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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3)dott. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10 novembre 2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 654/2023 r.g. sez. lav., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato agli effetti del presente procedimento presso l'Ufficio legale dell' di Vicenza con sede in Vicenza, C.so SS. Felice e Pt_1
Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ( ) del Foro di C.F._1
Vicenza, che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC: t Email_1
- -appellante
CONTRO
1) , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
PI AG (Ce) alla Via Nucleo Traversa n. 8 (c.f. ); C.F._2
2) , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
RT (Te) alla Via C. Colombo n.121 (c.f. ; C.F._3 3) , nata a [...] l'[...] e residente in Scafati (Sa) Parte_3 alla Via Antonio De Curtis- Totò- n. 26 (c.f. ) C.F._4
4) , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Curtoli n. 63 (c.f. ), rappresentati e difesi, giuste procure su C.F._5 fogli separati allegate al fascicolo telematico, dagli Avv.ti Pasquale Montesarchio (cod.fisc. e Ciro Falanga (cod.fisc. ), C.F._6 C.F._7 con studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia, 112, i quali – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, 4° comma c.p.c. – dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente procedimento ai seguenti recapiti: a mezzo telefax all'utenza n°081/8491273 oppure in via telematica ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 1)
2) Email_2 Email_3
appellati NONCHE'
1) , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2
York (USA) al 2122 West 9th Street – Brooklyn (c.f. ) C.F._8
2) , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_3
York (USA) al 2436 84th Street – Brooklyn (c.f. ), C.F._9 rappresentati e difesi, giuste procure su fogli separati, autenticate dal Notaio
con studio in New York, allegate al fascicolo telematico, dagli Persona_2
Avv.ti Pasquale Montesarchio (cod.fisc. e Ciro Falanga C.F._6
(cod.fisc. ), con studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia, C.F._7
112, i quali – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, 4° comma c.p.c. – dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente procedimento ai seguenti recapiti: a mezzo telefax all'utenza n°081/8491273 oppure in via telematica ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 1)
2) Email_2 Email_3
Appellati -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1278/2022 pubblicata il 27.9.2022 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 30/10/2021 Parte_5 conveniva in giudizio l' esponendo che, con provvedimento del 21/07/2020 Pt_1
l' le aveva comunicato che sulla sua pensione, nel periodo Controparte_4 dal 01/04/2015 al 31/08/2020, le sarebbero stati pagati € 33.473,25, in più, in quanto l'indennità di accompagnamento le sarebbe stata revocata “come da verbale n. 6108665800163 del 25.03.2015”, giorno in cui era stata sottoposta a visita di revisione. Pertanto, evidenziava che l'importo richiesto era riferito ad un periodo antecedente (01/04/2015 al 31/08/2020) alla comunicazione del presunto indebito da parte dell' (21/7/2020); che alcun comportamento doloso era
Pt_1 ascrivibile alla ricorrente;
che l' non aveva sospeso l'erogazione della
Pt_1 prestazione entro 90 giorni dalla data di notifica del verbale di visita medica collegiale, ed aveva continuato a corrispondere la prestazione alla ricorrente per oltre cinque anni, ingenerando in quest'ultima il convincimento della legittimità di tale erogazione, Tanto premesso, avendo esperito ricorso amministrativo con esito negativo , chiedeva al Tribunale di accertarsi l'illegittimità della nota del 21/07/2020 e
Pt_1 che nulla doveva restituire all' previdenziale convenuto, spese vinte.
