VERO CHE, a far tempo dal 13 marzo 2024, la sig.ra impedisce al sig. Parte_1 CP_1
di vedere e sentire il figlio e che l'utenza telefonica precedentemente in uso al minore risulta
[...] CP_2
essere da allora disattivata.
Si indicano quali testimoni:
- residente in [...], sui capitoli da 1) a 19) Controparte_4
- , residente in [...], sui capitoli 1), 2), da 5) a 9), da 12) a 16). Testimone_2
Acquisire dalla Procura della Repubblica di ST RS gli atti non coperti da segreto, ex art. 329 c.p.p., relativi al procedimento penale n. 2232/2024 RGNR mod. 21, in relazione al quale è stata formulata richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Sulle istanze istruttorie di controparte
Pag. 4 di 27 Sull'esame testimoniale richiesto:
- non ammettersi i capitoli di prova da 1) a 3), in quanto attengono a circostanze irrilevanti per il presente giudizio e il capitolo 3) è espresso in forma negativa.
In caso di ammissione, si chiede ammettersi a prova contraria l'esame testimoniale di residente Controparte_4
in NA (MI), Via C. Menotti 57;
- non ammettersi i capitoli di prova 4) e 5), in quanto generici e privi di riferimenti temporali sufficientemente precisi o di adeguata contestualizzazione.
In caso di ammissione, si chiede ammettersi a prova contraria l'esame testimoniale di residente Controparte_4
in NA (MI), Via C. Menotti 57”.
Per la Curatrice speciale:
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre sig.a che assumerà Controparte_2 Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio.
Confermare il collocamento del minore presso la madre in NA via Bellingera 12.
Disporre che i Servizi mantengano gli interventi già avviati per sostenere la relazione padre/figlio con incontri in spazio neutro calendarizzati ogni tre settimane valutando nel prosieguo l'adozione d'altra modalità adeguata al minore.
Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie del Controparte_1
figlio nella misura che il Tribunale riterrà congrua”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente e il resistente hanno contratto matrimonio in Marocco in data 24/04/2012 e sono genitori di nato il [...] a [...], cittadino marocchino. Controparte_2
***
A mezzo del ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente ha allegato che il nucleo familiare era composto anche dai figli nati dal precedente matrimonio del resistente, CP_4
nato a [...] il [...], cittadino marocchino, economicamente
[...]
autonomo e nata a [...] il [...], cittadina marocchina, che vivono Testimone_2
presso l'abitazione di proprietà del padre e del figlio che a mezzo della sentenza n. CP_4
412/2023 pubblicata dal GUP di questo Tribunale in data 27.04.2023, per i reati di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minorenni e di lesioni in danno della moglie di cui, tra l'altro, al seguente capo di imputazione,
Pag. 5 di 27 che in data 26.06.2023 depositava ricorso per la separazione dal coniuge chiedendo il collocamento presso di sé anche di in qualità di genitore sociale, che, nelle Testimone_2 Pag. 6 di 27 more, a seguito della scarcerazione, il marito si riavvicinava alla moglie convincendola a riprendere la convivenza nella casa coniugale e a rinunciare agli atti del predetto giudizio, che con la ripresa della convivenza riprendevano anche i comportamenti aggressivi del coniuge, che, dopo essere stata nuovamente minacciata di morte con un coltello, in data 13.03.2024 presentava l'ennesima denuncia e si allontanava da casa insieme al figlio minorenne trovando ospitalità presso amiche dapprima in Solbiate Olona e poi in Lonate Pozzolo, che in data
28.03.2024 il Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione applicava al resistente la misura di sicurezza dell'allontanamento dalla moglie (e del divieto di avvicinamento alla medesima) e la modalità di controllo con mezzi elettronici, che lei e il minore sono ospiti di un'amica in ST
RS, che dall'allontanamento dalla casa familiare, il resistente non ha mai chiesto di incontrare il figlio minorenne, di sentire quotidianamente di lavorare alle dipendenze di Tes_2
con contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022, di percepire uno CP_5
stipendio medio mensile di € 1.200,00 circa, di percepire l'Assegno Unico base dell'importo di €
50,00, non potendo allegare ISEE familiare, in mancanza di collaborazione del marito e che il resistente svolge attività lavorativa come dipendente, a tempo indeterminato, presso un' azienda in Lecco e, tra l'altro, ha chiesto “Considerate le necessità abitative conseguenti al rilascio della casa familiare di proprietà del resistente, si chiede che venga determinato un contributo al mantenimento per il minore
per un importo non inferiore a € 700,00, oltre alla conferma dell'assegno unico alla ricorrente e la CP_2
partecipazione del padre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
A mezzo del decreto reso in data 14.06.2024 sono stati ridotti i termini previsti agli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17, comma 1, 2 e 3, c.p.c. e, tra l'altro, è stata chiesta una relazione sul nucleo familiare ai SS del Comune di NA.
Costituendosi in giudizio in data 09.07.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha replicato che in data 13.03.2024 la ricorrente lasciava la casa coniugale insieme al figlio , CP_2
trasferendosi presso un'amica, interrompendo qualsiasi rapporto con il marito e impedendo ogni contatto con il figlio minorenne, che il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento iscritto a suo carico al n. 2232/2024 R.G.N.R. in forza della denuncia-querela sporta in pari data dalla moglie “precisando che le allegazioni della moglie non erano riscontrate dal compendio probatorio acquisito, che il sig. forniva in interrogatorio una versione attendibile e credibile CP_1
dell'accaduto e che quanto accertato appare più compatibile con un profondo e insanabile dissidio familiare bilaterale, che con condotte maltrattanti”, che dopo la scarcerazione in data 27.04.2023 ha sempre mantenuto un comportamento corretto, che, in particolare, iniziava il percorso trattamentale ex
Pag. 7 di 27 art. 165 co. 5 c.p. presso il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, che all'esito dei colloqui valutativi del 6 e 20.06.2023 “veniva inserito nel Gruppo di Prevenzione della Recidiva dal
18.07.2023, con percorso trattamentale previsto per la durata di almeno un anno, attualmente ancora in corso, con partecipazione finora giudicata positivamente, come da nota di aggiornamento e calendario degli incontri, con ultimo incontro previsto per il 16 luglio pv (doc. n. 9 - 10)”, che “decideva di cessare definitivamente il consumo di alcolici e richiedeva al NOA di NA di essere preso in carico. A conferma dell'inesistenza di un problema patologico e dell'occasionalità del consumo di alcol, il suddetto Ente, dopo aver completato la valutazione, comunicava di non ritenere necessario avviare una presa in carico (doc. n. 12)”, che alla revoca della custodia cautelare si trasferiva provvisoriamente presso un alloggio messo a disposizione dall'allora datore di lavoro, “CMF Costruzioni Generali S.r.l.”, in Cavenago Brianza, Via dei Chiosi n. 10, in attesa di definire la propria situazione abitativa e familiare, che, prima di riprendere la convivenza coniugale, su indicazione dell'Ente, in data 23.06.2023 cercava invano di acquisire la disponibilità della ricorrente a partecipare a un percorso di mediazione penale, volto all'elaborazione delle vicende occorse, anche in ottica della riconciliazione in corso, che nel mese di luglio i coniugi trascorrevano con i figli un periodo di vacanza a Rimini e, dopo un soggiorno di alcune settimane in Marocco per il decesso del padre, rientrava nella casa coniugale, che in data 26.09.2023 veniva dichiarato estinto il procedimento di separazione iscritto al n. R. G.
2807/2023, che i Servizi Sociali del Comune di NA depositavano relazione in data
19.09.2023 che allega, che nel gennaio 2024 “si registravano nuove discussioni tra i coniugi, tanto che la sig.ra prima della presentazione della denuncia, aveva nuovamente manifestato l'intenzione di separarsi”, Pt_1
che in data 30.04.2024 gli veniva installato il c.d. “braccialetto elettronico”, che il procedimento n. 47/2024 R.G. M.P. dinanzi al Tribunale di Milano non risulta ancora definito, che dal
01.07.2024 lavora per la presso la sede di Pessano con OR (MI), via Meucci 6, Parte_2
con qualifica di operaio e mansione di saldatore/tubista, con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2024, retribuzione pari ad € 1.906,99 mensili, con orari dal lunedì al venerdì (con disponibilità richiesta anche a sabati alterni), dalle ore 7.00 alle ore 16.00, che è comproprietario dell'immobile sito in NA (MI), Via C. Menotti n. 57, che il CO creditore faceva accertare la qualità di eredi del sig. e del figlio maggiorenne della quota di proprietà CP_1
della de cuius, “come da ordinanza regolarmente trascritta (doc. n. 40)”, che in data 11.11.2022 l'odierno resistente addiveniva a un accordo transattivo con il CO, con acconti di € 3.837,59 e n.
20 rate mensili da € 500,00 ciascuna, dal dicembre 2022 (doc. n. 41), a cui dovranno essere aggiunte le spese di trascrizione dell'ordinanza, per € 662,00, da pagarsi in coda al piano di
Pag. 8 di 27 rientro, come concordato col CO (doc. n. 42), che almeno per altri 9/10 mesi il suo reddito sarà gravato dalla rata mensile di € 500,00 da versare al CO, oltre alle spese ordinarie suindicate, che ha dovuto richiedere un prestito di € 6.000,00, che deve restituire con n.
42 rate mensili di € 184,32 ciascuna, che ha stipulato un'assicurazione sulla vita, indicando come beneficiari i tre figli, con premio mensile di € 34,14 (doc. n. 45) e ha appena concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rientro con n. 33 rate mensili, da € 50,00 circa, che fino al mese di aprile 2024 l'AU veniva percepito integralmente dalla ricorrente e ammontava all'importo mensile di € 443,20 circa (fino a febbraio 2024), ridotto da marzo all'importo di €
137,80 (v. doc. n. 10 – ricorrente), comprensivo anche della quota spettante per la minore Tes_2
che in data 23.04.2024 ha chiesto percepire e che “può corrispondere un contributo al mantenimento pari ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo”.
A mezzo della memoria depositata in data 13.07.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dedotto che
“Dalla relazione dei Servizi depositata in data 11 luglio 2024, si evidenzia come, a differenza di la CP_4
figlia minore abbia “chiesto più volte alla sig.ra di non riprendere in casa il marito, immaginando Tes_2 Pt_1
che avrebbe potuto riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato”, esattamente come si è verificato. […]
Al rientro dal Marocco, le ritorsioni del sig. diventavano quotidiane: il risveglio scandito dagli sputi CP_1
verso da parte di un marito che dormiva per terra pur di non dividere il letto con lei;
il sig. si Pt_1 Pt_3
rivolgeva quotidianamente alla moglie chiamandola “puttana” e intimandole di “lasciare casa sua”; gettava il cibo che la ricorrente preparava;
bloccava la valvola del gas per impedirle di cucinare in periodo di ramadan
(nonostante la presenza del minore ). Le circostanze sopra riportate sono riferite anche da ai CP_2 Tes_2
Servizi Sociali, ai quali la ragazzina sottolinea l'insopportabilità della vita familiare. È sintomatico che sia che si rivolgano a operatori esterni (Carabinieri e Servizi Sociali) lo stesso giorno, il 13 Parte_1 Tes_2
marzo 2024 che, evidentemente, rappresenta il culmine della loro capacità di rassegnazione e adattamento [e di essere] titolare di un altro conto corrente, oltre alla PostePay già allegata, acceso lo scorso anno e di cui si allegano gli estratti 2024 (solo per i tempi ristretti della presente memoria): si evidenzia lo stipendio mensile di €
1.000 circa, da cui vengono detratti rate per finanziamenti per oltre € 250 (tra cui il prestito per l'acquisto dell'autovettura che permette alla ricorrente di recarsi al lavoro) e il versamento di € 100 per una polizza vita e tutela. […] Attualmente e il figlio sono ospiti presso l'abitazione di un'amica, ma è ovviamente una Pt_1
collocazione temporanea in attesa di una soluzione abitativa stabile per la diade e, eventualmente se lo vorrà, per
. Tes_2
A mezzo della memoria depositata in data 19.07.2024, tra l'altro, il resistente ha replicato che
“Emblematica, invece, è la “nuova” accusa di sputare verso la moglie, che il sig. nega recisamente, mai CP_1
Pag. 9 di 27 indicata in denuncia, non allegata nel ricorso e adesso addotta solo a seguito, si suppone, del contenuto della relazione dei Servizi Sociali in merito al presunto racconto di che peraltro mai affermava che era il padre Tes_2
a sputare verso anziché il contrario. E ciò dopo aver falsamente allegato nel ricorso introduttivo una Pt_1
minaccia con coltello, parimenti mai denunziata, dimostrando come le presunte condotte maltrattanti vengano di volta in volta modificate in base alle esigenze narrative [che] è vero che al pari di ha sempre Tes_2 CP_4
visto nella sig.ra una figura materna, essendo rimasta orfana della madre biologica quando era ancora Pt_1
molto piccola, così come che, inizialmente, la minore manifestava scetticismo per la riconciliazione dei coniugi e la ripresa della convivenza, come del resto lo stesso padre (sul punto si rimanda a quanto esposto in comparsa), temendo una ripresa della conflittualità di coppia [che] non pare che dalla relazione dei Servizi emerga la prova di maltrattamenti da parte del padre nei confronti della moglie [che i SS danno atto] di una forte rabbia da parte di nei confronti della sig.ra con rifiuto a parlare con la stessa, recatasi presso gli Uffici Tes_2 Pt_1
dell'Ente per indurla a lasciare la casa familiare e andare a vivere con lei, incontrando il netto rifiuto della ragazza [che] con decreto depositato in data 10.07.2024, il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha applicato nei confronti del sig. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di CP_1
P.S. per anni 1, prescrivendo tra l'altro di mantenersi a una distanza di almeno 500 mt dalla sig.ra con Pt_1
mantenimento del braccialetto elettronico già installato, e il divieto di comunicazione con la stessa [che intende impugnare e che] ha ritenuto di proseguire il percorso trattamentale presso il Presidio Criminologico
Territoriale di Milano, anche oltre l'anno inizialmente previsto, con incontri calendarizzati già fino a dicembre”.
A mezzo della memoria depositata in data 20.07.2024, tra l'altro, la ricorrente ha rilevato che
“Anche il decreto del 10 luglio 2024 del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione sottolinea l'inattendibilità di dette dichiarazioni [rese da e che] invece, ha manifestato al CP_4 Tes_2
Servizio Sociale il proprio malessere, la propria insofferenza e a loro ha dichiarato di essere arrabbiata con Pt_1
perché “al momento della scarcerazione del padre, la minore avrebbe chiesto più volte alla sig.ra
[...] Pt_1
di non riaccogliere in casa il marito, immaginando che avrebbe potuto riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato. spiega che la signora non l'avrebbe ascoltata” e ha allegato relazione della NPI del 15 Tes_2
luglio 2024 dove vengono individuate le difficoltà del minore e gli interventi proposti per lui.
A mezzo dell'ordinanza assunta alla prima udienza celebrata in data 24.07.2024, tra l'altro, dopo avere autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “2) dispone l'affido del figlio minorenne all'ente (allo stato, il Comune di NA dove il minore ha la sua residenza anagrafica e da cui il minore si è allontanato con la madre nel mese di marzo 2024) per quanto riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, educazione, istruzione e frequentazione del padre e del figlio maggiorenne di quest'ultimo
Pag. 10 di 27 (individuazione dei tempi, modi, luoghi degli incontri anche da remoto, necessariamente, almeno inizialmente, in assenza di ragioni ostative, in Spazio Neutro e alla presenza di educatore professionale nel rispetto delle prescrizioni di cui al doc. n. 52 resistente) e conferma, allo stato, il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in ST RS (non avendo la ricorrente chiesto l'assegnazione della casa coniugale); […] 4) dispone che i SS del Comune di NA, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di ST
RS, svolgano un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare con particolare riferimento alla condizione personale, lavorativa, sanitaria, sociale dei genitori e della prole e ciò mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti, i figli e terzi (referenti delle istituzioni scolastiche, medico pediatra, responsabile del servizio di cui al doc. n. 55 resistente, ecc.), di verificare come il minore percepisca il rapporto con ciascun genitore e quale sia il regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole atto a garantirne le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica, di valutare se vi siano elementi della personalità del singolo genitore o dell'ambiente domestico ostativi, di porre in essere tutti gli interventi di sostegno a favore del figlio minore o del genitore necessari o utili, di segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero accertare e di depositare relazione scritta in merito alle risultanze delle indagini delegate entro e non oltre il 29.11.2024 (o immediatamente in caso di pregiudizio); 5) dispone che il padre (che, tra l'altro, non soddisfa direttamente, neppure in parte, le esigenze abitative del minore) contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di CP_2
versando alla madre l'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il minore nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
6) dà atto che il resistente si è impegnato a consegnare la documentazione necessaria per l'ISEE e a consentire alla madre di percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per il minore e si riserva di modificare l'importo di cui al precedente capo n. 4 all'esito del deposito della documentazione comprovante l'adempimento del predetto impegno;
7) nomina curatore speciale del minore l'avv. RI RA Ambrosetti cui assegna termine sino al 15.11.2024 per la sua costituzione in giudizio;
8) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e a quelle di cui al doc. n. 52 resistente e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
9) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei SS e il resistente a proseguire con impegno e costanza il percorso di cui al doc. n. 55; onera le parti di depositare la documentazione (relazione a firma dei professionisti incaricati) comprovante l'avvio e l'andamento di detti percorsi entro il 15.11.2024; 10) dispone la trasmissione a cura della ricorrente della relazione depositata dai SS in data
11.07.2024 e del doc. n. 52 resistente al responsabile del Servizio di cui al doc. 55 resistente;
[…] 12) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del medesimo”.
Pag. 11 di 27 In data 04.12.2024 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 12 di 27 Alla successiva udienza celebrata in data 16.01.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere con il figlio minorenne nell'immobile sito in NA, Via Bellingera
12, condotto in locazione in forza del contratto sottoscritto nel mese di novembre 2024
(depositato in data 22.01.2025), versando il canone di locazione mensile dell'importo di €
420,00, di non avere convivenze in corso e di avere richiesto il versamento del 100% dell'AU non corrispostole e ha preso atto del consenso prestato dal padre all'iscrizione del minore presso la scuola secondaria di I grado di NA dove attualmente risiede;
il resistente ha dichiarato che il braccialetto elettronico gli è stato installato nel mese di marzo 2024 e gli verrà rimosso nel marzo 2025 e che la C.d.A. di Milano non si è ancora pronunciata sull'impugnazione della misura di prevenzione applicatagli, di continuare a frequentare volontariamente ogni due settimane il centro di Milano e ha chiesto incrementare la frequenza degli incontri in SN padre/figlio aventi attualmente frequenza mensile e durata inferiore all'ora e ridurre l'entità del contributo paterno ritenuto sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali costringendolo a eccessivi straordinari;
la CS del fanciullo ha chiesto il rinvio del procedimento per la presa in carico del minore da parte dell' e l'incremento degli incontri padre/figlio in SN. Il CP_6
giudice istruttore, rilevato che dalla relazione depositata dal resistente si evince quanto segue: “Il sig. , nato in [...] il [...], al termine dei colloqui individuali di Controparte_1
valutazione finalizzati alla presa in carico è stato inserito in un gruppo di parola per la prevenzione della recidiva, a cadenza trisettimane, a partire dal 18/07/2023. Il sig. a aderito con motivazione e CP_1
Pag. 13 di 27 costanza al percorso trattamentale proposto;
le assenze, sempre giustificate, non hanno condizionato la qualità della partecipazione. È stato evidente l'impegno ad utilizzare il gruppo come occasione di riflessione e confronto, attraverso il quale ha saputo mettere in luce alcuni elementi relazionali di impulsività che lo hanno avvicinato al reato. La consapevolezza acquisita può così divenire un utile fattore di protezione in termini di prevenzione delle condotte recidivanti. Il percorso trattamentale intrapreso si concluderà con l'ultima partecipazione prevista dal calendario proposto, in data 03/12/2024”, a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 20.01.2025, ha confermato i provvedimenti economici vigenti e, tra l'altro, incaricato i SS di assicurare la presa in carico del minore da parte dell' anche per vagliarne il benessere psico emotivo CP_6
e l'impatto degli eventi traumatici che ha vissuto, sostenere la relazione padre/figlio minore garantendone la frequentazione in SN con cadenza settimanale o, quanto meno, quindicinale, confrontarsi con il dott. per verificare/assicurare l'efficacia del percorso trattamentale CP_7
affrontato dal resistente a partire dal 18.07.2023 e supportare la comunicazione genitoriale
(favorendo gli incontri tra i genitori da remoto a cadenza mensile).
In data 22.04.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 14 di 27 In data 30.04.2025 il resistente ha depositato il decreto reso dalla C.d.A. di Milano in data
05.12.2024 a mezzo del quale
Pag. 15 di 27 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 03.05.2025, “preso atto che l'AU viene integralmente percepito dalla madre (quanto meno) dal mese di gennaio 2025, tramite postepay (i cui e/c non sono stati offerti) ed è stato pari all'importo mensile medio di € 300,00 circa nel primo quadrimestre dell'anno 2025, che, tra l'altro, oltre a percepire redditi netti mensili dell'importo medio di € 1.082,00 nel primo trimestre 2025, la ricorrente ha effettuato versamenti/ricevuto bonifici sul proprio c/c, che in data 28.03.2025 la misura di prevenzione applicata al resistente si è conclusa, essendo trascorso il termine di 1 anno, con contestuale rimozione del braccialetto elettronico, che il contratto di lavoro del resistente è stato rinnovato fino al 30.09.2025 e che il figlio convivente maggiorenne del resistente, economicamente indipendente, non ha intesto offrire le Controparte_4
proprie buste paga ma solo la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2023, giusta ordinanza assunta in data 24.07.2024 è doveroso rideterminare il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne nell'importo mensile di € 300,00; ricordare al padre l'importanza di partecipare regolarmente agli incontri in SN organizzati dai SS per non deludere le aspettative del figlio minorenne;
onerare la ricorrente di depositare gli e/c della postepay dall'01.01.2024 al 31.05.2025 (su cui viene, tra l'altro, accreditato l'AU); e invitare i SS a esprimersi rispetto all'affido super esclusivo del minore alla madre (limitatamente alle scelte relative alla salute, istruzione ed educazione), fatti salvi il regolare adempimento del mandato già conferito loro di regolamentare la relazione padre/minore attraverso il servizio di SN con incontri ogni tre settimane, la verifica delle condizioni abitative del resistente, la presa in carico del minore da parte della NPI, la prosecuzione del monitoraggio e del supporto al nucleo familiare e l'apertura di un procedimento di vigilanza alla definizione del presente giudizio,
P.Q.M.
1) RIDUCE all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, allo stato, a partire dal mese di gennaio 2025;
2) INVITA il resistente ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e a partecipare regolarmente agli incontri con il minore calendarizzati dai SS;
3) DISPONE CHE la ricorrente depositi entro e non oltre il
26.06.2025 la documentazione di cui in parte motiva (unitamente alla CU2025)”. in data 24.06.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
Pag. 16 di 27 L'operatore di SN ha riferito quanto segue:
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 10.07.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto “l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla madre per quanto riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, istruzione ed educazione e il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per
l'espatrio e il passaporto, conferma l'affido del minore ai SS per la regolamentazione e il sostegno della relazio- ne/frequentazione con il padre (come da ordinanza pronunciata in data 24.07.2024) eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale e dispone che i SS depositino rela-zione aggiornata (e la valutazione del minore in corso presso la NPI) entro e non oltre il 06.10.2025, invita il resistente ad avviare un percorso di sostegno alla
Pag. 17 di 27 genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e ad attenersi alle indicazioni e ai consigli dei SS per la relazione con il minore;
concede alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 comma 1, c.p.c.”.
In data 09.10.2025 i SS hanno relazionato quanto segue:
All'udienza celebrata in data 05.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero, di fatto cessata ante causam in data 13.03.2024).
1) Sulla domanda di addebito al resistente della separazione personale dei coniugi: la domanda di addebito della separazione al resistente, valga precisarlo, per la condotta offensiva della dignità e dell'integrità morale (e non anche fisica) della ricorrente tenuta dopo la riconciliazione avvenuta a seguito della sua scarcerazione in data 27.04.2023 (in forza della sentenza di patteggiamento della pena n. 412/2023 pubblicata dal GUP di questo Tribunale in pari data, per i gravi fatti di cui al capo d'imputazione innanzi testualmente richiamato, commessi alla presenza dei figli minorenni e ) è fondata e merita trovare Tes_2 Per_1
accoglimento (a prescindere dall'archiviazione del procedimento iscritto al n. 2232/2024 r. g. n.
r. richiesta dal PM in data 10.05.2024 che, in ogni caso, non equivale a una sentenza irrevocabile di assoluzione e non preclude l'applicazione della sanzione civilistica quivi richiesta che ben può
Pag. 18 di 27 essere comminata anche a fronte di violazioni dei doveri coniugali non integranti fattispecie di reato).
Dalla denuncia presentata dalla ricorrente in data 13.03.2024 si evince quanto segue:
Per tabulas, anche il resistente e la figlia hanno confermato che dopo alcuni mesi si Tes_2
ripresentavano tensioni familiari e/o dinamiche altamente conflittuali.
Senza tacere che è pacifico che (quanto meno) in un'occasione il resistente ha gettato il cibo acquistato/preparato dalla moglie e chiuso il rubinetto del gas, dalla relazione depositata in data
11.07.2024 dai SS, tra l'altro, emerge quanto segue: “al momento della scarcerazione del padre, la minore avrebbe chiesto più volte alla sig.ra di non riaccogliere in casa il marito, immaginando che avrebbe potuto Pt_1
riproporre le stesse dinamiche già accadute in passato [e sanzionate da questo Tribunale a mezzo della sentenza penale n. 412/2023]. spiega che la signora non l'avrebbe ascoltata e il padre, rientrato a Tes_2
casa nell'estate dello scorso anno, avrebbe tenuto un comportamento adeguato nei confronti della famiglia solo per i primi mesi e successivamente sarebbero ripresi quotidiani litigi tra il signor e la signora CP_1 Pt_1
verbalmente violenti e con lanci di oggetti e “sputi in faccia”. spiega che queste dinamiche altamente Tes_2
conflittuali stanno creando in lei una grande fatica, “sono al limite”, dice, esprimendo il proprio desiderio di potersi allontanare da tutti per potersi focalizzare su di sé e sui propri bisogni. D'altro canto, emerge l'affetto sincero nei confronti della signora con la quale riporta di avere un rapporto molto stretto e positivo, Pt_1
descrivendola come una figura di riferimento sostanzialmente materna. Con il padre invece spiega di non avere alcun tipo di rapporto e di sperimentare da parte sua indifferenza”.
Già in data 19.09.2023 i SS riferivano che “Il sig. si presenta al colloquio con le scriventi CP_1
dichiarando immediatamente di essere colpevole dell'accaduto e di aver riconosciuto i suoi errori perché non avrebbe mai dovuto alzare le mani: “avevo bevuto, ho sbagliato, non dovevo alzare le mani”. Durante l'incontro il sig.
Pag. 19 di 27 minimizza l'accaduto, sostenendo che ad oggi è tutto tornato come prima e che i suoi figli sono felici del CP_1
suo rientro a casa. Si mostra incapace di valutare e criticizzare le ricadute emotive di quanto accaduto sui minori, sostenendo che “non si può parlare di quello che è successo con i bambini, piano piano dimenticheranno”.
Dichiara di essere cambiato e che tale cambiamento sia dovuto principalmente alla sua permanenza in carcere
(riferisce di essere stato recluso in carcere a ST RS dal 7 febbraio al 27 aprile 2023) e alle spese che ha dovuto sostenere nel tempo per l'Avvocato. Durante il racconto il sig. dichiara di non fare uso abituale CP_1
di alcool ma che la stanchezza e lo stress lo porterebbero ad essere ubriaco “anche solo dopo aver bevuto due birre”.
In data 10.07.2024 il Tribunale di Milano Sezione autonoma Misure di Prevenzione aveva ritenuto (v. doc. 52 resistente):
Pag. 20 di 27 In data 05.12.2024 la C.d.A. di Milano ha motivato la conferma del decreto innanzi citato, tra l'altro, come segue:
La C.d.A. di Milano ha ritenuto che i “nuovi” episodi di maltrattamento (post 27.04.2023), consistiti in insulti, vessazioni e minacce, debbano essere letti
Il discontrollo degli impulsi da parte del resistente e il riversamento sulla ricorrente della responsabilità di quanto occorso emerge anche dalle numerose relazioni depositate dai SS
(innanzi richiamate) persino dopo la chiusura del percorso trattamentale avviato presso il CP_8
e durante la prosecuzione del medesimo su base volontaria.
Valga ricordare che dalla valutazione di AM in NPI conclusa in data 17.07.2025 è emersa la presenza di “esperienze terrificanti durante l'infanzia”.
In estrema sintesi, le risultanze di causa rendono altamente credibili i fatti denunciati dalla ricorrente in data 13.03.2024 azionati anche nella presente sede giudiziale.
2) La conferma dell'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre:
Pag. 21 di 27 giova ricordare che la scelta del regime di affidamento deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater
c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dell'uno e dell'altro genitore ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli minorenni privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva,
l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c. si ricava, infatti, che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, a differenza della madre che ha rappresentato un punto di riferimento stabile e costante per il figlio che ha posto al centro del suo impegno quotidiano
(soddisfacendone le molteplici esigenze senza necessitare del supporto dell'ente e rendendosi persino disponibili a confrontarsi con il resistente con la mediazione dei SS), il padre appare ancora centrato su di sé e incapace di sintonizzarsi con i bisogni/vissuti emotivi più profondi di
(in cui in data 17.07.2025 è stata riscontrata la presenza di “esperienze terrificanti durante CP_2
l'infanzia”). Ne consegue che è necessario derogare al regime dell'affido condiviso del fanciullo ai genitori
(che, com'è noto, presuppone un rapporto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale) a favore del regime disposto in via provvisoria e urgente in data 10.07.2025.
Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”2.
La madre relazionerà al padre l'ultimo giorno di ogni mese le scelte assunte nell'interesse del figlio tramite mail che indirizzerà anche ai SS del Comune di NA ed è invitata a partecipare agli incontri (inizialmente da remoto) che i medesimi organizzeranno allorquando il resistente sarà a tanto disponibile (al fine di favorire la circolazione delle informazioni relative a CP_2
e l'assunzione delle decisioni necessarie per il suo benessere).
3) Sulla regolamentazione della relazione/frequentazione padre/figlio minorenne: deve essere confermato l'incarico già conferito ai SS di regolamentare e sostenere la relazione/frequentazione padre/AM garantendo la regolare prosecuzione degli incontri in
SN e l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di ogni altro intervento/percorso utile per il benessere del figlio minorenne.
I SS potranno intensificare e ampliare, gradualmente esternalizzare e, a seguire, progressivamente liberalizzare (previa attivazione di un intervento educativo domiciliare) o, a contrario, ridurre e, persino, sospendere gli incontri protetti padre/figlio minorenne in base all'andamento dei medesimi e all'adesione (o meno) del resistente alle indicazioni dell'educatore professionale incaricato e al percorso individuale che è stato invitato a intraprendere sin dal
10.07.2025.
A favore del minore deve essere aperto un procedimento di vigilanza cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza).
I SS favoriranno la circolazione delle informazioni relative al fanciullo tra i genitori e verificheranno se nel tempo il padre sarà disponibile a confrontarsi con la ricorrente agli incontri all'uopo organizzati (inizialmente da remoto).
4) Sul contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario della prole: giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e/o all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole attraverso la previsione di un assegno di mantenimento allorquando siano significativamente diversi i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, i compiti di cura e accudimento assunti dall'uno e/o dall'altro e le
“risorse economiche” dei medesimi.
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno che il genitore (tendenzialmente quello non collocatario in via prevalente) è tenuto a versare all'altro. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter cod. civ., infatti, si limita a individuare i primari parametri di riferimento (tra i quali, oltre a quelli innanzi citati, le “attuali esigenze del figlio” e il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi
i genitori”).
È noto, infine, che l'accertamento delle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori possa/debba essere effettuato d'ufficio dal giudice anche in assenza di richiesta della parte (trattandosi di diritti indisponibili).
Pag. 24 di 27 Nella fattispecie che qui ci occupa è doveroso/dovuto osservare che dal mese di marzo 2024 il padre non contribuisce direttamente al soddisfacimento di alcuna delle molteplici esigenze del figlio minorenne (che incontra in SN ogni quindici giorni circa), che dal mese di novembre 2024 la madre soddisfa direttamente anche le esigenze prettamente abitative di (sostenendo CP_2
l'esborso mensile fisso di € 420,00) e che la ricorrente lavora in forza di un contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022, ha percepito nell'anno 2024 uno stipendio medio netto mensile dell'importo di € 1.060,00 circa (calcolato su dodici mensilità), percepisce l'importo di €
235,40 a titolo di Assegno Unico e non ha convivenze in corso. Dal canto suo, il resistente lavora in forza di contratto alle dipendenze della società dall'01.07.2024, ha Parte_2
percepito nel secondo semestre dell'anno 2024 uno stipendio mensile netto dell'importo di €
2.057,00 circa (calcolato su sei mensilità), convive con il figlio primogenito maggiorenne economicamente autosufficiente, non ha allegato di sostenere esborsi fissi mensili per godere dell'immobile di cui è comproprietario dove abita, non ha dimostrato né di avere regolarmente contribuito al mantenimento indiretto ordinario del fanciullo, né di avere partecipato alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore (anzi, è pacifico che non versi da alcuni mesi il contributo ordinario posto a suo carico), non ha depositato la documentazione patrimoniale richiesta in data 10.07.2025, non ha provato il puntuale pagamento dei debiti di cui ha allegato di essere gravato e per tabulas spende pressocché quotidianamente importi significativi presso il Bar
RI di NA (per oltre € 3.000,00 nel primo semestre dell'anno 2024: v. doc. 54 resistente).
Ne consegue che dal mese di novembre 2024 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di deve essere quantificato nel maggiore importo mensile di € 450,00, di cui € CP_2
50,00 da imputare alle spese straordinarie da sostenere per il figlio nella misura del 50%
(concordemente richiesta dalla coppia genitoriale), come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiornato), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31 gennaio di ogni anno.
La ricorrente continuerà a percepire il 100% dell'AU spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di
Pag. 25 di 27 nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo alla ricorrente il 70% dei valori tabellari medi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio).
Le spese di lite sostenute dalla seguono la c.d. regola della soccombenza e, CP_9
liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio). Dette spese di lite dovranno essere rifuse all'Erario dovendosi confermare l'ammissione del minore al beneficio richiesto (non risultando convivenze con soggetti terzi diversi dalla madre post 01.11.2024). La dovrà CP_9
presentare apposita istanza al fine di ottenere la liquidazione dei compensi che le spettano.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al resistente;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) CONFERMA l'affido super esclusivo del figlio minorenne delle parti alla ricorrente
(fatta salva la conferma dell'incarico ai SS di cui di seguito, gli oneri informativi e l'invito di cui in parte motiva) e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione sito in NA, Via Bellingera 12;
5) CONFERMA l'incarico già conferito ai SS di regolamentare e sostenere la relazione/frequentazione con il padre in SN (eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale), come meglio precisato in parte motiva;
6) CONFERMA l'invito già rivolto al resistente di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e ai consigli dei SS per la relazione con il minore e con la ricorrente;
7) DISPONE CHE dal 01.11.2024 il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla ricorrente l'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per CP_2
legge, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo mensile di €
50,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui parteciperà
Pag. 26 di 27 nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il diritto al conguaglio di cui in parte motiva;
8) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_10
dell'assegno unico e universale spettante per;
CP_2
9) ON il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 8.145,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) ON il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv. RI
RA Ambrosetti nella qualità di che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre CP_9
rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], dinanzi al GT di
[...] C.F._3
questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS del Comune di NA per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in ST RS, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AR RI NI PA
Pag. 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 Pag. 22 di 27 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 Pag. 23 di 27