Pt_1
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la Pt_1 perdita del requisito sanitario era stata accertata in sede di revisione nella visita del 6.5.2015, e che l'esito di detta visita di revisione , notificato alla ricorrente il 15.5.2015, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Con vittoria di spese.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva la domanda giudiziale , dichiarava l'illegittimità del provvedimento dell' del 21/7/2020 e Pt_1 condannava l'istituto previdenziale alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute e al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello l' con atto depositato Pt_1 presso l'intestata Corte in data 24.3.2023 ,deducendo la violazione e falsa applicazione dall'art. 20, comma 2, della L. n. 102 del 2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 2009, e dall'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 ivi richiamato,in quanto con verbale della visita di revisione comunicato all'assistita in data 15.5.2025 era stato accertato l'insussistenza del requisito sanitario , con conseguente insussistenza di affidamento incolpevole in capo all'accipiens
Ha concluso , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado . Nelle more del giudizo decedeva , per cui il giudizio veniva interrotto Parte_5 in data 10.09.2024; Con rituale ricorso in riassunzione l' riassumeva il giudizio nei confronti Pt_1 degli odierni appellati nella loro presunta qualità di eredi legittimi di . Parte_5
Questi, nel costituirsi, hanno dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, per essere al momento della ricezione dell'atto ,meri chiamati all'eredità della propria dante causa , mentre l' non aveva fornito alcuna Parte_5 Pt_1 prova circa l'assunzione della qualità di eredi, non essendo a tal fine sufficiente la delazione a seguito dell'apertura della successione. Rappresentavano in ogni caso che , nelle more , avevano rinunciato all'eredità della de cuius , come da documentazione allegata. Parte_5
Chiedevano , pertanto , dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva , con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare ed assorbente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellati Va premesso che la Cassazione con sentenza n.13550/2022 (nel confermare un precedente orientamento già espresso dalla medesima Corte di Cassazione sez. lav. con sentenza n.10525 del 30/04/2010, ha affermato: “Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”. Nel caso di specie, già negli atti del giudizio di primo grado non vi è alcuna allegazione circa l'acquisto delle qualità di eredi degli odierni appellati , essendosi l' previdenziale limitato solamente ad indicare i chiamati in causa quali Pt_1 legittimi eredi della signora né vi era alcuna indicazione dell'eventuale Parte_5 accettazione espressa o tacita dell'eredità degli stessi (non essendo stati indicati comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto), né veniva indicata alcuna prova circa l'assunzione della qualità di eredi. Ciò posto –e il dato è dirimente --deve evidenziarsi che tutti gli odierni appellati, nel corso del presente giudizio, hanno rinunciato all'eredità della propria dante causa come da documentazione prodotta in atti e, segnatamente,
[...]
, , e ,con atto di rinuncia del CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
20.03.2025, innanzi al Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata- sezione Volontaria Giurisdizione- e e con atto notarile CP_2 CP_3 del 10.9.2025. Ebbene ai sensi dell'art 521 1° comma c.c.: “Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. L'effetto principale , quindi della rinuncia è la perdita della qualità di erede fin dall'inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente. Ne consegue, nella fattispecie la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di tutti gli odierni appellati. Le spese del grado vengono compensate tra le parti tenuto conto che l'atto di rinuncia è intervenuto nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'odierni appellati;
-compensa tra le parti le spese del grado .
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1)dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3)dott. Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10 novembre 2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 654/2023 r.g. sez. lav., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato agli effetti del presente procedimento presso l'Ufficio legale dell' di Vicenza con sede in Vicenza, C.so SS. Felice e Pt_1
Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ( ) del Foro di C.F._1
Vicenza, che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC: t Email_1
- -appellante
CONTRO
1) , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
PI AG (Ce) alla Via Nucleo Traversa n. 8 (c.f. ); C.F._2
2) , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
RT (Te) alla Via C. Colombo n.121 (c.f. ; C.F._3 3) , nata a [...] l'[...] e residente in Scafati (Sa) Parte_3 alla Via Antonio De Curtis- Totò- n. 26 (c.f. ) C.F._4
4) , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Curtoli n. 63 (c.f. ), rappresentati e difesi, giuste procure su C.F._5 fogli separati allegate al fascicolo telematico, dagli Avv.ti Pasquale Montesarchio (cod.fisc. e Ciro Falanga (cod.fisc. ), C.F._6 C.F._7 con studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia, 112, i quali – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, 4° comma c.p.c. – dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente procedimento ai seguenti recapiti: a mezzo telefax all'utenza n°081/8491273 oppure in via telematica ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 1)
2) Email_2 Email_3
appellati NONCHE'
1) , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2
York (USA) al 2122 West 9th Street – Brooklyn (c.f. ) C.F._8
2) , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_3
York (USA) al 2436 84th Street – Brooklyn (c.f. ), C.F._9 rappresentati e difesi, giuste procure su fogli separati, autenticate dal Notaio
con studio in New York, allegate al fascicolo telematico, dagli Persona_2
Avv.ti Pasquale Montesarchio (cod.fisc. e Ciro Falanga C.F._6
(cod.fisc. ), con studio in Torre del Greco alla Via Cimaglia, C.F._7
112, i quali – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, 4° comma c.p.c. – dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente procedimento ai seguenti recapiti: a mezzo telefax all'utenza n°081/8491273 oppure in via telematica ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 1)
2) Email_2 Email_3
Appellati -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1278/2022 pubblicata il 27.9.2022 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 30/10/2021 Parte_5 conveniva in giudizio l' esponendo che, con provvedimento del 21/07/2020 Pt_1
l' le aveva comunicato che sulla sua pensione, nel periodo Controparte_4 dal 01/04/2015 al 31/08/2020, le sarebbero stati pagati € 33.473,25, in più, in quanto l'indennità di accompagnamento le sarebbe stata revocata “come da verbale n. 6108665800163 del 25.03.2015”, giorno in cui era stata sottoposta a visita di revisione. Pertanto, evidenziava che l'importo richiesto era riferito ad un periodo antecedente (01/04/2015 al 31/08/2020) alla comunicazione del presunto indebito da parte dell' (21/7/2020); che alcun comportamento doloso era
Pt_1 ascrivibile alla ricorrente;
che l' non aveva sospeso l'erogazione della
Pt_1 prestazione entro 90 giorni dalla data di notifica del verbale di visita medica collegiale, ed aveva continuato a corrispondere la prestazione alla ricorrente per oltre cinque anni, ingenerando in quest'ultima il convincimento della legittimità di tale erogazione, Tanto premesso, avendo esperito ricorso amministrativo con esito negativo , chiedeva al Tribunale di accertarsi l'illegittimità della nota del 21/07/2020 e
Pt_1 che nulla doveva restituire all' previdenziale convenuto, spese vinte.
Pt_1
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso che la Pt_1 perdita del requisito sanitario era stata accertata in sede di revisione nella visita del 6.5.2015, e che l'esito di detta visita di revisione , notificato alla ricorrente il 15.5.2015, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Con vittoria di spese.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva la domanda giudiziale , dichiarava l'illegittimità del provvedimento dell' del 21/7/2020 e Pt_1 condannava l'istituto previdenziale alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute e al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello l' con atto depositato Pt_1 presso l'intestata Corte in data 24.3.2023 ,deducendo la violazione e falsa applicazione dall'art. 20, comma 2, della L. n. 102 del 2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 2009, e dall'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 ivi richiamato,in quanto con verbale della visita di revisione comunicato all'assistita in data 15.5.2025 era stato accertato l'insussistenza del requisito sanitario , con conseguente insussistenza di affidamento incolpevole in capo all'accipiens
Ha concluso , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado . Nelle more del giudizo decedeva , per cui il giudizio veniva interrotto Parte_5 in data 10.09.2024; Con rituale ricorso in riassunzione l' riassumeva il giudizio nei confronti Pt_1 degli odierni appellati nella loro presunta qualità di eredi legittimi di . Parte_5
Questi, nel costituirsi, hanno dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, per essere al momento della ricezione dell'atto ,meri chiamati all'eredità della propria dante causa , mentre l' non aveva fornito alcuna Parte_5 Pt_1 prova circa l'assunzione della qualità di eredi, non essendo a tal fine sufficiente la delazione a seguito dell'apertura della successione. Rappresentavano in ogni caso che , nelle more , avevano rinunciato all'eredità della de cuius , come da documentazione allegata. Parte_5
Chiedevano , pertanto , dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva , con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare ed assorbente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellati Va premesso che la Cassazione con sentenza n.13550/2022 (nel confermare un precedente orientamento già espresso dalla medesima Corte di Cassazione sez. lav. con sentenza n.10525 del 30/04/2010, ha affermato: “Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”. Nel caso di specie, già negli atti del giudizio di primo grado non vi è alcuna allegazione circa l'acquisto delle qualità di eredi degli odierni appellati , essendosi l' previdenziale limitato solamente ad indicare i chiamati in causa quali Pt_1 legittimi eredi della signora né vi era alcuna indicazione dell'eventuale Parte_5 accettazione espressa o tacita dell'eredità degli stessi (non essendo stati indicati comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto), né veniva indicata alcuna prova circa l'assunzione della qualità di eredi. Ciò posto –e il dato è dirimente --deve evidenziarsi che tutti gli odierni appellati, nel corso del presente giudizio, hanno rinunciato all'eredità della propria dante causa come da documentazione prodotta in atti e, segnatamente,
[...]
, , e ,con atto di rinuncia del CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
20.03.2025, innanzi al Cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata- sezione Volontaria Giurisdizione- e e con atto notarile CP_2 CP_3 del 10.9.2025. Ebbene ai sensi dell'art 521 1° comma c.c.: “Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. L'effetto principale , quindi della rinuncia è la perdita della qualità di erede fin dall'inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente. Ne consegue, nella fattispecie la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di tutti gli odierni appellati. Le spese del grado vengono compensate tra le parti tenuto conto che l'atto di rinuncia è intervenuto nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'odierni appellati;
-compensa tra le parti le spese del grado .
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche